30/10/2024 - Frendy Energy S.p.A.: FRENDY ENERGY: RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI NOVEMBRE 2024

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Frendy energy: relazioni illustrative degli amministratori e proposte di deliberazione per l'assemblea straordinaria di novembre 2024

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Assemblea degli Azionisti del 14 novembre 2024

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INDICE

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Avviso di convocazione

pag. 3

RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Modifica di taluni articoli dello statuto

  • Relazione del Consiglio di Amministrazione e proposte di

deliberazione sul punto 1 dell'ordine del giorno

pag. 6

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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Avviso di convocazione

L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Frendy Energy S.p.A. ("Frendy Energy") è convocata per giovedì 14 novembre 2024, alle ore 15.00 in prima convocazione e occorrendo per giovedì 21 novembre 2024, stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Modifica di taluni articoli dello statuto

1. Modifica degli artt. 1, 7, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 34, 35, 40, 41, 42, 48, 50 dello statuto; delibere relative.

Modalità di partecipazione all'Assemblea e di esercizio del diritto di voto

Come consentito dall'art. 11, comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, che ha ulteriormente prorogato le disposizioni di cui all'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, l'Assemblea si svolgerà unicamente mediante mezzi di telecomunicazione e l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato da Frendy Energy, come di seguito precisato. I soggetti legittimati (Rappresentante Designato, Presidente, amministratori, sindaci e segretario della riunione) potranno partecipare unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione secondo le modalità a essi individualmente comunicate da Frendy Energy.

Legittimazione all'intervento in Assemblea da parte dei titolari del diritto di voto

Sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto, esclusivamente con le modalità di seguito precisate, coloro che, sulla base delle evidenze dell'intermediario, risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, quindi, al termine della giornata di martedì 5 novembre 2024 (Record Date). Non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto successivamente alla Record Date, mentre l'eventuale cessione delle azioni successivamente alla Record Date non avrà effetto ai fini di tale legittimazione. La legittimazione è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, in conformità alle proprie scritture contabili comprovante la registrazione in accredito delle azioni al termine della data sopra indicata. La comunicazione deve pervenire a Frendy Energy in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari della prima convocazione.

Intervento e voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato da Frendy Energy

I titolari del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato da Frendy Energy ai sensi dell'art. 135- undecies del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("TUF"), individuato in Computershare S.p.A. (il "Rappresentante Designato" o "Computershare").

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita:

  • ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF direttamente dal soggetto cui spetta il diritto di voto (la "Delega 135-undecies"), mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con Frendy Energy, denominato "Modulo di Delega 135-undecies"; ovvero
  • in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF, dal soggetto cui spetta il diritto di voto o dal soggetto da questi delegato ai sensi dell'art. 135-novies del TUF (la "Delega/Subdelega 135- novies"), mediante compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo predisposto dallo

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stesso Rappresentante Designato in accordo con Frendy Energy, denominato "Modulo di Delega/Subdelega 135-novies";

(nel seguito la Delega 135-undecies e la Delega/Subdelega 135-novies, congiuntamente, la "Delega al Rappresentante Designato" e il Modulo di Delega 135-undecies e il Modulo di Delega/Subdelega 135-novies, congiuntamente, il "Modulo di Delega al Rappresentante Designato").

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

I Moduli di Delega al Rappresentante Designato sono reperibili presso la sede legale e sul sito internet di Frendy Energy (https://frendyenergy.edison.it/assemblea-straordinaria-2024), nonché sulla relativa pagina del sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

La Delega al Rappresentante Designato può essere conferita anche mediante documento informatico sottoscritto in forma elettronica.

Il Modulo di Delega al Rappresentante Designato deve essere inviato al Rappresentante Designato, accompagnato dalle istruzioni di voto sull'unico argomento all'ordine del giorno, con una delle seguenti alternative modalità:

  1. Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): informaticamente (formato PDF) all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.itse il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC - (Rif. "Delega per Assemblea straordinaria 2024 Frendy Energy");
  2. Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it,se il delegante (ovvero il rappresentante della persona giuridica) è dotato di FEA - (Rif. "Delega per Assemblea straordinaria 2024 Frendy Energy");
  3. Titolari di posta elettronica ordinaria: informaticamente (formato PDF) all'indirizzo PEC ufficiomilano@pecserviziotitoli.it- (Rif. "Delega per Assemblea straordinaria 2024 Frendy Energy"). In tale caso l'originale del Modulo di Delega al Rappresentante Designato, delle istruzioni e copia della correlata documentazione sotto indicata dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare, via Lorenzo Mascheroni, 19, 20145 Milano appena possibile.

