16/12/2024 - Banca Ifis S.p.A.: Statuto Banca Ifis

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Statuto banca ifis

STATUTO "BANCA IFIS S.p.A."

DENOMINAZIONE

Art. 1) È costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "BANCA IFIS S.p.A.".

SEDE

Art. 2) La Società ha sede legale in Venezia-Mestre, nonché Uffici istituzionali della Presidenza in Roma e uffici operativi in Milano.

Può stabilire, in Italia ed all'estero, succursali, filiali, agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze.

La Direzione Generale è ubicata presso la sede legale della Società.

DURATA

Art. 3) La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria. In caso di proroga del termine di durata della Società i soci che non abbiano concorso all'approvazione della delibera non hanno il diritto di recedere.

OGGETTO

Art. 4) La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti.

Essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e d'investimento consentiti, costituire e gestire fondi pensione aperti nonché svolgere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis, ai sensi dell'art. 61, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 385/1993 emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

Statuto - 28 novembre 2024

CAPITALE

Art.

5)

Il

capitale

sociale

è

stabilito

in

Euro

53.811.095,00

(cinquantatremilioniottocentoundicimilanovantacinque

virgola

zero

zero)

rappresentato

da

numero

53.811.095

(cinquantatremilioniottocentoundicimilanovantacinque) azioni ordinarie nominative da Euro 1 (uno) ciascuna.

ASSEMBLEE

Art. 6) Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di Legge e di Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. I soci che non abbiano concorso

all'approvazione di deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli

alla circolazione delle azioni non hanno diritto di recedere. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di Legge.

Le Assemblee possono essere tenute in convocazioni successive alla seconda nel rispetto delle disposizioni di Legge.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, le Assemblee possono essere convocate

anche fuori della sede sociale purché in Italia e salvo quanto di seguito previsto.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che

l'Assemblea si tenga, ove contemplato dalla norma, anche esclusivamente, mediante

mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento

della riunione. In tal caso, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire

all'Assemblea mediante i mezzi di telecomunicazione indicati nell'avviso di

convocazione ed esercitare il diritto di voto, anche in via elettronica, secondo le modalità ivi previste.

Art. 7) Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo quanto di seguito indicato.

In deroga a quanto previsto dal primo comma, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto ‒ ciascuno, un "Diritto Reale Legittimante") per un periodo continuativo di almeno 24 mesi; e
  2. la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 24 mesi, nell'elenco speciale ("Elenco Speciale") appositamente istituito dalla Società ai sensi del presente articolo.
    La Società accerta l'avvenuto conseguimento della maggiorazione del diritto di voto e provvede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale nei termini previsti dalla normativa applicabile.
    La Società istituisce e tiene, presso la sede sociale, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, in cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.
    Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà trasmettere un'apposita istanza alla Società, allegando una

Statuto - 28 novembre 2024

comunicazione attestante il possesso delle azioni per le quali è stata presentata l'istanza medesima, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, nonché ogni altra documentazione prevista dalla normativa vigente. La maggiorazione del diritto di voto può essere richiesta anche solo per parte delle azioni rispetto alle quali l'avente diritto sia titolare di un Diritto Reale Legittimante. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale soggetto controllante (e della relativa catena di controllo).

