
Alessandro Giacomelli
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Consulente finanziario
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Top Financial Educational
Awards: I-2022 , anno 2019, |
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Profilo professionale
- nessuno è in grado di prevedere il futuro andamento dei mercati finanziari
- nessun Gestore è in grado di battere il mercato nel medio e lungo termine
- la frontiera efficiente non esiste nella realtà ovvero i portafogli ideali deludono sempre le aspettative ( il modello teorico “Markowitz mean-variance portfolio” è errato alla base )
- la razionalità non funziona nei mercati finanziari perché regna l’Incertezza assoluta
- il denaro permette la sopravvivenza dell’uomo, per questo la paura di perderlo genera forti emozioni
- le emozioni non sono “difetti” ma grandi risorse per affrontare l’incertezza del futuro (a differenza di quello che sostiene il nuovo modello della Finanza Comportamentale di Kahneman - Thaler)
- L’incertezza del futuro può essere gestita solo esplicitando con chiarezza gli obiettivi di vita in coerenza con i propri valori e scegliendo le soluzioni finanziarie più efficaci per raggiungerli (Pianificazione Finanziaria per Obiettivi di Vita)
- Le soluzioni finanziarie non possono essere fornite dalla Consulenza Finanziaria Non Indipendente in quanto pone al centro il prodotto (da collocare) e non il Cliente, ovvero i bisogni e le esigenze della Famiglia vengono adattate ai prodotti in catalogo
- Solo la Consulenza Finanziaria Indipendente ovvero la Pianificazione Finanziaria Olistico Integrata pone al centro il Cliente e sceglie le soluzioni finanziarie, patrimoniali e assicurative e gli istituti giuridici (non necessariamente un prodotto) più adatte ai bisogni del Cliente e della sua Famiglia
Le mie principali competenze
I miei credit
- Dottore Commercialista: Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze n. 2259
- Revisore Legale dei Conti: Iscritto al Reg. dei Revisori Legali n. 178583- Ministero dell’Economia e delle Finanze
- Consulente Finanziario Autonomo: Iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari – Sezione Consulenti Finanziari Autonomi – Delibera n. 1134 – UACF Roma – Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari OCF
- Registered Life Planner (RLP): iscritto al Registro dei Life Financial Planner del “ Kinder Institute of Life Planning “
- Consulente Tecnico del Giudice (CTU): Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Firenze – Sezione Esperti in materia Bancaria, Finanziaria e Assicurativa n. 9600 – Contratti Bancari, Finanziari, Assicurativi – Contratti di Leasing – Intermediazione Mobiliare – Derivati Finanziari – Accertamenti Patrimoniali e Reddituali – Valutazione di Aziende – Crisi di Impresa e Responsabilità Civile Amministratori e Sindaci
- Perito del Tribunale: Iscritto all’Albo dei Periti del Tribunale di Firenze – Sezione Esperti in materia Bancaria, Finanziaria e Assicurativa n. 463 – Finanza, Analisi Finanziarie – Derivati Finanziari – Strumenti e Prodotti Bancari e Assicurativi – Anatocismo – Usura Bancaria
- Perito ed Esperto della CCIAA: Iscritto al Ruolo dei Periti e degli Esperti della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Firenze – categoria XX sub 4 – Operazioni in Borsa ed in Banca – Mutui e Finanziamenti
- NAFOP – National Association of Fee Only Planners: Iscritto all’Associazione Italiana dei Consulenti Finanziari Autonomi (CFA) che esercitano la Consulenza Finanziaria Indipendente Fee – Only – codice n. 366 (“Fee Only” significa essere pagati esclusivamente dal Cliente “solo a parcella”)
COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
- Presidente Commissione ”Wealth Planning” della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze – Organizzazione di Convegni, Seminari e Corsi di Formazione su temi di Pianificazione e Protezione dei Patrimoni, Passaggio Generazionale, Pianificazione Previdenziale, Investimenti Finanziari
- Vice Presidente Commissione Banche della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze – Organizzazione di Convegni, Seminari e Corsi di Formazione su temi Finanziari e Bancari
- Gruppo di Lavoro CNDCEC – Area Finanza – I Commercialisti Consulenti Finanziari Indipendenti
- Gruppo di Lavoro Nafop “La Pianificazione Finanziaria” – analisi e definizione del processo di Consulenza Finanziaria alle Persone Fisiche
PUBBLICAZIONI
- “Il Commercialista e la Consulenza Finanziaria agli Investimenti” – Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti elaborato dal Gruppo di Lavoro Area Finanza – I Commercialisti Consulenti Finanziari Indipendenti
