AGATOS S.P.A.
Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39
RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39
Agli Azionisti della Agatos S.p.A.
RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Agatos S.p.A. (la Società), redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni dell'art. 38- quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), come convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, già previste dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto Liquidità"), convertito dalla L. 5 giugno 2020 n. 40.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Richiami di informativa
Richiamiamo l'attenzione sui seguenti aspetti illustrati dagli Amministratori nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.
Applicazione delle disposizioni dell'art. 38-quater del Decreto Rilancio, già previste dall'art. 7 del Decreto Liquidità e incertezze significative relative alla continuità aziendale
Richiamiamo l'attenzione sui paragrafi Principi di redazione e Rischi, incertezze e continuità aziendale della nota integrativa, in cui si indica che gli Amministratori hanno redatto il bilancio d'esercizio nel presupposto della continuità aziendale avvalendosi della facoltà di deroga prevista dall'art. 38-quaterdel Decreto Rilancio. Ai fini dell'esercizio di tale deroga, coerentemente con le indicazioni contenute nel
Documento Interpretativo 8 dell'OIC, gli Amministratori segnalano di aver tenuto conto che nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussisteva la continuità aziendale ai sensi del paragrafo 22 dell'OIC 11 nonché dell'art. 7 del Decreto Liquidità al tempo vigente.
Nei suddetti paragrafi, nel paragrafo Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e nella relazione sulla gestione gli Amministratori forniscono informazioni aggiornate alla data di preparazione del bilancio circa la propria valutazione in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando inoltre i fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze con l'obiettivo di assicurare la continuità operativa della Società.
Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.
Perdite accumulate superiori al terzo del capitale sociale e applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in Legge 5 giugno 2020, n.40, modificato dall'art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178
Nella relazione sulla gestione al paragrafo Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile, gli Amministratori evidenziano come il risultato negativo dell'esercizio 2020, pari a circa Euro 4,8 milioni, sommato alle perdite pregresse, pari a circa Euro 6,8 milioni (al netto dell'abbattimento del capitale sociale effettuato nel mese di giugno 2020), porta il totale perdite accumulate a circa Euro 11,6 milioni, ampiamente superiore al terzo del capitale sociale, con la conseguente necessità di adottare i provvedimenti di cui all'art. 2446 del Codice Civile. Tuttavia, l'art. 6 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in Legge 5 giugno 2020, n.40, modificato dall'art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede fra l'altro che non si applica alle perdite generate nel corso del 2020 l'art. 2446, secondo e terzo comma del codice civile. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dall'art. 2446, secondo comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.
Valutazione partecipazioni in imprese controllate - impairment test
Nella sezione Informazioni sullo stato patrimoniale - Attivo della nota integrativa, alla voce Partecipazioni in imprese controllate, gli Amministratori motivano la differenza tra il valore delle partecipazioni in imprese controllate iscritto in bilancio e la corrispondente frazione di patrimonio netto, illustrando il processo di valutazione adottato e l'impairment test condotto per verificare la recuperabilità dei valori di carico. In particolare per quanto concerne la partecipata Agatos Energia S.r.l., che evidenzia un valore di iscrizione superiore di circa 11,7 milioni di euro rispetto alla corrispondente frazione di patrimonio netto, gli Amministratori evidenziano come i risultati attesi in termini flussi operativi futuri derivanti dal business plan approvato dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell'impairment test, consentano di ritenere il valore iscritto in bilancio interamente recuperabile.
Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.
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Altri aspetti - Applicazione del principio di revisione ISA Italia 570
Come richiamato nel precedente paragrafo, gli Amministratori hanno fornito nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione informazioni aggiornate circa la propria valutazione sulla continuità aziendale, come richiesto dal par. 10 del Documento Interpretativo 8 dell'OIC. Conseguentemente, nell'applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 "Continuità aziendale" sul bilancio al 31 dicembre 2020, è stata esclusivamente valutata l'informativa fornita dagli Amministratori con riferimento al presupposto della continuità aziendale.
Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d'esercizio
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio
I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.
Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
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- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI
Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli Amministratori della Agatos S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della Agatos S.p.A. al 31 dicembre 2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
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Allegati
Disclaimer
Agatos S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 14 giugno 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 15 giugno 2021 08:59:02 UTC.