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

  1. rinuncia dell'interessato riferita a tutte o parte delle azioni indicate per le quali sia stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco Speciale, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società;
  2. comunicazione dell'interessato o dell'intermediario depositario delle azioni comprovante (i) il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto, (ii) la perdita o interruzione della titolarità di un Diritto Reale Legittimante ove ciò comporti la perdita del relativo diritto di voto, e/o (iii) la perdita del relativo diritto di voto;
  3. d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano (i) il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto, (ii) la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante ove ciò comporti la perdita del relativo diritto di voto, o (iii) la perdita del relativo diritto di voto.
    La maggiorazione del diritto di voto o, se non ancora maturata, l'efficacia del periodo di appartenenza necessario alla maturazione della maggiorazione (se non ancora decorso) saranno conservati con piena validità ed efficacia al ricorrere dei seguenti casi:
  1. costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del Diritto Reale Legittimante;
  2. successione a causa di morte a favore degli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante (erede o legatario) e trasferimenti inter vivos con finalità successorie;
  3. fusione, anche inversa, o scissione del titolare del Diritto Reale Legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione o comunque dei soggetti assegnatari delle azioni della Società a servizio del concambio, incluse operazioni di fusione o scissione ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19;
  4. trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR;
  5. in caso di trasferimenti infra-gruppo da parte del titolare del Diritto Reale Legittimante a favore del soggetto che lo controlla o a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo.
    La maggiorazione del diritto di voto si estende:
  1. proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;

Statuto - 28 novembre 2024

  1. alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
  2. proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari.
    Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata tale maggiorazione, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; e (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco
    Speciale.
    Fatta eccezione per quanto previsto al comma 7, la maggiorazione del diritto di voto viene meno:
  1. in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito delle azioni, restando inteso che per
    "cessione" si intende ogni operazione che comporti (i) il trasferimento delle azioni, come pure (ii) la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni, in entrambi i casi sub (i) e (ii) quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte del titolare del Diritto Reale Legittimante;
  2. in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato, salvo il caso dei trasferimenti con finalità successoria.
    La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.
    Ai fini del presente articolo 7), la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati di cui al D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato.

Art. 8) L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla Legge e dallo Statuto Sociale alla sua competenza.

L'Assemblea è, di norma, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale è altresì attribuita, tra l'altro, la facoltà di designare il soggetto, sia questo interno o esterno alla Società, tenuto a presiedere una singola assemblea. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tale potere di designazione spetta al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento di costui, all'Amministratore più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario dell'Assemblea e, comunque, può Statuto - 28 novembre 2024

farsi assistere, durante i lavori assembleari, dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi dell'articolo 12, e da consulenti esterni allo scopo da lui individuati e nominati.

Si applicano le disposizioni dell'art. 2371, comma 2, del Codice Civile ove la presenza del notaio sia richiesta dalla legge.

Art. 9) Possono intervenire all'Assemblea i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Fatto salvo quanto di seguito previsto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea, ai sensi di Legge, mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita applicazione disponibile sul sito Internet della Società.

La Società può designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno soggetto al quale i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto a un soggetto, con il ruolo di rappresentante designato ai sensi della normativa applicabile.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma e/o ove previsto e/o consentito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati ai sensi della legge e dello Statuto (inclusi gli amministratori, i sindaci, il notaio o il segretario, il rappresentante designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea) avvenga anche o debba avvenire unicamente mediante collegamento per teleconferenza e/o videoconferenza. In tal caso deve essere assicurato:

  • al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto Statuto - 28 novembre 2024

di verbalizzazione; e

  • agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
    Per quanto concerne le maggioranze per la validità delle deliberazioni e la redazione del processo verbale, si fa riferimento a quanto stabilito dalla Legge, dai regolamenti applicabili, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare.

Art. 10) L'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione e incentivazione. In particolare, l'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva:

  • le politiche di remunerazione e incentivazione a favore del Consiglio di
    Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale, del Direttore
    Generale, del/i Condirettore/i Generale/i e del restante personale;
  • gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option);
  • i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.
    Inoltre l'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione, ha facoltà di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al 100% (rapporto 1:1), ma comunque non eccedente il limite previsto ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti (attualmente pari al 200%, rapporto di 2:1). La proposta potrà ritenersi validamente approvata con le maggioranze previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile, ossia attualmente:
  • con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in
    Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale;
  • con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.
    I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto può essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 10-bis) Su proposta del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, un Presidente onorario, scelto tra le persone che abbiano significativamente contribuito al prestigio e allo sviluppo della Società, determinandone altresì il compenso.

