31/03/2025 - Estrima S.p.A.: Bozza Nuovo statuto con modifiche proposte all’Assemblea del 15/04/25

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Bozza nuovo statuto con modifiche proposte all’assemblea del 15/04/25

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita la società per azioni denominata "Estrima S.p.A." (di seguito la

"Società ").

Articolo 2

Sede

  • 2.1. La società ha sede in Pordenone (PN).

  • 2.2. L'organo amministrativo, con le modalità previste e nel rispetto della normativa vigente, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, uffici ed unità locali, sia in Italia sia all'estero, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 3

Oggetto sociale

3.1.La Società ha per oggetto principale l'attività di progettazione, costruzione, commercializzazione ed il noleggio di veicoli elettrici o a trazione elettrica, nonché la prestazione di servizi ulteriori e strumentali e/o connessi alle suddette attività di progettazione, costruzione, commercializzazione e noleggio di veicoli elettrici o a trazione elettrica.

3.2. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine connesso o strumentale al proprio.

Restano comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui alla Legge 03.02.1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla Legge 23.11.1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Articolo 4

Durata

  • 4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere ulteriormente prorogata (una o più volte) con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.

    CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

    Articolo 5

    Capitale sociale - Azioni

  • 5.1. l capitale sociale della Società è pari ad Euro 516.300, suddiviso in n. 29.761.667 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, le "Azioni"

  • 5.2. L'assemblea straordinaria, in data 4 novembre 2021, ha deliberato di delegare l'organo amministrativo ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, ha deliberato di delegare l'organo amministrativo ad aumentare il capitale sociale subordinatamente all'avvio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan,

    a) in una o più volte, sino all'importo massimo comprensivo di sovrapprezzo, pari ad Euro 6.000.000 (seimilioni), entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della presente delibera, anche con esclusione del diritto di opzione nei casi previsti dalla legge, anche in esecuzione di piani di incentivazione, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, con ogni più ampia facoltà di stabilire di volta in volta modalità, termini, condizioni e prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonchè la data di godimento delle medesime (il "Primo Aumento di Capitale Delegato");

    b) in una o più volte, sino all'importo massimo del 10% (dieci per cento) del capitale pre-esistente alla data del primo esercizio della delega, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della presente delibera, con esclusione del diritto di opzione nei casi previsti dalla legge, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, con ogni più ampia facoltà di stabilire di volta in volta modalità, termini, condizioni e prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonchè la data di godimento delle medesime (il

    "Secondo Aumento di Capitale Delegato").

  • 5.3. Le Azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan sistema multilaterale di negoziazione ("Euronext Growth Milan"), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana").

5.4.Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del decreto legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF").

  • 5.5. Le Azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili.

  • 5.6. Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più Azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

  • 5.7. La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

Articolo 6

Identificazione degli azionisti

6.1.La Società, ai sensi dell'articolo 83-duodecies TUF, può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono Azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto.

6.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-ter TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Articolo 7

Aumenti di capitale - Conferimenti - Categorie di azioni - Finanziamenti

  • 7.1. Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di somme di denaro, beni in natura, o crediti.

  • 7.2. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa conveniente, salvo che non siano già inderogabilmente disciplinati dalla legge. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del vigente tasso legale, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.

  • 7.3. Ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, l'assemblea dei soci può delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, e di emettere obbligazioni convertibili, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega e nel rispetto della normativa vigente in materia e delle forme previste dal presente Statuto.

  • 7.4. Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo.

  • 7.5. La Società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

  • 7.6. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.

  • 7.7. È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del Codice Civile.

7.8.In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di

Azioni, il diritto di sottoscrivere le emittende Azioni sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale..

Articolo 8

Obbligazioni

8.1.Ai sensi di legge, la Società, anche mediante delibera del consiglio di amministrazione nei casi consentiti dalla legge, può emettere obbligazioni e obbligazioni convertibili.

8.2.L'assemblea straordinaria degli azionisti ha il diritto di attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-ter del codice civile, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione.

