INFORMATIVA AL PUBBLICO DEL GRUPPO FINECOBANK - PILLAR III
AL 30 GIUGNO 2024
Indice
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Introduzione |
3 |
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Metriche principali |
9 |
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Fondi Propri |
11 |
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Requisiti di fondi propri ed esposizioni ponderate per il rischio |
21 |
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Riserve di capitale anticicliche |
25 |
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Esposizioni al rischio di credito e di diluizione |
29 |
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Informativa sull'uso del metodo standardizzato |
35 |
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Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio |
39 |
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Esposizioni al rischio di controparte |
41 |
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Rischio di mercato |
47 |
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Esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione |
49 |
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Requisiti in materia di liquidità |
51 |
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Leva finanziaria |
61 |
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Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance |
67 |
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Glossario |
97 |
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Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari |
103 |
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Dichiarazione di conformità alla politica formale e ai processi, sistemi e controlli interni |
105 |
"FinecoBank Banca Fineco S.p.A."
o in forma abbreviata "FinecoBank S.p.A.", ovvero "Banca Fineco S.p.A." ovvero "Fineco Banca S.p.A.".
Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank, Albo dei Gruppi Bancari n. 3015, Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Codice Fiscale e n° iscr. R.I. Milano-Monza-Brianza-Lodi 01392970404 - R.E.A. n° 1598155, P.IVA 12962340159
FinecoBank · Informativa al pubblico 1
Indice
2 Informativa al pubblico · FinecoBank
Introduzione
L'Informativa al pubblico del Gruppo FinecoBank - Pillar III - (di seguito "Informativa") è redatta in conformità alla disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento, entrata in vigore il 1° gennaio 2014 e contenuta nella Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, c.d. CRD IV) e nel Regolamento n. 575/2013/UE (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR) e successive Direttive e Regolamenti che ne modificano il contenuto, tra le quali si citano, in particolare, la Direttiva (UE) 2019/878 (c.d. CRD V), il Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. CRR II) e il Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. CRR Quick-fix). Nel prosieguo del documento con il termine "CRR" si fa riferimento al Regolamento n. 575/2013/UE come successivamente modificato, mentre con il termine "Direttiva" si fa riferimento alla Capital Requirements Directive come successivamente modificata.
La Direttiva ed il Regolamento traspongono nella normativa dell'Unione Europea il framework noto come Basilea 3, definito dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria allo scopo di rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la governance delle banche, nonché a rafforzare la loro trasparenza e informativa. La disciplina comunitaria è stata raccolta ed attuata dalla Banca d'Italia tramite le "Disposizioni di vigilanza per le banche" (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti).
Al fine di razionalizzare e omogeneizzare l'informativa da fornire periodicamente al mercato, l'EBA, rispondendo al mandato conferitole dall'art. 434 bis "Modelli per l'informativa" del CRR, ha pubblicato le norme tecniche di attuazione (EBA/ITS/2020/04), destinate a tutti gli enti soggetti agli obblighi informativi previsti dalla Parte otto del CRR. Tali norme tecniche di attuazione sono state recepite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto, titoli II e III, del Regolamento (UE) n. 575/2013, e successivi Regolamenti che ne modificano il contenuto, in particolare, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/631 della Commissione del 13 aprile 2022, nel quale sono contenuti i modelli e le istruzioni per adempiere agli obblighi di informativa al pubblico sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione (IRRBB - Interest Rate Risk in the Banking Book), richiesta dall'art. 448 del CRR, e il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 del 30 novembre 2022, nel quale sono contenuti i modelli e le istruzioni per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance, richiesta dall'articolo 449a del CRR. Quest'ultimo Regolamento recepisce le norme tecniche di esecuzione (EBA/ITS/2022/01) sull'informativa prudenziale in materia di rischi ambientali, sociali e di governance pubblicate da EBA nel mese di gennaio 2022, in base al quale i "Grandi Enti" che hanno emesso titoli negoziati in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro sono tenuti a fornire la prima informativa a partire dal 31 dicembre 2022 e successivamente semestralmente, con graduale applicazione degli obblighi di disclosure in funzione degli specifici modelli (periodo di phase-in da dicembre 2022 a dicembre 2024).