Il Presidente Onorario resta in carica per il periodo di tempo, anche indeterminato, Statuto - 28 novembre 2024

stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

Ove nominato, il Presidente onorario, che non sia amministratore, può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, esprimendo pareri in merito alle materie oggetto di discussione ed ha facoltà di intervenire alle Assemblee. Il Presidente Onorario collabora con l'Amministratore Delegato in relazione all'elaborazione ed all'implementazione di iniziative che coinvolgano la Società e può svolgere, tra l'altro, incarichi di rappresentanza della Società.

AMMINISTRAZIONE

Art. 11) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri, eletti dall'Assemblea. Essi devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.

Un numero di componenti pari almeno alla misura prevista dalla normativa, anche regolamentare, applicabile tempo per tempo vigente, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i regolamenti del mercato e i codici di comportamento a cui la Banca aderisce (congiuntamente, la "Normativa Vigente"), deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla Normativa Vigente.

La composizione degli organi deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale, in conformità alla Normativa Vigente.

Ai fini delle nomine o della cooptazione dei consiglieri, il consiglio di amministrazione identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati.

I risultati delle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione devono essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste. Resta ovviamente salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale dell'organo e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal consiglio.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti; i candidati sono elencati in ordine progressivo e sono comunque in numero non superiore al numero massimo di componenti previsto statutariamente.

Hanno diritto a presentare una lista soltanto gli azionisti che al momento della presentazione della stessa siano titolari, da soli od insieme ad altri, di una quota di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) delle azioni ordinarie, od altra Statuto - 28 novembre 2024

minore soglia di possesso che - ai sensi della Normativa Vigente - verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Normativa Vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

A partire dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla scadenza di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione delle modifiche statutarie approvate dall'assemblea straordinaria in data 28 novembre 2024 presso il competente Registro delle Imprese, in caso di presentazione di tre o più liste, gli azionisti diversi dall'azionista di maggioranza che abbiano presentato una lista dovranno trasmettere alla Società una comunicazione scritta attestante di non essere collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che abbiano presentato una delle altre liste ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998 e della normativa di attuazione. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa alla Società entro i cinque giorni successivi alla messa a disposizione del pubblico delle liste con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Le liste dovranno contenere almeno 2 candidati.Nelle liste possono essere inseriti esclusivamente candidati che abbiano attestato il possesso dei requisiti e criteri previsti dalla Normativa Vigente. Ciascuna lista deve inoltre indicare:

  • ove presenti un numero di candidati pari o superiore a 2, candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Normativa Vigente, nel numero minimo previsto dalla Normativa Vigente, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni (qualora dal rapporto non derivi un numero intero, il numero risultante è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore). Tali candidati dovranno essere collocati, nella lista, ai primi posti dell'ordine progressivo;
  • un numero di candidati, almeno pari alla misura prevista dalla Normativa Vigente, che appartenga al genere meno rappresentato, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati pari a 2, restando inteso che in tal caso i 2 candidati dovranno essere di genere diverso..
    La lista per la quale non sono osservate le statuizioni in materia di composizione di cui sopra è considerata come non presentata.
    All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:
    1) per i rinnovi del Consiglio di Amministrazione antecedenti al decorso di 24
    (ventiquattro) mesi dall'iscrizione delle modifiche statutarie approvate

Statuto - 28 novembre 2024

dall'Assemblea Straordinaria in data 28 novembre 2024 presso il competente Registro delle Imprese:

    1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono espressi, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista medesima, tutti gli amministratori salvo uno; e
    2. dalla lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti in Assemblea e che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è espresso l'amministratore indicato per primo;
  1. a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla scadenza di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea Straordinaria in data 28 novembre 2024 presso il competente Registro delle Imprese:
    1. qualora il numero di amministratori sia inferiore o pari a n. 10:
      1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono espressi, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista medesima, tutti gli amministratori salvo uno;
      2. dalla lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti in
        Assemblea e che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e della normativa di attuazione, non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è espresso

l'amministratore indicato per primo;

