INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31 DICEMBRE 2024
20PILLAR 324
BPER Banca s.p.a.
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INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31 DICEMBRE 2024
20PILLAR 324
SOMMARIO
2 Gruppo BPER
Pillar 3 al 31 dicembre 2024
|
INTRODUZIONE |
4 |
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|
1. |
REQUISITI INFORMATIVI GENERALI |
12 |
|
2. |
AMBITO DI APPLICAZIONE |
64 |
|
3. |
FONDI PROPRI |
71 |
|
4. |
REQUISITI DI CAPITALE |
87 |
|
5. |
LEVA FINANZIARIA |
93 |
|
6. |
RISCHIO DI LIQUIDITÀ |
97 |
|
7. |
RISCHIO DI CREDITO: QUALITÀ CREDITIZIA |
113 |
|
8. |
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO |
135 |
|
9. |
RISCHIO DI CREDITO: INFORMATIVA SUL METODO STANDARDIZZATO |
139 |
|
10. |
RISCHIO DI CREDITO: INFORMATIVA SUL METODO IRB |
145 |
|
11. |
ESPOSIZIONI AL RISCHIO DI CONTROPARTE |
177 |
|
12. |
ESPOSIZIONI IN POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE |
182 |
|
13. |
RISCHIO DI MERCATO |
211 |
|
14. |
RISCHIO OPERATIVO |
214 |
|
15. |
ESPOSIZIONI AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI |
|
|
NON DETENUTE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE |
221 |
|
|
16. |
POLITICHE DI REMUNERAZIONE |
227 |
|
17. |
ATTIVITÀ VINCOLATE E NON VINCOLATE |
240 |
|
18. |
RISCHIO ESG |
243 |
19. ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI GESTIONE DEI RISCHI E RACCORDO TRA IL PROFILO DI RISCHIO COMPLESSIVO E LA STRATEGIA AZIENDALE
|
(ART. 435 CRR, COMMA 1, LETTERE E) ED F)) |
337 |
|
ATTESTAZIONE SULLE POLITICHE E GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA |
|
|
AI SENSI DELLA PARTE OTTO, ART. 431 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO |
|
|
EUROPEO N. 575/2013 DEL 26 GIUGNO 2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE |
339 |
|
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE |
|
|
DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI |
340 |
|
Gruppo BPER |
3 |
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Pillar 3 al 31 dicembre 2024 |
||
Introduzione
INTRODUZIONE
A partire dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (c.d. Capital Requirements Regulation, in seguito anche CRR) e successivi aggiornamenti e nella Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (c.d. Capital Requirements Directive, in seguito anche CRD IV) e successivi aggiornamenti, che traspongono nell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (c.d. framework Basilea 3).
Il Regolamento (UE) n. 876/2019 del 20 maggio 2019 (c.d. Capital Requirements Regulation II, in seguito anche CRR II) va a modificare il Regolamento (UE) n. 575/2013; salve talune eccezioni tale Regolamento si applica a decorrere dal 28 giugno 2021. Le principali novità introdotte sono relative alla modifica della frequenza di pubblicazione delle informazioni e all'integrazione delle informazioni quantitative da predisporre. Per quanto concerne la politica formale di cui l'ente si deve dotare sono state previste alcune precisazioni nell'art. 431:
- l'organo di amministrazione o l'alta dirigenza sono chiamati a predisporre e mantenere processi, sistemi e controlli interni atti a verificare che l'informativa dell'ente sia adeguata e conforme ai requisiti stabiliti dal CRR;
- le informazioni da pubblicare sono soggette allo stesso livello di verifica interna applicabile alla Relazione sulla gestione inclusa nella Relazione finanziaria consolidata dell'ente;
- un membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza attesta per iscritto che l'ente in questione ha predisposto l'informativa richiesta conformemente alla politica formale e ai processi, sistemi e controlli interni.
Il quadro normativo si completa con le misure di esecuzione, contenute in norme tecniche di regolamentazione o di attuazione (Regulatory Technical Standards - RTS e Implementing Technical Standards - ITS) adottate dalla Commissione Europea su proposta delle Autorità Europee di Vigilanza.
In ambito nazionale la disciplina armonizzata è stata recepita da Banca d'Italia mediante la Circolare n. 285 "Disposizioni di vigilanza per le Banche" del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti.