Il CRR prevede che gli enti pubblichino congiuntamente ai documenti di bilancio, le informazioni richieste alla Parte otto, titoli II e III. Tale obbligo di informativa al pubblico ha l'obiettivo di integrare i requisiti patrimoniali minimi (Primo Pilastro) e il processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro), attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa che consentano agli operatori del mercato di disporre di informazioni rilevanti, complete e affidabili circa l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi, le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, misurazione e gestione di tali rischi.
FinecoBank S.p.A. (di seguito anche FinecoBank o Fineco o Banca) rientra nella definizione di "Grande ente" ai sensi della Parte otto del CRR e, pertanto, nella presente Informativa al pubblico al 30 giugno 2024 sono state pubblicate tutte le informazioni ad essi richieste con frequenza semestrale.
In linea con il CRR, FinecoBank S.p.A., in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank (di seguito "Gruppo"), pubblica la propria Informativa al pubblico a livello consolidato.
Alla normativa dell'Unione Europea, precedentemente citata, si affiancano le disposizioni emesse dalla Banca d'Italia, in particolare la Circolare n. 285 "Disposizioni di vigilanza per le banche" del 17 dicembre 2013 (e successivi aggiornamenti), che nel capitolo 13 della Parte Seconda (informativa al pubblico) disciplina la materia. La citata circolare non detta specifiche regole per la predisposizione e pubblicazione del Pillar III, ma rimanda alle disposizioni allo scopo previste dal Regolamento UE n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR), ai Regolamenti della Commissione Europea la cui preparazione può essere demandata all'EBA (European Banking Authority) e alle Guidelines dell'EBA.
La tematica è dunque regolata:
- dal CRR, Parte otto "Informativa da parte degli enti" (art. 431 - 455);
-
dai Regolamenti della Commissione Europea la cui preparazione può essere demandata all'EBA, recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare i modelli uniformi per la pubblicazione delle diverse tipologie di informazioni. In particolare, si fa riferimento ai seguenti orientamenti e regolamenti:
o Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione del 15 marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (EBA/RTS/2020/20 recepito dal Regolamento di esecuzione 2021/637);
o Regolamento di esecuzione (UE) 2022/631 della Commissione del 13 aprile 2022 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l'informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione e recepisce l'EBA/ITS/2021/07;
FinecoBank · Informativa al pubblico 3
Introduzione
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione del 30 novembre 2022 che modifica le norme tecniche di attuazione
stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance e che recepisce l'EBA/ITS/2022/01;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione del 23 aprile 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per
l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;
- orientamenti sulla rilevanza, esclusività e riservatezza e sulla frequenza dell'informativa ai sensi degli articoli 432, paragrafi 1 e 2, e 433 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2014/14);
- orientamenti sull'informativa uniforme ai sensi dell'articolo 473 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il periodo
transitorio per attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri (EBA/GL/2018/01);
- orientamenti recanti modifica agli orientamenti dell'Autorità bancaria europea EBA/GL/2018/01 sulle informative uniformi ai sensi dell'articolo 473 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri allo scopo di garantire la conformità con le «soluzioni rapide» in materia di CRR in risposta alla pandemia di COVID-19 (EBA/GL/2020/12).
