Condividi

14/05/2021 - Digital360 S.p.A.: 14 maggio 2021 – Relazione Illustrativa Cda Valore di liquidazione

[X]
14 maggio 2021 – relazione illustrativa cda valore di liquidazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL VALORE DI

LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI DI DIGITAL360 S.P.A. IN CASO DI RECESSO

1. Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di Digital360 S.p.A. ("D360" o la "Società "), in data 06 maggio 2021, ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria della Società la proposta di modifica dello statuto sociale al fine di diventare una società Benefit, oltre che al fine di apportare alcune modifiche all'oggetto sociale, in particolare con riferimento all'inserimento nello stesso dell'attività di progettazione e realizzazione di applicativi e soluzioni software.

Alle luce delle modifiche statutarie, agli Azionisti della Società che non avranno concorso alla delibera assembleare di approvazione della modifica dello Statuto compete il diritto di recesso, ai sensi degli artt. 2437 e ss. cod. civ. ("Diritto Recesso"), ricorrendo i presupposti dell'art. 2437, comma 1, lett. a), cod. civ..

Per maggiori informazioni in merito alla modifica statutaria proposta, si rinvia alla relazione illustrativa ("Relazione Illustrativa") messa a disposizione del pubblico e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.digital360.it/investor-relations-it].

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ha, quindi, proceduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni da liquidare ai soci recedenti.

La presente relazione indica pertanto:

  1. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2437-ter, cod. civ. il valore di liquidazione delle azioni della Società (unitamente ad una sintesi dei relativi criteri di determinazione), nonché
  2. le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso e il conseguente procedimento di liquidazione delle azioni.

2. Condizione sospensiva

Si ricorda che la modifica statutaria di cui si propone l'approvazione è subordinata all'avveramento della condizione sospensiva che l'importo complessivo di liquidazione a carico della Società e in favore degli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 ss. cod. civ. nonsia superiore o pari a Euro 400.000 (quattrocentomila) ("Esborso Massimo del Recesso"). Resta quindi fermo che le dichiarazioni di recesso, a loro volta, saranno efficaci solo nel caso in cui il controvalore complessivo dei recessi a carico della Società, non superi il valore complessivo di liquidazione a carico della Società, salvo rinuncia, non superiore o pari a Euro 400.000 (quattrocentomila). Si precisa inoltre che l'Esborso Massimo del Recesso sarà calcolato al netto degli importi a carico degli Azionisti o dei titolari delle obbligazioni convertibili che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater, cod. civ. nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione.

Di conseguenza, l'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso (e così pure il pagamento del valore di liquidazione) è subordinata al verificarsi della predetta condizione sospensiva, prevista dalla delibera dell'assemblea straordinaria in merito alla modifica della predetta clausola statutaria.

L'Esborso Massimo del Recesso è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione al fine di contenere entro limiti congrui (seppur rivedibili in caso di rinuncia alla condizione sospensiva da parte del Consiglio di Amministrazione laddove così ritenuto nell'interesse della Società): (i) l'esborso massimo derivante dalla liquidazione delle azioni oggetto di recesso che la Società fosse tenuta ad acquistare all'esito del procedimento di liquidazione e,

conseguentemente (ii) gli impatti di natura finanziaria conseguenti a tale esborso, al fine di preservare le risorse aziendali a beneficio del raggiungimento degli obiettivi strategici della Società.

La verifica circa l'avveramento di tale condizione sospensiva, che sarà comunque rinunciabile dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto di seguito illustrato, potrà richiedere che sia noto l'esito del processo di vendita delle azioni con riferimento alle quali è stato esercitato il diritto di recesso.

La Società comunicherà prontamente al mercato l'avveramento (o la rinuncia, ove applicabile) della predetta condizione sospensiva. L'avveramento o il mancato avveramento delle condizioni saranno resi noti al pubblico mediante apposito comunicato stampa, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.digital360.it/investor-relations-it].

La predetta condizione, apposta nell'esclusivo interesse di D360, potrà eventualmente essere oggetto di rinuncia da parte del Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del mancato avveramento della condizione, in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento della modifica statutaria stessa. Ai fini di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione potrà tenere, altresì, conto dell'eventuale assunzione di impegni di acquisto da parte di terzi delle azioni oggetto di recesso e della possibilità di cessione delle azioni a valori di mercato che dovessero essere riacquistate dalla Società all'esito del procedimento di liquidazione.

3. Criteri di determinazione del valore delle azioni

Il processo di determinazione del valore di liquidazione derivante dall'esercizio del diritto di recesso deve considerare le disposizioni dettate dal Codice Civile per le società per azioni e dunque in applicazione del comma 2 dell'art. 2437- ter del codice civile, il quale dispone che "il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile ed è determinato, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni".

