11/08/2021 - Banco di Desio e della Brianza S.p.A.: Terzo Pilastro di Basilea 3 - Informativa al pubblico al 30 giugno 2021

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Terzo pilastro di basilea 3 - informativa al pubblico al 30 giugno 2021

TERZO PILASTRO DI BASILEA 3 INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 30 giugno 2021

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

Sede legale via Rovagnati,1 - 20832 Desio (MB)

Codice Fiscale n. 01181770155

Iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana

di Milano, Monza e Brianza e Lodi

Capitale Sociale Euro 70.692.590,28 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

e al Fondo Nazionale di Garanzia

Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5

Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

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Introduzione

Dal 1° gennaio 2014 ha avuto efficacia la disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) N. 575/2013 (di seguito "CRR" o il "Regolamento") e nella Direttiva 2014/36/EU

(di seguito "CRD IV" o la "Direttiva") del 26 giugno 2014, che recepiscono nel quadro normativo dell'Unione

Europea i provvedimenti adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (impianto normativo Basilea 3).

In tale ambito la normativa riguardante il Terzo Pilastro prevede obblighi di pubblicazione delle informazioni riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali rischi. In particolare l'Informativa al Pubblico è normata dal Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. CRR), Parte Otto e Parte Dieci, Titoli I, Capo 3 e dalle norme tecniche di regolamentazione o di attuazione emanate dalla Commissione Europea per disciplinare.

Il regolamento UE n. 876/2019 ("CRR II"), in vigore dal 28 giugno 2021, ha modificato il Regolamento UE 575/2013, aggiornando il contenuto dell'informativa al pubblico (articoli 431 e seguenti) unitamente alle linee guida EBA 2020/04 che disciplinano in maniera uniforme i contenuti tabellari richiesti da ciascun articolo della "CRR II" (sostituendo ed integrando diverse linee guida in precedenza pubblicate su singoli argomenti).

Per effetto delle modifiche il Banco è per la prima volta tenuto a fornire su base semestraleun'informativa semplificata (il solo contenuto delle c.d. metriche principali richieste dall'art. 447), non qualificandosi come ente di grandi dimensioni né come ente piccolo e non complesso ai sensi dell'art. 433. Su base annuale, è invece prevista la necessità di fornire un'informativa completa.

In generale, oltre alla modifica della frequenza e all'integrazione delle informazioni quantitative da predisporre per l'informativa annuale, sono richiamati i seguenti principali punti di attenzione:

  • per l'art. 431 è previsto come in passato che ci si debba dotare di una politica formale per conformarsi ai requisiti, con tre precisazioni:
    1. il C.d.A., già responsabile della supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca, predispone e mantiene processi, sistemi e controlli interni atti a verificare che l'informativa dell'ente sia adeguata e conforme ai requisiti stabiliti nella CRR;
    2. le informazioni da pubblicare sono soggette allo stesso livello di verifica interna applicabile alla relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria dell'ente;
    3. un membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza attesta per iscritto che l'ente in questione ha effettuato l'informativa richiesta ai sensi della presente parte conformemente alla politica formale e ai processi, sistemi e controlli interni.
  • per l'art 434 gli enti pubblicano tutte le informazioni richieste in un unico mezzo o un'unica sede.

Con comunicazione del 1° luglio 2020 la Banca d'Italia ha inoltre dato attuazione agli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (EBA) relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/07). Gli Orientamenti richiedono che vengano fornite informazioni su:

  • i finanziamenti oggetto di "moratorie" che rientrano nell'ambito di applicazione degli Orientamenti dell'EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02);
  • i finanziamenti oggetto di misure di concessione (c.d. forbearance measures) applicate a seguito della crisi Covid-19;
  • i nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o altro Ente pubblico.

Tale informativa al pubblico è stata applicata a decorrere dal 30 giugno 2020 ed ha frequenza semestrale; l'informativa è stata pertanto già fornita con riferimento alla data del 30 giugno 2020.

La predisposizione dell'Informativa al Pubblico è realizzata attraverso la collaborazione dei diversi organi e delle strutture interessate nel governo e nell'esecuzione dei processi, coerentemente con le attribuzioni previste dalla normativa interna del Gruppo. Il Gruppo Banco Desio ha già in precedenza definito una politica formale per conformarsi ai requisiti in materia di informativa, con la finalità di formalizzare i processi utilizzati per la costruzione e pubblicazione dell'Informativa al Pubblico.

