
1 |
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all'Ordine del Giorno - Parte Straordinaria |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
17 aprile 2025 (unica convocazione)
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELLA PARTE STRAORDINARIA
redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("TUF"), ed ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti").
MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE:
- ARTICOLO 14, RELATIVAMENTE ALLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE
ASSEMBLEE;
- ARTICOLO 15 COMMI 2 E 10, RELATIVAMENTE ALLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DI GESTIONE DELLA PROCEDURA DI COOPTAZIONE DI CONSIGLIERI IN CORSO DI MANDATO.
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2025 |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. |
2 |
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all'Ordine del Giorno - Parte Straordinaria |
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL TUF ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI
Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea per deliberare sul seguente argomento, posto al punto 2 dell'ordine del giorno della parte straordinaria:
"Modifiche dello Statuto sociale:
- Articolo 14, relativamente alle modalità di svolgimento delle assemblee;
- Articolo 15 commi 2 e 10, relativamente alle modalità di presentazione delle liste e di gestione della procedura di cooptazione di consiglieri in corso di mandato.
Deliberazioni inerenti e conseguenti."
Premessa
Le proposte di modifica allo Statuto sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "BMPS" o la "Banca"), sottoposte all'attenzione dell'Assemblea e di seguito illustrate, sono finalizzate ad un allineamento del testo dello Statuto in relazione a quanto segue:
- nuova normativa, emanata nel 2024, in materia di modalità di tenuta delle assemblee delle società quotate (Legge n. 21/2024 (di seguito la "Legge Capitali"), che ha introdotto il nuovo articolo 135-undecies.1 nel TUF;
- rafforzamento della governance di BMPS.
Motivazioni e illustrazione delle modifiche statutarie proposte
Di seguito vengono illustrate, con le relative motivazioni, le modifiche statutarie sottoposte alla deliberazione dell'Assemblea.
1. Modifiche all'articolo 14 dello Statuto sociale, relativamente alle modalità di svolgimento delle assemblee (e conseguente adeguamento del richiamo contenuto all'articolo 17, comma 2, lettera w).
La Legge Capitali, emanata a marzo 2024, ferma restando la delega al Governo per la riforma del TUF e delle previsioni contenute nel codice civile in materia di società di capitali applicabili anche alle società quotate, ha introdotto alcune importanti novità in ordine alla corporate governance delle società quotate, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione, in particolare - ai fini che qui rilevano - relativamente alle modalità di partecipazione alle assemblee delle società quotate.
La Legge Capitali ha, infatti, inserito nel TUF il nuovo articolo 135-undecies.1, rubricato "Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato", il quale dispone che lo statuto delle società quotate può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, con il conferimento di deleghe o subdeleghe al medesimo, in conformità alle previsioni del TUF1.
1 Articolo 135-undecies.1TUF "(Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato) -
- Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.
- Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2025 |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. |
3 |
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all'Ordine del Giorno - Parte Straordinaria |
La nuova norma precisa, altresì, le regole applicabili alle assemblee che si svolgano con tale modalità, in particolare, per quanto riguarda i diritti dei soci:
- non è consentita la presentazione di proposte di delibera in assemblea (articolo 135-undecies.1, comma 2);
- le proposte individuali di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno possono essere presentate entro il quindicesimo giorno precedente l'assemblea e sono pubblicate sul sito internet della società entro i due giorni successivi a tale termine (articolo 135-undecies.1, comma 2);
- il diritto di porre domande può essere esercitato unicamente prima dell'assemblea e le relative risposte sono fornite almeno tre giorni prima dell'assemblea (articolo 135-undecies.1, comma 3).
Come illustrato nella relazione di accompagnamento alla Legge Capitali, la novella tiene conto dell'esperienza maturata con lo svolgimento di assemblee con tale modalità, introdotta, come noto, nel periodo dell'emergenza pandemica (articolo 106 del D.L. n. 18/2020) e mantenuta come facoltà, negli anni successivi, con apposite proroghe da parte del legislatore, il quale, con l'intervento legislativo de quo, ha ritenuto di rendere tale modalità "permanente", riconoscendo la legittimità del nuovo modello assembleare, caratterizzato dall'anticipo dell'informativa ai soci, del dibattito e della decisione sul voto a una fase precedente alla riunione assembleare.