Il framework regolamentare è funzionale a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la governance, nonché a rafforzare la trasparenza e l'informativa verso il mercato. Funzione del Terzo Pilastro (di seguito anche Pillar 3) - la disciplina di mercato
- è quella di integrarsi con i requisiti patrimoniali minimi (Primo Pilastro) ed il processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro). Esso mira ad incoraggiare la disciplina di mercato attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa che consentano agli operatori di disporre di informazioni fondamentali sui Fondi Propri, sul perimetro di rilevazione, sull'esposizione e sui processi di valutazione dei rischi e, di conseguenza, sull'adeguatezza patrimoniale degli intermediari. Tali requisiti assumono una particolare rilevanza nell'attuale contesto, ove le disposizioni vigenti, quando adeguato e consentito, fanno ampio affidamento alle metodologie interne di valutazione dei rischi, conferendo alle banche una significativa discrezionalità in sede di determinazione dei requisiti patrimoniali.
L'Informativa al Pubblico da parte degli enti (Pillar 3) è disciplinata direttamente:
- dal CRR, Parte Otto "Informativa da parte degli enti", modificato dal CRR II applicabile dal 28 giugno 2021;
- dai regolamenti della Commissione Europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare i modelli e le tabelle uniformi per la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto del CRR e successivi aggiornamenti.
In data 26 giugno 2020, sul sito della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 873/2020 del 24 giugno 2020 (CRR "quick fix") in materia di soluzioni rapide in risposta alla pandemia di Covid-19, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e il Regolamento (UE) n. 876/2019.
Il Gruppo BPER Banca non si è avvalso della proroga delle disposizioni transitorie IFRS 9 come previsto dal Regolamento (UE) n. 873/2020 e ha scelto di non applicare il trattamento temporaneo di cui all'articolo 468 del Regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 876/2019 e dal Regolamento (UE) n. 873/2020 (conclusosi il 31 dicembre 2022). Pertanto, i Fondi Propri e i coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria del Gruppo BPER Banca tengono già pienamente conto dell'impatto di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di Conto economico complessivo e dell'impatto derivante dall'applicazione del principio IFRS9 (il 31 dicembre 2022 si è concluso il periodo transitorio IFRS 9 ai sensi dall'articolo 473 bis del Regolamento (UE) n. 575/2013).
Il Gruppo BPER Banca, non avvalendosi dei trattamenti temporanei sopramenzionati, al 31 dicembre 2024 non è tenuto a pubblicare quanto richiesto dall'articolo 473 bis del Regolamento (UE) n. 575/2013 riguardo alle disposizioni transitorie volte a mitigare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui Fondi Propri per garantire la conformità con il CRR "quick fix" in risposta alla pandemia di Covid-19.
4 Gruppo BPER
Pillar 3 al 31 dicembre 2024
Introduzione
In data 21 aprile 2021 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 637/2021 del 15 marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto del CRR e successivi aggiornamenti che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013, il Regolamento delegato (UE) n. 1555/2015, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2016 ed il Regolamento delegato (UE) n. 2295/2017. I modelli e le tabelle utilizzati per l'informativa tengono conto del principio di proporzionalità legato alle differenze tra gli enti in termini di dimensioni e complessità. Il Gruppo BPER Banca è considerato al 31 dicembre 2024, ai fini della normativa vigente, un grande ente1.
In data 12 maggio 2021 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 763/2021 del 23 aprile 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informativa in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Ai sensi dell'art. 17 del citato Regolamento, il Titolo II "Informativa al pubblico da parte degli enti" si applica dal 1° gennaio 2024 non essendo il Gruppo BPER Banca ente G-SII. La frequenza dell'informativa è fissata dall'art. 9 del Regolamento e prevede tempistiche differenziate a seconda che gli enti siano identificati come "entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di G-SII" o "come entità soggette a risoluzione che non sono né G-SII né fanno parte di G-SII". Il Gruppo BPER Banca, alla data di redazione della presente informativa rientra nel secondo dei suddetti raggruppamenti; l'informativa connessa al Regolamento n. 763/2021 è divenuta concretamente applicabile a far data dalla disclosure al 30 giugno 2024.