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Nella Policy di predisposizione dell'informativa al pubblico Pillar III saranno altresì recepite le seguenti linee guida già valide per il processo di predisposizione al 30 giugno 2021:

  1. in continuità con quanto già previsto dall'attuale Policy, conferma della pubblicazione contestuale all'informativa finanziaria come documento separato, con frequenza semestrale in luogo di quella annuale oggi prevista;
  2. attestazione da parte dell'A.d. che sono stati adottati nella predisposizione del documento processi, sistemi e controlli interni così come definiti nella politica formale adottata dalla Banca.

A fini di completezza, si specifica che le informazioni oggetto di pubblicazione sono riferite all'area di consolidamento prudenziale, ovvero all'insieme delle entità soggette al consolidamento ai fini di vigilanza. Eventuali disallineamenti rispetto ad altre fonti (Bilancio consolidato redatto alla medesima data di riferimento) sono pertanto imputabili alle differenze sul perimetro considerato.

Gli importi delle tabelle e i dati riportati nel documento sono espressi - se non diversamente indicato - in migliaia di Euro.

Il Gruppo Banco Desio pubblica la presente Informativa al Pubblico attraverso il proprio sito Internet (www.bancodesio.it).

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1. Metriche principali Art. 447

In base alle disposizioni dettate dagli articoli 11, paragrafi 2 e 3 e 13, paragrafo 2, del Regolamento CRR, le banche controllate da una "società di partecipazione finanziaria madre" sono tenute a rispettare i requisiti stabiliti dal predetto regolamento sulla base della situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria medesima. Tali disposizioni rendono il calcolo dei ratio patrimoniali a livello di Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A., società controllante il 49,96% di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (di cui detiene il 50,47% delle azioni ordinarie ed il 45,15% delle azioni di risparmio).

In data 21 maggio 2020, la Banca d'Italia ha comunicato al Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e alla capogruppo finanziaria Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A. la propria decisione sul capitale a conclusione del periodico processo di revisione prudenziale ("SREP"), disponendo che, a decorrere dalla prima segnalazione sui fondi propri successiva, il Gruppo Brianza Unione adotti i seguenti coefficienti di capitale a livello consolidato:

  • coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio) pari al 7,35%, composto da una misura vincolante del 4,85% (di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,35% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;
  • coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) pari al 8,95%, composto da una misura vincolante del 6,45% (di cui 6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,45% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;
  • coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) pari al 11,10%, composto da una misura vincolante dell'8,60% (di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,60% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale.

La riserva di conservazione del capitale del 2,5%, aggiuntiva ai requisiti minimi, ha l'obiettivo di dotare le banche di mezzi patrimoniali di elevata qualità da utilizzare nei momenti di tensione del mercato per prevenire disfunzioni del sistema bancario ed evitare interruzioni nel processo di erogazione del credito.

Nell'ambito dell'attività di redazione del piano di risoluzione, la Banca d'Italia, quale Autorità di Risoluzione Nazionale, ha inoltre determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) per il Gruppo Banco di Desio e della Brianza. Tale requisito è equivalente all'importo necessario all'assorbimento delle perdite e coincide con il maggiore tra il requisito vincolante di total capital ratio richiesto dallo SREP (8,60% livello vincolante) e di leva finanziaria (3%).

Ai fini del calcolo delle "Attività di rischio e coefficienti di vigilanza", la normativa UE assoggetta ad una ponderazione agevolata (fattore di sostegno pari a 0,7619 per esposizioni fino a 2,5 milioni di Euro e 0,85 per la parte eccedente i 2,5 milioni di Euro) le PMI (Piccole Medie Imprese).

In data 25 gennaio 2018, il Consiglio di Amministrazione della banca, ha deliberato di aderire alle disposizioni transitorie introdotte dal Regolamento (UE) 2017/2395 del 12 dicembre 2017 volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione del principio contabile IFRS9 sui fondi propri e i coefficienti patrimoniali, con riferimento sia alla componente di incremento delle rettifiche per perdite attese su crediti in bonis e deteriorati in prima applicazione del principio sia con riferimento all'incremento delle perdite attese su crediti in bonis rispetto alla data di prima applicazione del principio.

Le disposizioni transitorie per la sterilizzazione degli impatti del principio IFRS 9 sono state successivamente estese dal Regolamento UE 873/2020 che ha consentito in particolare alle banche di sterilizzare in maniera decrescente gli impatti patrimoniali connessi all'incremento delle rettifiche di valore su crediti rilevato nel periodo 2020 - 2024 rispetto al 1 gennaio 2020 per i portafogli stage 1 e 2,

Nella seduta del 30 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha inoltre deliberato di avvalersi dell'opzione prevista dal Regolamento 2020/873 e quindi del trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico per i titoli di

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Disclaimer

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 11 agosto 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 11 agosto 2021 13:24:05 UTC.

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