2025
III PILASTRO
Informativa al pubblico
al 30 giugno 2025
INDICE
Premessa 3
Informativa sulle metriche principali 5
Attestazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari 8
Attestazione conforme all'articolo 431 (3) CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013
e successivi aggiornamenti) sugli obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto CRR 8
Premessa
Il 1° gennaio 2014 sono entrati in vigore, nell'ordinamento dell'Unione Europea, gli accordi del Comitato di Basilea ("Ba-silea 3"), volti a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock, derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, a migliorare la gestione del rischio e la governance, nonché a rafforzare la trasparenza e l'informativa delle banche stesse.
Ciò premesso, in ambito comunitario, i contenuti di "Basilea 3" sono stati recepiti con due distinti atti normativi:
▶ il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (c.d. CRR)
- Parte otto "Informativa da parte degli enti" (artt. 431 - 455) e
Parte dieci, Titolo I, Capo 3, "Disposizioni transitorie in materia di informativa sui Fondi propri" (art. 492) - che disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale del Primo Pilastro e le regole sull'informativa al pubblico (Terzo Pilastro);
▶ la Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (c.d. CRD IV), che riguarda, fra l'altro, le condizioni per l'accesso all'attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servi-
zi, il processo di controllo prudenziale e le riserve patrimoniali addizionali.
La citata normativa europea è divenuta applicabile, nell'ordina-mento nazionale, sulla base della Circolare della Banca d'Italia
n. 285 "Disposizioni di vigilanza per le banche", del 17 dicembre 2013, e successivi aggiornamenti, che attua quanto previsto dalla CRR e dalla CRD IV.
Con la pubblicazione del Regolamento (UE) n. 876/2019 (CRR2), sono state introdotte una serie di modifiche significative al framework normativo, applicabili dal 28 giugno 2021. Tali cambiamenti, riguardanti in particolare la parte Otto della CRR, hanno come obiettivo quello di omogeneizzare l'informativa periodica da fornire al mercato.
Il Regolamento (UE) n. 1623/2024 (CRR3) del 31 maggio 2024 ha introdotto ulteriori modifiche significative al framework normativo, relative ai requisiti per il rischio di credito, al rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA), al rischio operativo, al rischio di mercato e all'output floor, ai requisiti patrimoniali che le banche calcolano utilizzando i loro modelli interni che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2025, con l'ec-cezione delle modifiche ai requisiti prudenziali per il Rischio di Mercato (c.d. "FRTB", Fundamental Review of Trading Book), per le quali l'entrata in vigore è stata, nel corso del 2024, posticipata al 1° gennaio 2026.
Nel Regolamento di Esecuzione (UE) n.3172/2024, che abroga e sostituisce il Regolamento n. 637/2021 in vigore fino al 31 dicembre 20241, vengono fornite agli operatori le istruzioni per il mapping tra le informazioni da pubblicare e quanto riportato nelle segnalazioni di vigilanza. Secondo quanto stabilito dal Regolamento CRR, le banche pubblicano le informazioni richieste almeno su base annua e, con cadenza semestrale, le Metriche Principali. Spetta agli stessi enti creditizi valutare la necessità di fornire con maggior frequenza le informazioni richieste, alla luce delle caratteristiche rilevanti dell'attività in essere e di elementi suscettibili di rapidi cambiamenti. Le linee guida indicano un contenuto minimo coerente con la rilevanza dell'ente segnalante, con particolare riferimento ai requisiti di capitale, composizione e adeguatezza patrimoniale, leverage ratio, esposizione ai rischi e caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali rischi.