In data 7 giugno 2024 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 1618/2024 della Commissione, del 6 giugno 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 763/2021 della Commissione. Per quanto riguarda più specificatamente l'Informativa al pubblico - Pillar 3, il Regolamento (UE) 1618/2024 modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 763/2021 nei modelli EU TLAC1 "Composizione - MREL e, se del caso, requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII" ed EU ILAC "Capacità interna di assorbimento delle perdite - MREL interno e, se del caso, requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE". Tale regolamento si applica a decorrere dal 27 dicembre 2024.
In data 19 aprile 2022 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 631/2022 del 13 aprile 2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2021 per quanto riguarda l'informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione. Tale Regolamento ha introdotto nel Regolamento n. 637/2021 l'articolo 16 bis, che disciplina gli obblighi di disclosure qualitativa e quantitativa da pubblicare conformemente all'art 448 del CRR. Il Gruppo BPER Banca pubblica l'informativa2 richiesta sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione in linea con quanto proposto nel suddetto documento a partire dalla disclosure semestrale relativa all'esercizio 2022.
In data 19 dicembre 2022 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2453/2022 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2021 per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance. Sulla base di detto Regolamento sono stati predisposti i template applicabili in materia ESG a partire dalla disclosure al 31 dicembre 2022.
In data 19 giugno 2024 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono state pubblicate le norme che aggiornano il regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR III) e la direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD VI).
I nuovi standard, emanati nell'ambito del quadro di Basilea 3 (c.d. Basilea 3 plus, noto anche come Basilea IV), sono recepiti rispettivamente nei seguenti documenti regolamentari:
- Regolamento (UE) 1623/2024 (CRR III) del 31 maggio 2024 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor;
- Direttiva (UE) 1619/2024 (CRD VI) del 31 maggio 2024 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance.
L'introduzione del nuovo framework è volta a garantire:
- una maggiore resilienza del sistema bancario a livello di Unione Europea ai potenziali shock economici futuri, mediante valutazioni maggiormente risk sensitive anche nell'ambito della metodologia standard;
- maggior comparabilità tra le diverse metodologie anche grazie all'introduzione dell'output floor, che fissa un limite inferiore ai requisiti patrimoniali determinati in base ai modelli interni delle banche, pari al 72,5% dei requisiti patrimoniali, che si applicherebbero se si utilizzassero misure standardizzate.
- In quanto è stato individuato come un altro ente a rilevanza sistemica ("O-SII") dal 1° gennaio 2024.
- Informativa già resa al 31 dicembre 2021 conformemente al documento EBA/ITS/2021/07 del 10 novembre 2021.
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Gruppo BPER |
5 |
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Pillar 3 al 31 dicembre 2024 |
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Introduzione
Le date di applicazione previste per le nuove disposizioni sono il 1° gennaio 20253 per il CRR III e l'11 gennaio 2026 per la CRD VI. Questo framework normativo ha la finalità di migliorare la regolamentazione prudenziale e la gestione dei rischi nel settore bancario, con un'implementazione graduale che inizierà nel 2025 e si completerà entro il 2033.
In data 31 dicembre 2024 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 3172/2024 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative alla pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte Otto, Titolo II e III, del CRR III. Tale regolamento, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025, abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 637/2021.
La Banca d'Italia, con decisione del 24 novembre 2023, ha identificato, per il 2024, il Gruppo BPER Banca come istituzione a rilevanza sistemica nazionale (Other Systemically Important Institution, di seguito anche "O-SII") autorizzata in Italia. In particolare, il Gruppo BPER Banca si colloca all'interno della prima delle otto classi di rilevanza sistemica, cui è associato un buffer crescente ai fini di calibrazione della riserva di capitale (buffer O-SII). Il Gruppo BPER Banca dovrà mantenere a regime un buffer O-SII pari allo 0,25% delle esposizioni ponderate per il rischio. Il requisito da mantenere sarà transitoriamente pari allo 0,125% dal 1° gennaio 2024, per poi passare allo 0,25% dal 1° gennaio 2025 (come anche da successivo comunicato stampa Banca d'Italia del 22 novembre 2024).
Il presente documento, denominato "Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2024 - Pillar 3", è redatto dalla Capogruppo BPER Banca su base consolidata con riferimento all'area di consolidamento prudenziale.
Sulla base di quanto disposto dall'art. 433 del CRR il documento è reso disponibile, nella stessa data in cui l'ente pubblica il Bilancio consolidato del Gruppo BPER Banca al 31 dicembre 2024 o il prima possibile dopo tale data, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca, area istituzionale, come consentito dalla normativa di riferimento.