In merito alle iniziative poste in essere nel 2020, tuttora in vigore, si ricorda anche il Regolamento (UE) 873/2020 (c.d. CRR "Quick-fix") del Parlamento EU e del Consiglio pubblicato in data 26 giugno 2020, che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 ("CRR") e il Regolamento (UE) 876/2019 ("CRR II"), che ha apportato una serie di adeguamenti al quadro prudenziale di riferimento alla luce dell'emergenza sanitaria Covid-19, consentendo agli enti creditizi di applicare specifiche disposizioni transitorie, con lo scopo di fornire un sostegno patrimoniale che consenta agli enti creditizi di continuare a sostenere l'economia reale nel contesto della pandemia Covid-19. Il suddetto Regolamento, inoltre, aveva anticipato l'applicazione di alcune misure contenute nel CRR II, valide pertanto sino all'entrata in vigore di quest'ultimo a partire dal 28 giugno 2021. Tra le principali misure ancora in vigore si cita l'estensione fino al 31 dicembre 2024 del regime transitorio che consente di ridurre il potenziale impatto sul CET1 derivante dall'incremento degli accantonamenti per perdite attese sui crediti calcolate secondo il modello di impairment IFRS 9, tramite l'inclusione progressiva nel CET1 ("Trattamento temporaneo volto ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri"). È prevista la possibilità per le banche che in precedenza avessero già deciso di avvalersi o non avvalersi delle disposizioni transitorie, di poter revocare la decisione in qualsiasi momento durante il nuovo periodo transitorio. Al 30 giugno 2024 il Gruppo non si è avvalso della facoltà di applicare il trattamento temporaneo.
In merito agli obblighi di informativa al pubblico inerenti alle disposizioni contenute nel Regolamento 873/2020, la Banca d'Italia, con comunicazione dell'8 settembre 2020 ha dato attuazione agli orientamenti EBA che forniscono chiarimenti e indicazioni sulla compilazione degli schemi segnaletici di vigilanza e sull'informativa al pubblico (Guidelines EBA 2020/12). Le Guidelines EBA 2020/12 modificano le EBA/GL/2018/01 per tenere conto degli impatti sui fondi propri delle modifiche riguardanti la proroga delle disposizioni transitorie IFRS9. I principali cambiamenti riguardano l'estensione del periodo di informativa dovuta alla proroga delle disposizioni sul regime transitorio in materia di IFRS 9 e l'introduzione di ulteriori requisiti informativi di natura qualitativa volti a comprendere le decisioni prese nell'ambito delle discrezionalità previste dall'articolo 473 bis CRR, come modificato dal CRR Quick-fix.
Con riferimento alle sopracitate disposizioni transitorie, poiché il Gruppo, alla data del 30 giugno 2024, non si è avvalso della facoltà di applicare il "Trattamento temporaneo volto ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri", i fondi propri e il capitale tengono già pienamente conto dell'impatto della suddetta componente e, di conseguenza, non trovano applicazione gli obblighi di informativa ad essa relativi specificati nelle Guidelines EBA 2020/12.
Si precisa che l'Informativa del Gruppo è predisposta in coerenza con una procedura adottata in applicazione dell'articolo 431 (3) della CRR che ne delinea i controlli interni e il processo.
Gli elementi chiave di tale procedura sono:
- identificazione di ruoli e responsabilità degli organi sociali, delle funzioni aziendali, e delle società del gruppo coinvolte nel processo di produzione dell'Informativa;
- identificazione delle informazioni da pubblicare (in coerenza con le Linee Guida EBA 2014/14, 2016/11 e con gli articoli 432 e 433 del CRR e con il successivo aggiornamento del Regolamento (UE) 2019/876 in riferimento ai requisiti applicabili al 30 giugno 2024);
- approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- pubblicazione sul sito internet di FinecoBank.
Il presente documento è stato redatto seguendo le indicazioni dei documenti dell'EBA nel rispetto del principio di proporzionalità e pubblicando solo le informazioni che sono rilevanti e che non siano esclusive della stessa o riservate, ai sensi dell'art. 432 della suddetta CRR. A tal proposito, si precisa che per le modalità di pubblicazione delle informazioni di natura qualitativa e quantitativa, FinecoBank ha adottato in primo luogo i modelli previsti nei Regolamenti dell'UE o nelle Guidelines EBA applicabili precedentemente citate, in secondo luogo modelli liberi. Le tabelle che seguono riportano il riferimento alla collocazione, nel presente documento, delle informazioni richieste.
