18/09/2025 - Giglio Group S.p.A.: COMUNICATO STAMPA NUOVA PUBBLICAZIONE DEI PROFORMA AL 31.12.2023 ED AL 30.6.2024 SECONDO QUANTO RICHIESTO DALLA CONSOB AI SENSI DELL’ART. 154-TER

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Comunicato stampa nuova pubblicazione dei proforma al 31.12.2023 ed al 30.6.2024 secondo quanto richiesto dalla consob ai sensi dell’art. 154-ter


COMUNICATO STAMPA

NUOVA PUBBLICAZIONE DEI PROFORMA AL 31.12.2023 ED AL 30.6.2024 SECONDO QUANTO RICHIESTO DALLA CONSOB AI SENSI DELL'ART. 154-TER, COMMA 7

DEL D. LGS. N. 58/98

Roma, 18 settembre 2025. Giglio Group S.p.A., società con azioni quotate su Euronext Milan (Ticker GG), rende noto di avere pubblicato in data odierna, tenuto conto di osservazioni tecniche ricevute dagli uffici competenti della Consob, una versione parzialmente modificata del bilancio proforma di esercizio e consolidato al 31.12.2023 e della relazione finanziaria proforma al 30.6.2024, già approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 25 luglio u.s. in adempimento di quanto richiesto dalla Consob con la delibera n. 23605 del 19 giugno 2025, già resa nota con comunicato del 24 giugno u.s.. I suddetti documenti pro-forma sono di seguito riportati e contestualmente pubblicati sul sito internet della Società https://www.giglio.org e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo https://www.emarketstorage.com.

Le principali modifiche apportate rispetto al testo giù pubblicato sono in sintesi le seguenti:

  • Integrazione delle descrizioni delle rettifiche al pro-forma apportate alla data del 31 dicembre 2023 e 30 giugno 2024;

  • Cancellazione nel pro-forma alla data del 31 dicembre 2023 della rettifica relativa ad un ricavo per euro 1,9 milioni nelle operazioni con Tatatu.

***

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023 E BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2024 DI GIGLIO GROUP SPA

Premesso che:

  1. in data 21 febbraio 2025 la Consob, in esito alla verifica ispettiva avviata in data 11 dicembre 2023 (e conclusa in data 13 settembre 2024, ha comunicato a Giglio Group Spa di aver rilevato profili di non conformità "del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 nonché della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024" ai principi contabili internazionali applicabili (IAS 1 "Presentazione del bilancio"; IAS 34 "Bilancio intermedio"; IAS 8 "Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori" ; IAS 36 "Riduzione di valore delle attività" ; Ifrs

    10 "bilancio consolidato"; IAS 24 "informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate"; IAS 28 "partecipazioni in società collegate e joint venture"; Ifrs 3 "aggregazioni aziendali" ;IAS 12 "imposte sul reddito"; Ifrs 15 "ricavi provenienti da contratti con i clienti"; Ifrs 9 "strumenti finanziari", e, conseguentemente, l'avvio "del procedimento finalizzato all'adozione della misura di cui all'art. 154-ter, comma 7 e 157 comma 2 del D. Lgs. n. 58/98";

  2. che in data 19 giugno 2025 la Consob ha emesso la delibera n. 23605 con cui accerta la non conformità del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e del bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2024;

  3. secondo la Delibera n 23605 del 19 giugno 2025, la non conformità del bilancio consolidato e di esercizio 2023 di Giglio alle norme che ne governano la predisposizione concernerebbe in particolare: (1) la mancata predisposizione del bilancio consolidato, Ifrs 10, ed informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, IAS 24; (2) IAS 28 relativo alle partecipazioni in società collegate e joint venture, (3) applicazione del principio della contabilizzazione per competenza sancito dalla norma contabile IAS 1; (4) la mancata applicazione del principio contabile IAS 8 in relazione alla correzione degli errori attinenti al bilancio 2023, (5) aggregazioni aziendali, Ifrs 3, (6) riduzione di valore delle attività ai sensi del principio contabile IAS 36; (7) imposte sul reddito, IAS 12; (8) bilanci intermedi, IAS 34; (9) ricavi provenienti da contratti con i clienti, Ifrs 15.

