PILLAR 3
INFORMATIVA AL PUBBLICO SITUAZIONE AL 30.06.2024
Pillar 3 - Informativa al pubblico al 30 giugno 2024
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 25 LUGLIO 2024
BANCA GENERALI S.P.A.
Indice
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Premessa |
5 |
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1. Informativa sulle metriche principali |
8 |
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2. Informativa di entità soggette a risoluzione sulle metriche principali relative |
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ai fondi propri e alle passività ammissibili e sui requisiti di fondi propri |
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e passività ammissibili |
10 |
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Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari |
11 |
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Elenco delle tabelle |
12 |
PILLAR 3 - INFORMATIVA AL PUBBLICO 3
BANCA GENERALI S.P.A.
4 PILLAR 3 - INFORMATIVA AL PUBBLICO
BANCA GENERALI S.P.A.
Premessa
A partire dal 1° gennaio 2014 sono divenute operative nell'ordi- namento dell'Unione Europea le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari, elaborate nell'ambito degli accordi del Comitato di Basilea ("Basilea 3") e finalizzate a rafforzare la capacità delle banche di assor- bire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, in- dipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la governance, a rafforzare la trasparenza e l'informa- tiva delle banche.
In linea con il precedente framework, il nuovo impianto nor- mativo prevede in capo agli intermediari l'obbligo di pubblicare un'informativa pubblica (c.d. Informativa al Pubblico o Pillar 3), con l'obiettivo di integrare i requisiti patrimoniali minimi (Primo Pilastro) e il processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro), attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa che consentano agli operatori del Mercato di disporre di informazioni rilevanti, complete e affi- dabili circa:
- l'adeguatezza patrimoniale;
- l'esposizione ai rischi;
- le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identifi- cazione, misurazione e gestione di tali rischi.
Nell'ambito del nuovo framework il pilastro è stato rivisto per rafforzare, fra l'altro, i requisiti di trasparenza concernenti la composizione del capitale regolamentare e le modalità con cui la Capogruppo calcola i ratios patrimoniali, le esposizioni verso cartolarizzazioni, le attività impegnate e il nuovo indice di leva finanziaria.
La Circolare della Banca d'Italia n. 285 "Disposizioni di vigilanza per le banche" del 17 dicembre 2013 (e successivi aggiornamen- ti), che nel capitolo 13 della Parte Seconda disciplina la materia, non detta specifiche regole per la predisposizione e pubblica- zione del Pillar 3, ma si limita a riportare l'elenco delle disposi- zioni allo scopo previste dal Regolamento UE n. 575/2013 (Capi- tal Requirements Regulation, c.d. CRR).
La materia è quindi direttamente regolata:
- dal CRR stesso, Parte 8 "Informativa da parte degli enti" (art. 431-455) e Parte 10, Titolo I, Capo 3 "Disposizioni tran- sitorie in materia di informativa sui fondi propri" (art. 492);
- dai Regolamenti della Commissione Europea la cui prepa- razione è demandata all'EBA (European Banking Autho- rity), recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare i modelli uniformi per la pubbli- cazione delle diverse tipologie di informazioni.
A tale proposito si segnala che, con il 34° aggiornamento della Circolare n. 285 «Disposizioni di vigilanza per le banche», ema- nato nel mese di settembre 2020, sono stati recepiti i seguenti orientamenti e indirizzi EBA:
- gli "Orientamenti EBA/GL/2014/14 sulla rilevanza, esclusi- vità, riservatezza frequenza dell'informativa ai sensi degli artt. 432, paragrafi 1 e 2, e 433 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR"), che regolano la pubblicazione delle infor- mazioni riservate, esclusive o rilevanti nonché delle infor- mazioni per le quali viene chiesto alle banche di valutare la necessità di una pubblicazione più frequente di quella annuale prevista in generale;
- gli "Orientamenti EBA/GL/2016/11 (versione 2), sugli obbli- ghi di informativa ai sensi della Parte 8 del CRR" che pre- vedono:
-
- un impianto tabellare della disclosure volto ad accresce- re la comparabilità dei dati pubblicati dalle banche euro- pee relativamente ai fondi propri e ai requisiti patrimo- niali su rischio di credito, di mercato e di controparte;
- l'invio di informazioni specifiche sulla governance e re- lative all'organo di gestione, in particolare: a) sul nume- ro di incarichi detenuti dai membri dello stesso; b) sulla politica di rispetto della parità di genere; c) sul processo di risk reporting;
- gli "Orientamenti EBA/GL/2017/01, sull'informativa relati- va ai coefficienti di copertura della liquidità, a integrazio- ne dell'informativa sulla gestione del rischio di liquidità ai sensi dell'art. 435 del CRR", con l'obiettivo di specificare e armonizzare le modalità di disclosure del coefficiente di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Ratio - LCR);
- gli "Orientamenti EBA/GL/2018/01, sulle informative uni- formi ai sensi dell'art. 473-bis del CRR per quanto riguar- da le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri";
- gli "Orientamenti EBA/GL/2018/10 relativi all'informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di conces- sione", come successivamente emendati dagli orientamenti EBA/GL/2022/13.