Sulla base dell'art. 433 del CRR, gli enti pubblicano le informazioni richieste ai sensi dei Titoli II e III secondo la frequenza prevista all'art. 433 bis e utilizzando i template indicati dal Regolamento (UE) n. 637/2021, dal Regolamento (UE) n. 763/2021 dal Regolamento (UE) n. 631/2022 e dal Regolamento (UE) n. 2453/2022.
La stesura del documento "Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2024 - Pillar 3" è avvenuta mediante la collaborazione dei diversi organi e delle strutture interessate nel governo e nell'esecuzione dei processi aziendali, coerentemente con le attribuzioni previste dalla normativa interna del Gruppo BPER Banca.
Il documento è corredato, altresì:
- dalla Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi del comma 2 dell'art. 154- bis del Testo Unico della Finanza (TUF);
- dall'Attestazione congiunta dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto per ottemperare alle richieste normative previste dall'art. 431, comma 3 del CRR e successive modifiche e integrazioni.
Si precisa che non trovano applicazione gli articoli 437 bis4 (Informativa in materia di fondi propri e passività ammissibili), 4415 (Indicatori dell'importanza sistemica a livello mondiale), 447 (Informativa sulle metriche principali) lettera h)6, 454 (Uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo) e 455 (Uso di modelli interni per il rischio di mercato) del Regolamento (UE) n. 575/2013 e successivi aggiornamenti.
Tutti gli importi riportati nel documento sono espressi in milioni di Euro, quando non diversamente specificato. L'eventuale disallineamento tra i dati esposti nei modelli del presente documento dipende esclusivamente da arrotondamenti.
L'incertezza persistente sul quadro macroeconomico generale e di settore, indotta principalmente dalle tensioni geo-politiche sfociate nei conflitti armati Russia-Ucraina e poi in quello del Medio Oriente, corredata da misure di contrasto al rischio climatico con impatti non prevedibili sul sistema economico e produttivo, ha indotto il Gruppo BPER Banca a mantenere un costante presidio e un continuo monitoraggio in particolare del rischio di credito e delle valutazioni di bilancio ad esso collegate.
- In data 24 luglio 2024, la Commissione europea ha adottato il Regolamento n. 2795/2024 che, ai sensi dell'articolo 461 bis del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III), ha introdotto l'articolo 520 bis relativo all'applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Con tale articolo è rinviata di un anno, al 1° gennaio 2026, l'applicazione della revisione del quadro normativo sul rischio di mercato nell'UE, la cosiddetta Fundamental Review of the Trading Book (FRTB).
- Non essendo il Gruppo BPER Banca ente G-SII.
- Non essendo il Gruppo BPER Banca ente G-SII.
- Non essendo il Gruppo BPER Banca ente G-SII.
6 Gruppo BPER
Pillar 3 al 31 dicembre 2024
Introduzione
Riferimento ai requisiti regolamentari CRR Parte VIII
La tabella seguente riporta una sintesi della collocazione dell'informativa resa al mercato su base trimestrale, semestrale e annuale, in conformità con i requisiti regolamentari disciplinati dalla normativa europea, in particolare dal CRR Parte Otto e successivi aggiornamenti in vigore al 31 dicembre 2024, unitamente ai requisiti non applicabili al Gruppo BPER Banca alla data di riferimento.
