I R A P
INDICE MODELLO IRAP
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I. ISTRUZIONI GENERALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
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II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Compilazione del frontespizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Determinazione del valore della produzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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2.1 - Istruzioni comuni ai quadri IP, IC, IE e IK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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2.2 - Quadro IP Società di persone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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2.3 - Quadro IC Società di capitali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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2.4 - Quadro IE Enti non commerciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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2.5 - Quadro IK Amministrazioni ed Enti Pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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3. |
Quadro IR - Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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4. |
Quadro IS - Prospetti vari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Criteri generali: versamenti, acconti, compensazione, rateazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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I. - ISTRUZIONI GENERALI
1. COS'È IL MODELLO IRAP 2023
Il Modello IRAP 2023 deve essere utilizzato per dichiarare l'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2022, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta.
Si precisa che i contribuenti per i quali il periodo d'imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2022 non devono utilizzare il presente modello ma quello approvato l'anno precedente (anche in caso di scioglimento di società di persone senza formale proce-dura di liquidazione).
Qualora il modello IRAP 2022 non consenta l'indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nel modello ap-provato nel 2023, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.
Il modello e le relative istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione sono resi disponibili gratuitamente in formato elet-tronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o da altro sito purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello.
Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IRAP sono raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere, ossia:
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• determinazione del valore della produzione;
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• determinazione dell'imposta;
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• versamenti, compensazioni e rimborsi.
Ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive mo-dificazioni.
AVVERTENZA: i soggetti che indicano nella presente dichiarazione aiuti di Stato e/o aiuti "de minimis", fruibili ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115, devono compilare la sezione XVIII del quadro IS per l'esposizione dei dati neces-sari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. COME SI COMPILA
Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.
Qualora il contribuente provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cu-ra di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato.
In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente conserverà poi l'originale della dichiarazione che gli verrà restituito dal-l'intermediario dopo la presentazione in via telematica nella quale è stata apposta la sua firma e nella quale l'intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all'assunzione dell'impegno alla presentazione in via telematica (cfr. par. 3.1).
3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IRAP
3.1
Termini di presentazione
In base al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 settembre 2008, la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
In particolare:
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• per le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, il termine è fissato al 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (fermi restando i termini previsti dall'articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di tra-sformazione, fusione o scissione totale);
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• per i soggetti all'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell'articolo 3, il termine è fissato nell'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Ai fini dell'adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta.
Ad esempio, una società di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a), del Tuir, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dovrà presentare la dichiarazione per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 30 novem-bre 2023. Una società invece con periodo d'imposta 1° luglio 2022 - 30 giugno 2023, dovrà presentare la dichiarazione IRAP 2023 per via telematica entro il 31 maggio 2024.
Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante proce-dure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002). Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni pre-sentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.
Per la consultazione delle informazioni relative alle sanzioni e al ravvedimento riguardanti gli adempimenti dichiarativi si rimanda al sito Internet dell'Agenzia delle Entratewww.agenziaentrate.gov.it.
3.2
Modalità di presentazione
La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:
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a) direttamente dal dichiarante;
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b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
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c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
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d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
ATTENZIONE Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in as-senza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.
La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento o liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l'imposta è deter-minata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d'imposta, compresi nell'ambito della procedura, autonomamente considerati.
A) PRESENTAZIONE DIRETTA DA PARTE DEL DICHIARANTE
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione.
I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri incaricati, nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e nel relativo allegato tecnico.
Per le modalità di abilitazione visitare l'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entratewww.agenziaentrate.gov.it.
B) PRESENTAZIONE TRAMITE UN INTERMEDIARIO ABILITATO
Gli intermediari individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni sono obbli-gati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate per via telematica, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione per via telematica.
Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:
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• iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
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• iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
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• iscritti negli albi degli avvocati;
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• avvocati tributaristi - studi associati;
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• avvocati tributaristi - società tra professionisti;
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• iscritto nel registro dei revisori legali dei conti di cui al Decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39;
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• associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
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• associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
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• Caf - dipendenti;
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• Caf - imprese;
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• notai iscritti nel ruolo indicato nell'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
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• coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
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• iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
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• le Società tra professionisti iscritte all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
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• le Società tra professionisti iscritte all'albo dei Consulenti del Lavoro.
Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Tali soggetti possono assolvere all'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nei predetti decreti, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza e dai singoli associati alle predette associazioni.
C) PRESENTAZIONE TRAMITE ALTRI SOGGETTI INCARICATI (per le Amministrazioni dello Stato)
Anche le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono tenute a presentare la dichiarazione IRAP esclusivamente per via telematica, mediante il servizio Entratel e secondo i termini stabiliti dall'art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Tali soggetti possono avvalersi di altri incaricati per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, in particolare:
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• del Ministero dell'Economia e delle Finanze anche tramite il suo sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni del-lo Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
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• delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le dichiarazioni degli uffici o delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna Amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno (si veda il decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001).
La presentazione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti pubblici deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni e può riguardare, oltre alla dichiarazione IRAP, anche la di-chiarazione dei sostituti d'imposta e la dichiarazione annuale IVA.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 13 marzo 2001 (pubblicata nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2001) e con il provvedi-mento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 novembre 2008, ha illustrato le modalità con le quali le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di altri incaricati per la presentazione telematica delle proprie dichiarazioni.
D) PRESENTAZIONE TRAMITE SOCIETÀ DEL GRUPPO
Nell'ambito di gruppi societari, come previsto dall'art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.
Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società con-trollate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono
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Caleffi S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 marzo 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 marzo 2023 07:42:09 UTC.