Con la modifica statutaria proposta (articolo 14, comma 3) viene riconosciuta al Consiglio di Amministrazione la facoltà di prevedere, di volta in volta, con la delibera di convocazione di ogni singola assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dandone notizia nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea avvenga esclusivamente tramite conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Banca, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente.
Resta impregiudicata la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire per ogni singola assemblea, ordinaria o straordinaria, sempre con la delibera di convocazione dell'assemblea e dandone notizia nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge pro-tempore vigente, in particolare con la partecipazione dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto, in presenza, o per delega in via ordinaria o al rappresentante designato.
Per completezza e linearità si propone di inserire nello Statuto (articolo 14, nuovo comma 2) anche un riferimento alla normativa già in precedenza vigente (articolo 135-undecies TUF), relativa alla facoltà per le società quotate di designare per ogni singola assemblea un soggetto (il rappresentante designato), al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno.
..°°.. ..°°.. ..°°..
In conseguenza dell'inserimento dei nuovi commi 2 e 3 all'articolo 14 dello Statuto, è stata aggiornata la numerazione dei successivi commi (che scorrono di due numeri) ed allineato il richiamo contenuto nell'articolo 17 comma 2, lettera w), all'articolo 14, comma 7 che diventa articolo 14, comma 9.
..°°.. ..°°.. ..°°..
- Modifiche all'articolo 15, commi 2 e 10 dello Statuto sociale relativamente alle modalità di presentazione delle liste e di gestione della procedura di cooptazione di consiglieri in corso di mandato.
- Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le
risposte alle domande pervenute.
4. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione".
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2025 |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. |
4 |
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all'Ordine del Giorno - Parte Straordinaria |
Le modifiche proposte all'articolo 15 dello Statuto (che disciplina il processo di nomina degli Amministratori, sia in occasione del rinnovo degli organi sociali - ivi compresa la composizione delle liste di candidati da parte dei soci -, sia in caso di sostituzione di Amministratori in corso di mandato) sono motivate dall'esigenza di rafforzare e, al tempo stesso, semplificare e rendere più contenuto nei tempi il processo di sostituzione degli Amministratori che cessano dalla carica in corso di mandato, in un'ottica di continuità ed efficienza nel funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
A tal fine si propone di integrare l'articolo 15 come segue:
-
al comma 2, con l'indicazione per i soci di inserire possibilmente nelle proprie liste per il rinnovo del
Consiglio di Amministrazione, un numero di candidati superiore a quelli da eleggere, cui poter attingere in caso di eventuali cooptazioni in corso di mandato e - al comma 10 (che tratta della cessazione di Amministratori in corso di mandato), prevedendo che il Consiglio di Amministrazione proceda, in caso di cooptazione, a scegliere il soggetto da cooptare avente le conoscenze, competenze ed esperienze ritenute necessarie dal Consiglio di Amministrazione alla data della cooptazione, nel seguente ordine:
-
- tra i candidati non eletti indicati nella stessa lista del Consigliere cessato o, in subordine,
- tra i candidati non eletti nelle altre liste, ovvero, in ulteriore subordine (nel caso in cui non sia applicabile quanto previsto nella precedente lettera a) e nella presente lettera b),
- tra candidati al di fuori delle liste a suo tempo presentate.
Quanto sopra, nel rispetto in ogni caso dei criteri previsti dalla normativa pro-tempore vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi.
Per quanto occorrer possa, si segnala che l'ottimale composizione qualitativa e l'idoneità collegiale del Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione sono assicurate dalla precisazione, inserita nel nuovo comma 10 dell'articolo 15, secondo cui il candidato prescelto in sostituzione del Consigliere cessato debba possedere, in ogni caso, le conoscenze, competenze ed esperienze ritenute necessarie dal Consiglio di Amministrazione alla data della cooptazione (fermo restando il rispetto delle regole in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi previste dalla normativa e dallo Statuto applicabili).
..°°.. ..°°.. ..°°..