Preliminarmente occorre segnalare che lo Statuto sociale della Società non prevede criteri specifici di determinazione del valore di liquidazione, facoltà prevista dall'articolo 2437-ter cod. civ., comma 4.

Si rileva sul punto che le azioni di D360 sono negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"). Le azioni della Società, pertanto, non sono quotate su un mercato regolamentato e, quindi, non trova applicazione quanto previsto all'art. 2347-ter, comma 3, cod. civ.

Al fine della determinazione del valore delle azioni si è utilizzato come primo criterio di riferimento il patrimonio netto della società alla data del 31 dicembre 2020, pari a 8,3 milioni di euro. Questo valore, rapportato al numero delle azioni emesse dalla società determina un prezzo unitario dell'azione prossimo a Euro 0,5.

Il valore patrimoniale, pur nella oggettività dei dati contabili da cui deriva, è tuttavia un criterio di valorizzazione di scarsa utilità in presenza di avviamenti e riserve non espresse in bilancio, software proprietari, o particolari know how non contabilizzati nell'attivo, ma soprattutto non è in grado di cogliere il valore del complesso aziendale nel suo potenziale di generare utili e valore per gli azionisti.

Pertanto, nonostante il fatto che le azioni della Società non siano quotate in un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno per determinare il valore di liquidazione far riferimento all'andamento del corso del titolo D360 su AIM Italia. In generale, il metodo valutativo che fa riferimento al valore di mercato delle azioni appare in grado di esprimere una valutazione continua dell'Emittente, consentendo, peraltro, di tenere conto dei rilevanti mutamenti intervenuti nei mercati finanziari e nella situazione macroeconomica complessiva nell'ultimo esercizio.

Si sottolinea, inoltre, come anche il legislatore abbia recentemente riconosciuto (si veda l'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.), in materia di aumenti di capitale, la rilevanza del valore di mercato delle azioni anche sul mercato AIM Italia, legittimando, in termini ancora più rilevanti, le considerazioni appena esposte.

In tale contesto si segnala che un criterio adoperato nella prassi è quello di utilizzare per titoli quotati (soprattutto nelle operazioni di Offerte Pubbliche di Acquisto) la media delle quotazioni di borsa osservate negli ultimi 12 mesi, arco di tempo normalmente in grado di tener conto, stabilizzandole, delle oscillazioni di mercato. L'osservazione lungo tale periodo restituisce un prezzo medio dell'azione pari a Euro 1,57 per azione. Tuttavia si ritiene che tale valorizzazione non sia in grado di esprimere la più recente storia della società, che già dalla semestrale del 2020 ha manifestato la capacità di contrastare gli effetti del Covid e di generare redditi in crescita rispetto all'esercizio precedente, circostanza confermata dagli ultimi, positivi, risultati di bilancio.

Per tale ragione si è ritenuto che l'andamento del titolo negli ultimi sei mesi sia non solo un periodo sufficientemente ampio per esprimere tale capacità ma anche in linea con l'orizzonte temporale previsto all'art. 2347-ter, comma 3, cod. civ., in relazione alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato. Inoltre il semestre antecedente che parte dal 06 novembre e va fino al 06 maggio 2021, anche in un mercato come AIM Italia, caratterizzato talvolta da ridotti volumi di negoziazione e scarsa liquidità, mostra come in tale periodo vi sia stato un andamento, in termini di contratti conclusi e di controvalore scambiato, che si ritiene possa esprimere coerentemente il valore economico della Società. In particolare, si ricorda che l'azionariato di D360 è costituito da un flottante, pari, al 6 maggio 2021, al 26,5% circa, e che la considerazione di un valore medio in un arco temporale semestrale, in luogo di un dato puntuale, consente di limitare l'effetto di eventuali fluttuazioni dovute a pressioni speculative.

A tal proposito, si evidenzia come la media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni della Società degli ultimi sei mesi antecedenti la data della presente relazione è stata pari ad Euro 2,09 per azione.

Rispetto ai tre criteri presi in considerazione (patrimonio netto contabile, media delle quotazioni degli ultimi 12 mesi e media delle quotazioni dell'ultimo semestre), si è ritenuto che il prezzo medio di quotazione del titolo nell'ultimo semestre fosse il valore più rappresentativo per esprimere il valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso.

4. Valore di recesso

Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2437-ter cod. civ., il Consiglio di Amministrazione di D360 ha ritenuto di identificare in Euro 2,09 (due virgola zeronove) per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni di D360 ai fini del recesso.

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso, sentito il parere del collegio sindacale (allegato alla presente relazione sub Allegato 1) e vista la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (allegata alla presente relazione sub Allegato 2).

