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17/09/2023 - Bioera S.p.A.: Procedura di Internal Dealing (luglio 2016)

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Procedura di internal dealing (luglio 2016)

BIOERA S.P.A.

- PROCEDURADI INTERNAL DEALING -

1

Indice

1

Premessa

3

2

Definizioni

3

3

Soggetti Rilevanti

4

4

Funzioni del Soggetto Preposto

4

5

Comunicazione delle Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante

5

  • Gestione e diffusione delle comunicazioni concernenti le Operazioni effettuate

da un Soggetto Rilevante

6

7

Operazioni esenti dall'obbligo di comunicazione

6

  • Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti

("black-outperiods")

7

9

Sanzioni

7

10

Trattamento dei dati personali

8

11

Modificazioni ed integrazioni

8

12

Disposizioni finali

8

ALLEGATO A

9

2

1 Premessa

  1. La presente procedura (la Procedura) regola con efficacia cogente gli obblighi informativi inerenti le, ed i limiti al compimento di, Operazioni (come infra definite) riguardanti strumenti finanziari di Bioera S.p.A. (la Società ), a qualsiasi titolo effettuate dai Soggetti Rilevanti (come infra definiti).
  2. La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 4 luglio 2016 in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 596/2014, alla Direttiva 2014/57/UE, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 e al Regolamento delegato (UE) 2016/522. La presente Procedura sostituisce la previgente " Procedura di Internal Dealing" adottata con delibera del Consiglio di Amministra zione del 16 dicembre 2013.

2 Definizioni

2.1 Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quivi attribuito:

Azioni: le azioni ordinarie della Società;

Collegio Sindacale: si intende il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

Consiglio di Amministrazione: indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

Controllate: le società controllate dalla Società ai sensi dell 'art. 2359, comma 1, cod. civ.;

Data di Esecuzione: il giorno in cui:

  1. è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio o di prestito titoli o riporto;
  2. è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari (come infra definiti) spettanti a seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni conv ertili, anche cum warrant;
  3. è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale;

Operazione: tutte le operazioni condotte per conto proprio dai Soggetti Rilevanti e o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante concernenti gli Strumenti Finanziari, elencate, in modo non esaustivo, dall'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dall'art. 10 del Regolamento delegato UE 522/2016;

Soggetto Preposto: il sig. Davide Guerra;

Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti: una delle seguenti persone:

  1. un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
  2. un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
  3. un parente che condivida la stessa abitazione da almeno un anno alla data

3

dell'operazione in questione; o

  1. una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di dir ezione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;

SDIR: il " Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata" ai sensi della normativa CONSOB;

Soggetto Rilevante: ha il significato a questo termine attribuito all'art. 3;

Strumenti Finanziari: gli strumenti finanziari della Società, ivi inclu se le Azioni, così come altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni o scambiabili con esse, strumenti finanziari derivati sulle Azioni, altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni della Società, n onché ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (ivi inclusi i derivati).

3 Soggetti Rilevanti

  1. I soggetti destinatari degli obblighi di cui alla presente Procedura (i Soggetti Rilevanti) sono:
    1. ciascun componente dell'organo di amministrazione o di controllo della Società;
    2. ciascun alto dirigente della Società che, pur non e ssendo membro degli organi di cui alla lettera (a) che precede, abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.
  2. Il Consiglio di Amministrazione della Società indiv idua nominativamente i Soggetti Rilevanti di cui abbia contezza. L'elenco di tali Soggetti Rilevanti sarà aggiornato a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato con l'assistenza del Soggetto Preposto.
  3. Il Soggetto Preposto dà comunicazione, senza indugi o, ai Soggetti Rilevanti della loro individuazione, fornendo loro una copia della presente Procedura e richiedendo la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato A alla presente Procedura.
  4. I Soggetti Rilevanti notificano, per iscritto, alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti - a cui pure sono applicabili le disposiz ioni quivi previste - gli obblighi stabiliti nella presente Procedura e conservano copia della notifica.

4 Funzioni del Soggetto Preposto

4.1 Ai fini della Procedura, al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

  1. vigilanza sulla corretta applicazione della Procedura;
  2. ricezione ed effettuazione delle comunicazioni ai sensi del successivo Articolo 5;

4

    1. gestione delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti (per esempio, conservazione in apposito archivio della documentazione ricevuta);
    2. mantenimento dell'elenco nominativo aggiornato dei Soggetti Rilevanti in apposito archivio;
    3. trasmissione di volta in volta della presente Procedura, e sue modifiche e integrazioni, ai Soggetti Rilevanti richiedendo la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato A alla presente Procedura;
    4. comunicazione delle informazioni all'autorità compe tente e messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di cui a lla Procedura;
    5. segnalazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società di eventuali violazioni alle previsioni del la presente Procedura che rilevino o di cui venga a conoscenza.
  1. Il Soggetto Preposto deve altresì informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società di ogni modifica nell'indiv iduazione dei Soggetti Rilevanti.
  2. Il Soggetto Preposto non potrà essere considerato r esponsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Procedura derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.
  3. Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità rela tivi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.
  4. Il Soggetto Preposto assicura la riservatezza delle comunicazioni pervenute, anche impedendo che ad esse abbiano accesso persone non espressamente individuate dal Consiglio di Amministrazione.
  5. Il Soggetto Preposto vigila in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di internal dealing, al fine di un tempestivo adeguamento delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali modifiche.

5 Comunicazione delle Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante

5.1 La Società comunica tempestivamente - e comunque entro il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione - e mette a disposizione del pubblico, mediante SDIR e pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da Soggetti Rilevanti o da Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti fornendo le informazioni (ove disponibili) di seguito indicate, a condizione che l'importo complessivo dell'Operazione sia almeno pa ri ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) nell'arco di ciascun anno civile. Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da o per conto di un Soggetto Rilevante o da o per conto di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante dall'inizio dell'anno civile, fermo restando che, superato il predetto limite di euro 5.000,00 (cinquemila/00), il Soggetto Rilevante dovrà comunicare le eventuali Operazioni già effettuate da o per proprio conto o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante e ogni Operazione successiva al superamento del limite.

5

Disclaimer

Bioera S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 18 settembre 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 17 settembre 2023 22:11:28 UTC.

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