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19/11/2024 - Comer Industries S.p.A.: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 19 DICEMBRE 2024

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Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulla proposta all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria del 19 dicembre 2024

Comer Industries Spa

Via Magellano, 27 - 42046 Reggiolo (RE)

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 07210440157

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 19 DICEMBRE 2024

1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Relazione redatta ai sensi dell'art 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato ("TUF"), nonché ai sensi dell'art. 72, comma 1-bis, del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") e dell'allegato 3A, schema 3, al predetto Regolamento Emittenti

Comer Industries S.p.A.

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1. MODIFICHE ALL'ART. 11 DELLO STATUTO SOCIALE AL FINE DI INTRODURRE LA POSSIBILITÀ DI TENERE LE ASSEMBLEE MEDIANTE PARTECIPAZIONE ESCLUSIVA DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO ED ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Comer Industries S.p.A. ("Comer Industries" o "Società ") Vi ha convocati in Assemblea per approvare la modifica dell'art. 11 dello statuto sociale di Comer Industries ("Statuto") al fine di introdurre la facoltà di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente mediante la partecipazione del rappresentante designato dalla Società, come previsto dal nuovo art. 135-undecies.1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), nonché la facoltà di svolgere le assemblee della Società esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (anche ove non previsto dalla legge).

1. Motivazioni e illustrazione delle proposte di modifica

Come noto, al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società nel contesto della pandemia da COVID-19, il legislatore ha approvato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("D.L. Cura Italia"), convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui art. 106 ammetteva, per il periodo dell'emergenza pandemica, la possibilità per le società di prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, l'intervento degli aventi diritto in assemblea "esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undeciesdel TUF", al quale conferire anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

Come noto, l'efficacia della citata disposizione è stata più volte prorogata dal legislatore e, da ultimo, dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, sino al 30 aprile 2024" ("Legge Capitali"), sino al 31 dicembre 2024.

In aggiunta, l'art. 11 della Legge Capitali ha introdotto il nuovo art. 135-undecies.1 TUF (in vigore dal 27 marzo 2024), che riconosce la facoltà per le società di prevedere nel proprio statuto la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF. Tale disposizione, per quanto più interessa, prevede poi che: (i) al rappresentante designato in via esclusiva possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135 - novies, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF; (ii) fermo quanto previsto all'art. 126-bis TUF, non è riconosciuto ai soci il potere di presentare proposte di delibera direttamente in assemblea; (iii) coloro che hanno diritto di voto possono presentare individualmente

proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente l'assemblea in prima o unica convocazione; (iv) le proposte sono pubblicate nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine; (v) la legittimazione alla presentazione di proposte individuali di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'art. 83-sexies TUF;

  1. il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea, nei termini previsti dall'art. 127-ter TUF e la società fornisce risposta almeno tre giorni prima dell'assemblea.

La Società si è avvalsa della facoltà di tenere le assemblee con la partecipazione esclusiva del rappresentante designato per lo svolgimento dell'assemblea dei soci tenutasi in data 23 aprile 2024. In occasione di tale assemblea, la Società ha potuto constatare il significativo contributo apportato dalla figura del rappresentante designato all'efficiente e ordinato svolgimento delle attività preliminari e dei lavori assembleari, e ha altresì riscontrato un'ampia partecipazione dei soci alle deliberazioni grazie al ricorso a tale figura.

Per quanto riguarda invece lo svolgimento delle assemblee esclusivamente da remoto, l'art. 106 del D.L. Cura Italia, come da ultimo prorogato e quindi sino al 31 dicembre 2024, prevede che le società possano svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a prescindere dalla sussistenza di una clausola statutaria che disponga in tal senso, omettendo quindi nell'avviso di convocazione l'indicazione del luogo fisico.

Al riguardo, si osserva tuttavia che anche al termine del "regime emergenziale" le società potranno comunque avvalersi della citata facoltà, ove espressamente prevista dallo statuto. Secondo un recente orientamento del Consiglio Notarile di Milano (si veda massima n. 200), sono infatti legittime le clausole statutarie che consentono l'intervento all'assemblea anche esclusivamente da remoto, omettendo quindi l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Simili clausole statutarie, secondo il citato orientamento notarile, non si pongono in contrasto con il dettato letterale delle norme del codice civile in tema di convocazione delle assemblee, né costituiscono una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, ma anzi favoriscono, anche alla luce delle attuali soluzioni tecnologiche generalmente disponibili, la partecipazione alle assemblee dei partecipanti, nonché, più in generale, l'esercizio dei diritti sociali.