È stato mantenuto l'approccio basato su tre "Pilastri". In particolare:
▶ il Primo Pilastro definisce il sistema dei requisiti patrimoniali che le banche sono tenute a rispettare per fronteggiare i rischi tipici dell'attività bancaria: rischio di credito (che comprende
anche il rischio di controparte), rischio di mercato e rischio operativo. Tale aspetto è stato rafforzato dalla CRR2 introducendo una definizione di patrimonio di qualità più elevata e l'imposizione di riserve addizionali di conservazione del capitale, con l'inserimento di norme sulla gestione del rischio di liquidità, a breve (Liquidity Coverage Ratio - LCR) e a lungo periodo (Net Stable Funding Ratio - NSFR) e con l'introduzione di un limite alla leva finanziaria;
▶ il Secondo Pilastro richiede alle banche di dotarsi di strategie, processi di controllo e strumenti per determinare, in aggiunta ai rischi di Primo Pilastro, l'adeguatezza patrimoniale, attuale
e prospettica, rimettendo all'Autorità di Vigilanza il compito di verificare l'affidabilità e la coerenza dei relativi risultati, e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive. Il Gruppo BFF presenta annualmente alla Banca d'Italia il "Resoconto ICAAP/ILAAP", quale autonoma valutazione, attuale e prospettica, dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali;
▶ il Terzo Pilastro stabilisce specifici obblighi di pubblicazione periodica delle informazioni relative all'adeguatezza patrimoniale, all'esposizione ai rischi e alle caratteristiche generali
dei sistemi preposti all'identificazione, alla misurazione e alla gestione degli stessi. Anche tale aspetto è stato rivisto, introducendo maggiori requisiti di trasparenza e più dettagliate informazioni sulla composizione del capitale regolamentare e sulle modalità con cui il Gruppo Bancario calcola i ratio patrimoniali.
1 Tranne gli aspetti relativi all'Informativa sull'uso del metodo standardizzato e dei modelli interni per il rischio di mercato, in vigore fino al 31 dicembre 2025.
Sulla base dell'art. 433 quater della CRR, le banche pubblicano le informazioni al pubblico previste dalla normativa comunitaria almeno su base annua, e su base semestrale le Metriche Principali, congiuntamente ai documenti di bilancio.
A questo scopo, il Consiglio di Amministrazione di BFF Bank ha approvato una procedura dedicata, denominata "Procedura per l'Informativa al Pubblico (III Pilastro)".
La procedura prevede che l'Informativa al Pubblico debba essere:
▶ approvata dal Consiglio di Amministrazione prima della sua diffusione;
▶ pubblicata sul sito internet https://www.bffgroup.com (sezioni: https://investor.bff.com/it/pillar-iii in lingua italiana e https://investor.bff.com/en/pillar-iii in lingua inglese) almeno
una volta all'anno e semestralmente per quanto riguarda le Metriche Principali, entro i termini previsti per la pubblicazione del bilancio e, quindi, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci.
Il Gruppo Bancario BFF Bank (di seguito anche "BFF Banking Group" o il Gruppo) è leader nella finanza specializzata. È l'uni-ca piattaforma pan-europea, presente in 9 Paesi, specializzata nella gestione e nell'acquisto pro soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione e i Sistemi Sanitari Nazionali. Grazie alla fusione con DEPObank, afferma la propria leadership anche nei securities services, come unica banca depositaria italiana, e nei servizi di pagamento, distribuiti a oltre 100 banche e PSP in Italia.
Il Gruppo opera in Italia, Croazia, Francia, Grecia e Portogallo attraverso BFF Bank, in Spagna tramite BFF Finance Iberia S.A.U. ("BFF Finance Iberia") e in Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia attraverso BFF Polska S.A. ("BFF Polska") e le sue consociate (cosiddetto "BFF Polska Group").
BFF Bank assolve l'obbligo d'informativa al pubblico per BFF Banking Group e redige su base consolidata il presente documento sulla base delle menzionate disposizioni normative.
Si evidenzia che:
▶ le informazioni sui rischi cui il Gruppo è esposto, e sulle politiche di gestione e controllo degli stessi, sono riportate in particolare nella Parte E della Nota Integrativa della "Relazione
Finanziaria Consolidata semestrale 2025" al 30 giugno 2025;
▶ le informazioni relative ai Fondi propri e ai coefficienti di vigilanza bancaria, relativi al Gruppo, sono pubblicate in particolare nella Parte F della Nota Integrativa della "Relazione
Finanziaria Consolidata semestrale 2025" al 30 giugno 2025;
▶ le informazioni sulla Governance sono riportate in particolare nella "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprieta-ri", pubblicata nella sezione "Governance" del sito internet del
Gruppo https://www.bff.com;
▶ le informazioni che riguardano le politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo sono indicate in particolare nella "Relazione sulla Remunerazione", pubblicata nella sezione
"Governance" del sito internet del Gruppo Bancario;
▶ con riferimento a talune best practices identificate da EBA nel Report "on assessment of Institutions' Pillar 3 Disclosure" (EBA/REP/2020/09), nonché nel Report "Guidelines on the
management of environmental, social and governance (ESG) risks" (EBA/GL/2025/01), la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1 gennaio 2026, e da Banca d'Italia nelle Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali (aprile 2022), l'informativa sulle questioni di sostenibilità, ivi incluse le informazioni su impatti, rischi ed opportunità e le loro interazioni con la strategia ed il modello di business è riportata, sulla base delle normative in vigore, in apposita Sezione della "Relazione Finanziaria Consolidata semestrale 2025" e pubblicata sul sito internet del Gruppo https://www.bff.com.