Unitamente al Modulo di Delega al Rappresentante Designato, il delegante o il subdelegante dovrà inviare una copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo).

La trasmissione del Modulo di Delega al Rappresentante Designato con modalità e in termini diversi da quelli sopra indicati, o con invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante/subdelegante il corretto conferimento della Delega al Rappresentante Designato.

La Delega 135-undecies, con le relative istruzioni di voto e con la correlata documentazione, dovranno pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la riunione assembleare (e quindi entro martedì 12 novembre 2024 per la prima convocazione, ovvero entro martedì 19 novembre 2024, per la seconda convocazione). La Delega 135-undecies e le istruzioni di voto sono revocabili mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le medesime modalità, entro i medesimi termini di cui sopra.

La Delega/Subdelega 135-novies, con le relative istruzioni di voto e con la correlata documentazione, dovranno pervenire entro mercoledì 13 novembre 2024 per la prima convocazione, ovvero entro mercoledì 20 novembre 2024 per la seconda convocazione, fermo restando che Computershare potrà accettare le Deleghe/Subdeleghe 135-novies e/o istruzioni di voto anche dopo i suddetti termini e fino all'apertura dei lavori assembleari. La Delega/Subdelega 135-novies e le relative istruzioni di voto sono revocabili mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le medesime modalità entro l'inizio dei lavori assembleari.

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La Delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che, nel caso si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in Assemblea, Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, non potrà essere autorizzato a esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Si precisa altresì che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni tramite numero Help Desk 02-46776829/14, nonché all'indirizzo e-mailufficiomi@computershare.it.

Capitale sociale

Il capitale sociale di Frendy Energy ammonta a 14.829.311,75 euro ed è composto da n. 59.317.247 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente,

Gli azionisti e, se diversi, i soggetti legittimati all'intervento e al voto in Assemblea, hanno diritto di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Frendy Energy (https://frendyenergy.edison.it/assemblea-straordinaria-2024), sulla relativa pagina del sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti", e sul quotidiano MF Milano Finanza del 30 ottobre 2024.

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, il Titolare del trattamento dei dati personali è Frendy Energy. L'informativa completa sul trattamento dei dati in relazione all'esercizio dei diritti correlati all'Assemblea è fornita sul sito internet di Frendy Energy.

Milano, 30 ottobre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Stangalino

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MODIFICA DI TALUNI ARTICOLI DELLO STATUTO

Punto 1 dell'ordine del giorno

Relazione del Consiglio di Amministrazione e proposte di deliberazione all'assemblea

Signori Azionisti,

la relazione ha la finalità di illustrarVi la proposta di deliberare modifiche allo statuto. Le proposte di modifica, come meglio illustrate nel prosieguo, riguardano principalmente le modalità di intervento e di rappresentanza in assemblea, nonché le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi sociali.

In particolare, un primo gruppo di proposte di modifica è relativo alle modalità di intervento e di rappresentanza in assemblea; esse riguardano, principalmente, l'articolo 21 dello statuto.

Si propone di inserire un ulteriore periodo al comma 6 dell'articolo sopra menzionato - che già consente alla Società di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega (c.d. rappresentante designato)

  • prevedendo la facoltà, per Frendy Energy, di stabilire che l'intervento e il voto in assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al rappresentante designato.

La possibilità di introdurre nello statuto tale disposizione è espressamente prevista anche per le società le cui azioni sono negoziate sui sistemi multilaterali di negoziazione dall'art. 135-undecies.1 del D.Lgs. 58/1998 (TUF), introdotto dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. Legge Capitali), sulla scia di quanto consentito dalla normativa emanata inizialmente per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Ulteriori proposte di modifica riguardano le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni degli organi societari, anche al fine di recepire le prassi ormai consolidate in materia di riunione mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 23 e 40).

Vi sono infine proposte di modifiche consistenti per lo più in precisazioni, riformulazioni linguistiche, aggiornamenti della denominazione dell'Euronext Growth Milan (già AIM Italia) e proposte di modifiche di coordinamento del testo o di allineamento dello stesso alla normativa vigente o alla prassi usualmente seguita (artt. 1, 7, 10, 17, 18, 20, 34, 35, 41, 42, 48, 50).