5. Difficoltà di valutazione

Visto il carattere oggettivo dei valori utilizzati, non sono state ravvisate particolari difficoltà nel determinare il valore di liquidazione. Anche per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto necessario farsi assistere da alcun advisor indipendente ai fini della determinazione del valore di liquidazione per azione in caso di esercizio del diritto di recesso.

6. Termini e modalità per l'esercizio del diritto di recesso

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dai titolari di azioni di D360 a ciò legittimati, non avendo concorso alla deliberazione assembleare di approvazione delle modifiche dell'oggetto sociale, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'articolo 2437-bis del codice civile nei limiti e con le modalità di seguito indicati.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 127-bis, commi 2 e 3, D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), colui a favore del quale sia effettuata la registrazione in conto delle azioni successivamente alla c.d. record date di cui all'articolo 83-sexies, comma 2, TUF, e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea straordinaria convocata per l'approvazione della modifica dell'oggetto sociale, è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni assunte in tale Assemblea.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi degli artt. 2437-bis e 2437-quater del codice civile. Eventuali ulteriori informazioni a riguardo saranno rese note tramite comunicati stampa che saranno resi disponibili anche sul sito internet della Società all'indirizzo [www.digital360.it/investor-relations-it ].

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile, unicamente mediante invio di lettera raccomandata ("Dichiarazione di Recesso") da spedire a D360 entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della delibera assembleare che approva la modifica dell'oggetto sociale ("Termine"), della quale sarà data comunicazione da parte della Società.

La Dichiarazione di Recesso dovrà essere inviata alla Società unicamente a mezzo raccomandata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione all'indirizzo Via Copernico 38, 20125 Milano, con oggetto: "D360 - Comunicazione di Recesso".

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni a pena di inammissibilità:

  • le generalità del socio recedente, ivi inclusi i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail), per le comunicazioni inerenti il diritto di recesso;
  • il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso e il relativo controvalore in termini di liquidazione, in base al valore di liquidazione sopra descritto;
  • gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse; e
  • l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.

Ai sensi dell'articolo 43 del Provvedimento unico sul post trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 contenente la "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata", la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso è attestata da una comunicazione dell'intermediario alla Società. Pertanto, gli azionisti che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti a richiedere al proprio intermediario, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l'invio alla Società (all'indirizzo sopra riportato), entro il Termine, dell'attestazione sulla legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 83-quinquies, comma 3, del TUF.

Tale comunicazione dovrà attestare:

  • la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni D360 in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso, da prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea la cui delibera ha legittimato

l'esercizio del diritto di recesso, e fino alla data di rilascio della comunicazione, e comunque fino alla data di esercizio del diritto di recesso ove il rilascio della Comunicazione da parte dell'intermediario fosse successivo a tale data dall'articolo 127-bis, comma 2, TUF;

  • l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni D360 in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali sia esercitato il diritto di recesso, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a D360 entro il Termine, quale condizione per l'ammissibilità della
    Dichiarazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

Spetta agli azionisti recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e fare in modo che la medesima sia inviata alla Società entro il Termine, come sopra indicato, non assumendo la Società alcuna responsabilità al riguardo.

Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il Termine o sprovviste delle necessarie informazioni o non corredate in tempo utile delle relative dichiarazioni di cui sopra non avranno effetto.

Le azioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 43 del Provvedimento Banca d'Italia - Consob, e quindi le azioni per cui viene esercitato il diritto di recesso dell'avente diritto, sono rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione, fermo restando che fino a tale data, l'azionista recedente potrà esercitare il diritto di voto spettante a tali azioni.

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'art. 2437-quater del codice civile, come di seguito illustrato:

1. In primo luogo, le azioni D360 per le quali sia esercitato il diritto di recesso saranno offerte in opzione agli azionisti di D360, che non abbiano esercitato il diritto di recesso, nonché ai titolari delle obbligazioni convertibili in proporzione al numero di azioni od obbligazioni convertibili da essi possedute ("Offerta in Opzione"). Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso, secondo quanto previsto dall'articolo 2437-quater, comma 2, del codice civile, un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il competente Registro delle Imprese. I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non saranno negoziabili su AIM Italia.

Gli azionisti o gli obbligazionisti che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestualmente richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni D360 per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e che siano rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione; qualora il numero delle azioni per le quali sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni od obbligazioni possedute da ciascuno di essi. Qualora residuassero azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.

Le azioni oggetto dell'Offerta in Opzione, e i diritti di opzione di acquisto relativi, non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. L'Offerta in Opzione non costituirà un'offerta di strumenti finanziari nemmeno negli altri Paesi ove l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa. Si consiglia

Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.

Disclaimer

Digital360 S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 14 maggio 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 14 maggio 2021 10:14:50 UTC.

MoneyController ti propone anche

Condividi