- ” Il Commercialista Consulente Finanziario Autonomo, Consulenza in Materia di Investimenti e Wealth Management” – Guida Operativa della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Firenze – Area Impresa Bilancio Principi Contabili e di Revisione
- “Asimmetria Informativa nei Contratti di Mutuo con Clausola Floor” Articolo su Il Caso.it
RELATORE E DOCENTE
- Febbraio 2022 – Webinar “Il Rapporto Banca – Impresa” Fondazione Dottori Commercialisti di Firenze
- Novembre 2021 – Webinar “Le nuove frontiere della Finanza Fintech” Fondazione Dottori Commercialisti di Firenze
- Giugno 2021 – Webinar “Adozione del Trust nella Consulenza Finanziaria Indipendente” Fondazione Dottori Commercialisti e Fondazione Forense di Firenze
- Aprile 2021 – Webinar “Anatocismo nei Conti Correnti e nei Mutui” Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati di Pistoia
- Dicembre 2020 – Webinar “Consulenza Finanziaria Indipendente: Focus sulla Pianificazione Previdenziale” Fondazione Dottori Commercialisti e Fondazione Forense di Firenze
- Ottobre 2020 – Webinar “I Derivati Finanziari alla luce della Sentenza delle Sezioni Unite” Fondazione Dottori Commercialisti e Fondazione Forense di Firenze
- Ottobre 2020 – Webinar “La Pianificazione Finanziaria per Obiettivi di Vita” Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- Luglio 2020 – Webinar “Il Commercialista e la Consulenza Finanziaria agli Investimenti” Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- Dicembre 2019 – Corso di Alta Formazione in Finanza e Operazioni Straordinarie 2019-2021, modulo “Derivati per la Gestione del Rischio Tasso di Interesse” – S.A.F. Tosco-Ligure, Firenze
- Novembre 2019 – Seminario “Pianificazione Patrimoniale e Wealth Management” – Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze
- Ottobre 2019 – Tavola Rotonda “I Commercialisti e la Consulenza Finanziaria Indipendente” – Convegno Fee Only Verona 2019
- Maggio 2019 – Seminario “Investimenti Azionari alla luce della MIFID 2” – Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze
- Marzo 2019 – Seminario “Attivi Finanziari destinati agli Investimenti Azionari” – Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze
- Marzo 2019 – Convegno “Contratti di Finanziamento Bancari e Violazione della Normativa sulla Trasparenza” – Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze
- Gennaio 2019 – Seminario “MIFID 2 e la Nuova Consulenza Finanziaria” – Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze
- Dicembre 2018 – Convegno “Patologia dei Contratti di Mutuo Finanziamenti Bancari – Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze
- Novembre 2018 – Seminario “L’Arbitro Bancario Finanziario: Le Controversie in Team di Tasso Minimo nei contratti di Mutuo e Leasing ed Opzioni Floor” – Camera Arbitrale di Firenze
- Aprile 2018 – Seminario “Derivati Finanziari e Opzioni Floor nei Mutui ” – Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze
- Luglio 2016 – Quec For Manager “Executive Master in Amministrazione Finanza e Controllo” IV edizione – Modulo “La Gestione dei Rischi Finanziari”
- Gennaio 2016 – Quec For Manager “Executive Master in Amministrazione Finanza e Controllo” III edizione: Modulo “La Gestione dei Rischi Finanziari”, Modulo “Business Plan e Pianificazione Finanziaria” e Modulo “Gestione di Tesoreria”
Le mie ultime attività
DONARE AI FIGLI FA RISPARMIARE LE TASSE
27.03.2023 / 60 / 0L’imposta di Donazione e Successione si applica sul valore attuale dei beni devoluti ai figli ( e ai nipoti ) con un’aliquota del 4,00% con una franchigia di €. 1.000.000 per ciascun figlio ( e per ciascun nipote ). Ad esempio se sono il padre di n. 2 figli e nonno di n. 4 nipoti, potrei donare €. 6.000.000 ( n. 6 donazioni da €. 1.000.000) senza dover pagare l’imposta di donazione. Se invece preferissi non anticipare in vita alcun passaggio generazionale ma attendere la mia morte, potrei disporre per testamento la devoluzione di beni a favore dei miei due figli e quattro nipoti sempre per un totale di €. 6.000.000 ( €. 1.000.000 x n. 6 ) in esenzione dall’imposta di successione. Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare 3/E – 2008) le donazioni sono però soggette al Coacervo, ovvero ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni la franchigia ai discendenti (figli e nipoti) di €. 1.000.000 è una sola e se utilizzata totalmente per le donazioni non risulterà disponibile per la successione. Ad esempio se faccio una donazione a mio figlio di €. 800.000 al momento della successione mio figlio potrà godere solo di una franchigia residua di €. 