Si informa che prima della data di pubblicazione della presente Relazione illustrativa, la Banca ha ricevuto dalla Banca Centrale Europea l'autorizzazione richiesta ai sensi della normativa applicabile in ordine alle modifiche statutarie proposte con la presente Relazione.
Nel testo a fronte qui accluso (Allegato 1) sono riportate le proposte di modifica degli articoli dello Statuto sociale, mettendo a raffronto il testo attuale e il testo soggetto all'approvazione della presente Assemblea, con evidenza delle modifiche proposte. Si allega inoltre il testo completo dello Statuto come risultante nell'ipotesi di approvazione delle predette modifiche (Allegato 2).
..°°.. ..°°.. ..°°..
Ricorrenza del diritto di recesso
In merito alla configurabilità di un eventuale diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, primo comma, lett. g) cod. civ. (che prevede tale diritto per coloro che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti "le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione"), in relazione all'introduzione della clausola statutaria di cui all'articolo 14 nuovo comma 3, anche alla luce di quanto osservato dal Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 41/2024, si fa presente che tale modifica statutaria riguarda solo le modalità di espressione del voto (che avviene per il tramite esclusivo del rappresentate designato) e non incide sulla titolarità del diritto di voto, o meglio
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2025 |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. |
5 |
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all'Ordine del Giorno - Parte Straordinaria |
sulla spettanza della legittimazione ad esercitarlo, che permangono comunque in capo al socio, non legittimando pertanto il suddetto diritto di recesso in linea con l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione in materia.
Quanto sopra a maggior ragione in un contesto, come quello dell'assemblea delle società quotate, in cui per l'esercizio dei diritti dei soci in parola, sono espressamente previste delle forme pre-assembleari di discussione e di interlocuzione tra singoli soci e amministratori (ad esempio le domande dei soci prima dell'assemblea ex articolo 127-ter TUF). Tale posizione risulta condivisa anche a livello associativo per le società quotate, ove viene infatti rappresentato che la previsione del ricorso al rappresentante designato in via esclusiva non modifica, né limita il diritto del socio inerente alle azioni, prevedendo solo una diversa modalità per il suo esercizio, tenuto conto che il rappresentate designato può solo ricevere deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, avendo quindi una funzione di mera esecuzione della volontà del socio2. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che, la modifica statutaria in esame non legittimi il recesso ai sensi del citato articolo 2437, primo comma, lett. g) cod. civ3.
Conclusivamente, relativamente alle proposte di modifica degli articoli dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha valutato, anche con il supporto delle competenti funzioni della Banca, che non ricorrono gli estremi perché ricorra diritto di recesso previsto dalle norme vigenti, in particolare, con riferimento alle proposte di modifica all'articolo 14 in tema di rappresentante designato per l'Assemblea, per le motivazioni sopra esposte.
..°°.. ..°°.. ..°°..
Signori Azionisti,
in merito a quanto sopra esposto, vi invitiamo ad approvare la seguente proposta in ordine alle modifiche statutarie presentate dal Consiglio di Amministrazione, precisando che si procederà con 2 (due) distinte votazioni/delibere, a seconda della modifica statutaria trattata, come di seguito riportato:
"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti,
viste le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione
D E L I B E R A
(I)
- di modificare l'articolo14 dello Statuto sociale che assumerà, la seguente formulazione:
-
- "Articolo 14
- Invariato.
- Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della convocazione di ogni singola assemblea, sia ordinaria che straordinaria, designa un rappresentante al quale i soggetti cui spetta il diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente e precisate nell'avviso di convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.
- Il Consiglio di Amministrazione, con la delibera di convocazione di ogni singola assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può prevedere, di volta in volta, dandone notizia nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte dei soggetti cui spetta il diritto di voto debba avvenire esclusivamente tramite conferimento di delega (o subdelega) con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al rappresentante designato dalla Banca
- Cfr. Circolare Assonime n. 6 del 13 marzo 2024.
-
Cfr. la richiamata Circolare Assonime n. 6 del 13 marzo 2024, ove a pag. 72 viene anche precisato che "il modello assembleare previsto dall'art.
