11/07/2025 - Banca Popolare di Sondrio Scpa: Pillar III report at 31 March 2025 (Italian version)

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Pillar iii report at 31 march 2025 (italian version)


TERZO PILASTRO

INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31.03.2025

Gruppo Banca Popolare di Sondrio

Data di pubblicazione: 11/07/2025

Banca Popolare di Sondrio Società per azioni

Sede sociale e Direzione generale:

piazza Garibaldi n.16 - 23100 Sondrio (SO) Tel. 0342/528.111 - Fax 0342/528.204

Sito Internet: https://www.popso.it - Sito Internet istituzionale: https://istituzionale.popso.it E-mail: info@popso.it - PEC: postacertificata@pec.popso.it

Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149

Capitale sociale: € 1.360.157.331; Riserve: € 1.740.955.502 (Dati approvati dall'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2025) Azioni ordinarie quotate sul Mercato Telematico Azionario (MTA)

‌3

INDICE

Introduzione 4

Riepilogo delle informazioni pubblicate in coerenza alle richieste del CRR 7

Sezione 1 Ambito di applicazione 10

Sezione 2 Informativa sul quadro generale della gestione del rischio, delle principali

metriche prudenziali e degli RWA 11

Sezione 3 Informativa sui requisiti in materia di liquidità 23

Sezione 4 Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito 27

Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 28

Glossario 29

Indice TABELLE

Tabella 1 - Modello EU KM1: metriche principali (1 di 2) 11

Tabella 2 - Modello EU KM1: metriche principali (2 di 2) 13

Tabella 3 - Modello EU OV1: quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio 17

Tabella 4 - Modello EU CMS1: confronto tra importi delle esposizioni ponderati

per il rischio modellizzati e standardizzati a livelli di rischio 19

Tabella 5 - Modello EU CMS2: confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati per il rischio di credito a livello

di classe di attività 20

Tabella 6 - Modello EU LIQ1: informazioni quantitative dell'LCR (1 di 2)) 24

Tabella 7 - Modello EU LIQ1: informazioni quantitative dell'LCR (2 di 2) 25

Tabella 8 - Modello EU CR8: prospetto degli RWEA delle esposizioni soggette

al rischio di credito in base al metodo IRB 27

‌Introduzione

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore il quadro normativo di "Basilea 3" trasposto nell'ordinamento normativo dell'Unione Europea:

  • nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. "CRR") del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che disciplina i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento («Primo Pilastro») e le regole sull'informativa al pubblico («Terzo Pilastro»);

  • nella Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, c.d. "CRD IV"), del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

Il regime prudenziale applicabile agli enti creditizi poggia su un'architettura basata su tre «Pilastri».

Il «Primo Pilastro» (Requisiti prudenziali minimi) obbliga all'osservanza di specifici requisiti patrimoniali atti a fronteggiare i rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria, prevedendo metodologie di calcolo alternative, caratterizzate da diversi livelli di complessità.

Il «Secondo Pilastro» (Processo di controllo prudenziale) richiede alle banche di dotarsi di strategie e di processi interni per il controllo, in chiave attuale e prospettica, dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process) e dell'adeguatezza della situazione di liquidità (ILAAP - Internal Liquidity Adequacy Assessment Process). L'Autorità di Vigilanza, nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP - Supervisory Review and Evaluation Process), ha il compito di verificare l'affidabilità e la coerenza dei risultati di tali processi e di adottare, ove la situazione lo richieda, opportune misure correttive.

La disciplina del «Terzo Pilastro» (Disciplina di mercato) stabilisce infine specifici obblighi di informativa nei confronti del pubblico indistinto, volti a consentire agli operatori di mercato e agli altri portatori di interessi una più accurata valutazione della solidità patrimoniale e dell'esposizione ai rischi degli istituti bancari, oltre che dei relativi sistemi di gestione e controllo.

In data 7 giugno 2019, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, è stato emanato un pacchetto di riforme che ha introdotto significativi cambiamenti al framework regolamentare dell'Unione, comprendente il Regolamento

c.d. "CRR II" (Regolamento UE n. 2019/876) e la Direttiva c.d. "CRD V" (Direttiva UE 2019/878).