200.000 (in realtà meno perché il valore della donazione dovrà essere rivalutata alla data dell’apertura della successione). L’istituto del Coacervo (ad ogni donazione si deve tener conto delle donazioni precedenti e sommarle tra di loro) era necessario fino al 2000 (quando vigeva il sistema di calcolo con aliquote progressive) per individuare l’aliquota progressiva corretta da applicare. Se non si procedeva a cumulare tutte le donazioni ricevute, sarebbe stata applicata sempre l’aliquota più bassa con evidente elusione dell’imposta di donazione da pagare. La stessa cosa valeva per l’imposta di successione, era necessario sommare ai beni oggetto della successione anche tutti i beni donati in vita dal genitore, in modo da individuare la corretta base imponibile e la relativa aliquota progressiva (come accade con l’Irpef dove le aliquote progressive sono 23% - 25% - 35% - 43%). Quindi fino al 2000 vigeva l’istituto del coacervo sia tra donazioni successive ai fini del calcolo dell’imposta di donazione ( art 57 TUS), sia tra donazioni effettuate dal defunto e i beni da lui lasciati per successione ereditaria ( art. 8 TUS). Secondo l’Agenzia delle Entrate sebbene dal 2000 sia stato soppresso il sistema di aliquote progressive, sostituito dalla franchigia e dal rapporto di parentela, però la sommatoria delle donazioni con i beni oggetto della successione è comunque necessario al fine di verificare l’erosione delle franchigie. La Cassazione invece con alcune sentenze conferma un orientamento basato (Cass n. 7272 / 201, n. 24940 / 2016 , n. 12779 / 2018, n. 758 / 2019 ) su questi principi: il coacervo è vigente tra donazioni che si succedono (ai fini della franchigia di €. 1.000.000 devono essere sommate tra di loro); non sono oggetto di coacervo: le donazioni effettuate nel periodo in cui l’imposta di donazione non era vigente ( dal 25/10/2001 al 29/11/2006); le donazioni che risultavano esenti al momento della donazione stessa; le donazioni che risultano esenti al momento del coacervo; non è più vigente il coacervo tra donazioni e devoluzioni ereditarie ( quindi doppia franchigia: €. 1.000.000 per le donazioni e €. 1.000.000 per la successione ) In conclusione per i figli e nipoti è possibile beneficiare di una doppia franchigia di €. 1.000.000 La prima franchigia di €. 1.000.000 è possibile utilizzarla per le donazioni e la seconda di €. 1.000.000 per la successione. Tornando all’esempio iniziale, il Genitore con n. 2 figli e n. 4 nipoti potrebbe devolvere a loro favore un patrimonio in esenzione di imposta di successione e donazione fino ad €. 12.000.000 ( €. 6.000.000 donazioni + €. 6.000.000 eredità ) con un risparmio di imposta pari ad €. 240.000 ( €. 6.000.000 x 4%) Donare in vita parte del proprio patrimonio, oltre a fare felici subito Figli e Nipoti, che ne possono godere in giovane età, può far risparmiare anche un po' di tasse. Altro vantaggio di effettuare donazioni è che ad oggi l’Italia è un paradiso fiscale ai fini del passaggio generazionale, ma a causa dell’enorme debito pubblico (insostenibile) nei prossimi anni è molto probabile che le franchigie si ridurranno e le aliquote aumenteranno sensibilmente. Quindi in questo caso è meglio “ l’uovo oggi che la gallina (che non ci sarà) domani “. Rischi I rischi di puntare sulla doppia franchigia (assenza di coacervo) sono legati al fatto che: l’Agenzia delle Entrate non condivide molto i principi espressi dalla Cassazione e tende a non riconoscere la doppia franchigia; la liquidazione dell’imposta di successione ovvero il calcolo dell’importo che gli eredi dovranno pagare viene realizzato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate in base ai dati forniti da chi compila la Dichiarazione di Successione; nella Dichiarazione di Successione devono essere indicati gli importi di tutte le donazioni effettuate dal genitore a favore dei figli / nipoti (ex art 29 co. 1 lett f TUS ). In sostanza l’ADE tenderà ad applicare il coacervo ai fini della liquidazione dell’imposta di successione. Gli eredi possono allegare una Dichiarazione facendo riferimento ai principi sull’assenza di coacervo sanciti dalla Cassazione e chiederne la non applicazione. Se arriverà l’avviso di liquidazione di imposta di successione da parte dell’ADE dove ha applicato il coacervo, all’erede non resterà che procedere ad impugnare l’atto impositivo presso la Corte di Giustizia Tributaria ex Commissione Tributaria L’erede dovrà valutare il rapporto costi / benefici derivanti dall’instaurazione di un contenzioso tributario, ovvero il rapporto tra il risparmio di imposta e i costi legali, perché si può arrivare fino in Cassazione, con il rischio (sempre potenziale) di un futuro cambio di orientamento degli Ermellini.