Non si riporta la disclosure prevista dalla comunicazione Ban- ca d'Italia del 30 giugno 2020, che dava attuazione agli Orien- tamenti dell'Autorità bancaria europea (EBA) relativi agli obblighi di informativa al pubblico (semestrale) sulle esposi- zioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/07), alla luce di quanto indicato da EBA in
EBA CLOSURE REPORT OF COVID-19 MEASURES - EBA/ REP/2022/32 del 16 dicembre 2022.
In data 11 agosto 2020 l'EBA ha pubblicato le linee guida (EBA\ GL\2020\12) che modificano gli Orientamenti EBA/GL/2018/01, sull'informativa uniforme ai sensi dell'art. 473-bis del Regola- mento (UE) n. 575/2013 (CRR) riguardo alle disposizioni transitorie volte a mitigare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS9 sui Fondi Propri per garantire la conformità con il CRR "quick fix" in risposta alla pandemia di Covid-19.
Con riferimento a tali Orientamenti si evidenzia come:
- nel rispetto del principio di proporzionalità, parte della maggiore informativa richiesta è destinata alle sole banche di maggiori dimensioni, ad esclusione delle (i) informazio- ni specifiche sulla governance previste negli Orientamenti EBA/GL/2016/11 (ii) informazioni quantitative sull'LCR da rappresentare in forma semplificata per le banche less si- gnificant (così come previsto dagli Orientamenti sull'infor- mativa relativa al coefficiente di copertura della liquidità);
- il Gruppo Banca Generali non si avvale ai fini del calcolo dei fondi propri delle modifiche al regime transitorio per l'applicazione dell'IFRS 9 (art. 473-bis CRR).
La Commissione Europea, in data 15 marzo 2021, ha pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/453, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento (UE) 575/2013 per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato.
PILLAR 3 - INFORMATIVA AL PUBBLICO 5
BANCA GENERALI S.P.A.
Tali obblighi di segnalazione non sono applicabili per il Gruppo Banca Generali, le cui attività di negoziazione sono al di sotto delle soglie di esenzione definite (art. 325-bis CRR).
In data 12 maggio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficia- le dell'Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/763 che stabilisce norme tecniche di attuazione (RTS) per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della Direttiva 2014/59/UE (BRRD) per quanto riguarda la segnala- zione a fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili.
La data di applicazione degli obblighi di informativa sul MREL dovrebbe coincidere con la fine del periodo di transizione sta- bilito dall'art. 45-quaterdecies, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE, ossia al più presto il 1° gennaio 2024. Tenuto conto che il regolatore ha concesso al Gruppo Banca Generali un periodo transitorio di 3 anni (fino al 1° gennaio 2027) prima che il requisito MREL assuma carattere vinco- lante, l'applicazione di tali obblighi di segnalazione risulta posticipata.
A partire dal 30 giugno 2021 sono entrate in vigore le indica- zioni del Regolamento 2019/876 del 20 maggio 2019 che ha mo- dificato il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finan- ziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammis- sibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposi- zioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa.
Con il Regolamento (UE) n. 2021/637, il Regolatore è interve- nuto per adeguare anche l'Informativa di Terzo Pilastro che gli enti sono tenuti a redigere, sulla base delle modifiche introdot- te nelle fattispecie sopra richiamate.
Tra le altre cose, infatti, il Regolatore è intervenuto nei seguen- ti ambiti:
- introduzione di un nuovo coefficiente di leva finanziaria ca- librato e una riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SII;
- nuovi obblighi di informativa per il coefficiente netto di fi- nanziamento stabile;
- è stato modificato il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte con l'introduzione di un meto- do standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR) più sensibile al rischio e con un SA-CCR semplificato per gli enti che soddisfano criteri di ammissibilità predefiniti. Oltre a ciò il regolamento (UE) 2019/876 ha rielaborato il metodo dell'esposizione originaria;
- introduzione di un nuovo obbligo di informativa per le espo- sizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di conces- sione, compresa la pubblicazione di informazioni sulle ga- ranzie reali e le garanzie finanziarie ricevute;
- modifica di determinati obblighi di informativa in materia di remunerazione.
In data 10 novembre 2021, l'EBA ha pubblicato il Final Report "Draft implementing technical standards amending Implementing Regulation (EU) No 637/2021 on disclosure of information on exposures to interest rate risk on positions not held in the trading book in accordance with Article 448 of Regulation (EU) No 575/2013" contenente modelli standard di tipo qualitativo e quantitativo per l'informativa sul rischio di tasso d'interesse del banking book che sono stati recepiti nella legislazione eu-
ropea con il Regolamento di esecuzione 2022/631 del 13 aprile 2022 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l'informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione.