In data 19 giugno 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2024/1623 (c.d. "CRR III") che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor. L'atto ha trasposto nel quadro legislativo europeo l'insieme di ulteriori riforme e aggiornamenti agli accordi di Basilea 3 universalmente noto con la denominazione di "Basilea 4". Gli elementi più rilevanti del nuovo framework di regole di vigilanza prudenziale sono entrati in vigore dal 1° gennaio 2025.

L'informativa di «Terzo Pilastro» è disciplinata dal CRR, Parte Otto "Informativa da parte degli enti" (artt. 431 - 455). Tali disposizioni sono recepite dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Seconda "Applicazione in Italia del CRR", Capitolo 13 "Informativa al pubblico". La cornice regolamentare in materia di assolvimento degli obblighi informativi verso il pubblico si completa con le misure di esecuzione contenute in apposite norme tecniche di regolamentazione o di attuazione approvate dalla Commissione Europea su proposta delle Autorità Europee di Supervisione.

In coerenza con l'evoluzione del quadro regolatorio prudenziale conseguente all'emanazione del citato Regolamento (UE) 2024/1623, in data 31 dicembre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative alla pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto, titoli II e III, del CRR. Tale nuovo Regolamento di esecuzione, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025, abroga il precedente Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 - fatta eccezione per le disposizioni attinenti all'informativa sul rischio di mercato che continueranno ad essere applicate fino al 31 dicembre 2025 - e include gli adempimenti di pubblicazione dettagliati dal Regolamento (UE) 2022/631 per quanto riguarda l'informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione come richiesto dall'articolo 448 del "CRR II" e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 in tema di informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (ESG).

L'assetto regolamentare di «Terzo Pilastro» comprende inoltre:

  • gli Orientamenti EBA/GL/2014/14 sulla rilevanza, esclusività, riservatezza e sulla frequenza dell'informativa ai sensi degli articoli 432, paragrafi 1 e 2, e 433 del CRR;

  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 del 23 aprile 2021, successivamente modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1618, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL).

Al fine di assicurare un'informativa di elevata qualità e comparabilità, l'Autorità Bancaria Europea (EBA) mette altresì a disposizione degli enti uno strumento analitico, c.d. "Mapping tool", ovvero uno specifico file di mappatura e raccordo tra i dati riportati nei template quantitativi che compongono l'informativa al pubblico e i contenuti delle segnalazioni di vigilanza prudenziale.

Con la presente Informativa il Gruppo Banca Popolare di Sondrio (di seguito anche il "Gruppo") intende dare adempimento agli obblighi di trasparenza verso il pubblico previsti dalla menzionata normativa di riferimento in materia di «Terzo Pilastro».

L'articolo 433 del CRR "Frequenza e ambito di applicazione delle informative" dispone che le informazioni di «Terzo Pilastro» siano pubblicate congiuntamente ai documenti di bilancio e alle relazioni finanziarie del periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale data. In proposito, con riguardo al 31 marzo 2025, si evidenzia che il termine ultimo di trasmissione delle segnalazioni di vigilanza trimestrali alla medesima data di riferimento è stato posticipato dal 12 maggio 2025 al 30 giugno 2025 per effetto di una norma transitoria contenuta nel Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117, quale atto di facilitazione per la data di prima applicazione del nuovo e complesso framework di "Basilea 4" da parte degli enti. Stante ciò, tenendo anche conto dei necessari iter di approvazione interna, la pubblicazione della presente Informativa è da considerarsi coerente con le posticipate tempistiche di produzione e invio delle segnalazioni prudenziali relative alla data di riferimento del 31 marzo 2025.

La frequenza di pubblicazione delle Informative da parte del Gruppo si conforma alla disciplina dettata per la categoria dei

«grandi enti» quotati dall'art. 433-bis del CRR.

Il presente elaborato di Informativa al Pubblico è redatto dalla Capogruppo Banca Popolare di Sondrio S.p.A. su base consolidata con riferimento all'area di consolidamento prudenziale e viene reso disponibile mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale della Banca (https://istituzionale.popso.it) nella sezione "Investor Relations", sottosezione "Pillar 3". Il documento è corredato dalla dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Capogruppo Banca Popolare di Sondrio S.p.A. ai sensi di quanto previsto dall'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98 (Testo Unico della Finanza, "TUF").

* * *

NOTA:

Tutti gli importi indicati nelle diverse sezioni della presente Informativa, salvo ove espressamente indicato, sono esposti in migliaia di euro. L'eventuale mancata quadratura fra i dati esposti nel presente documento dipende esclusivamente dagli arrotondamenti.