  • 8.3. La Società ha facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2349, ultimo comma, del codice civile, nonché warrants.

  • 8.4. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 9

Partecipazioni rilevanti - Patti parasociali - Disciplina applicabile

  • 9.1. Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, saranno applicabili tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ("Disciplina sulla Trasparenza") prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ("Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan") In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (la "Partecipazione Significativa") e qualsiasi "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.

  • 9.2. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari

    • o superiore alle soglie previste.

  • 9.3. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

  • 9.4. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve identificare l'azionista, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la

percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

9.5.Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

9.6.La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

  • 9.7. Il diritto di voto inerente alle Azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto o, comunque, il contributo determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del codice civile.

  • 9.8. Le Azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

  • 9.9. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente Statuto.

  • 9.10. Nella misura in cui l'ammissione al sistema multilaterale di negoziazione concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 2325-bis del codice civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate.

Articolo 10

Offerta Pubblica di Acquisto

  • 10.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF, ai regolamenti Consob di attuazione ed orientamenti espressi da Consob in materia (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

  • 10.2. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria

per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

  • 10.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis TUF (ciò anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

  • 10.4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e se del caso di scambio previste dal TUF.

Articolo 10-bis

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF

10-bis.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

10-bis.2 In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

10-bis.3 L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

10-bis.4 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 11

Recesso

  • 11.1. I soci hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro Azioni, nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

  • 11.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso agli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

  • 11.3. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca delle Azioni della Società dall'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.

Articolo 12

Revoca delle Azioni dall'ammissione alle negoziazioni

  • 12.1. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data, specificando le ragioni per tale richiesta.

  • 12.2. Salvo che Borsa Italiana decida diversamente, la revoca dall'ammissione degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan della Società dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con il voto favorevole del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ordinaria ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come di volta in volta integrato e modificato. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente Euronext Growth Milan suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

12.3. La Società che convoca un'assemblea per la revoca deve evidenziare nell'apposita comunicazione, la data preferita per la revoca, le ragioni per le quali si richiede la revoca, una descrizione di come gli azionisti potranno effettuare transazioni sugli strumenti finanziari una volta che questi siano stati revocati e ogni altro elemento rilevante per gli azionisti affinché questi raggiungano una decisione informata sulla questione della revoca.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13

Competenze dell'assemblea ordinaria

13.1. L'assemblea dei soci, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, fermo il diritto di recesso dei soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

13.2 L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge, dai regolamenti - ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - e dal presente Statuto e, in particolare:

  • (a) approva il bilancio d'esercizio;

  • (b) nomina e revoca gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandata la revisione legale;

  • (c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto cui è demandata la revisione legale;

  • (d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

13.2. A partire dal momento in cui, e fino a quando, le Azioni saranno ammesse alla quotazione sull'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma primo, numero 5, del codice civile nelle seguenti ipotesi:

  • (a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

  • (b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

  • (c) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, fermo restando che, in tal caso, l'assemblea delibera, con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Articolo 14

Competenza dell'assemblea straordinaria

  • 14.1. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

    • (a) le modifiche allo Statuto;

    • (b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

    • (c) l'emissione degli strumenti finanziari;

    • (d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8.1 del presente Statuto;

    • (e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dai regolamenti applicabili - ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - nonché dal presente Statuto.

    Articolo 15

    Convocazione dell'assemblea

  • 15.1. L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia o negli Stati Membri dell'Unione Europea, nei termini di legge pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o anche per estratto secondo la disciplina vigente su due quotidiani a diffusione nazionale almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno dell'assemblea.

  • 15.2. L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, previa delibera del consiglio di amministrazione, ovvero su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge.

  • 15.3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, con la descrizione chiara e precisa delle procedure che i soci devono rispettare per partecipare e votare in assemblea dei soci e nel rispetto dei contenuti previsti dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

  • 15.4. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga adeguatamente informato.

Disclaimer

Estrima S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 31 marzo 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 31 marzo 2025 alle 13:55 UTC.

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