2025
INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31 MARZO 2025
PILLAR 3
BPER Banca s.p.a.
con sede legale in Modena, Via San Carlo, 8/20 Tel. 059/2021111 - Fax 059/2022033
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Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Azioni ordinarie quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan
2025
INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31 MARZO 2025
PILLAR 3
SOMMARIO
2
Gruppo BPER
Pillar 3 al 31 marzo 2025
3
INTRODUZIONE
4
-
REQUISITI INFORMATIVI GENERALI
-
RISCHIO DI LIQUIDITÀ
-
RISCHIO DI CREDITO: INFORMATIVA SUL METODO IRB
8
14
18
ATTESTAZIONE SULLE POLITICHE E GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA AI SENSI DELLA PARTE OTTO, ART. 431 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO N. 575/2013 DEL 26 GIUGNO 2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
19
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
20
Gruppo BPER
Pillar 3 al 31 marzo 2025
Introduzione
INTRODUZIONE
A partire dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (c.d. Capital Requirements Regulation, in seguito anche CRR) e successivi aggiornamenti e nella Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (c.d. Capital Requirements Directive, in seguito anche CRD) e successivi aggiornamenti, che traspongono nell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (c.d. framework Basilea 3).
Il Regolamento (UE) n. 876/2019 del 20 maggio 2019 (c.d. Capital Requirements Regulation II, in seguito anche CRR II) va a modificare il Regolamento (UE) n. 575/2013. Le principali novità introdotte sono relative alla modifica della frequenza di pubblicazione delle informazioni e all'integrazione delle informazioni quantitative da predisporre. Per quanto concerne la politica formale di cui l'ente si deve dotare sono state previste alcune precisazioni nell'art. 431:
-
l'organo di amministrazione o l'alta dirigenza sono chiamati a predisporre e mantenere processi, sistemi e controlli interni atti a verificare che l'informativa dell'ente sia adeguata e conforme ai requisiti stabiliti dal CRR;
-
le informazioni da pubblicare sono soggette allo stesso livello di verifica interna applicabile alla Relazione sulla gestione inclusa nella Relazione finanziaria consolidata dell'ente;
-
un membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza attesta per iscritto che l'ente in questione ha predisposto l'informativa richiesta conformemente alla politica formale e ai processi, sistemi e controlli interni.
In data 19 giugno 2024 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono state pubblicate le norme che aggiornano il regolamento sui requisiti patrimoniali (c.d. Capital Requirements Regulation, CRR III) e la direttiva sui requisiti patrimoniali (c.d. Capital Requirements Directive, CRD VI).
I nuovi standard, emanati nell'ambito del quadro di Basilea 3 (c.d. Basilea 3 plus, noto anche come Basilea IV), sono recepiti rispettivamente nei seguenti documenti regolamentari:
-
Regolamento (UE) n. 1623/2024 (CRR III) del 31 maggio 2024 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor;
-
Direttiva (UE) n. 1619/2024 (CRD VI) del 31 maggio 2024 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance.
L'introduzione del nuovo framework è volta a garantire:
-
una maggiore resilienza del sistema bancario a livello di Unione Europea ai potenziali shock economici futuri, mediante valutazioni maggiormente risk sensitive anche nell'ambito della metodologia standard;
-
maggior comparabilità tra le diverse metodologie anche grazie all'introduzione dell'output floor, che fissa un limite inferiore ai requisiti patrimoniali determinati in base ai modelli interni delle banche, pari al 72,5% dei requisiti patrimoniali, che si applicherebbero se si utilizzassero misure standardizzate.
Le date di applicazione previste per le nuove disposizioni sono il 1° gennaio 20251 per il CRR III e l'11 gennaio 2026 per la CRD VI. Questo framework normativo ha la finalità di migliorare la regolamentazione prudenziale e la gestione dei rischi nel settore bancario, con un'implementazione graduale che inizierà nel 2025 e si completerà entro il 2033.
Il quadro normativo si completa con le misure di esecuzione, contenute in norme tecniche di regolamentazione o di attuazione (Regulatory Technical Standards - RTS e Implementing Technical Standards - ITS) adottate dalla Commissione Europea su proposta delle Autorità Europee di Vigilanza.
In ambito nazionale la disciplina armonizzata è recepita da Banca d'Italia mediante la Circolare n. 285 "Disposizioni di vigilanza per le Banche" del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti.
