28/03/2025 - Acinque S.p.A.: Relazione illustrativa Assemblea sezione straordinaria n. 1

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Relazione illustrativa assemblea sezione straordinaria n. 1

ACINQUE SPA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA e ORDINARIA

Relazione illustrativa

Sezione straordinaria

28 aprile 2025 (prima convocazione) h. 10:30 29 aprile 2025 (seconda convocazione) h. 10:30

Modifica degli art. 17 e 20 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

relativamente al primo e unico punto all'ordine del giorno della sezione straordinaria dell'Assemblea, sottoponiamo alla Vostra attenzione la presente relazione illustrativa, redatta dal Consiglio di Amministrazione di Acinque S.p.A. ("Acinque" o la "Società ") in conformità all'Allegato 3A (schema n. 3) al Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il "Regolamento Emittenti") e resa in ottemperanza al disposto dell'art. 72 del Regolamento Emittenti.

La presenta relazione illustrativa è volta ad illustrare la proposta di modifica degli articoli 17 (Riunioni del Consiglio) e 20 (Poteri del Consiglio) dello statuto di Acinque (lo "Statuto").

In particolare, con la proposta di modifica dell'art. 20 dello Statuto, concernente, inter alia, la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il "Dirigente Preposto"), si intendono recepire le innovazioni normative introdotte dal D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità. In particolare, il citato provvedimento legislativo ha, inter alia, introdotto il nuovo comma 5-ter all'art. 154-bis TUF, ai sensi del quale il Dirigente Preposto è altresì tenuto ad attestare che la rendicontazione di sostenibilità venga redatta conformemente agli standard di rendicontazione applicabili ai sensi della Direttiva 2013/24/UE e del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, nonché con le specifiche di cui all'art. 8, par. 4, del Regolamento (UE) 2020/852.

A tal fine, il citato comma 5-ter consente agli emittenti di prevedere che tale attestazione possa essere resa da un dirigente diverso dal Dirigente Preposto, dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità (il "Dirigente della Sostenibilità "). Affinché gli emittenti possano avvalersi di tale facoltà, tuttavia, è necessario che la figura del Dirigente della Sostenibilità sia prevista nello statuto, che ne dovrà altresì disciplinare i relativi requisiti di professionalità, alla stregua di quanto previsto con riferimento al Dirigente Preposto.

In merito, il Consiglio di Amministrazione, al fine di poter beneficiare di maggiore flessibilità nell'individuazione del dirigente chiamato a rilasciare le attestazioni in materia di sostenibilità, ritiene opportuno procedere alla suddetta modifica statutaria, introducendo quindi la facoltà di attribuire le competenze in materia di attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità al Dirigente della Sostenibilità, delineandone i relativi requisiti (come meglio precisato nel prospetto di raffronto che segue), fermo restando che, in assenza dell'esercizio di tale facoltà da parte del Consiglio di Amministrazione, la suddetta attestazione sarà rilasciata dal Dirigente Preposto, in conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile.

Con l'occasione, il Consiglio di Amministrazione ha altresì formulato alcune proposte di modifica di carattere marginale all'art. 17 dello Statuto, finalizzate a ottimizzare taluni aspetti relativi alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, come meglio delineato nel successivo prospetto di raffronto.

Si precisa, inoltre, che la versione aggiornata dello Statuto, ove la presente proposta di modifica fosse approvata, verrà iscritta e pubblicata nei termini e con le modalità di legge.

*****

Il testo delle modifiche statutarie proposte per gli articoli 17 e 20 è di seguito riportato in grassetto, con il testo a fronte dello Statuto vigente.

Statuto Vigente Statuto Proposto

Art. 17 Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove ogni volta sia ritenuto opportuno dal Presidente ovvero da uno dei Vice-Presidenti, secondo quanto stabilito al comma successivo, oppure qualora ne venga fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, in via autonoma ovvero su richiesta di uno dei Vice-

Art. 17 Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove ogni volta sia ritenuto opportuno dal Presidente ovvero da uno dei Vice-Presidenti, secondo quanto stabilito al comma successivo, oppure qualora ne venga fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, in via autonoma ovvero su richiesta di uno dei Vice-

Presidenti oppure di alme-no 2 (due) dei suoi membri, contenente l'indicazione dell'Ordine del Giorno, con lettera raccomandata telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effetti-vo. Nei casi di urgenza, la convocazione del Consiglio avviene con telegramma o telefax o mediante posta elettronica da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Nel caso di richiesta di uno dei Vice-Presidenti oppure di al-meno 2 (due) dei suoi membri, di cui al precedente comma, l'invio dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno indicato da tale Vice-Presidente o da 2 (due) suoi membri, deve essere effettuato dal Presidente entro le 48 (quarantotto) ore successive al ricevimento della predetta richiesta.

Il Consiglio può altresì essere convocato dal Collegio Sindacale, o da almeno 2 (due) membri dello stesso, secondo le di-sposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente (o in sua assenza uno dei Vice-Presidenti) ed il Segretario.

