17/09/2023 - Bioera S.p.A.: Procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate (luglio 2016)

[X]
Procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate (luglio 2016)

BIOERA S.P.A.

  • PROCEDURA PERILTRATTAMENTODELLEINFORMAZIONI PRIVILEGIATE -

1

Indice

1

Premessa

3

2

Definizioni

3

3

Soggetti Rilevanti

4

4

Obblighi e divieti dei destinatari

4

5

Valutazione delle Informazioni Privilegiate

5

6

Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate

6

7

Gestione e diffusione delle Informazioni Privilegiate

7

8

Sondaggi di mercato

8

9

Comunicazione delle Informazioni Privilegiate a determinate categorie di destinatari

9

10

Istituzione del registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni

Privilegiate

9

11

Inadempimenti della Procedura e sanzioni

10

12

Disposizioni finali

11

2

1 Premessa

  1. La presente procedura (la Procedura) è volta a disciplinare la gestione ed il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come infra definite) riguardanti Bioera S.p.A. (la Società ) e le Controllate (come di seguito definite e, congiuntamente alla Società, il Gruppo), con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate, nonché le disposizioni relative alla istituzione del registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.
  2. La Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 4 luglio 2016 in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 596/2014, alla Direttiva 2014/57/UE, al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055. La presente Procedura sostituisce la previgente " Procedura per il trattamento delle Informazioni Privilegiate" adottata con delibera del Consiglio di Amministra zione del 31 maggio 2011.
  3. Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa price sensitive e di informazione societaria previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

2 Definizioni

2.1 Oltre ai termini definiti in altre parti della Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quivi attribuito:

Collegio Sindacale: si intende il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

Consiglio di Amministrazione: indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

Controllate: le società controllate dalla Società ai sensi del l'art. 2359, comma 1, cod. civ.;

Informazione Privilegiata: un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

Ai fini della presente definizione:

  • un'informazione è di " carattere preciso" se:
    1. si riferisce a un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
    2. è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari.
      A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono

3

essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

  • per " informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari" si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento;

SDIR: il servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa applicabile CONSOB;

Soggetti Rilevanti: ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 3 della presente Procedura;

Soggetto Delegato: Studio Segre S.r.l., con sede legale in Torino, via Valeggio n. 41, capitale sociale di Euro 10.400,00, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 02619270016, nella persona del Dott. Massimo Segre, Amministratore della Società;

Strumenti Finanziari: qualsiasi strumento finanziario emesso dalla Società.

3 Soggetti Rilevanti

  1. Sono tenuti a mantenere riservate le Informazioni Privilegiate e i relativi documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti nonché a rispettare le previsioni della presente Procedura:
    1. i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società;
    2. i soggetti che partecipano al capitale sociale della Società;
    3. i soggetti che abbiano accesso ad Informazioni Privilegiate nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione;
    4. qualsiasi persona che possegga Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui alle precedenti lettere, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate.
  2. Quando una persona è una persona giuridica, il presente Articolo 3 si applica anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

4 Obblighi e divieti dei destinatari

  1. È fatto espresso obbligo ai Soggetti Rilevanti di t rattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Privilegiate di cui dovessero venire a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine sia di tutelare l'interesse della Società e delle Controllate al riserbo sui propri affari, sia di evitare abusi di mercato.
  2. I Soggetti Rilevanti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:
    1. evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;

4

    1. utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
    2. assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.
  1. I Soggetti Rilevanti che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.
  2. Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura italiana "STRETTAMENTE RISERVATO".
  3. I Soggetti Rilevanti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo a persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti coinvolti ne informano senza indugio l'Amministratore Delegato, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.
  4. È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di comunicare all'esterno Informazioni Privilegiate prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
  5. È inoltre fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di ra ccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni Privilegiate si riferiscono.

5 Valutazione delle Informazioni Privilegiate

  1. I responsabili degli uffici e gli amministratori delegati della Società, nonché il Presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico delle Controllate, devono informare senza indugio l'Amministratore Delegato della Società, o in sua assenza il Direttore Amministrativo, di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le Controllate che essi ritengono potenzialmente privilegiate ovvero i Fatti Rilevanti (come definiti all'Articolo 6 della presente Procedura) di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino potenzialmente di natura privilegiata ovvero i Fatti Rilevanti e di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavora tiva.
  2. La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari, è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato della Società che, a tal fine, si avvalgono del Soggetto Delegato.
  3. Spetta all'Amministratore Delegato, coadiuvato dal Soggetto Delegato, provvedere al trattamento delle Informazioni Privilegiate. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione. I precedenti soggetti, nei rispettivi momenti di competenza, assumono il compito di responsabile del trattamento delle Informazioni Privilegiate (il Responsabile).

5

Disclaimer

Bioera S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 18 settembre 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 17 settembre 2023 22:11:28 UTC.

MoneyController ti propone anche

Condividi