A gennaio 2022, l'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubbli- cato una proposta di norme tecniche di attuazione (ITS) sull'in- formativa del terzo pilastro sui rischi ambientali, sociali e di governance (ESG).
In linea con i requisiti stabiliti nel Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) come modificato dal Regolamento (EU) 2019/876 (CRR II), il progetto di ITS prevede la pubblicazione su base semestrale delle seguenti informazioni:
- informative quantitative comparabili sulla transizione ai cambiamenti climatici e sui rischi fisici, comprese le infor- mazioni sulle esposizioni verso attività legate all'emissione di anidride carbonica e soggette al rischio di cambiamenti climatici;
- informazioni quantitative sulle azioni di mitigazione degli enti a sostegno delle loro controparti nella transizione ver- so un'economia carbon neutral e nell'adattamento ai cam- biamenti climatici;
- KPI sulle attività di finanziamento degli asset delle istitu- zioni ecosostenibili secondo la tassonomia dell'UE (GAR e BTAR), come quelle coerenti con il Green Deal europeo e gli obiettivi dell'accordo di Parigi;
- informazioni qualitative su come le istituzioni stanno inte- grando le considerazioni ESG nella governance, nei modelli di business e nelle strategie di gestione del rischio.
Le disposizioni sull'informativa rischi ESG si applicano a de- correre dal 28 giugno 2022 per i grandi enti che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro, come definito all'art. 4, paragrafo 1, punto 21, della Direttiva 2014/65/UE.
A tal proposito, è stato emanato il Regolamento di esecuzio- ne 2022/2453 della Commissione che modifica le norme tecni- che di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambien- tali, sociali e di governance e che recepisce sostanzialmente quanto proposto dall'EBA.
Banca Generali non è soggetta ad obblighi di informativa sui rischi ESG non essendo classificata come grande ente che ha emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regola- mentato di qualsiasi Stato membro.
In linea con l'art. 433-quater, il Gruppo Banca Generali, rien- trando nell'ambito degli altri enti quotati, pubblica semestral- mente l'Informativa di Terzo Pilastro ed in particolare le metri- che principali di cui all'art. 447.
Le informazioni sono di natura qualitativa e quantitativa, strutturate in modo tale da fornire una panoramica più com- pleta possibile in merito ai rischi assunti, alle caratteristiche dei relativi sistemi di gestione e controllo e all'adeguatezza pa- trimoniale del Gruppo Banca Generali.
Si precisa che il Gruppo non ricorre ai modelli interni per il cal- colo dei requisiti patrimoniali relativi ai rischi di Primo Pilastro e pertanto non viene fornita la disclosure di cui agli artt. 438 (punti e ed h), 439 (punti l, j), 452, 453, 455.
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BANCA GENERALI S.P.A.
Non essendo un gruppo rientrante nel novero dei c.d. G-SII, non viene fornita la disclosure di cui all'art. 441.
L'Informativa al Pubblico Pillar 3 viene redatta a livello conso- lidato a cura della Capogruppo bancaria.
Laddove non diversamente specificato, tutti gli importi sono da intendersi espressi in migliaia di euro.
Il rispetto degli obblighi di informativa al pubblico è condizione necessaria, per il Gruppo Banca Generali, per il riconoscimen- to, ai fini prudenziali, degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM).
Attesa la rilevanza pubblica del Pillar 3, il documento viene sottoposto agli Organi Societari competenti per l'approvazio- ne a cura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il documento è dunque sottoposto, ai sen- si dell'art. 154-bis del D.Lgs. 58/98 (Testo Unico sulla Finanza, "TUF"), alla relativa attestazione.
Al fine di garantire il rispetto dei requisiti di informativa, il Gruppo Banca Generali ha adottato presidi organizzativi idonei a garantire l'adempimento degli obblighi informativi; la valu- tazione e la verifica della qualità delle informazioni, essendo
rimesse dalla normativa all'autonomia degli organi aziendali, sono attività oggetto di analisi da parte dei vertici aziendali.
Al fine di recepire quanto richiesto dalla normativa di vigilan- za, il Gruppo Banca Generali ha definito il processo interno di determinazione dell'Informativa al Pubblico, con riferimento a Banca Generali S.p.A. ("Capogruppo") e, per quanto di compe- tenza, alle Società ("Società del Gruppo") soggette alle norme prudenziali di vigilanza consolidata.