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, ritenendo che l'introduzione in Statuto delle previsioni in materia di convocazione delle assemblee sopra descritte possano favorire la partecipazione alle assemblee degli azionisti e un più efficiente e ordinato svolgimento delle attività preliminari e dei lavori assembleari, senza pregiudizio per i soci, ha valutato opportuno proporre all'Assemblea di modificare l'art. 11 dello Statuto per introdurre le facoltà sopra illustrate.

2. Prospetto di confronto dell'art. 11 dello statuto sociale nel testo vigente e nel

nuovo testo

Nella tabella che segue vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente ed il nuovo testo proposto, evidenziando nel nuovo testo, in grassetto, le parti aggiunte:

Testo vigente

Testo proposto

Art. 11 Intervento all'assemblea

Art. 11 Intervento all'assemblea e

e voto

voto

11.1. Hanno diritto a intervenire

11.1. Hanno diritto a intervenire in

in assemblea coloro ai quali

assemblea coloro ai quali spetta il

spetta il diritto di voto.

diritto di voto.

11.2. Il diritto di intervento e la 11.2. Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea rappresentanza in assemblea sono regolati dalle disposizioni di sono regolati dalle disposizioni di

legge

e

regolamentari

legge e regolamentari applicabili.

applicabili.

11.3. La Società ha facoltà di

11.3. La Società ha facoltà di

designare per ciascuna assemblea

designare

per

ciascuna

uno o più soggetti ai quali gli

assemblea uno o più soggetti ai

aventi diritto di voto possono

quali gli aventi diritto di voto

conferire delega ai sensi delle

possono conferire delega ai sensi

disposizioni

di

legge

di

delle disposizioni di legge di

regolamentari

pro-tempore

regolamentari

pro-tempore

vigenti. Gli

eventuali soggetti

vigenti.

Gli

eventuali

soggetti

designati e le necessarie istruzioni

designati

e

le

necessarie

operative sono riportati nell'avviso

istruzioni

operative

sono

di convocazione della riunione.

riportati

nell'avviso

di

Ai

sensi

dell'art.

135-

convocazione della riunione.

undecies.1

del

D.

Lgs.

11.4. L'assemblea è presieduta 58/1998, l'Assemblea sia dal Presidente del consiglio di ordinaria che straordinaria amministrazione o, in sua può svolgersi con l'intervento assenza o impedimento, da esclusivo del rappresentante

persona

designata

a

designato di cui all'art. 135-

maggioranza dall'assemblea. Il

undecies del D. Lgs. 58/1998,

Presidente sarà assistito da un

ove consentito dalla, e in

segretario

designato su

sua

conformità alla,

normativa,

proposta a

maggioranza

dagli

anche

regolamentare, pro

intervenuti.

Nell'assemblea

tempore vigente.

straordinaria e, in ogni caso,

11.4.

L'assemblea

è presieduta

quando il Presidente lo ritenga

dal Presidente del consiglio di

opportuno,

le funzioni

di

amministrazione o, in sua assenza

segretario sono esercitate da un

o

impedimento,

da

persona

Notaio designato dal Presidente.

designata

a

maggioranza

11.5. L'assemblea ordinaria e/o

dall'assemblea. Il Presidente sarà

straordinaria

può

tenersi,

assistito

da

un

segretario

qualora

ciò

sia

previsto

designato su sua proposta a

nell'avviso di convocazione, con

maggioranza

dagli

intervenuti.

interventi dislocati in più luoghi,

Nell'assemblea straordinaria e, in

mediante

mezzi

di

ogni caso, quando il Presidente lo

telecomunicazione, a condizione

ritenga opportuno, le funzioni di

che siano rispettati il metodo

segretario sono esercitate da un

collegiale e i principi di buona

Notaio designato dal Presidente.