L'eventuale mancata quadratura tra i dati esposti nel presente documento dipende dagli arrotondamenti. Tutti gli importi, se non diversamente indicato, sono da intendere in migliaia di euro.
4 Informativa al pubblico · FinecoBank
Introduzione
Riferimento ai requisiti regolamentari di informativa con frequenza semestrale: Regolamento di esecuzione (UE) 637/2021 e successive modifiche1
La tabella di seguito riporta la collocazione nel presente documento dell'informativa al 30 giugno 2024, applicabile al Gruppo FinecoBank. Sono esclusi i seguenti modelli/tabelle:
- EU CR6; EU CR7; EU CR7a; EU CR8; EU CCR4; EU CCR7; EU MR2-A; EU MR2-B; EU MR3; EU MR4 in quanto il Gruppo non utilizza i modelli interni, né nell'ambito della determinazione del rischio di credito e controparte né nell'ambito della determinazione dei rischi di mercato;
- EU CR10; EU CCR6; EU CQ7; EU SEC1; EU SEC2; EU SEC3; EU SEC4; EU SEC5 in quanto il Gruppo non presenta esposizioni che rientrano nelle tipologie indicate;
- EU CR2a; EU CQ2; EU CQ6; EU CQ8 in quanto il Gruppo non presenta un rapporto tra il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni deteriorate e il valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni pari o superiore al 5%.
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TABELLA |
ARGOMENTO |
CAPITOLO |
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EU OV1 |
Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio |
Requisiti di fondi propri ed esposizioni |
|
ponderate per il rischio |
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EU KM1 |
Metriche principali |
Metriche principali |
|
EU CC1 |
Composizione dei Fondi Propri regolamentari |
Fondi Propri |
|
EU CC2 |
Riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale |
Fondi Propri |
|
nel bilancio sottoposto a revisione contabile |
||
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EU CCyB1 |
Distribuzione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del |
Riserve di capitale anticicliche |
|
calcolo della riserva di capitale anticiclica |
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EU CCyB2 |
Importo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente |
Riserve di capitale anticicliche |
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EU LR1 - LR Sum |
Riepilogo della riconciliazione tra attività contabili e esposizioni del |
Leva finanziaria |
|
coefficiente di leva finanziaria |
||
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EU LR2 - LR Com |
Informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria |
Leva finanziaria |
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EU LR3 - LR Spl |
Disaggregazione delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e |
Leva finanziaria |
|
esposizioni esentate) |
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EU LIQ1 |
Informazioni quantitative dell'LCR |
Requisiti in materia di liquidità |
|
EU LIQB |
Informazioni qualitative sull'LCR, ad integrazione del modello EU LIQ1 |
Requisiti in materia di liquidità |
|
EU LIQ2 |
Coefficiente netto di finanziamento stabile |
Requisiti in materia di liquidità |
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EU CR1-A |
Durata delle esposizioni |
Esposizioni al rischio di credito e di diluizione |
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EU CR2 |
Variazioni dello stock di prestiti e anticipazioni deteriorati |
Esposizioni al rischio di credito e di diluizione |
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EU CR1 |
Esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate e relativi |
Esposizioni al rischio di credito e di diluizione |
|
accantonamenti |
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EU CQ1 |
Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione |
Esposizioni al rischio di credito e di diluizione |
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EU CQ4 |
Qualità delle esposizioni deteriorate per zona geografica |
Esposizioni al rischio di credito e di diluizione |
|
EU CQ5 |
Qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni a società non |
Esposizioni al rischio di credito e di diluizione |
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finanziarie per settore economico |
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EU CR3 |
Tecniche di CRM - Quadro d'insieme: informativa sull'uso di tecniche di |
Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione |
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attenuazione del rischio di credito |
del rischio |
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EU CR4 |
Metodo standardizzato: esposizione al rischio di credito ed effetti della |
Informativa sull'uso del metodo standardizzato |
|
CRM |
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|
EU CR5 |
Metodo standardizzato |
Informativa sull'uso del metodo standardizzato |
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EU CCR1 |
Analisi dell'esposizione al CCR per metodo |
Esposizioni al rischio di controparte |
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EU CCR2 |
Operazioni soggette a requisiti di fondi propri per il rischio di CVA |
Esposizioni al rischio di controparte |
|
EU CCR3 |
Metodo standardizzato: esposizioni soggette al CCR per classe di |
Esposizioni al rischio di controparte |
|
esposizioni regolamentare e ponderazione del rischio |
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|
EU CCR5 |
Composizione delle garanzie reali per le esposizioni soggette al CCR |
Esposizioni al rischio di controparte |
|
EU CCR8 |
Esposizioni verso CCP |
Esposizioni al rischio di controparte |
1 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione del 15 marzo 2021 modificato da:
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/631 della Commissione del 13 aprile 2022 per quanto riguarda l'informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione del 30 novembre 2022 per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance.