  1. qualora il numero di amministratori sia superiore a n. 10:
    1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono espressi, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista medesima, tutti gli amministratori salvo due;
    2. dalla lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti in Assemblea e che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e della normativa di attuazione, non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è espresso l'amministratore indicato per primo; e
    3. dalla lista che risulta terza per numero di voti ottenuti in Assemblea e che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e della normativa di attuazione, non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato le prime due liste per numero di voti, è espresso l'amministratore appartenente al genere diverso da quello cui appartiene l'amministratore eletto dalla lista sub (ii) indicato per primo nell'ordine progressivo. In caso di presentazione di due sole liste, la lista sub
    1. esprime due amministratori; in tal caso, è eletto l'amministratore indicato per primo e il secondo amministratore in ordine progressivo appartenente al genere diverso da quello cui appartiene l'amministratore indicato per primo.

Statuto - 28 novembre 2024

Qualora tali criteri di estrazione non garantiscano l'equilibrio tra i generi nella misura

di tempo in tempo stabilita dalla Normativa Vigente, all'estrazione dalla lista che ha

ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo con il

quale sono indicati i candidati va applicato un meccanismo di scorrimento che escluda il candidato o i candidati del genere più rappresentato e ripeschi il candidato o i candidati del genere meno rappresentato.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, saranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione i nominativi indicati in tale lista, fino al numero di consiglieri da eleggere meno uno o - a partire dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla scadenza di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione delle modifiche statutarie approvate dall'assemblea straordinaria in data 28 novembre 2024 presso il competente Registro delle Imprese - due, a seconda, rispettivamente, che il numero di amministratori da nominare sia superiore o no a n. 10, da nominare dall'Assemblea, che dovrà essere nominato dall'Assemblea seduta stante, a maggioranza semplice ma con esclusione dal voto degli azionisti che hanno presentato la lista unica, su proposta dei medesimi soci aventi diritto al voto ai sensi del presente comma.

In ogni caso, almeno il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione previsto dalla Normativa Vigente deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla Normativa Vigente.

Qualora, nel corso dell'esercizio, un numero di amministratori inferiore al numero

minimo previsto dalla Normativa Vigente risultasse in possesso di tali requisiti, il Consiglio delibererà la decadenza di uno o più dei propri membri che hanno perso tali requisiti, secondo un criterio di minore anzianità di carica o, a parità di anzianità di carica, secondo un criterio di minore età. Il Consiglio provvederà quindi alla cooptazione di uno o più membri indipendenti, fermo il rispetto dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura richiesta dalla Normativa Vigente.

Valgono le disposizioni di Legge, senza che operi il voto di lista, per l'eventuale sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione, salvo che ricorra l'ipotesi di

cessazione di tutti gli Amministratori.

Peraltro, in caso di cessazione degli amministratori espressi dalla seconda lista e/o - a partire dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla scadenza di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione delle modifiche statutarie approvate dall'assemblea straordinaria in data 28 novembre presso il competente Registro delle Imprese - dalla terza lista che hannoha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998 e della normativa di attuazione non siano collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima (o seconda, con esclusivo riferimento alla terza lista)per numero di voti, il Consiglio verificherà preventivamente il perdurare della disponibilità dei candidati elencati in tali liste, secondo l'ordine progressivo delle medesime, e procederà alla cooptazione in base a tale criterio di preferenza.

Nel caso di cessazione di un amministratore appartenente al genere meno

rappresentato l'amministratore cooptato dovrà comunque appartenere al medesimo

genere.

Art. 12) Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e può eleggere un Vice

Statuto - 28 novembre 2024

Disclaimer

Banca Ifis S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 16 dicembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 16 dicembre 2024 20:49:09 UTC.

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