Banco Desio
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
Statuto
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA
STATUTO
Art. 1 - Denominazione sociale e sede legale
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- La società costituita in Desio con atto del notaio dottor Innocente Arnaboldi fu Giovanni del 4 agosto 1909, sotto la forma di società commerciale cooperativa in nome collettivo denominata "Cassa Rurale di Desio", trasformata con assemblea generale straordinaria del 20 dicembre 1920 in società anonima cooperativa a capitale illimitato, sotto la denominazione "Cassa Rurale di Depositi e Prestiti in Desio", e trasformata con assemblea generale straordinaria del 21 marzo 1926 in società anonima sotto la denominazione "BANCO DI DESIO", ha assunto l'attuale denominazione "BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA -Società per Azioni" il 31 dicembre 1967, a seguito della fusione per incorporazione della "Banca della Brianza S.p.A.".
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- La società, banca ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, ha sede legale in Desio e potrà, per delibera del Consiglio di Amministrazione e con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.
Art. 2 - Oggetto sociale
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- La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.
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- Essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può svolgere, anche tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e di investimento consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni.
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- Nell'ambito delle operazioni strumentali e connesse all'oggetto sociale, la società può, tra l'altro e sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia, procedere all'acquisto, vendita, permuta, usufrutto, locazione, concessione in uso, sfruttamento ed utilizzo di beni mobili ed immobili di ogni specie, compresi quelli soggetti ad iscrizione in pubblici registri.
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- La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.
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- La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Banco di Desio e della Brianza" (o, in breve, "Gruppo Banco Desio") ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'eser-cizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Alla società sono attribuiti i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata.
Art. 3 - Durata
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- La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.
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- E' escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga del termine.
Art. 4 - Capitale sociale
1. - Il capitale sociale è di Euro 70.692.590,28 suddiviso in n. 134.363.049 azioni prive di valore nominale.
2. - In relazione alle politiche di remunerazione di cui all'art. 19 comma 4 del presente statuto, l'Assemblea Straordinaria può deliberare, ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente.
Art. 5 - Azioni - Soci
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- Le azioni sono indivisibili.
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- Nel caso di comproprietà di una azione, valgono le disposizioni di legge.
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- Il trasferimento delle azioni verrà eseguito a termine di legge.
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- Qualora dalla normativa applicabile siano ammesse clausole statutarie che prevedono vincoli alla circolazione delle azioni, per le delibere che ne determinino l'introduzione, la modifica o la rimozione, è escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso alla loro approvazione.
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Le azioni sono nominative, assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.
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- La società può chiedere, ai sensi dell'art. 83-duodecies del D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, ai soggetti abilitati, i dati identificativi degli azionisti che de-tengano azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati, nei limiti e con le modalità consentiti dalle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti. Fermo quanto precede, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, del D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. In tal caso, salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci sono ripartiti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento.
Art. 6 - Organi sociali
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- Sono Organi della società:
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l'Assemblea dei soci;
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il Consiglio di Amministrazione;
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il Comitato Esecutivo;
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il Collegio Sindacale.
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Art. 7 - Assemblea
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- L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
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- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
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- Essa sarà convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione. Se indicato nell'avviso di convocazione, l'intervento in Assemblea di coloro che hanno il diritto al voto e di coloro che vi sono legittimati ai sensi di legge può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e coloro che hanno diritto di voto possono esercitare tale diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., l'intervento all'As-semblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'Assemblea. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omet-tendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
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- L'Assemblea sarà convocata nei casi e nei termini previsti dalla legge.
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- L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
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- Ferme le competenze di legge e del presente statuto, ai sensi della normativa pro tempore vigente e della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla società in ottemperanza a tale normativa, l'Assemblea autorizza il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, qualora il medesimo Consiglio di Amministrazione abbia approvato tali operazioni nonostante il parere contrario del Comitato competente in materia di per le Ooperazioni con Pparti Ccorrelate. Qualora l'Assemblea sia chiamata a deliberare in merito a tale autorizza-
zione oppure ad operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza dell'Assemblea medesima in presenza di un parere contrario del Comitato competente in materia di per le Ooperazioni con Pparti Ccorrelate, ferme le previsioni di cui agli artt. 2368, 2369 e 2373 c.c. e fermi i quorum previsti dalla legge, l'operazione con parti correlate non si considera autorizzata o non può essere compiuta qualora in sede di deliberazione assembleare la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'opera-zione con parti correlate, purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.
Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea
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- L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicare, nei termini di legge, sul sito Internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'art. 113-ter, comma terzo, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia.
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- L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare in Assemblea, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, ed ogni altra indicazione prevista dall'art. 125-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia.
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- Nello stesso avviso potrà essere fissata la seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.
Art. 9 - Intervento e rappresentanza in Assemblea
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- L'intervento e la rappresentanza di coloro ai quali spetta il diritto di voto nelle Assemblee sono regolati dalle norme di legge e dal presente statuto. Salvo quanto previsto nel successivo comma 2, lLa società ha la facoltà di designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.
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--2. - La società può prevedere, per ciascuna assemblea, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite di un rappresentante designato, secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe e subdeleghe in conformità alla normativa pro tempore vigente. In tal caso, l'avviso di convocazione specifica, anche mediante riferimento al sito Internet della società, le modalità di conferimento delle deleghe al rappresentante designato. Anche in tal caso, è ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga, anche o esclusivamente, secondo le modalità previste dal precedente art. 7 comma 3.
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- Fermo quanto previsto nel precedente comma 2, pPossono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, legittimati in base alla legge.
34. - Ogni azione ha diritto a un voto.
Art. 10 - Presidenza dell'Assemblea
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- L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, o in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano tra i presenti, ovvero, in caso di assenza o impedimento di tutti gli amministratori, dalla persona nominata dall'Assemblea, fatto salvo il caso di cui al precedente art. 9, comma 2.
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- Nelle ipotesi di nomina del Presidente da parte dell'Assemblea, la presidenza sarà temporaneamente
assunta, anche ai fini dell'accertamento della regolare costituzione dell'adunanza, dal Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di assenza o impedimento, dal sindaco effettivo più anziano di età tra quelli presenti e la delibera di nomina sarà assunta a maggioranza di voti.
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- Al Presidente dell'Assemblea spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto.
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- Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea a maggioranza di voti; qualora sia previsto l'intervento in Assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato, ai sensi del precedente art. 9, comma 2, il Segretario è designato dal Presidente dell'Assemblea. Se, se ritenuto opportuno, il Segretario è assistito da dueuno o più scrutatori nominati dal presidente dell'Assem-bleanello stesso modo, prescelti fra gli azionisti ed i sindaci.
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- Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci.
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- Il Presidente potrà, a sua discrezione, far redigere da un Notaio anche il verbale dell'Assemblea ordinaria.
Art. 11 - Validità delle deliberazioni assembleari
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- Le deliberazioni delle Assemblee sono valide se prese con la presenza e con la maggioranza stabilite dalle norme di legge.
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Fatto salvo quanto previsto all'art. 7 in ipotesi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, lLe deliberazioni vengono assunte, di norma, mediante voto paleseper alzata di manocon le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea.
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- Il Presidente ha la facoltà di stabilire di volta in volta modalità di voto o di scrutinio diverse da quelle di norma e di avvalersi di supporti informatici od elettronici.
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- E' esclusa la votazione per schede segrete.
Art. 12 - Verbale assembleare
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- Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale, redatto nei termini e con le modalità previsti dalle norme vigenti e firmato dal Presidente, dal Segretario ovvero dal Notaio e, se nominati, dagli scrutatori.
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- Ogni verbale assembleare va trascritto sull'apposito libro di legge.
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- Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali dell'Assemblea fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, se certificati conformi all'originale da chi ha presieduto l'Assemblea, o da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 23, oppure dal Direttore Generale, o dal Segretario.
Art. 13 - Regolamento assembleare
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- Le norme che, per quanto non prescritto dalla legge o dal presente statuto, disciplinano lo svolgimento dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, nonché laddove applicabili le Assemblee speciali di categoria, sono contenute nel Regolamento assembleare la cui approvazione e modifica sono di competenza dell'As-semblea ordinaria.
Art. 14 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Requisiti e nomina
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- La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di nove ad un massimo di undici membri, secondo determinazione dell'Assemblea e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e delle altre disposizioni vigenti in materia; pertanto, per il numero di mandati stabilito dalle citate disposizioni, almeno la quota dei componenti del Consiglio di Amministrazione ivi indicata dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, secondo il criterio specificato dalle medesime disposizioni.
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- Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica, secondo le determinazioni dell'As-semblea, per uno o più esercizi con un massimo di tre, scadono alla data dell'Assemblea convocata per
Allegati