135-undecies.1TUF [n.d.r. che prevede il rappresentante designato esclusivo] non comprime i diritti di informazione e voto dei soci ma ne prevede l'esercizio con forme, modalità e tempi diversi".
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2025 |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. |
6 |
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all'Ordine del Giorno - Parte Straordinaria |
di cui al precedente comma, con le modalità e secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente.
- (ex 2) Invariato.
- (ex 3) Invariato.
- (ex 4) Invariato.
- (ex 5) Invariato.
- (ex 6) Invariato.
- (ex 7) Invariato."
(II)
- di modificare l'articolo 15 dello Statuto sociale che assumerà, la seguente formulazione:
-
- "Articolo 15
- Invariato.
- La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati - da indicare possibilmente in numero superiore a quelli da eleggere, al fine di poter disporre di eventuali candidati cui poter attingere in caso di cooptazione da effettuare in corso di mandato - dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati - ovvero l'unico candidato o comunque almeno un terzo (ovvero la maggiore percentuale prevista dalle disposizioni di legge, regolamentari e del Codice di Corporate Governance pro-tempore vigenti) dei candidati presenti nel caso di liste con un numero superiore a sei (6) -, specificatamente indicati, dovranno possedere
-
- requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance. Nel caso in cui alla predetta quota di un terzo (ovvero alla maggiore percentuale prevista dalle disposizioni di legge, regolamentari e del Codice di Corporate Governance pro-tempore vigenti) non corrisponda un numero intero di candidati, quest'ultimo è arrotondato per eccesso.
- Invariato.
- Invariato.
- Invariato.
- Invariato.
- Invariato.
- Invariato.
- Invariato.
10. Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio nel corso del mandato, valgono le disposizioni di legge, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa pro-tempore vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi. Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
In caso di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., fermo restando il rispetto dei criteri previsti dalla normativa pro-tempore vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del soggetto cooptato scegliendolo fra i candidati non eletti - aventi le conoscenze, competenze ed esperienze
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2025 |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. |
7 |
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all'Ordine del Giorno - Parte Straordinaria |
ritenute necessarie dal Consiglio di Amministrazione, alla data della cooptazione - indicati nella medesima lista di provenienza dell'Amministratore cessato o, in subordine, nelle eventuali altre liste a suo tempo presentate.
Ove il capoverso precedente non possa essere applicato, il Consiglio di Amministrazione potrà scegliere il soggetto cooptato - avente le conoscenze, competenze ed esperienze ritenute necessarie dal Consiglio di Amministrazione, alla data della cooptazione
- al di fuori delle liste a suo tempo presentate, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa pro-tempore vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi."
(III)
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria o opportuna, a richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Banca; il tutto con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno e con promessa fin d'ora di rato e valido.
Siena, 18 marzo 2025
Per il Consiglio di Amministrazione
Avv. Nicola Maione
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2025 |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. |
8 |
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all'Ordine del Giorno - Parte Straordinaria |
||
Allegato 1 della Relazione illustrativa |
|||
Statuto con testo a fronte |
|||
STATUTO VIGENTE1 |
PROPOSTE DI MODIFICA 2 |
||
Articolo 14 |
Articolo 14 |
1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti ai 1. Invariato. quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla
normativa pro-tempore vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in
Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega anche in via elettronica, con le modalità stabilite dalla legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.
- Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della convocazione di ogni singola assemblea, sia ordinaria che straordinaria, designa un rappresentante al quale i soggetti cui spetta il diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente e precisate nell'avviso di convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.
-
Il Consiglio di Amministrazione, con la delibera di convocazione di ogni singola assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può prevedere, di volta in volta, dandone notizia nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte dei soggetti cui spetta il diritto di voto debba avvenire esclusivamente tramite conferimento di delega (o subdelega) con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte all'ordine del giorno, al rappresentante designato dalla Banca di cui al precedente comma, con le modalità e secondo
- La colonna reca il testo vigente dello Statuto sociale.
- La colonna reca le proposte di modifica allo Statuto sociale. Il carattere grassetto indica la parte del testo di cui si propone l'inserimento.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2025 |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. |
9 |
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all'Ordine del Giorno - Parte Straordinaria |
- L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dagli intervenuti.
