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30/07/2025 - ENAV S.p.A.: Procedura di Internal dealing (Procedura Internal Dealing 18 dicembre 2023 elenco aggiornato)

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Procedura di internal dealing (procedura internal dealing 18 dicembre 2023 elenco aggiornato)


PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

(ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 ("Regolamento sugli abusi di mercato" o "MAR")

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di ENAV S.p.A. in data 29 marzo 2016, successivamente modificato e integrato in data 6 luglio 2016, 27 febbraio 2018, 27 giugno 2018, 13 novembre 2018, 15 maggio

2019 ed aggiornato dall'Amministratore Delegato in data 26 maggio 2020, 6 giugno 2022, 10 maggio 2023 e

18 dicembre 2023



SOMMARIO

  1. FINALITA' 3

  2. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE 4

  3. OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE 4

  4. OPERAZIONI ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 6

  5. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI 6

  6. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA SOCIETA' 7

  7. MODALITA' DI COMUNICAZIONE 7

  8. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE ("BLACK OUT PERIODS") 8

  9. DEROGHE AL DIVIETO DI EFFETTUARE OPERAZIONI DURANTE IL BLACK OUT PERIOD 9

  10. AUTORIZZAZIONE AD OPERARE DURANTE IL BLACK OUT PERIOD 9

  11. SOGGETTO PREPOSTO 10

  12. COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI E ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING 11

  13. MODIFICHE E INTEGRAZIONI 12

  14. EFFICACIA E INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI 12

ALLEGATO 1 13

ALLEGATO 2 14

ALLEGATO 3 18

ALLEGATO 4 19

  1. FINALITA'

    La presente procedura di Internal Dealing (la "Procedura"), approvata per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione di ENAV S.p.A. (di seguito, anche, "ENAV", ovvero, la "Società ") nell'adunanza del 29 marzo 2016, è stata adottata ai sensi dell'art. 114, comma 7 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche, il "Testo Unico della Finanza" ovvero, il "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione contenute negli artt. da 152-sexies a 152-octies del Regolamento Consob 11971/1999 (di seguito, anche, il "Regolamento Emittenti") e successivamente modificata a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 ("Regolamento sugli abusi di mercato" o "MAR"), e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 ("Regolamento di esecuzione"), e del Regolamento delegato (UE) 2016/522 ("Regolamento delegato"), nonché della Delibera Consob n. 19925 del 22 marzo 2017.

    Ai sensi della richiamata normativa, la Procedura è volta a disciplinare gli obblighi e le modalità di comunicazione, le limitazioni sulle operazioni compiute, nonché l'identificazione dei soggetti tenuti all'adempimento di tali obblighi.

    Le norme contenute nella Procedura, in quanto recanti rinvio a previsioni di legge, hanno carattere di disposizioni cogenti e inderogabili al cui rispetto sono tenuti i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate, come di seguito individuati e definiti.

    ***

    Per "strumenti finanziari collegati alle azioni di ENAV", ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b del Regolamento MAR, si intendono gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

    1. contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;

    2. strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;

    3. qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;

    4. strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;

    5. qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni;

    I termini non specificatamente definiti nella presente Procedura hanno il significato loro attribuito dal Regolamento sugli abusi di mercato e dal Testo Unico della Finanza.

    L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia quali, a titolo meramente esemplificativo

    e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

  2. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

    1. Ai sensi degli artt. 19, paragrafo 1, e art. 3, paragrafo 1, numero 25, del Regolamento sugli abusi di mercato, sono definiti Soggetti Rilevanti (e, quindi, ciascuno individualmente, il "Soggetto Rilevante"):

      1. i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti effettivi del Collegio Sindacale di ENAV;

      2. i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di ENAV, indicati nell'elenco di cui all' Allegato 3;

    2. Ai sensi dell'art. 19, comma 1 e dell'art. 3, paragrafo 1, numero 26) del Regolamento sugli abusi di mercato, sono definite Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (e, quindi, ciascuna individualmente, la "Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti" ovvero, la "Persona Strettamente Legata"):

      1. un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;

      2. un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;

      3. un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o

      4. una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere

        i) ii) o iii), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

        Per quanto attiene alle Persone Strettamente Legate, i relativi dati, comunicati con modello di cui all'Allegato B all'Allegato 2 della Procedura, sono conservati agli atti della Società.

  3. OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Gli obblighi di comunicazione si applicano alle operazioni (di seguito, anche, le "Operazioni") di acquisto, vendita, sottoscrizione, scambio, su azioni e titoli di debito

emessi da ENAV o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, nonché alle operazioni a questi relativi di seguito elencate1:

  1. la cessione in garanzia ovvero in prestito2 di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata;

  2. le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;

  3. le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;

  4. l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;

  5. l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;

  6. l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;

  7. le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;

  8. l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario di ENAV o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;

  9. l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;

  10. la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;

  11. le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;

  1. Si tratta di operazioni previste, in modo non esaustivo, dall'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento sugli abusi di mercato e art.10 del Regolamento delegato

  2. Il MAR chiarisce: "Ai fini della lettera d) non è necessario notificare una concessione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto deposito a meno che e fino a quando tale pegno o altra garanzia diventa accessorio ad ottenere una specifica facilitazione creditizia".

Disclaimer

ENAV S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 luglio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 luglio 2025 alle 15:01 UTC.

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