  4. la Consob ha quindi chiesto alla Società, ai sensi dell'art. 154-ter, comma 7, del d.lgs. n. 58 del 1998, di rendere noti al mercato i seguenti elementi di informazione:

    1. le carenze e le criticità rilevate dalla Consob in ordine alla correttezza contabile dei bilanci di cui sopra;

    2. i principi contabili internazionali applicabili e le violazioni riscontrate al riguardo;

    3. l'illustrazione, in un'apposita situazione economico-patrimoniale consolidata pro-forma corredata dei dati comparativi - degli effetti che una contabilizzazione conforme alle regole avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sul patrimonio netto

dell'esercizio 2023 ed al 30 giugno 2024, per i quali è stata fornita un'informativa errata.

Tutto quanto sopra premesso, Giglio espone, di seguito, gli elementi di informazione richiesti dalla Delibera Consob. La Società conferma di non condividere - e di non avere intenzione di fare proprio il giudizio di non conformità del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e del bilancio semestrale al 30 giugno 2024 reso da Consob nella Delibera - bilanci approvati rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione il 5 giugno 2024 del 26 settembre 2024, e dall'Assemblea dei soci il 28 giugno

2024 ed oggetto della relazione della società di revisione ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27.1.2010 n. 39, rilasciata il 7 giugno 2024.

PROFILI DI NON CONFORMITÀ

Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023

IFRS 10 "Bilancio consolidato" e IAS 24 "Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate"

Nella rendicontazione finanziaria pubblicata a decorrere dal 7 giugno 2024, nell'assunto di aver deconsolidato la partecipazione in Salotto, la Società ha iscritto la quota detenuta in Salotto tra le "Partecipazioni in altre imprese", come collegata, valutandola con l'Equity method.

A partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, Giglio, infatti, ha proceduto al deconsolidamento della controllata Salotto in ragione dell'aumento di capitale della stessa riservato a Meridiana per effetto del quale la partecipazione da parte di Giglio è scesa al 49%, consentendo il deconsolidamento della Salotto, la quale al 31 dicembre 2023 è stata rilevata come partecipazione di collegamento.

Conseguentemente, sulla base del venir meno del possesso di una quota di maggioranza del capitale sociale, ha escluso la società dal perimetro di consolidamento a partire dal 1° dicembre 2023.

La Consob ritiene che la cessione del controllo in Salotto non avrebbe comportato alcuna modifica sostanziale in capo a Giglio dei requisiti di controllo richiesti dall'IFRS 10 nei confronti di Salotto stessa, requisiti che Giglio riteneva di possedere precedentemente a detta cessione.

Pertanto, la partecipazione in Salotto non avrebbe dovuto essere esclusa dal perimetro di consolidamento del Gruppo Giglio.

Si ritiene, altresì, che la non conformità al Principio Contabile IFRS 10 possa dispiegare i propri effetti anche in relazione all'informativa resa dalla Società, ai sensi dello IAS 24, con riferimento alle operazioni poste in essere con parti correlate. Alla luce di quanto esposto in precedenza in relazione alle criticità rilevate con riferimento al deconsolidamento di Salotto, si ritiene che la conseguente variazione del perimetro di consolidamento possa avere riflessi anche ai fini dell'inclusione nel perimetro delle parti correlate di soggetti giuridici altrimenti ritenuti estranei al Gruppo.

IAS 28 "Partecipazioni in società collegate e joint venture"

Ferme restando le criticità sul deconsolidamento, si rileva che Giglio ha valutato al 31 dicembre 2023 la partecipazione nella collegata Salotto al 49% con il metodo del patrimonio netto.

Al riguardo, il paragrafo 3 dello IAS 28 stabilisce che la partecipazione debba essere inizialmente rilevata al costo e, successivamente, deve essere rettificata per riflettere la propria quota di pertinenza dell'utile o della perdita di esercizio della partecipata.

La Società avrebbe dovuto, pertanto, ridurre il valore di iscrizione della partecipazione pari ad euro 1.951 migliaia per l'importo di euro 281 migliaia, corrispondente alla quota di perdita dell'esercizio di competenza di Giglio pari ad euro 573 migliaia.