L'Informativa al Pubblico (III Pilastro) viene, inoltre, sottoposta all'attestazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 58/98 (Testo Unico sulla Finanza, c.d. "TUF").
Tutti gli importi vengono espressi in migliaia di euro, se non diversamente indicato.
Informativa sulle metriche principali
Di seguito si forniscono le informazioni in formato tabulare previste dall'art. 447 del Regolamento 575/2013 e recepite nel Modello EU KM1 del Regolamento 3172/2024 e dal Regolamento 763/2021 in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili e recepite nel Modello EU KM2.
I requisiti patrimoniali consolidati, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 del CRR, vengono calcolati considerando BFF Bank al vertice del Gruppo bancario.
MODELLO EU KM1: METRICHE PRINCIPALI
|
a |
b |
c |
d |
e |
||
|
Riga |
30/06/2025 |
31/03/2025 |
31/12/2024 |
30/09/2024 |
30/06/2024 |
|
|
Fondi propri disponibili (importi) |
||||||
|
1 |
Capitale primario di classe 1 (CET1) |
702.896 |
677.129 |
638.504 |
625.703 |
596.391 |
|
2 |
Capitale di classe 1 |
852.896 |
827.129 |
788.504 |
775.703 |
746.391 |
|
3 |
Capitale totale |
852.896 |
827.129 |
788.504 |
775.703 |
746.391 |
|
Importi dell'esposizione ponderati per il rischio |
||||||
|
4 |
Importo complessivo dell'esposizione al rischio |
4.910.717 |
4.927.163 |
5.214.662 |
5.100.750 |
5.028.974 |
|
Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio) |
||||||
|
5 |
Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%) |
14,31% |
13,74% |
12,24% |
12,27% |
11,86% |
|
6 |
Coefficiente del capitale di classe 1 (%) |
17,37% |
16,79% |
15,12% |
15,21% |
14,84% |
|
7 |
Coefficiente di capitale totale (in %) |
17,37% |
16,79% |
15,12% |
15,21% |
14,84% |
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)
|
EU 7a |
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %) |
2,00% |
2,00% |
2,00% |
2,00% |
2,00% |
|
EU 7b |
- di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali) |
2,00% |
2,00% |
2,00% |
2,00% |
2,00% |
|
EU 7c |
- di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali) |
2,00% |
2,00% |
2,00% |
2,00% |
2,00% |
|
EU 7d |
Requisiti di fondi propri SREP totali (%) |
10,00% |
10,00% |
10,00% |
10,00% |
10,00% |
|
Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio) |
||||||
|
8 |
Riserva di conservazione del capitale (%) |
2,50% |
2,50% |
2,50% |
2,50% |
2,50% |
|
EU 8a |
Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%) |
0,108% |
0,097% |
0,113% |
0,102% |
0,123% |
|
EU 9a |
Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%) |
0,596% |
0,288% |
0,290% |
- |
- |
|
10 |
Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
EU 10a |
Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Requisito combinato di riserva di capitale (%) |
3,204% |
2,885% |
2,903% |
2,602% |
2,623% |
|
EU 11a |
Requisiti patrimoniali complessivi (%) |
13,204% |
12,885% |
12,903% |
12,602% |
12,623% |
|
12 |
CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%) |
361.824 |
334.413 |
267.038 |
265.628 |
243.494 |
|
SEGUE |
|
(SEGUE: |
MODELLO EU KM1: METRICHE PRINCIPALI) |
||||
|
a |
b |
c |
d |
e |
|
|
Riga |
30/06/2025 |
31/03/2025 |
31/12/2024 |
30/09/2024 |
30/06/2024 |
|
Coefficiente di leva finanziaria |
|||||
|
13 |
Misura dell'esposizione complessiva 14.017.983 |
12.882.840 |
12.546.856 |
12.191.998 |
12.133.781 |
|
14 |
Coefficiente di leva finanziaria (%) 6,08% |
6,42% |
6,28% |
6,36% |
6,15% |
|
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva) |
|||||
|
EU 14a |
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %) |
||||
|
EU 14b |
- di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali) |
||||
|
EU 14c |
Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%) 3,00% |
3,00% |
3,00% |
3,00% |
3,00% |
Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale)
|
EU 14d |
Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%) |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
EU 14e |
Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%) |
3,00% |
3,00% |
3,00% |