Eventuali variazioni rilevanti emerse rispetto ai precedenti periodi di pubblicazione sono evidenziate nel presente documento.

Al fine di fornire esclusivamente informazioni significative per gli utilizzatori, viene omessa la pubblicazione di dati o informazioni considerate non rilevanti o non applicabili al Gruppo. In questi casi, vengano specificati gli elementi di cui è omessa la pubblicazione e le motivazioni dell'omissione.

‌Riepilogo delle informazioni pubblicate in coerenza alle richieste del CRR

Descrizione articolo

Art. CRR

Sezione

Informativa al pubblico al 31 marzo 2025

Frequenza di pubblicazione

Di seguito si fornisce un prospetto sinottico di raccordo tra gli articoli del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR"), come modificato dal Regolamento (UE) n. 876/2019 ("CRR II") e dal Regolamento (UE) n. 1623/2024 ("CRR III"), indicanti gli obblighi di informativa rilevanti per il Gruppo Banca Popolare di Sondrio, corredati dalla rispettiva frequenza di assolvimento, e le sezioni del presente documento nelle quali le informazioni qualitative o qualitative richieste dalla disciplina di «Terzo Pilastro» vengono riportate con riguardo alla situazione del Gruppo al 31 marzo 2025.

Art. 431

Politiche e obblighi di informativa

-

Art. 432

Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate

-

Art. 433

Frequenza e ambito di applicazione dell'informativa

-

Art. 433-bis

Informativa da parte dei grandi enti

-

Art. 433-ter

Informativa da parte degli enti piccoli e non complessi

-

Art. 433-quater

Informativa da parte degli altri enti

-

Art. 434

Mezzi di informazione

-

Art. 434-bis

Modelli per l'informativa

-

Art. 435

Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio

Annuale

Trimestrale/

Semestrale

Area di

Art. 436

Informativa sull'ambito di applicazione

consolidamento

1 - Ambito di applicazione

Annuale

Intero art. 436

Semestrale

lett. a)

Art. 437

Informativa sui fondi propri

Annuale

Intero art. 437

Art. 437-bis

Informativa in materia di fondi propri e passività ammissibili

Semestrale

Art. 438

Informativa sui requisiti di fondi propri e sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Trimestrale

lett. d) e h)

Semestrale

lett. e)

Annuale

Intero art. 438

2 - Informativa sul quadro generale della gestione del rischio, delle principali metriche prudenziali e degli RWA

4 - Informativa sul metodo IRB per il rischio di credito

Art. 439

Informativa sulle esposizioni al rischio di controparte

Semestrale

lett. da e) a l)

Annuale

Intero art. 439

Art. 440

Informativa sulle riserve di capitale anticicliche

Semestrale

Art. 442

Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione

Semestrale

lett. c), e), f) e g)

Annuale

Intero art. 442

Art. 443

Informativa sulle attività vincolate e non vincolate

Annuale

Art. 444

Informativa sull'uso del metodo standardizzato

Semestrale

lett. e)

Annuale

Intero art. 444

Art. 445

Informativa sull'esposizione al rischio di mercato nel quadro del metodo standardizzato

Semestrale

Art. 445-bis

Informativa sul rischio di CVA

Annuale

Art. 446

Informativa sul rischio operativo

Annuale

Art. 447

Informativa sulle metriche principali

Trimestrale

2 - Informativa sul quadro generale della gestione del rischio, delle principali metriche prudenziali e degli RWA

Art. 448

Informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione

Semestrale

par. 1, lett. a) e b)

Annuale

Intero art. 448

Art. 449

Informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione

Semestrale

lett. j), k) e l)

Annuale

Intero art. 449

Art. 449-bis

Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (rischi ESG)

Semestrale

Art. 449-ter

Informativa sull'esposizione aggregata verso soggetti del sistema bancario ombra1

Semestrale dal 31

Dicembre 2026

Art. 450

Informativa sulla politica di remunerazione

Annuale

Descrizione articolo

Art. CRR

Sezione

Informativa al pubblico al 31 marzo 2025

Frequenza di pubblicazione

1Il 22 Maggio 2025 l'EBA ha pubblicato il documento di consultazione "Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2024/3172, as regards the disclosures on ESG risks, equity exposures and the aggregate exposure to shadow banking entities".