fede e di parità di trattamento

11.5. L'assemblea

ordinaria

e/o

degli

azionisti;

è

pertanto

straordinaria può tenersi, qualora

necessario

che:

(i)

vengano

ciò sia previsto nell'avviso di

indicati

nell'avviso

di

convocazione, con

interventi

convocazione

i

luoghi

dislocati in più luoghi, mediante

audio/video collegati a cura della

mezzi

di

telecomunicazione, a

Società, nei quali gli intervenuti

condizione che siano rispettati il

potranno

affluire;

(ii)

sia

metodo collegiale e i principi di

consentito

al

presidente

buona fede e di parità di

dell'assemblea,

anche

a mezzo

trattamento

degli

azionisti;

è

del proprio ufficio di presidenza,

pertanto

necessario

che:

(i)

di accertare l'identità e la

vengano

indicati

nell'avviso

di

legittimazione degli intervenuti,

convocazione i luoghi audio/video

distribuendo agli stessi a mezzo

collegati a cura della Società, nei

posta elettronica, se redatta, la

quali

gli

intervenuti

potranno

documentazione predisposta per

affluire; (ii) sia consentito al

la

riunione,

regolare

lo

presidente

dell'assemblea,

anche

svolgimento

dell'adunanza,

a mezzo del proprio ufficio di

constatare

e

proclamare

i

presidenza, di accertare l'identità

risultati della votazione; (iii) sia

e

la

legittimazione

degli

consentito

al

soggetto

intervenuti,

distribuendo

agli

verbalizzante

di

percepire

stessi a mezzo posta elettronica,

adeguatamente

gli

eventi

se

redatta,

la

documentazione

assembleari

oggetto

di

predisposta

per

la

riunione,

verbalizzazione;

e

(iv)

sia

regolare

lo

svolgimento

consentito

agli

intervenuti

di

dell'adunanza,

constatare

e

partecipare

alla

discussione

e

proclamare

i

risultati

della

alla

votazione

simultanea sugli

votazione; (iii) sia consentito al

argomenti all'ordine del giorno.

soggetto

verbalizzante

di

Sussistendo queste condizioni, la

percepire

adeguatamente

gli

eventi

assembleari

oggetto

di

riunione si considera tenuta nel

verbalizzazione;

e

(iv)

sia

luogo in cui si trova il segretario.

consentito

agli

intervenuti

di

partecipare alla discussione e alla

votazione

simultanea

sugli

argomenti

all'ordine

del

giorno.

Sussistendo queste condizioni, la

riunione si considera tenuta nel

luogo in cui si trova il segretario.

Nell'avviso di

convocazione

può, in ogni caso, essere

stabilito

che

l'assemblea

si

tenga

esclusivamente

mediante

mezzi

di

telecomunicazione,

con

le

modalità e nei limiti di cui alla

disciplina

normativa

e

regolamentare

tempo

per

tempo vigente,

omettendo

l'indicazione del luogo fisico di

svolgimento della riunione.

Si precisa che le modifiche proposte non danno luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi e per gli effetti degli artt. 2437 e ss. cod. civ..

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Comer Industries S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Delibera

  1. di modificare l'articolo 11 dello statuto sociale, nel testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa degli Amministratori allegata al presente verbale, come di seguito riportato:

    1. "Art. 11 Intervento all'assemblea e voto
    2. Hanno diritto a intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di
      voto.
    3. Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
    1. La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega ai sensi delle disposizioni di legge di regolamentari pro-tempore vigenti. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione.

    Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. 58/1998, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

    1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da persona designata a maggioranza dall'assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.
    2. L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, qualora ciò sia previsto nell'avviso di convocazione, con interventi dislocati in più luoghi, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che: (i) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire; (ii) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario. Nell'avviso di convocazione può, in ogni caso, essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione";
  1. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera, con facoltà di introdurvi le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, ivi incluso il potere di procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, delle delibere assunte e del testo dello statuto sociale aggiornato, nonché per compiere

gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente."

* * * *

Reggiolo, 18 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Matteo Storchi

Disclaimer

Comer Industries S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 19 novembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 19 novembre 2024 09:53:08 UTC.

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