- L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 25.
4. L'Assemblea straordinaria dei soci è regolarmente costituita quando è rappresentata la percentuale del capitale sociale prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione.
- Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto cui spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interesse.
- Qualora una fondazione bancaria in sede di Assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'Assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione.
- Fermo quanto previsto ai precedenti commi, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci non
quanto indicato nell'avviso di convocazione in
conformità alla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente.
4. Invariato (cambia solo la numerazione del comma)
- Invariato (cambia solo la numerazione del comma)
- Invariato (cambia solo la numerazione del comma)
7. Invariato (cambia solo la numerazione del comma)
8. Invariato (cambia solo la numerazione del comma)
9. Invariato (cambia solo la numerazione del comma)
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2025 |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. |
10 |
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all'Ordine del Giorno - Parte Straordinaria |
correlati votanti, allorché sia chiamata a deliberare su proposte relative a:
- operazioni di cui all'art.13 comma 3 lett. i) del presente Statuto,
ovvero
b) operazioni con parti correlate di maggiore |
||||||
rilevanza |
di |
competenza |
assembleare |
|||
sottoposte all'Assemblea in presenza di un |
||||||
avviso contrario del Comitato per le |
||||||
Operazioni con Parti Correlate. |
||||||
Articolo 15 |
Articolo 15 |
|||||
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un |
1. Invariato. |
|||||
numero di membri che viene stabilito |
||||||
dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può |
||||||
essere inferiore a nove (9) né superiore a quindici |
||||||
(15). Pena la decadenza dal proprio ufficio, nessun |
||||||
Amministratore di BMPS potrà al contempo |
||||||
ricoprire la carica di membro del consiglio di |
||||||
amministrazione, del consiglio di gestione o del |
||||||
consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, |
||||||
non facenti parte del gruppo BMPS, che |
||||||
dispongano |
di |
licenza bancaria rilasciata |
||||
dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati |
||||||
della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito |
||||||
ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che |
||||||
accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne |
||||||
senza indugio comunicazione al Consiglio di |
||||||
Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà |
||||||
l'immediata decadenza. Gli Amministratori durano |
||||||
in carica tre esercizi e scadono alla data |
||||||
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del |
||||||
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro |
||||||
carica; sono rieleggibili per massimo due mandati |
||||||
consecutivi successivi al primo, e sono eletti con il |
||||||
sistema del voto di lista, come segue. |
||||||
2. La nomina del Consiglio di Amministrazione |
2. La nomina del Consiglio di Amministrazione |
|||||
avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi |
avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi |
|||||
dei successivi commi, nelle quali i candidati |
dei successivi commi, nelle quali i candidati - da |
|||||
dovranno essere elencati mediante un numero |
indicare possibilmente in numero superiore a |
|||||
progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati |
quelli da eleggere, al fine di poter disporre di |
|||||
- ovvero l'unico candidato o comunque almeno un |
eventuali candidati cui poter attingere in caso |
|||||
terzo (ovvero la maggiore percentuale prevista |
di cooptazione da effettuare in corso di |
|||||
dalle disposizioni di legge, regolamentari e del |
mandato - dovranno essere elencati mediante un |
|||||
Codice di Corporate Governance pro-tempore vigenti) |
numero progressivo. In ciascuna lista almeno due |
|||||
dei candidati presenti nel caso di liste con un |
candidati - ovvero l'unico candidato o comunque |
|||||
numero superiore a sei (6) -, specificatamente |
almeno un terzo (ovvero la maggiore percentuale |
|||||
indicati, dovranno possedere i requisiti di |
prevista dalle disposizioni di legge, regolamentari e |
|||||
indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e |
del Codice di Corporate Governance pro-tempore |
|||||
regolamentari pro-tempore vigenti e gli ulteriori |
vigenti) dei candidati presenti nel caso di liste con |
|||||
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2025 |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. |
Allegati
Disclaimer
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 18 marzo 2025 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 18 marzo 2025 22:05:08 UTC.