Il framework regolamentare è funzionale a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la governance, nonché a rafforzare la trasparenza e l'informativa verso il mercato. Funzione del Terzo Pilastro (di seguito anche Pillar 3) - la disciplina di mercato - è quella di integrarsi con i requisiti patrimoniali minimi (Primo Pilastro) ed il processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro). Esso mira ad incoraggiare la disciplina di mercato attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza
-
In data 24 luglio 2024, la Commissione europea ha adottato il Regolamento (UE) n. 2795/2024 che, ai sensi dell'articolo 461 bis del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) come modificato dal Regolamento (UE) n. 1623/2024 (CRR III), ha introdotto l'articolo 520 bis relativo all'applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Con tale articolo è rinviata di un anno, al 1° gennaio 2026, l'applicazione della revisione del quadro normativo sul rischio di mercato nell'UE, la cosiddetta Fundamental Review of the Trading Book (FRTB).
Introduzione
informativa che consentano agli operatori di disporre di informazioni fondamentali sui Fondi Propri, sul perimetro di rilevazione, sull'esposizione e sui processi di valutazione dei rischi e, di conseguenza, sull'adeguatezza patrimoniale degli intermediari. Tali requisiti assumono una particolare rilevanza nell'attuale contesto, ove le disposizioni vigenti, quando adeguato e consentito, fanno ampio affidamento alle metodologie interne di valutazione dei rischi, conferendo alle banche una significativa discrezionalità in sede di determinazione dei requisiti patrimoniali.
L'Informativa al Pubblico da parte degli enti (Pillar 3) è disciplinata direttamente:
-
dal CRR, Parte Otto "Informativa da parte degli enti", modificato dal CRR II applicabile dal 28 giugno 2021 e dal CRR III applicabile dal 1° gennaio 20252;
-
dai regolamenti della Commissione Europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare i modelli e le tabelle uniformi per la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto del CRR e successivi aggiornamenti.
In data 26 giugno 2020, sul sito della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 873/2020 del 24 giugno 2020 (CRR "quick fix") in materia di soluzioni rapide in risposta alla pandemia di Covid-19, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e il Regolamento (UE) n. 876/2019.
Il Gruppo BPER Banca non si è avvalso della proroga delle disposizioni transitorie IFRS 9 come previsto dal Regolamento (UE)
n. 873/2020 (conclusesi il 31 dicembre 2024) e ha scelto di non applicare il trattamento temporaneo di cui all'articolo 468 del Regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 876/2019 e dal Regolamento (UE) n. 873/2020 (conclusosi il 31 dicembre 2022).
In data 12 maggio 2021 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 763/2021 del 23 aprile 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informativa in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Ai sensi dell'articolo 17 del citato Regolamento, il Titolo II "Informativa al pubblico da parte degli enti" si applica dal 1° gennaio 2024 non essendo il Gruppo BPER Banca ente G-SII. La frequenza dell'informativa è fissata dall'articolo 9 del Regolamento e prevede tempistiche differenziate a seconda che gli enti siano identificati come "entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di G-SII" o "come entità soggette a risoluzione che non sono né G-SII né fanno parte di G-SII". Il Gruppo BPER Banca, alla data di redazione della presente informativa rientra nel secondo dei suddetti raggruppamenti; l'informativa connessa al Regolamento n. 763/2021 è divenuta concretamente applicabile a far data dalla disclosure al 30 giugno 2024, con frequenza semestrale.
In data 7 giugno 2024 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE)
n. 1618/2024 della Commissione, del 6 giugno 2024, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2021 della Commissione3.
Tale regolamento si applica a decorrere dal 27 dicembre 2024.
In data 31 dicembre 2024 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE)
n. 3172/2024 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative alla pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte Otto, Titolo II e III, del CRR III. Tale regolamento, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025, abroga il Regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2021.
Il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) n. 3172/2024 accoglie inoltre i modelli di informativa e le relative istruzioni precedentemente introdotti sia con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2453/2022 sia con il Regolamento di esecuzione (UE)
n. 631/2022, entrambi modificativi del precedente Regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2021 e sviluppati per adempiere agli obblighi di informativa sanciti dall'articolo:
-
449 bis CRR, che impone ai grandi enti che hanno emesso titoli negoziati in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro di pubblicare informazioni relative ai rischi ESG, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione;
-
448 CRR relativo all'informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione (IRRBB - Interest Rate Risk in the Banking Book).
Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2021 cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025, ad eccezione dell'articolo 15 e degli allegati XXIX e XXX che continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 solo ai fini dell'articolo 16 ("Informativa sull'uso del metodo standardizzato e dei modelli interni alternativi per il rischio di mercato") del Regolamento di esecuzione (UE) n. 3172/2024.
-
-
Vedi nota precedente.
-
Per quanto riguarda più specificatamente l'Informativa al pubblico - Pillar 3, il Regolamento (UE) n. 1618/2024 modifica il Regolamento di esecuzione (UE)
n. 763/2021 nei modelli EU TLAC1 "Composizione - MREL e, se del caso, requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII" ed EU ILAC "Capacità interna di assorbimento delle perdite - MREL interno e, se del caso, requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE".
Introduzione
La Banca d'Italia, con decisione del 22 novembre 2024, ha identificato, per il 2025, il Gruppo BPER Banca come istituzione a rilevanza sistemica nazionale (Other Systemically Important Institution, di seguito anche "O-SII") autorizzata in Italia. In particolare, il Gruppo BPER Banca si colloca all'interno della prima delle otto classi di rilevanza sistemica e deve mantenere, dal 1° gennaio 2025, un buffer O-SII pari allo 0,25% delle proprie esposizioni complessive ponderate per il rischio.
Il Gruppo BPER Banca è considerato al 31 marzo 2025, ai fini della normativa vigente, un grande ente.
Il presente documento, denominato "Informativa al Pubblico al 31 marzo 2025 - Pillar 3", è redatto dalla Capogruppo BPER Banca su base consolidata con riferimento all'area di consolidamento prudenziale.
Sulla base di quanto disposto dall'articolo 433 del CRR, l'Autorità Bancaria Europea pubblica l'informativa trimestrale sul proprio sito web nello stesso giorno in cui l'ente pubblica la relazione finanziaria per il periodo corrispondente, o il prima possibile dopo tale giorno. Il documento è reso disponibile anche mediante pubblicazione sul sito internet della Banca, area istituzionale, come consentito dalla normativa di riferimento4.
Per quanto riguarda l'Informativa al Pubblico al 31 marzo 2025 - Pillar 3" la remittance date delle segnalazioni di vigilanza è stata posticipata dal 12 maggio 2025 al 30 giugno 2025, si segnala che la pubblicazione del presente documento Pillar 3 è coerente con le tempistiche previste per le segnalazioni di vigilanza.
Sulla base dell'articolo 433 del CRR, gli enti pubblicano le informazioni richieste ai sensi dei Titoli II e III secondo la frequenza prevista all'articolo 433 bis e utilizzando i template indicati dal Regolamento (UE) n. 3172/20245, e dal Regolamento (UE)
n. 763/2021 e successive modifiche.
Sulla base dell'articolo 434 bis del CRR3 è in corso di finalizzazione un'iniziativa avviata da EBA volta a centralizzare le informative prudenziali attraverso un unico punto di accesso elettronico sul sito web di EBA stessa, il c.d. Pillar 3 Data Hub, al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità delle informazioni pubblicate nel Pillar 3.
In base alle tempistiche riportate nel Final Draft ITS (EBA/ITS/2025/01), è prevista una transizione graduale verso questo nuovo sistema che ne prevede l'adozione da parte dei grandi enti (tra cui il Gruppo BPER Banca) e degli altri enti a partire dal 30 giugno 2025, prima reference date per l'informativa di Pillar 3.
La stesura del documento "Informativa al Pubblico al 31 marzo 2025 - Pillar 3" è avvenuta mediante la collaborazione dei diversi organi e delle strutture interessate nel governo e nell'esecuzione dei processi aziendali, coerentemente con le attribuzioni previste dalla normativa interna del Gruppo BPER Banca.
Il documento è corredato, altresì:
-
-
dalla Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi del comma 2 dell'art. 154-
bis del Testo Unico della Finanza (TUF);
-
dall'Attestazione congiunta dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto per ottemperare alle richieste normative previste dall'art. 431, comma 3 del CRR e successive modifiche e integrazioni.