Il Gruppo Banca Generali pubblica regolarmente l'Informativa al Pubblico Pillar 3 sul proprio sito Internet al seguente indi- rizzo: www.bancagenerali.com/investors/reports-and-relations
Ulteriori informazioni sul profilo di rischio del Gruppo, sulla base dell'art. 434 del CRR, sono pubblicate anche nella Relazio- ne Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2024. Alla luce del suddetto articolo, se un'informazione analoga è già di- vulgata attraverso due o più mezzi, in ciascuno di essi è inserito un riferimento alla stessa.
PILLAR 3 - INFORMATIVA AL PUBBLICO 7
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1. Informativa sulle metriche principali
Vengono riportate nella tabella seguente, le principali metriche regolamentari del Gruppo Banca Generali.
In particolare, vengono esposti gli aggregati patrimoniali, il valore delle attività ponderate oltre ai vari ratio patrimoniali e
requisiti regolamentari che la Banca è tenuta a rispettare.
Si dà inoltre evidenza dei principali indicatori di liquidità ovve- ro Liquidity Coverage Ratio (LCR) e Net Stable Funding Ratio (NSFR) e delle loro componenti principali.
MODELLO EU KM1 - INDICATORI CHIAVE (1 DI 2)
|
A |
B |
C |
||
|
30.06.2024 |
31.12.2023 |
30.06.2023 |
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|
Fondi propri disponibili |
||||
|
1 |
Capitale Primario di classe 1 (CET1) |
838.123 |
789.702 |
759.745 |
|
2 |
Capitale di classe 1 (T1) |
888.123 |
839.702 |
809.745 |
|
3 |
Capitale totale |
888.123 |
839.702 |
809.745 |
|
Attività di rischio ponderate |
||||
|
4 |
Totale Attività di rischio ponderate |
3.752.629 |
4.425.658 |
4.387.789 |
|
Coefficienti Patrimoniali (in percentuale dell'RWA) |
||||
|
5 |
Common Equity Tier 1 ratio (%) |
22,3343% |
17,8437% |
17,3150% |
|
6 |
Tier 1 ratio (%) |
23,6667% |
18,9735% |
18,4545% |
|
7 |
Total capital ratio (%) |
23,6667% |
18,9735% |
18,4545% |
|
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio |
||||
|
di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione |
||||
|
ponderato per il rischio) |
||||
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EU 7a |
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi |
1,8000% |
1,8000% |
1,8000% |
|
dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %) |
||||
|
EU 7b |
Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali) |
1,0000% |
1,0000% |
1,0000% |
|
EU 7c |
Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali) |
1,4000% |
1,3500% |
1,3500% |
|
EU 7d |
Requisiti SREP totali di fondi propri (%) |
9,8000% |
9,8000% |
9,8000% |
Requisito di riserva combinato (come percentuale dell'RWA)
|
8 |
Riserva di conservazione del capitale (%) |
2,5000% |
2,5000% |
2,5000% |
|
EU 8a |
Riserva di conservazione a causa del rischio macroprudenziale o |
- |
- |
- |
|
sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%) |
||||
|
9 |
Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%) |
0,0790% |
0,0600% |
0,0450% |
|
EU 9a |
Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%) |
0,2563% |
- |
- |
|
10 |
Riserva degli enti di importanza sistemica a livello mondiale (%) |
- |
- |
- |
|
EU 10a |
Riserva per altri enti di importanza sistemica |
- |
- |
- |
|
11 |
Requisito di riserva combinato (%) |
2,8353% |
2,5600% |
2,5450% |
|
EU 11a |
Requisiti di capitale Overall (%) |
12,6353% |
12,3600% |
12,3450% |
|
12 |
Capitale primario di classe 1 disponibile dopo aver soddisfatto i |
13,8667% |
9,1730% |
8,6550% |
|
requisiti totali di fondi propri SREP (%) |
||||
|
Leverage ratio |
||||
|
13 |
Misura dell'esposizione totale del coefficiente di leva finanziaria |
14.957.549 |
15.654.559 |
16.073.370 |
|
14 |
Leverage ratio |
5,9376% |
5,3639% |
5,0378% |
|
Requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri per far fronte ai rischi |
||||
|
di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo totale |
||||
|
dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria) |
||||
|
EU 14a |
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva |
- |
- |
- |
|
finanziaria eccessiva (in %) |
||||
|
EU 14b |
di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali) |
- |
- |
- |
|
EU 14c |
Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%) |
3,0000% |
3,0000% |
3,0000% |
|
Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo |
||||
|
del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura |
||||
|
dell'esposizione totale) |
||||
|
EU 14d |
Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%) |
- |
- |
- |
|
EU 14e |
Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%) |
3,0000% |
3,0000% |
3,0000% |
8 PILLAR 3 - INFORMATIVA AL PUBBLICO
Allegati
Disclaimer
Banca Generali S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 06 agosto 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 06 agosto 2024 08:16:01 UTC.