Leggi il mio postINADEMPIMENTO OBBLIGHI INFORMATIVI: IL RISPARMIATORE HA SEMPRE DIRITTO AL RISARCIMENTO DELLE PERDITE SUBITE
22.03.2023 / 104 / 0In tutti i casi di Inadempimento degli Obblighi Informativi da parte dell’Intermediario Finanziario, il risparmiatore (non professionale) ha il diritto di ricevere il rimborso delle perdite subite dagli investimenti finanziari, salvo prova contraria che deve fornire l’Intermediario. La Cassazione con la recente Ordinanza n. 7932 del 20/03/2023 conferma l’orientamento prevalente della Suprema Corte ( Cass n. 33596/2021 – Cass n. 7905/2020 ) sul nesso tra la violazione degli obblighi informativi e il danno subito dal risparmiatore. Scelta REALMENTE Consapevole Se la Banca o qualsiasi Intermediario Finanziario non fornisce le informazioni necessarie per consentire al risparmiatore una scelta Realmente Consapevole, scatta automaticamente una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra inadempimento informativo e danno subito e diritto al risarcimento. L’Intermediario può fornire le prove per superare questa presunzione legale, ma la prova dovrà essere precisa e puntuale e certo non generica sulla presunta rischiosità di un investimento o sulle presunte esperienze di investimento pregresse del risparmiatore. VERA Informazione L’investitore deve ricevere una Vera Informazione, gli Intermediari devono fornire ai clienti: in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinchè essi possano ragionevolmente comprendere la natura del SERVIZIO DI INVESTIMENTO e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi connessi e di conseguenza possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. L’ordinanza della Cassazione aveva per oggetto titoli obbligazionari, ma il principio espresso “Inadempimento Informazione – Risarcimento Danno” ha per oggetto non solo specifici strumenti finanziari ma in generale il “Servizio di Investimento” fornito. In conclusione la Cassazione conferma che quando c’è inadempimento degli obblighi informativi e una perdita finanziaria subita dal risparmiatore, l’intermediario dovrà risarcire il danno subito.
Leggi il mio postBond a Tasso Fisso o Indicizzato all’Inflazione ?