Si precisa che non trovano applicazione, indipendentemente dalla frequenza di pubblicazione dei template, gli articoli 437 bis6 (Informativa in materia di fondi propri e passività ammissibili), 4417 (Indicatori dell'importanza sistemica a livello mondiale), 447 (Informativa sulle metriche principali) lettera h)8, 454 (Uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo), 455 (Uso di modelli interni per il rischio di mercato) e 451 ter (Informativa sulle esposizioni alle cripto-attività e attività connesse) del Regolamento (UE) n. 575/2013 e successivi aggiornamenti.
Tutti gli importi riportati nel documento sono espressi in milioni di Euro, quando non diversamente specificato. L'eventuale disallineamento tra i dati esposti nei modelli del presente documento dipende esclusivamente da arrotondamenti.
L'incertezza persistente sul quadro macroeconomico generale e di settore, indotta principalmente dalle tensioni geo-politiche sfociate nei conflitti armati Russia-Ucraina e poi in quello del Medio Oriente, corredata da misure di contrasto al rischio climatico con impatti non prevedibili sul sistema economico e produttivo, ha indotto il Gruppo BPER Banca a mantenere un costante presidio e un continuo monitoraggio in particolare del rischio di credito e delle valutazioni di bilancio ad esso collegate.
-
Articolo 434 del CRR.
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Il Regolamento (UE) n. 637/2021 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 limitatamente all'articolo 15 e agli allegati XXIX e XXX solo ai fini dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 3172/2024.
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Non essendo il Gruppo BPER Banca ente G-SII.
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Non essendo il Gruppo BPER Banca ente G-SII.
-
Non essendo il Gruppo BPER Banca ente G-SII.
Introduzione
Riferimento ai requisiti regolamentari CRR Parte VIII al 31 marzo 2025
La tabella seguente riporta una sintesi della collocazione dell'informativa resa al mercato su base trimestrale, in conformità con i requisiti regolamentari disciplinati dalla normativa europea, in particolare dal CRR Parte Otto e successivi aggiornamenti in vigore al 31 marzo 2025.
Articoli CRR Capitolo Pillar 3
art. 431, 432 INTRODUZIONE
art. 438 1. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI
3. RISCHIO DI CREDITO: INFORMATIVA SUL METODO IRB art. 447 (*) 1. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI
art. 451 bis 2. RISCHIO DI LIQUIDITÀ
(*) L'articolo 447 lettera h), introdotto dal Regolamento (UE) n. 876/2019, non è applicabile non essendo il Gruppo BPER Banca ente G-SII.
La tabella che segue riporta la collocazione dei requisiti informativi, con frequenza9 trimestrale, introdotti dal Regolamento (UE) n. 637/2021 e successivi aggiornamenti, successivamente abrogato e sostituito dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 3172/202410, nel documento "Informativa al pubblico al 31 marzo 2025 - Pillar 3". Sono inoltre riportate, se del caso, le motivazioni per cui i singoli template sono ritenuti non applicabili al Gruppo BPER Banca.
Codifica
Titolo
Capitolo Pillar 3
EU KM1
Metriche principali
01. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI
EU OV1
Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio
01. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI
EU CMS1
Confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati a livello di rischio
01. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI
EU CMS2
Confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati per il rischio di credito a livello di classe di attività
01. REQUISITI INFORMATIVI GENERALI
EU LIQ1
Informazioni quantitative dell'LCR
02. RISCHIO DI LIQUIDITÀ
EU LIQB
Informazioni qualitative sull'LCR, ad integrazione del modello EU LIQ1
02. RISCHIO DI LIQUIDITÀ
EU CR8
Prospetto degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di credito in base al metodo IRB
03. RISCHIO DI CREDITO: INFORMATIVA SUL METODO IRB
EU CCR7(1)
Prospetto degli RWEA delle esposizioni soggette al CCR nell'ambito dell'IMM
Non applicabile
EU MR2-B(2)
Prospetti degli RWEA delle esposizioni soggette al rischio di mercato in base al metodo IMA
Non applicabile
EU CVA4(3)
Prospetti degli RWEA del rischio di aggiustamento della valutazione del credito in base al metodo standardizzato (SA)
Non applicabile
-
Non sono applicati modelli interni alle esposizioni soggette a CCR.
-
Non sono utilizzati modelli interni per il rischio di mercato.
