Statuto sociale con evidenza delle modifiche approvate dall'Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2023
(AI SENSI DELL'ART. IA.2.3.1, CO. 2 DELLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A. E S.M.I.)
Emittente: Exprivia S.p.A.
Sito Web: www.exprivia.it
Statuto sociale con evidenza delle modifiche approvate
dall'Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2023
Le variazioni intervenute sono quelle evidenziate con carattere barrato per le eliminazioni e in carattere rosso per le aggiunte.
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA
ARTICOLO 1
E' costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale di "EXPRIVIA S.P.A.".
La denominazione sociale potrà essere a tutti gli effetti di legge nella forma alternativa di: "AIS S.P.A.", AISOFTW@RE S.P.A.", "ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOFTWARE S.P.A.".
ARTICOLO 2
La Società ha lo scopo di fornire prodotti e servizi nel settore dell'informatica, nel campo dell'elaborazione dati e dei servizi di telecomunicazione e multimediali, nonché programmi, studi e progetti nei campi suddetti, anche quale agente e/o rappresentante per conto terzi. La società può produrre e commercializzare hardware, apparecchiature elettroniche medicali e dispositivi medici.
La società inoltre può, a titolo di esempio, provvedere: (a) alla fornitura di servizi d'informatica, di registrazione dati e di elaborazione elettronica delle informazioni; (b) alla fornitura di servizi di call center, di customer care e di Business Process Outsourcing; (c) allo studio, l'installazione, l'avviamento, l'assistenza sistemistica e la gestione di sistemi informativi; (d) alla realizzazione, mediante attività industriale anche sperimentale, di prodotti informatici ed ogni altra attività inerente la produzione di software per il mercato; (e) alla ricerca rivolta alla realizzazione e sperimentazione di tecnologia e prodotti informatici, anche connessi con le attività di produzione; (f) alla progettazione e messa in opera di impianti speciali, strutture logistiche attrezzate, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione ed il funzionamento di sistemi informativi;
- allo studio di problemi di organizzazione e/o di pianificazione territoriale; (h) alla consulenza direzionale ed amministrativa; (i) alla prestazione e al coordinamento di servizi di tipo informatico, organizzativo, amministrativo, contabile e giuridico, nel rispetto delle competenze riservate alle cosiddette professioni protette, compresa la fornitura di beni accessori e connessi ai suddetti servizi.
Inoltre la società può promuovere la realizzazione di centri di ricerca, anche in forma consortile ed eventualmente con la presenza di enti pubblici di ricerca.
La Società può, in generale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
La Società può assumere in Italia e/o all'estero, direttamente o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti aventi scopo analogo e/o affine a quello della Società, nonché gestire e alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi. Tale attività non potrà essere svolta nei confronti del pubblico.
In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D. Lgs. 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni ed ogni e qualsiasi attività sottoposta per legge a particolari autorizzazioni.
ARTICOLO 3
La società ha sede legale nel Comune di Molfetta (BA). L'Organo Amministrativo potrà, con osservanza delle disposizioni di legge, istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, dipendenza e/o rappresentanze, sia in Italia che all'estero.
Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro soci.
ARTICOLO 4
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La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2054, ma potrà essere prorogata per delibera dell'Assemblea dei soci.
TITOLO II
CAPITALE SOCIALE - AZIONI
ARTICOLO 5
Il capitale sociale è fissato in Euro 26.979.658,16 (ventisei milioni novecentosettantanovemila seicentocinquantotto virgola sedici) suddiviso in numero 51.883.958 (cinquantun milioni ottocentoottantatremila novecentocinquantotto) azioni da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.
Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. Il diritto di opzione è escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato regolamentato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.
ARTICOLO 6
Le azioni della Società sono liberamente trasferibili.
Le azioni sono nominative e, ove consentito dalla legge e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, a scelta e a spese dell'azionista.
Le azioni sono indivisibili, conferiscono uguali diritti ai loro titolari e danno diritto a un voto ciascuna, fatta salva la deroga prevista al seguente articolo 6-bis. In caso di contitolarità di azioni trovano applicazione le norme dell'art.2347 cod. civ.
La Società avrà facoltà di emettere azioni di categorie diverse nonché obbligazioni, anche convertibili o cum warrant, warrants, a norma e con le modalità di legge.
I soci devono effettuare i versamenti per le azioni a termini di legge e secondo i modi e i termini richiesti.
I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua pari al tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ.
La Società potrà acquisire tra i Soci capitale di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti e in particolare delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico.
ARTICOLO 6-BIS
In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, ciascuna azione, ai sensi dell'articolo 127 quinquies del d.lgs. 58/1998, dà diritto a voto doppio nel caso in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
- l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;
- l'appartenenza dell'azione al medesimo soggetto sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale di cui al presente articolo.