13.03.2023 / 74 / 0L’inflazione è tornata e molti risparmiatori si stanno domandando se conviene o meno utilizzare le Obbligazioni indicizzate all’Inflazione per difendersi dalla perdita di valore dei propri risparmi. La risposta è NI ovvero SI e NO….insomma dipende….e da cosa dipende ? Dipende da quanto sarà il Tasso di Inflazione Medio nei prossimi anni: se sarà maggiore dell’inflazione attesa allora avremo fatto bene, se invece sarà inferiore a quella attesa allora avremo fatto male e sarebbe stato meglio acquistare un Obbligazione a Tasso Fisso tradizionale. Per capire bene questo ragionamento dobbiamo fare un passo indietro e comprendere bene il meccanismo di funzionamento delle Obbligazioni Inflation – Linked dove le più diffuse sono le italiane BTPi, le francesi OATei e le USA TIPS (Treasury Inflation Protected Securities) Le Obbligazioni indicizzate all’inflazione vengono emesse (semplifichiamo) con valore 100 e con un tasso di interesse fisso più basso rispetto alle obbligazioni tradizionali, ipotizziamo 0,25% ( rispetto ad esempio a 2,50% dei bond tradizionali). Questo Tasso di Interesse viene definito come Tasso di Interesse Reale, perché è un valore che sarà al netto dell’inflazione che ci sarà nel futuro. Il Bond inflation linked distribuirà semestralmente una cedola pari al 0,125% (applicato al capitale rivalutato all’inflazione) e alla scadenza rimborserà il capitale investito moltiplicato per l’indice di inflazione. Se l’inflazione media a 10 anni fosse stata del 3,00% avremmo investito da esempio €. 1.000 e alla scadenza avremmo ricevuto €. 1.346 a cui sommare circa €. 29,00 di cedole L’importo di €. 29,00 è l’interesse reale percepito (0,25%) ovvero il reale guadagno al netto dell’effetto erosivo dell’inflazione che abbiamo recuperato pari ad €. 346,00 Questo importo reale di €. 29,00 sembra poco, ma spesso a fronte di un investimento di €. 1.000 il rendimento reale ( al netto dell’inflazione ) risulta negativo, ovvero gli interessi percepiti non sono riusciti a difendere il valore dei nostri risparmi. Quando dobbiamo scegliere tra investire in un Bond a Tasso Fisso o in un Bond Inflation-Linked dobbiamo guardare al Tasso di Inflazione Break Even o Tasso di Pareggio Semplificando il Tasso di Pareggio è la differenza tra il Tasso di Rendimento di un Bond a Tasso Fisso e il Tasso Reale di un Bond Inflation-linked e ci esprime il livello di inflazione attesa nel futuro dove è indifferente aver investito in un Bond tradizionale o in un Bond indicizzato all’inflazione. Facciamo un esempio e ipotizziamo: Rendimento del Treasury USA 10 anni: 3,70% Tasso Reale del TIPS 10 anni (USA Treasury Inflation Linked): 1,40% Tasso di Inflazione di Pareggio: 2,30% ( 3,70% - 1,40% ) Se nei prossimi 10 anni il tasso medio di inflazione sarà: maggiore del 2,30% allora sarà stato più conveniente e remunerativo aver investito in un Treasury Inflation Linked (TIPS) inferiore al 2,30% sarà stato più remunerativo aver investito in un Treasury a tasso fisso uguale al 2,30% sarà stato indifferente possedere un Bond a tasso fisso o indicizzato all’inflazione Qui sotto c’è una tabella dove è possibile verificare per i Bond USA decennali quando è stato più remunerativo acquistare Bond a Tasso Fisso o Bond Indicizzati all’Inflazione Ad esempio per i Bond decennali scaduti il 15/01/2023 ( periodo investito dal 15/01/2013 al 15/01/2023) è stato più remunerativo investire in TIPS rispetto ai Treasury seppur di poco: 0,11% per anno Le differenze più clamorose sono state + 1,59% a favore dei TIPS per il periodo dal 15/01/2009 al 15/01/2019 e viceversa + 0,99% a favore dei Treasury per il periodo dal 15/07/2008 al 15/07/2018 Nel primo caso in data 15/01/2009 il rendimento dei Treasury era 2,36% con un’inflazione media attesa molto bassa pari a 0,12% e il Tasso reale dei TIPS era 2,245% Nei successivi 10 anni il tasso medio di inflazione è stato molto più alto pari al 1,70% e quindi il rendimento è stato molto più elevato per i TIPS pari a 1,59% per ciascun anno. Come si può facilmente vedere il differenziale di rendimento è uguale alla differenza tra il Tasso di Inflazione Break Even ( Inflazione Attesa nel futuro) e il Tasso di Inflazione Storica (Inflazione Effettiva) Investire in un Bond a Tasso Fisso o in un Bond Indicizzato all’Inflazione è sostanzialmente una scommessa su quale sarà il tasso di Inflazione medio nei prossimi 10 anni, ovvero se sarà maggiore o minore del tasso di inflazione attesa oggi. In conclusione la risposta alla domanda iniziale sarà: dipende ! Dipende da quale sarà il Tasso di Inflazione medio nei prossimi anni rispetto a quello atteso ad oggi. Visto che nessuno è in grado di conoscere il futuro, sarà meglio utilizzare entrambi i Bond: nominali e indicizzati all’inflazione, così non avremo rammarichi.
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