3,00% |
3,00% |
|
Coefficiente di copertura della liquidità |
||||||
|
15 |
Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media) |
3.456.038 |
3.632.629 |
3.863.687 |
3.324.754 |
3.208.237 |
|
EU 16a |
Deflussi di cassa - Valore ponderato totale |
1.989.940 |
1.900.145 |
1.925.797 |
1.811.581 |
1.854.439 |
|
EU 16b |
Afflussi di cassa - Valore ponderato totale |
505.105 |
429.281 |
385.526 |
410.672 |
515.854 |
|
16 |
Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto) |
1.484.834 |
1.470.864 |
1.540.271 |
1.400.910 |
1.338.586 |
|
17 |
Coefficiente di copertura della liquidità (%) |
234,95% |
246,97% |
250,78% |
238,89% |
241,05% |
|
Coefficiente netto di finanziamento stabile |
||||||
|
18 |
Finanziamento stabile disponibile totale |
6.728.551 |
6.666.333 |
6.902.789 |
6.120.172 |
6.135.537 |
|
19 |
Finanziamento stabile richiesto totale |
4.690.120 |
4.761.476 |
4.939.641 |
4.736.000 |
4.565.028 |
|
20 |
Coefficiente NSFR (%) |
143,46% |
140,01% |
139,74% |
129,23% |
134,40% |
|
MODELLO EU KM2: METRICHE PRINCIPALI - MREL E, SE DEL CASO, REQUISITO DI FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI PER I G-SII |
|
|
a |
|
|
Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) |
|
|
30/06/2025 |
|
|
Importo complessivo dell'esposizione al rischio e misura dell'esposizione complessiva |
|
|
1 Fondi propri e passività ammissibili |
1.457.918 |
|
EU-1a - di cui fondi propri e passività subordinate |
852.896 |
|
2 Importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA) del gruppo soggetto a risoluzione |
4.910.717 |
|
3 Fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA |
29,69% |
|
EU-3a - di cui fondi propri e passività subordinate |
17,37% |
|
4 Misura dell'esposizione complessiva (TEM) del gruppo soggetto a risoluzione |
14.017.983 |
|
5 Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM |
10,40% |
|
EU-5a - di cui fondi propri o passività subordinate |
6,08% |
|
6a Si applica la deroga per subordinazione di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) (deroga 5 %) |
|
|
6b Importo complessivo degli strumenti di passività non subordinate ammissibili consentiti se si applica la facoltà di subordinazione conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del CRR (deroga 3,5 % massimo) |
|
|
6c Se si applica la deroga per subordinazione con massimale conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del CRR, l'importo di passività emesse che ha rango pari a quello delle passività escluse e incluso nella riga 1, diviso per le passività emesse che hanno rango pari a quello delle passività escluse e che sarebbero incluse nella riga 1 se non fosse applicato alcun massimale (%) |
Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)
EU-7 MREL espresso in percentuale del TREA 23,20%
EU-8 - di cui da soddisfare con fondi propri o passività subordinate
EU-9 MREL espresso in percentuale della TEM 5,40%
EU-10 - di cui da soddisfare con fondi propri o passività subordinate
Attestazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giuseppe Manno, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, DICHIARA
che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Giuseppe Manno
Il Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
*****
Attestazione conforme all'articolo 431 (3) CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013 e successivi aggiornamenti) sugli obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto CRR
I sottoscritti Massimiliano Belingheri, nella sua qualità di Chief Executive Officer, e Giuseppe Sica, nella sua qualità di Chief Financial Officer, ATTESTANO
che, in conformità a quanto previsto dall'art. 431, paragrafo 3 CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013 e successivi aggiornamenti) sugli obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto CRR, le informazioni fornite ai sensi della citata Parte Otto sono state redatte conformemente alla politica formale e ai processi, sistemi e controlli interni.
Massimiliano Belingheri Giuseppe Sica
Allegati