Ricorrendo entrambe le condizioni suddette l'avente diritto potrà esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dal presente statuto. L'eventuale costituzione in pegno con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto che attribuisce legittimazione al voto, non determina la perdita del beneficio del voto doppio.
-
istituito l'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio, che dovrà contenere quanto previsto dalla normativa anche regolamentare applicabile e dovrà essere aggiornato secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare applicabile. All'elenco speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'elenco speciale e ne definisce tramite apposito Regolamento i criteri di tenuta (anche soltanto su supporto informatico).
L'incaricato della gestione dell'elenco speciale potrà fornire informazioni circa il contenuto dello
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stesso; ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.
L'azionista, che intenda accedere al beneficio del voto doppio ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'elenco speciale, fornendo idonea documentazione attestante la titolarità del diritto reale legittimante. Il soggetto che sia iscritto nell'elenco speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio. Colui cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciarvi irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.
La richiesta di iscrizione nell'elenco speciale, nei termini di cui al Regolamento, deve essere avanzata all'ultimo intermediario nelle forme di cui all'art. 23 bis del Regolamento del 22/2/2008 e successive modifiche recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, accompagnata dalla documentazione ivi prevista, nonché da un'attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale, a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiari (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché (ii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto, entro il termine di sette giorni lavorativi dalla data della perdita; b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiari (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere o meno soggetto a controllo (diretto o indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente dotato o meno di personalità giuridica (con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto controllante), nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, un eventuale cambio di controllo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo. La legittimazione all'iscrizione nell'elenco
- attestata da una comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi del secondo comma del menzionato articolo 23 bis.
Salvo quanto previsto dai successivi commi 7, 8 e 9, a) il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale e la perdita del beneficio del voto doppio qualora già maturato); b) la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo (per controllo intendendosi quanto previsto dalla disciplina normativa degli emittenti quotati), in società o enti che detengono azioni a voto doppio in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 58/1998, determina la cancellazione dell'iscrizione dall'elenco speciale e la perdita del beneficio del voto doppio qualora già maturato.
Nel caso in cui il diritto reale legittimante appartenente ad una persona giuridica o ad altro ente privo di personalità giuridica in misura superiore alla soglia prevista dall'art.120, comma 2, del d.lgs. 58/1998 che sia soggetto a controllo (per controllo intendendosi, ai fini del presente articolo, quanto previsto dalla disciplina normativa degli emittenti quotati), il cambio di controllo determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale e la conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato, come statuito al precedente comma 6. Qualora, tuttavia, il cambio di controllo intervenga (i) per effetto di un trasferimento per successione a causa di morte ovvero (ii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione, i cui beneficiari siano lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari, l'iscrizione nell'elenco speciale è mantenuta (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio eventualmente già maturato).
Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per (i) successione per causa di morte ovvero
- per effetto di trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio eventualmente già maturato.
Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di
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chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove la fusione o scissione non abbiano determinato cambio di controllo (per controllo intendendosi quanto previsto dalla disciplina normativa degli emittenti quotati) con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio eventualmente già maturato.
Qualora la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'elenco speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, essa procederà tempestivamente alla conseguente cancellazione (totale o parziale).
In caso di aumento di capitale gratuito o con nuovi conferimenti, la legittimazione al beneficio del voto doppio si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'elenco speciale con la conseguente estensione del beneficio del voto doppio eventualmente già maturato.
Salvo quanto previsto dal comma seguente, nel caso di fusione o scissione della Società il progetto di fusione o scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del voto doppio competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).
Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione non richiedono altro adempimento se non l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. È comunque escluso il diritto di recesso.
I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti. La legittimazione all'esercizio di diritti diversi dal voto spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata non computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti.
TITOLO III
ASSEMBLEE
ARTICOLO 7
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere tenuta presso la Sede sociale o in altra località, purché in Italia, designata dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.
L'Assemblea può essere inoltre convocata, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, ovvero da due Sindaci effettivi, oppure su richiesta di tanti soci, nei limiti e con le modalità previste ai sensi di legge, che rappresentano almeno un ventesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
ARTICOLO 8
L'Assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'elenco delle materie da trattare e delle altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, pubblicato nei termini di legge:
- sul sito internet della società;
- ove necessario per disposizione inderogabile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su un quotidiano indicato tra i seguenti: "Finanza e Mercati, Il Sole 24 ore, La Repubblica, MF";
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Allegati
Disclaimer
Exprivia S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 12 maggio 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 12 maggio 2023 16:07:11 UTC.
