14/05/2024 - Bioera S.p.A.: Bioera Spa – Comunicato stampa delibera ex art 120 bis CCII

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Bioera spa – comunicato stampa delibera ex art 120 bis ccii

COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Delibera ex art. 120-bis CCII

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Milano, 13 maggio 2024 - Bioera S.p.A. (di seguito, "Bioera", la "Società " o la "Emittente") rende noto che, in data odierna, avanti il Notaio Simone Chiantini in Milano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120- bis del D.Lgs. n. 14/2019 (il "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza" od il "CCII"), il Consiglio di Amministrazione della Società (il "Consiglio" o gli "Amministratori") ha deliberato di approvare il deposito, dinnanzi al Tribunale di Milano, del ricorso ex artt. 40 e 57 CCII per l'omologa, ex artt. 57 e 61 CCII, di un accordo di ristrutturazione con i fornitori e gli obbligazionisti della Società.

Richiamandosi ai precedenti comunicati diffusi dalla Società, si ripercorrono nel prosieguo i principali eventi che hanno interessato la Società ed all'interno dei quali si inserisce la delibera sopra richiamata assunta dal Consiglio in data odierna.

Si ricorda, al riguardo, che in data 19 ottobre 2023 la Società aveva depositato presso la Camera di Commercio di Milano istanza di nomina dell'esperto indipendente ai fini della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ai sensi dell'art. 17 CCII (INEG 2542) e che, contestualmente, Bioera aveva chiesto l'applicazione delle misure protettive del patrimonio ex art. 19 CCII. Come da comunicato diffuso in pari data, in data 30 ottobre 2023 la CCIAA di Milano ha pubblicato nel competente Registro delle Imprese la richiesta di applicazione delle misure protettive, insieme all'accettazione dell'esperto nominato, dott. Angelo Pappadà. Successivamente, in data 31 ottobre 2023, Bioera ha depositato dinnanzi al Tribunale di Milano ricorso per la conferma delle misure protettive ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII.

Come da comunicato diffuso in data 1° dicembre 2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione del 22 novembre 2023, con ordinanza del successivo 1° dicembre 2023, il Tribunale di Milano aveva confermato le misure protettive per la durata di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'istanza (30 ottobre 2023) e, dunque, sino al 27 febbraio 2024; al contempo, il Giudice aveva nominato ausiliario la dott.ssa Tiziana Gibillini ai sensi dell'art. 19, comma 4, CCII. Successivamente, come da comunicato diffuso in data 28 febbraio 2024, in data 21 febbraio 2024 Bioera ha richiesto proroga delle misure protettive per ulteriori 120 giorni ed, il successivo 2 marzo 2024, depositato un'ulteriore nota di chiarimento ed aggiornamento. Come comunicato al mercato in data 12 marzo 2024, con ordinanza in data 11 marzo 2024, il Tribunale di Milano ha prorogato le misure protettive per ulteriori 57 giorni, sino al 24 aprile 2024.

Con il comunicato diffuso lo scorso 6 maggio 2024, la Società ha informato il mercato che, con ordinanza pubblicata in data 5 maggio 2024, il Tribunale di Milano aveva rigettato la richiesta di ulteriore proroga

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delle misure protettive avanzata dalla Società nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi attivata dalla stessa; inoltre, all'udienza tenutasi in data 6 maggio 2024 in merito all'esame dell'istanza di liquidazione giudiziale della Società avanzata dalla Procura della Repubblica di Milano, il Tribunale Fallimentare di Milano, preso atto di quanto sopra, ha disposto il rinvio dell'udienza al prossimo 22 maggio 2024.

In data odierna, nell'ambito del medesimo procedimento innanzi al Tribunale di Milano, la Società ha depositato una memoria autorizzata.

Si ricorda, infine, che il deposito della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi degli artt. 23, comma 2, lett. b, o 57, CCII costituisce condizione sospensiva dell'accordo di investimento sottoscritto con Hara Immobiliare S.r.l. (lo "Investitore") in data 18 aprile 2024, unitamente alle seguenti ulteriori condizioni - già comunicate al mercato - che si riportano di seguito per comodità di consultazione (si rinvia al comunicato stampa della Società del 19 aprile 2024):

  • che, entro il 30 giugno 2024, l'Investitore concluda con Golden Eagle Capital Advisors, Inc. un accordo per la sottoscrizione di un nuovo contratto fra GECA e Bioera, novativo dell'accordo vigente, che garantisca quantomeno le condizioni del contratto in essere;
  • che, entro la data del deposito della domanda di omologazione, non emergano passività diverse ed ulteriori rispetto a quelle risultanti all'esito della due diligence, né la Società abbia aggravato la propria esposizione debitoria.

La delibera odierna del Consiglio di Amministrazione si inserisce pertanto nell'attività esecutive che la Società è tenuta a porre in essere per far sì che si verifichino le condizioni sospensive di efficacia dell'accordo di investimento sottoscritto con l'Investitore in data 18 aprile 2024.

La Società terrà prontamente informato il mercato dell'avvenuto deposito del ricorso ex artt. 40 e 57 CCII per l'omologa, ex artt. 57 e 61 CCII, degli accordi di ristrutturazione con i fornitori e gli obbligazionisti della Società.

Bioera S.p.A.

Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata Euronext Milan che opera quale holding di partecipazioni.

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Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A.

Investor relator

Dott. Giuseppe Farchione (ad interim)

Tel: +39 02 5400.8242

E-mail: segreteria@bioera.it

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Disclaimer

Bioera S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 13 maggio 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 14 maggio 2024 13:18:23 UTC.

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