Semestrale

par. 1, lett. a) e b)

Art. 451

Informativa sul coefficiente di leva finanziaria

Annuale

Intero art. 451

Trimestrale

par. 2

Art. 451-bis

Informativa sui requisiti in materia di liquidità

Semestrale

3 - Informativa sui requisiti in materia di liquidità

par. 3

Annuale

Intero art. 451-bis

Art. 451-ter

Informativa sulle esposizioni alle cripto-attività e attività connesse

Annuale

Art. 452

Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito

Semestrale

lett. g)

Annuale

Intero art. 452

Art. 453

Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

Semestrale

lett. da f) a j)

Annuale

Intero art. 453

Descrizione articolo

Art. CRR

Sezione

Informativa al pubblico al 31 marzo 2025

Frequenza di pubblicazione

Alla data di riferimento della presente Informativa, non rilevano per il Gruppo Banca Popolare di Sondrio i seguenti articoli del Regolamento (UE) n. 575/2013, e successive modifiche, cui sarebbe soggetto in qualità di «grande ente» quotato ai sensi dell'art. 433-bis del medesimo dispositivo comunitario:

  • Art. 441 - Informativa sugli indicatori dell'importanza sistemica a livello mondiale.

  • Art. 454 - Informativa sull'uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo.

  • Art. 455 - Uso di modelli interni per il rischio di mercato.

Considerata l'assenza di esposizioni rischio di controparte trattate in base al «Metodo dei modelli interni» (IMM), non è oggetto di pubblicazione il seguente prospetto di Terzo Pilastro cui il Gruppo sarebbe soggetto ai sensi dell'art. 438, lettera h), del CRR:

Modello EU CCR7: prospetti degli RWEA delle esposizioni soggette al CCR nell'ambito dell'IMM

Il Gruppo non adotta il «Metodo dei modelli interni» (IMA) per la misurazione delle proprie esposizioni soggette al rischio di mercato a fini di determinazione dei requisiti di capitale. Non è pertanto oggetto di pubblicazione il seguente prospetto cui il Gruppo sarebbe soggetto ai sensi dell'art. 438, lettera h), del CRR:

Modello EU MR2-B: prospetti degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di mercato in base al metodo IM

Il Gruppo non adotta il «Metodo Standardizzato» per il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito. Non è pertanto oggetto di pubblicazione il seguente ulteriore prospetto cui il Gruppo sarebbe soggetto ai sensi dell'art. 438, lettera d) e h), del CRR:

Modello EU CVA4: prospetto degli RWEA del rischio di aggiustamento della valutazione del credito in base al metodo standardizzato

‌Sezione 1

Ambito di applicazione

Sede operativa

Sede legale

Status

Denominazione

La presente Informativa al Pubblico è redatta dalla Capogruppo in riferimento all'omonimo Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, così composto alla data di riferimento:

1

Banca Popolare di Sondrio S.p.A.

Banca - Capogruppo

Sondrio

Sondrio

2

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA

Banca di diritto elvetico (iscritta al Registro di Commercio di Lugano) - Controllata al 100%

Lugano (CH)

Lugano (CH)

3

Factorit S.p.A.

Società di factoring (iscritta all'Albo degli Intermediari finanziari ex art. 106 TUB) -Controllata al 100%

Milano

Milano

4

Sinergia Seconda S.r.l.

Società immobiliare a carattere strumentale -Controllata al 100%

Milano

Milano

5

Popso Covered Bond S.r.l.

Società veicolo per l'emissione di obbligazioni bancarie garantite - Controllata al 60%

Conegliano Veneto (TV)

Conegliano Veneto (TV)

6

BNT Banca S.p.A.

Banca - Controllata al 100%

Sondrio

Sondrio

7

PrestiNuova S.r.l. - Agenzia in Attività Finanziaria

Agenzia in Attività Finanziaria - Controllata al 100% da BNT Banca S.p.A.

Roma

Roma

L'area di consolidamento dell'informativa è determinata secondo la normativa di vigilanza prudenziale in vigore e prevede il consolidamento integrale delle suddette partecipate, in quanto società bancarie, finanziarie o strumentali controllate direttamente dalla Capogruppo.

Disclaimer

Banca Popolare di Sondrio Scpa ha pubblicato questo contenuto il 11 luglio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 11 luglio 2025 alle 13:42 UTC.

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