FinecoBank · Informativa al pubblico 5
Introduzione
segue Riferimento ai requisiti regolamentari di informativa con frequenza semestrale: Regolamento di esecuzione (UE) 637/2021 e successive modifiche
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TABELLA |
ARGOMENTO |
CAPITOLO |
|
EU MR1 |
Rischio di mercato in base al metodo standardizzato |
Rischio di mercato |
|
EU IRRBB1 |
Rischi di tasso di interesse delle attività esterne al portafoglio di |
Esposizione al rischio di tasso di interesse su |
|
negoziazione |
posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione |
|
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Tabella 1 |
Informazioni qualitative sul rischio ambientale |
Informativa sui rischi ambientali, sociali e di |
|
governance |
||
|
Tabella 2 |
Informazioni qualitative sul rischio sociale |
Informativa sui rischi ambientali, sociali e di |
|
governance |
||
|
Tabella 3 |
Informazioni qualitative sul rischio di governance |
Informativa sui rischi ambientali, sociali e di |
|
governance |
||
|
Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio di transizione |
Informativa sui rischi ambientali, sociali e di |
|
|
Modello 1 |
connesso ai cambiamenti climatici: qualità creditizia delle |
|
|
governance |
||
|
esposizioni per settore, emissioni e durata residua |
||
|
Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio di transizione |
Informativa sui rischi ambientali, sociali e di |
|
|
Modello 2 |
connesso ai cambiamenti climatici: prestiti garantiti da beni |
|
|
governance |
||
|
immobili - Efficienza energetica delle garanzie reali |
||
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Modello 3 |
Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio di transizione |
Informativa sui rischi ambientali, sociali e di |
|
connesso ai cambiamenti climatici: metriche di allineamento |
governance |
|
|
Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio di transizione |
Informativa sui rischi ambientali, sociali e di |
|
|
Modello 4 |
connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni verso le prime 20 |
|
|
governance |
||
|
imprese ad alta intensità di carbonio |
||
|
Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio fisico |
Informativa sui rischi ambientali, sociali e di |
|
|
Modello 5 |
connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio |
|
|
governance |
||
|
fisico |
||
|
Sintesi degli indicatori fondamentali di prestazione (key |
Informativa sui rischi ambientali, sociali e di |
|
|
Modello 6 |
performance indicator, KPI) sulle esposizioni allineate alla |
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|
governance |
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|
tassonomia |
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Modello 7 |
Azioni di attenuazione: attivi per il calcolo del GAR |
Informativa sui rischi ambientali, sociali e di |
|
governance |
||
|
Modello 8 |
GAR (%) |
Informativa sui rischi ambientali, sociali e di |
|
governance |
||
|
Modello 10 |
Altre azioni di attenuazione connesse ai cambiamenti climatici non |
Informativa sui rischi ambientali, sociali e di |
|
contemplate nel regolamento (UE) 2020/852 |
governance |
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Riferimento ai requisiti regolamentari di informativa con frequenza semestrale: Regolamento di esecuzione (UE) 763/2021 e successive modifiche
Nel presente documento è oggetto di pubblicazione per la prima volta la tabella EU KM2 "Metriche principali - MREL", la cui frequenza di pubblicazione
- semestrale, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) 763/2021 con riferimento agli Enti identificati come entità soggette a risoluzione che non sono istituzioni finanziarie a rilevanza sistemica globale (Global Systemically Important Institution, G-SII), né fanno parte di una G-SII. Si ricorda, infatti, che il suddetto Regolamento ha introdotto l'informativa al pubblico in materia di Requisiti Minimi di Fondi Propri e Passività Ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2024.