-
Non è utilizzato il metodo standardizzato per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito.
Per quanto riguarda la disclosure del Requisito Minimo di Fondi Propri e Passività Ammissibili (MREL), a partire dal 30 giugno 2024 si applica quanto previsto dal Regolamento n. 763/2021. In particolare, il Gruppo BPER Banca è soggetto identificato come entità soggetta a risoluzione che non è né G-SII né fa parte di G-SII.
-
-
La frequenza di pubblicazione dell'informativa dei grandi enti è puntualmente disciplinata dall'art. 433 bis del CRR III ("Informativa da parte dei grandi enti").
-
Il Regolamento (UE) n. 637/2021 cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025, ad eccezione dell'articolo 15 e agli allegati XXIX e XXX che continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 solo ai fini dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 3172/2024.
1. Requisiti informativi generali
-
REQUISITI INFORMATIVI GENERALI
Per un approfondimento sugli obiettivi e politiche di gestione del rischio, sulla governance, sull'approccio ai processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e di liquidità del Gruppo BPER Banca, si rimanda al Capitolo 1 dell'Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2024 - Pillar 3.
-
Le principali metriche del Gruppo BPER Banca
-
Nella tabella, sulla base di quanto richiesto dall'art. 447 CRR II (Informativa sulle metriche principali), sono esposte le principali misure di capitale e di rischio del Gruppo BPER Banca.
Modello EU KM1: metriche principali (in milioni)
a b c d e 31.03.2025 31.12.2024 30.09.2024 30.06.2024 31.03.2024
Fondi propri disponibili (importi)
1 Capitale primario di classe 1 (CET1) 8.835 8.579 8.401 8.153 7.968
2 Capitale di classe 1 9.951 9.695 9.022 8.799 8.614
3 Capitale totale 11.530 11.266 10.798 10.579 10.388
|
Importi dell'esposizione ponderati per il rischio |
||||||
|
4 |
Importo complessivo dell'esposizione al rischio |
55.871 |
54.228 |
53.241 |
53.417 |
53.395 |
|
4a |
Totale dell'esposizione al rischio prima dell'applicazione della soglia minima |
55.871 |
||||
|
Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio) |
||||||
|
5 |
Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%) |
15,81% |
15,82% |
15,78% |
15,26% |
14,92% |
|
5b |
Coefficiente del capitale primario di classe 1 considerando il TREA senza soglia minima (%) |
15,81% |
||||
|
6 |
Coefficiente del capitale di classe 1 (%) |
17,81% |
17,88% |
16,95% |
16,47% |
16,13% |
|
6b |
Coefficiente del capitale di classe 1 considerando il TREA senza soglia minima (%) |
17,81% |
||||
|
7 |
Coefficiente di capitale totale (in %) |
20,64% |
20,77% |
20,28% |
19,81% |
19,46% |
|
7b |
Coefficiente di capitale totale considerando il TREA senza soglia minima (%) |
20,64% |
||||
|
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio) |
||||||
|
EU 7d |
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %) |
2,25% |
2,25% |
2,25% |
2,25% |
2,25% |
|
EU 7e |
Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali) |
1,27% |
1,27% |
1,27% |
1,27% |
1,27% |
|
EU 7f |
Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali) |
1,69% |
1,69% |
1,69% |
1,69% |
1,69% |
|
EU 7g |
Requisiti di fondi propri SREP totali (%) |
10,25% |
10,25% |
10,25% |
10,25% |
10,25% |
|
Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio) |
||||||
|
8 |
Riserva di conservazione del capitale (%) |
2,50% |
2,50% |
2,50% |
2,50% |
2,50% |
|
EU 8a |
Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%) |
0,057% |
0,041% |
0,042% |
0,043% |
0,036% |
|
EU 9a |
Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%) |
0,341% |
0,362% |
- |
- |
- |
|
10 |
Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
EU 10a |
Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%) |
0,250% |
0,125% |
0,125% |
0,125% |
0,125% |
|
11 |
Requisito combinato di riserva di capitale (%) |
3,148% |
3,028% |
2,667% |
2,668% |
2,661% |
|
EU 11a |
Requisiti patrimoniali complessivi (%) |
13,40% |
13,28% |
12,92% |
12,92% |
12,91% |
|
12 |
CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%) |
10,05% |
10,05% |
9,26% |
8,78% |
8,44% |
Allegati