Le proposte di modifica del vigente statuto di Frendy Energy sopra descritte sono evidenziate nel testo di statuto allegato alla presente relazione. Tali modifiche non determinano l'insorgere dei presupposti per l'esercizio del diritto di recesso.

PRIMA DELIBERAZIONE

"L'assemblea degli Azionisti,

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  • esaminata e discussa la Relazione del Consiglio di Amministrazione al presente argomento dell'ordine del giorno;
  • preso atto delle proposte di modifica e di integrazione di taluni articoli dello statuto;

delibera

  • di modificare gli artt. 1, 7, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 34, 35, 40, 41, 42, 48 e 50 dello statuto, come indicato nel testo [che si allega al presente verbale sotto la lettera "B"];
  • di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a ogni altro amministratore pro tempore, in via tra loro disgiunta e con facoltà di farsi sostituire o avvalersi di procuratori speciali, i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione delle delibere che precedono e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché le stesse siano iscritte nel registro delle imprese a norma di legge, nonché la facoltà di apportare alle medesime delibere tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune;
  • di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a ogni altro amministratore pro tempore, in via tra loro disgiunta e con facoltà di farsi sostituire o avvalersi di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per depositare, ai sensi di legge, il testo dello statuto con le variazioni allo stesso apportate a seguito della precedente delibera."

Milano, 30 ottobre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Stangalino

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STATUTO della FRENDY ENERGY S.P.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita una Società per Azioni denominata "FRENDY ENERGY S.P.A.". La denominazione può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza segni di interpunzione.

Art. 2 - La società ha sede in Milano, all'indirizzo che risulta al Registro Imprese di Milano.

In caso di successiva variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune, l'Organo Amministrativo depositerà apposita comunicazione presso il competente Registro delle Imprese. L'organo amministrativo può istituire, modificare, trasferire o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi luogo, in Italia e all'estero.

Il domicilio legale dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali, salvo diversa elezione di domicilio comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

Costituisce onere del socio e del soggetto interessato comunicare alla società, con le modalità sopra indicate, eventuali variazioni di domicilio o residenza ed inoltre gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare le comunicazioni nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 3 - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemila cinquanta) e può essere prorogata una o più volte, oppure sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 4 - La società ha per oggetto, anche per il tramite di società partecipate o controllate in Italia e all'estero:

  • la produzione e la vendita di energia elettrica da qualsiasi fonte generata;
  • l'acquisizione, la trasformazione e la commercializzazione di energia elettrica;
  • lo studio, la progettazione, la costruzione, l'acquisizione, la vendita e la gestione di centrali per la produzione di energia elettrica da qualsiasi fonte generata, ivi incluse tra le altre, centrali idroelettriche, fotovoltaiche, eoliche, a ciclo combinato e a biomasse di ogni tipo e dimensione e di ogni relativo singolo componente;
  • lo studio, la ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie nel settore energetico ed ambientale, con particolare riferimento alla costruzione e alla gestione di impianti per la produzione di energia.
    Il tutto nell'osservanza delle norme di legge ed, in particolare, sotto l'osservanza dei limiti stabiliti dal D.lgs. 16 marzo 1999 n. 79, dal D.L. 28 agosto 2003 n. 239 e dalla Legge 23 agosto 2004 n. 239. La società potrà, inoltre, fornire servizi di assistenza nel settore energetico ambientale e in campi analoghi ed affini all'oggetto sociale, e potrà accettare o concedere rappresentanze ed assumere incarichi di agenzia e più in generale mandati di natura commerciale e di distribuzione di materiali, prodotti, attrezzature e servizi, analoghi, affini o comunque correlati al conseguimento dell'oggetto sociale. Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in appositi albi od elenchi a norma di legge.
    La società potrà inoltre, unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e pertanto in via non prevalente:
    − compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie che siano

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ritenute utili o necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali anche per obbligazioni di terzi, anche non soci;