La seguente tabella riporta la collocazione nel presente documento dell'informativa al 30 giugno 2024, applicabile al Gruppo FinecoBank.
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TABELLA |
ARGOMENTO |
CAPITOLO |
|
EU KM2 |
Metriche principali - MREL |
Fondi propri |
Riferimento ai requisiti EBA/GL/2020/12
Si ricorda che, relativamente a quanto previsto dalle Guidelines EBA 2020/12, la tabella "Modello IFRS9-FL: Confronto dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS9 o analoghe perdite attese su crediti" non è oggetto di pubblicazione in quanto, come precedentemente accennato, il Gruppo non si è avvalso della facoltà di applicare il regime transitorio in merito agli impatti dell'introduzione dell'IFRS 9. Di conseguenza, i fondi propri e il capitale del Gruppo FinecoBank al 30 giugno 2024 riflettono già pienamente l'impatto di tale elemento.
6 Informativa al pubblico · FinecoBank
Introduzione
Riferimento alle informazioni richieste dalla Parte Otto del CRR
La tabella riporta le informazioni richieste, con frequenza semestrale, dal Regolamento (UE) n.575/2013 e successive modifiche.
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ARTICOLO |
CONTENUTO |
CAPITOLO |
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437 |
Informativa sui fondi propri |
Fondi Propri |
||
|
437bis |
Informativa in materia di fondi propri e passività ammissibili |
Non applicabile |
||
|
438 |
Informativa completa sui requisiti di fondi propri e sugli importi |
Requisiti di fondi propri ed esposizioni ponderate per il |
||
|
delle esposizioni ponderate per il rischio |
rischio; Metriche principali |
|||
|
439 |
Informativa sulle esposizioni al rischio di controparte |
Esposizioni al rischio di controparte |
||
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440 |
Informativa sulle riserve di capitale anticicliche |
Riserve di capitale anticicliche |
||
|
442 |
Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di |
Esposizioni al rischio di credito e di diluizione |
||
|
diluizione |
||||
|
444 |
Informativa sull'uso del metodo standardizzato |
Informativa sull'uso del metodo standardizzato |
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|
445 |
Informativa sull'esposizione al rischio di mercato |
Rischio di mercato |
||
|
447 |
Informativa sulle metriche principali |
Metriche principali |
||
|
448 |
Informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su |
Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni |
||
|
posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione |
non incluse nel portafoglio di negoziazione |
|||
|
449 |
Informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione |
Non applicabile |
||
|
449bis |
Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance |
Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance |
||
|
451 |
Informativa sul coefficiente di leva finanziaria |
Leva finanziaria |
||
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451bis |
Informativa completa sui requisiti in materia di liquidità |
Requisiti in materia di liquidità |
||
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452 |
Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito |
Non applicabile |
||
|
453 |
Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di |
Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del |
||
|
credito |
rischio; Informativa sull'uso del metodo standardizzato |
|||
|
455 |
Uso di modelli interni per il rischio di mercato |
Non applicabile |
||
Si precisa che sono oggetto di pubblicazione nel presente documento le informazioni di cui alle sezioni degli articoli sopra elencati per le quali è richiesta frequenza semestrale ai "Grandi enti", categoria a cui appartiene Fineco, come puntualmente disciplinato all'433 bis del CRR.
FinecoBank · Informativa al pubblico 7
Introduzione
8 Informativa al pubblico · FinecoBank
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FinecoBank Banca Fineco S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 09 agosto 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 09 agosto 2024 10:49:05 UTC.