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Articoli CRR |
Capitolo Pillar 3 |
|
art. 431, 432 |
Introduzione |
|
11. Esposizioni al rischio di controparte |
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|
art. 435 |
1. Requisiti informativi generali |
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6. Rischio di liquidità |
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7. Rischio di credito: qualità creditizia |
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13. Rischio di mercato |
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|
14. Rischio operativo |
|
|
18. Rischio ESG |
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19. Adeguatezza delle misure di gestione dei rischi e raccordo tra il profilo di rischio complessivo e la strategia aziendale (art. 435 CRR, |
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|
comma 1, lettere e) ed f)) |
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|
art. 436 |
2. Ambito di applicazione |
|
art. 437 |
3. Fondi propri |
|
art. 437 bis |
Non applicabile |
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art. 438 (*) |
1. Requisiti informativi generali |
|
10. Rischio di credito: informativa sul metodo IRB |
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|
11. Esposizioni al rischio di controparte |
|
|
13. Rischio di mercato |
|
|
art. 439 |
11. Esposizioni al rischio di controparte |
|
art. 440 |
4. Requisiti di capitale |
|
art. 441 |
Non applicabile |
|
art. 442 |
7. Rischio di credito: qualità creditizia |
|
art. 443 |
17. Attività vincolate e non vincolate |
|
art. 444 |
3. Fondi propri |
|
9. Rischio di credito: informativa sul metodo standardizzato |
|
|
11. Esposizioni al rischio di controparte |
|
|
art. 445 |
13. Rischio di mercato |
|
art. 446 |
14. Rischio operativo |
|
art. 447 (**) |
1. Requisiti informativi generali |
|
art. 448 |
15. Esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione |
|
art. 449 |
12. Esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione |
|
art. 449 bis |
18. Rischio ESG |
|
art. 450 |
16. Politiche di remunerazione |
|
art. 451 |
5. Leva finanziaria |
|
art. 451 bis |
6. Rischio di liquidità |
|
art. 452 |
10. Rischio di credito: informativa sul metodo IRB |
|
11. Esposizioni al rischio di controparte |
|
|
art. 453 |
8. Tecniche di attenuazione del rischio di credito |
|
9. Rischio di credito: informativa sul metodo standardizzato |
|
|
10. Rischio di credito: informativa sul metodo IRB |
|
|
art. 454 |
Non applicabile |
|
art. 455 |
Non applicabile |
- Si evidenzia che, ancorché l'articolo 438 lettera d) del CRR riguardi in generale le diverse categorie di rischio i cui risultati principali sono esposti trimestralmente nel modello EU 0V1, relativamente al rischio operativo non è stato esplicitato il riferimento a tale articolo come da istruzioni per la compilazione dei modelli d'informativa sul rischio operativo di cui al Regolamento (UE) n. 637/2021 per la tabella EU ORA e per il modello EU OR1.
(**) L'articolo 447 lettera h), introdotto dal Regolamento (UE) n. 876/2019, non trova applicazione non essendo il Gruppo BPER Banca ente G-SII.
Relativamente all'articolo 449 bis, il Regolamento (UE) n. 876/2019 del 20 maggio 2019 prevede che "i grandi enti che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro, come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della Direttiva 2014/65/UE, pubblicano informazioni relative ai rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione, definiti nella relazione di cui all'articolo 98, paragrafo 8, della Direttiva 2013/36/UE" a decorrere dal 28 giugno 2022. In data 19 dicembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2453/2022 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2021 per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance, andando a recepire quanto presentato da EBA/ ITS/2022/01 "Final Report - Final draft implementing technical standards on prudential disclosures on ESG risks in accordance with Article 449a CRR". Sulla base di quanto indicato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2453/2022, sono stati predisposti i template applicabili in materia ESG a partire dalla disclosure relativa al 31 dicembre 2022.
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Gruppo BPER |
7 |
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Pillar 3 al 31 dicembre 2024 |
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Introduzione
Si evidenzia inoltre che il Regolamento (UE) n. 763/2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, si applica dal 1° gennaio 2024, non essendo il Gruppo BPER Banca ente G-SII.
La tabella che segue riporta la collocazione dei nuovi requisiti informativi, con frequenza7 trimestrale, semestrale e annuale, introdotti dal Regolamento (UE) n. 637/2021 e successivi aggiornamenti nel documento "Informativa al pubblico al 31 dicembre 2024 - Pillar 3" alla data di riferimento. Sono inoltre riportate, se del caso, le motivazioni per cui i singoli template sono ritenuti non applicabili al Gruppo BPER Banca.