  • assumere, intervenire alla costituzione e cedere partecipazioni in altre società, imprese od enti, sia in Italia che all'estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sotto l'osservanza dei limiti fissati dal D.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 e dall'art. 1 -ter comma 4 del D.L. 29 agosto 2003 n. 239.
    Si precisa che qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria, compreso il rilascio di garanzie, non potrà essere esercitata nei confronti del pubblico (art. 106 e seguenti del D.L. 1 settembre 1993 n. 385) ed inoltre che non potrà essere prestato alcun servizio di investimento di cui agli articoli 1 e 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
    La società potrà effettuare investimenti, anche per conto di terzi, nonché assumere ed accordare interessenze, quote, partecipazioni azionarie e non, in altri organismi costituiti o costituendi aventi scopi affini o complementari, salvo quanto disposto dall'articolo 2361 del Codice Civile.
    La società potrà assumere finanziamenti dai propri soci, come pure da società loro controllanti, controllate o collegate o da controllate da una loro stessa controllante nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 11 del D.lgs. 385/93 e della delibera del C.I.C.R. del 19 luglio 2005, n. 1058 e loro successive modifiche e/o integrazioni, e detti finanziamenti, anche non proporzionali alle quote di partecipazione, non produrranno interessi salvo diversa delibera dell'assemblea.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 14.829.311,75 (quattordicimilioni ottocentoventinovemila trecentoundici e settantacinque centesimi) diviso in numero di 59.317.247 (cinquantanovemilioni trecentodiciassettemila duecentoquarantasette) azioni senza indicazione del valore nominale.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito in forza di delibera dell'assemblea straordinaria dei soci. L'assemblea straordinaria con apposita delibera potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

In caso di aumento del capitale sociale o di emissione di obbligazioni convertibili, ai sensi dell'art. 2441 c.c., è riservato agli azionisti ed agli eventuali possessori di obbligazioni convertibili in azioni, il diritto di opzione, e purché ne facciano contestuale richiesta il diritto di prelazione sulle azioni e/o sulle obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoptate, salva diversa deliberazione assunta dall'assemblea a norma di legge.

Art. 6 - Le azioni sono nominative fino a che ciò sarà prescritto dalle vigenti leggi; le azioni interamente liberate potranno essere nominative o anche al portatore in caso la legge in futuro lo consenta, a scelta dell'azionista. L'azione è indivisibile e in caso di comproprietà i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune e, qualora non sia stato nominato, le comunicazioni fatte dalla Società a uno soltanto dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Art. 7 - Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth MilanAIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIMEGM"). In caso di negoziazione sull'AIMEGMle azioni saranno sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83 -bis e seguenti del D.lgs. 58/1998 ("TUF").

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Art. 8 - Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione mortis causa.

Art. 9 - Il caso di pegno, usufrutto o sequestro delle azioni è regolato dall'art. 2352 c.c. e dalle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Art. 10 - Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari emessi dalla società siano ammessi sull'AIMEGMsi applica la "disciplina sulla Trasparenza", come prevista dal Regolamento Emittenti AIMEGM, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi come definiti nel Regolamento medesimo.

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto della soglia del 5% del capitale sociale con diritto di voto, è tenuto a comunicare alla Società la percentuale dei diritti di voto che possiede, in conseguenza di tali operazioni, entro cinque giorni lavorativi dal compimento delle stesse.

Inoltre, ogni azionista che possieda una partecipazione uguale o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale è tenuto ad osservare il suddetto obbligo informativo, nel caso in cui la propria partecipazione vari in aumento o in diminuzione rispetto alle seguenti soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6%, e 90% ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

La comunicazione di cui sopra deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione, la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIMEGM.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta la sospensione del diritto di voto per l'intera partecipazione.

TITOLO IV

AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 11 - La Società può emettere particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie ai sensi dell'art. 2348 c.c., azioni privilegiate nella ripartizione degli utili, azioni postergate nelle perdite, obbligazioni e obbligazioni convertibili e "cum warrant" e "warrant" ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente, demandando all'Assemblea o all'Organo Amministrativo la fissazione delle modalità di emissione, collocamento ed estinzione, a norma di legge.

Art. 12 - In accordo con quanto previsto dagli artt. 2346 e 2349 e 2350 c.c., la società può emettere, con delibera del Consiglio di Amministrazione altri strumenti finanziari diversi dalle azioni forniti di diritti patrimoniali o diritti amministrativi, e, con delibera dell'assemblea straordinaria, può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore.

Art. 13 - Per consentire il raggiungimento degli scopi sociali, i soci potranno mettere a disposizione della società somme di denaro o altri mezzi finanziari, sia con versamenti in conto aumento di capitale sociale, sia quali finanziamenti fruttiferi od infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, anche non in proporzione alle rispettive azioni, secondo quanto sarà di volta in volta stabilito dall'Organo Amministrativo.

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Disclaimer

Frendy Energy S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 ottobre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 ottobre 2024 11:35:48 UTC.

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