Presidenti oppure di alme-no 2 (due) dei suoi membri, contenente l'indicazione dell'Ordine del Giorno, con lettera raccomandata telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effetti-vo. Nei casi di urgenza, la convocazione del Consiglio avviene con telegramma o telefax o mediante posta elettronica da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Nel caso di richiesta di uno dei Vice-Presidenti oppure di al-meno 2 (due) dei suoi membri, di cui al precedente comma, l'invio dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno indicato da tale Vice-Presidente o da 2 (due) suoi membri, deve essere effettuato dal Presidente entro le 48 (quarantotto) ore successive al ricevimento della predetta richiesta.

Il Consiglio può altresì essere convocato dal Collegio Sindacale, o da almeno 2 (due) membri dello stesso, secondo le di-sposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano, anche esclusivamente, per teleconferenza o videoconferenza a condizione che (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità di tutti i partecipanti possano essere identificati, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione (iii) sia loro consentito agli intervenuti di seguire partecipare alla discussione e alla votazione simultanea ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli sugli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Qualora sia previsto un luogo fisico di convocazione, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il Segretario. Resta inteso che il Presidente e il Segretario possono trovarsi in luoghi diversi. Il

Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente (o in sua assenza uno dei Vice-Presidenti) ed il Segretario.

Art. 20 Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione dell'impresa e quindi dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Art. 20 Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione dell'impresa e quindi dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati aventi funzioni di natura consultiva e/o propositiva, quali, a titolo esemplificativo, un comitato per la remunera-zione degli amministratori delegati, degli amministratori che ricoprono particolari cariche e, eventualmente, dell'alta Direzione della società ed un Comitato per il controllo interno e per la corporate governance, un Comitato per le operazioni con parti correlate. Il Consiglio può anche costituire un comitato con attribuzioni di natura esecutiva ai sensi del successivo articolo 22. I predetti comitati possono essere composti esclusivamente da membri del Consiglio di Amministrazione.

Quest'ultimo determina, all'atto della costituzione del comitato, il numero dei membri ed i compiti ad esso attribuiti.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede altresì, ai sensi dell'articolo 154 bis del D.Lgs. 58/1998, alla nomina ed alla revoca di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità, di cui all'articolo 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98, stabiliti per gli organi di controllo.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver inoltre maturato un'esperienza almeno triennale nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero funzioni dirigenziali con competenze in materia finanziaria, contabile o di controllo, presso società di capitali che abbiano un ca-pitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero:

- attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche finanziarie o tecniche scienti-fiche strettamente attinenti all'attività della società, ovvero:

- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività della società, con competenze nel settore finanziario, contabile e del controllo.

Per materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività della società si intendono le materie ed i settori di attività connessi ed inerenti alle attività indicate nell'articolo 3 del presente Statuto.

Il Consiglio conferisce con delibera, al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati aventi funzioni di natura consultiva e/o propositiva, quali, a titolo esemplificativo, un comitato per la remunera-zione degli amministratori delegati, degli amministratori che ricoprono particolari cariche e, eventualmente, dell'alta Direzione della società ed un Comitato per il controllo interno e per la corporate governance, un Comitato per le operazioni con parti correlate. Il Consiglio può anche costituire un comitato con attribuzioni di natura esecutiva ai sensi del successivo articolo 22. I predetti comitati possono essere composti esclusivamente da membri del Consiglio di Amministrazione.

Quest'ultimo determina, all'atto della costituzione del comitato, il numero dei membri ed i compiti ad esso attribuiti.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede altresì, ai sensi dell'articolo 154 bis del D.Lgs. 58/1998, alla nomina ed alla revoca di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità, di cui all'articolo 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98, stabiliti per gli organi di controllo.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver inoltre maturato un'esperienza almeno triennale nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero funzioni dirigenziali con competenze in materia finanziaria, contabile o di controllo, presso società di capitali che abbiano un ca-pitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero:

- attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche finanziarie o tecniche scienti-fiche strettamente attinenti all'attività della società, ovvero:

- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività della società, con competenze nel settore finanziario, contabile e del controllo.

Per materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività della società si intendono le materie ed i settori di attività connessi ed inerenti alle attività indicate nell'articolo 3 del presente Statuto.

Il Consiglio conferisce con delibera, al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli ai sensi di legge e di regolamento,

compiti attribuitigli ai sensi di legge e di regolamento.

ivi inclusi quelli in materia di rendicontazione di sostenibilità .

Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, di attribuire i poteri e le responsabilità di cui all'articolo 154-bis, comma 5-ter, del D.Lgs. 58/98 e della normativa, anche di attuazione, pro tempore applicabile in materia di rendicontazione di sostenibilità a un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di adeguata esperienza e specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e che sia in possesso dei requisiti di onorabilità, di cui all'articolo 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98, stabiliti per gli organi di controllo.

*****

Si precisa che le proposte di deliberazione oggetto della presente Relazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

*****

Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

"L'Assemblea straordinaria di Acinque S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

  • 1. di modificare gli articoli 17 e 20 dello Statuto sociale secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'apposita relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti;

  • 2. di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente e con facoltà di subdelega e di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune."

Monza, 17 marzo 2025 gennaio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Matteo Barbera

Disclaimer

Acinque S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 28 marzo 2025 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 28 marzo 2025 14:17:39 UTC.

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