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Codifica |
Titolo |
Capitolo Pillar 3 |
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EU KM1 |
Metriche principali |
01. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI |
|
EU OV1 |
Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio |
01. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI |
|
EU KM2 |
Metriche principali - MREL e, se del caso, requisito di fondi propri |
01. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI |
|
e passività ammissibili per G-SII |
||
|
EU TLAC1 |
Composizione - MREL e, se del caso, requisito di fondi propri |
01. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI |
|
e passività ammissibili per i G-SII |
||
|
EU TLAC3b |
Rango nella graduatoria dei creditori - Entità soggetta a risoluzione |
01. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI |
|
EU OVC |
Informazioni ICAAP |
01. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI |
|
EU INS1 (1) |
Partecipazioni in assicurazioni |
Non applicabile |
|
EU INS2 (2) |
Informazioni sui fondi propri e sul coefficiente di adeguatezza |
Non applicabile |
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patrimoniale dei conglomerati finanziari |
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EU OVA |
Metodo di gestione del rischio dell'ente |
1. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI |
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19. ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI GESTIONE DEI RISCHI E |
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RACCORDO TRA IL PROFILO DI RISCHIO COMPLESSIVO E LA |
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STRATEGIA AZIENDALE (art. 435 CRR, comma 1, lettere e) ed f)) |
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EU OVB |
Informativa sui sistemi di governance |
01. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI |
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EU LI1 |
Differenze tra l'ambito del consolidamento contabile e quello del |
02. AMBITO DI APPLICAZIONE |
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consolidamento prudenziale e associazione delle categorie di bilancio |
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alle categorie di rischio regolamentari |
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EU LIA (3) |
Descrizione delle differenze tra gli importi delle esposizioni in bilancio |
Non applicabile |
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e quelli delle esposizioni determinati a fini regolamentari |
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EU LI3 |
Descrizione delle differenze tra gli ambiti di consolidamento |
2. AMBITO DI APPLICAZIONE |
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(soggetto per soggetto) |
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EU LI2 |
Principali fonti di differenze tra gli importi delle esposizioni |
2. AMBITO DI APPLICAZIONE |
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determinati a fini regolamentari e i valori contabili nel bilancio |
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EU PV1 (4) |
Aggiustamenti per la valutazione prudente (PVA) |
Non applicabile |
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EU LIB |
Altre informazioni qualitative sull'ambito di applicazione |
2. AMBITO DI APPLICAZIONE |
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EU CC1 |
Composizione dei fondi propri regolamentari |
3. FONDI PROPRI |
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EU CC2 |
Riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato |
3. FONDI PROPRI |
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patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile |
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EU CCA (5) |
Principali caratteristiche degli strumenti di fondi propri regolamentari |
3. FONDI PROPRI |
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e degli strumenti di passività ammissibili |
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EU CCYB1 |
Distribuzione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini |
4. REQUISITI DI CAPITALE |
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del calcolo della riserva di capitale anticiclica |
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EU CCYB2 |
Importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente |
4. REQUISITI DI CAPITALE |
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EU LR1 |
LRSum: riepilogo della riconciliazione tra attività contabili e |
5. LEVA FINANZIARIA |
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esposizioni del coefficiente di leva finanziaria |
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EU LR2 |
LRCom: informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria |
5. LEVA FINANZIARIA |
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EU LR3 |
LRSpl: disaggregazione delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati, |
5. LEVA FINANZIARIA |
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SFT e esposizioni esentate) |
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EU LRA |
Comunicazione di informazioni qualitative sul coefficiente di leva |
5. LEVA FINANZIARIA |
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finanziaria |
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EU LIQA |
Gestione del rischio di liquidità |
6. RISCHIO DI LIQUIDITÀ |
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EU LIQ1 |
Informazioni quantitative dell'LCR |
6. RISCHIO DI LIQUIDITÀ |
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EU LIQB |
Informazioni qualitative sull'LCR, ad integrazione del modello EU LIQ1 |
6. RISCHIO DI LIQUIDITÀ |
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EU LIQ2 |
Coefficiente netto di finanziamento stabile |
6. RISCHIO DI LIQUIDITÀ |
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EU CRA |
Informazioni qualitative generali sul rischio di credito |
7. RISCHIO DI CREDITO: QUALITÀ CREDITIZIA |
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EU CRB |
Informativa aggiuntiva in merito alla qualità creditizia delle attività |
7. RISCHIO DI CREDITO: QUALITÀ CREDITIZIA |
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EU CQ3 |
Qualità creditizia delle esposizioni in bonis e deteriorate suddivise |
7. RISCHIO DI CREDITO: QUALITÀ CREDITIZIA |
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in base ai giorni di arretrato |
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7 La frequenza di pubblicazione dellʼinformativa dei grandi enti è puntualmente disciplinata dallʼart. 433 bis del CRR II ("Informativa da parte dei grandi enti").
8 Gruppo BPER
Pillar 3 al 31 dicembre 2024
Allegati
