17/09/2023 - Bioera S.p.A.: Regolamento dell’assemblea dei soci Bioera S.p.A. (600 KB)

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Regolamento dell’assemblea dei soci bioera s.p.a. (600 kb)

Regolamento dell'assemblea dei soci

di BIOERA S.p.A. (la "Società")

Capo I - Disposizioni preliminari

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria (l'"Assemblea") della Società.

Articolo 2

Il presente Regolamento è a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati ad intervenire all'Assemblea presso la sede legale della Società e nei luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

Capo II - Della costituzione dell'Assemblea

Articolo 3

  1. Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in base alla legge e allo Statuto. E' possibile intervenire mediante rappresentante ai sensi dello Statuto sociale della Società e delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.
  2. Assistono all'Assemblea, senza poter prendere la parola, gli eventuali scrutatori non Soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.
  3. Possono assistere all'Assemblea senza poter prendere la parola, con il consenso del Presidente

dell'Assemblea, anche esperti e analisti finanziari accreditati per la singola Assemblea da intermediari finanziari di carattere istituzionale, giornalisti accreditati per la singola Assemblea da giornali quotidiani o periodici e da reti radiotelevisive, nonché altri soggetti che dovranno a tal fine far pervenire apposita richiesta alla segreteria societaria, con le modalità ed i termini contenuti nell'avviso di convocazione.

4. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Possono inoltre assistere all'Assemblea dirigenti o dipendenti della Società o delle società del Gruppo, rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti e altri soggetti la cui

partecipazione sia ritenuta utile Presidente dell'Assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

Articolo 4

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della

riunione almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

  1. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art. 3 comma 1 devono esibire agli incaricati della società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea, un documento di identificazione personale. Il personale ausiliario rilascia apposito contrassegno da conservare per la durata dei lavori assembleari da esibire a richiesta.
  2. Coloro che hanno diritto di assistere all'Assemblea ai sensi dei commi 2 e seguenti del precedente art. 3 devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.
  3. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in Assemblea, i titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
  4. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria dei titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
  5. Salvo diversa decisione del Presidente dell'assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Articolo 5

  1. La presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente. In mancanza gli aventi diritto procedono alla designazione di chi è chiamato a presiedere l'Assemblea e del Segretario.
  2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio. Il Presidente può richiedere l'assistenza del segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata ad un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione audio/video solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
  3. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
  4. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.
  5. Il Presidente dell'Assemblea anche avvalendosi di Personale qualificato della Società accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e la regolare costituzione della stessa.
  6. Il Presidente sceglie gli scrutatori, eventualmente anche non soci, nel numero ritenuto più

opportuno.

7. Per coloro che ai sensi del precedente art. 3 sono ammessi ad assistere all'Assemblea sono redatti

elenchi, da allegare al verbale della stessa.

  1. Il Presidente, inoltre, nel corso dell'Assemblea accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.
  2. Il Presidente comunica il numero dei titolari di diritto di voto presenti indicando altresì la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.
  3. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea, il Presidente, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

Capo III - Della discussione

Articolo 6

  1. Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, sempreché l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.
  2. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'articolo 5, comma 3, illustrano gli

argomenti all'ordine del giorno. E' riconosciuta ai titolari di diritto di voto la facoltà di avanzare proposte di deliberazione, alternative a quelle previste dall'ordine del giorno, purché pertinenti allo stesso e non costituenti modifica od integrazione delle materie da trattare. Il Presidente, valutata la compatibilità della proposta all'ordine del giorno in base agli anzidetti criteri, accoglie la stessa e la pone in votazione. Il Presidente ha la facoltà di accogliere proposte di deliberazioni, ancorché non coerenti con le materie all'ordine del giorno, che riguardino esclusivamente mere modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

3. Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 9. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi. Il Presidente dell'Assemblea, con il consenso della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, può omettere la lettura di relazioni di Amministratori, Sindaci o altri organi sociali o di altri documenti, messi a disposizione degli Azionisti nei modi previsti dalla legge in data anteriore all'Assemblea.

Articolo 7

  1. Tutti coloro che intervengono ai sensi del precedente art. 3, comma 1, hanno il diritto di prendere la parola solo sugli argomenti posti in discussione.
  2. . Coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente

presentando domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

  1. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.
  2. I Membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione.

Articolo 8

1. Il Presidente, e su suo invito, gli Amministratori e i Sindaci, rispondono al termine di ciascun intervento, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data

risposta da parte della Società.

Articolo 9

1. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dai soci prima

dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, predetermina il periodo di tempo di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento.

  1. Trascorso tale periodo di tempo il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei cinque minuti successivi.
  2. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta sullo stesso argomento per la durata, che di regola non sarà superiore a 5 minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

Articolo 10

  1. I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente ove né ravvisi l'opportunità e l'assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a 3 ore.
  2. Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374
  1. e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità e a condizione che l'Assemblea non si opponga;; in tal caso egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova

riunione per la prosecuzione dei lavori entro un termine adeguato rispetto ai motivi

dell'aggiornamento, non superiore comunque a trenta giorni.

Articolo 11

  1. Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi.
  2. A questi effetti egli, salvo che l'Assemblea si opponga, può togliere la parola nei casi seguenti:
  • qualora l'oratore parli senza facoltà o continui a parlare una volta che è trascorso il tempo assegnatogli;
  • previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente mancanza di pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
  • nel caso che l'oratore pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose;
  • nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Articolo 12

  1. Qualora uno o più dei presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li ammonisce a desistere da tale comportamento.
  2. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente, salvo che l'assemblea si opponga, dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

Articolo 13

1. Esauriti tutti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione

sul singolo punto all'ordine del giorno.

CAPO IV - Della votazione

Articolo 14

  1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dammene all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dei precedente arti. 11 e 12.
  2. I provvedimenti di cui ai precedenti artt.11 e 12 possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano stati assunti.

Articolo 15

1. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Disclaimer

Bioera S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 18 settembre 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 17 settembre 2023 22:11:28 UTC.

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