Ulteriori elementi di criticità sono stati, inoltre, evidenziati relativamente alle previsioni dello IAS 36, in relazione alla ragionevolezza della metodologia e dei flussi utilizzati dalla Società nello svolgimento dell'impairment test al fine di verificare la recuperabilità del valore iscritto in bilancio per la partecipazione in Salotto. Una corretta applicazione di tali previsioni avrebbe, infatti, comportato la determinazione di un diverso valore della partecipazione in parola rispetto a quello risultante dalla metodologia applicata dalla società.

IFRS 3 "Aggregazioni aziendali"

Nel corso dell'attività istruttoria è emerso come parte dell'avviamento iscritto al 31 dicembre 2023 ha avuto origine nell'ambito delle operazioni poste in essere con IBox, la cui contabilizzazione presenta profili di non conformità all'IFRS 3. L'accordo di cessione di contratti sembrerebbe, infatti, non presentare tutti gli elementi richiesti dall'IFRS 3 affinché un'operazione possa essere considerata aggregazione aziendale e, conseguentemente, generare un avviamento. Pertanto, la Società non avrebbe dovuto iscrivere l'avviamento di euro 4,8 milioni correlato a detta operazione.

Ad ogni modo, anche nel caso in cui la medesima operazione fosse qualificabile come business combination ai sensi dell'IFRS 3, se la Società avesse identificato correttamente le attività acquisite e le passività assunte nonché i relativi fair value - incluso uno specifico asset relativo ai possibili benefici economici futuri rivenienti dai contratti con i clienti oggetto dell'accordo - l'avviamento generato dall'operazione ai sensi del suddetto Principio, quale differenza tra il corrispettivo ed il valore netto degli assets netti acquisiti, sarebbe risultato inferiore rispetto all'importo di euro 4,8 milioni rilevato da Giglio.

IAS 36 "Riduzione di valore delle attività"

Le evidenze istruttorie raccolte hanno inoltre fatto emergere una serie di criticità nell'ambito dell'impairment test svolto sul valore dell'avviamento al 31 dicembre 2023. Tali criticità sono legate

in primo luogo alla inattendibilità delle previsioni economiche e finanziarie sviluppate dalla Società. Il processo di predisposizione del piano industriale è, infatti, inficiato da significative carenze del sistema di controllo interno che non permettono alla Società di essere nelle condizioni di poter basare le previsioni su presupposti ragionevoli e dimostrabili, come richiesto dallo IAS 36.33.

Il medesimo paragrafo IAS 36.33 richiede che nella valutazione del valore d'uso l'entità dia maggior peso alle evidenze provenienti dall'esterno. Si tratta di una previsione disattesa dalla Società che ha dato maggior peso alle proprie stime rispetto alle evidenze provenienti dall'esterno e relative:

(i) alle stime di crescita sui mercati di riferimento (inferiori ai tassi di crescita ipotizzati dalla Società) e (ii) all'assenza di un accordo con gli istituti di credito sul debito finanziario in essere.

Inoltre, le proiezioni dei flussi finanziari considerate dalla Società nell'ambito dell'impairment test 2023 si fondano su una marcata inversione del negativo trend economico osservato tra il 2020 e il 2023 circostanza che disattende quanto stabilito da IAS 36.34 in merito alla coerenza delle ipotesi su cui si basano le attuali proiezioni di flussi finanziari con i risultati effettivi passati.

In considerazione della rilevanza delle criticità insite nelle stime elaborate da Giglio, a partire dal sistema di controllo interno e dalle significative incertezze sulla continuità aziendale, si ritiene che il tasso di attualizzazione applicato dalla Società non sia appropriato ai flussi finanziari futuri previsti ai sensi IAS 36.31.

Pertanto, l'impairment test sull'avviamento al 31 dicembre 2023 di Giglio non appare conforme alle richiamate previsioni del Principio Contabile IAS 36. Ciò tenendo comunque presente che parte dell'avviamento iscritto nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 è stato iscritto a seguito dell'operazione di riacquisto posta in essere di IBox, le cui criticità sono state esposte in precedenza.

IAS 12 "Imposte sul reddito"

I rilievi illustrati con riferimento alle previsioni contenute nel Piano industriale 2024-2028 di Giglio hanno riflessi anche sulla rilevazione delle attività per imposte differite nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 essendo la rilevazione delle stesse consentita solo sulla base delle previsioni della Società di generare utili in futuro.

Al riguardo il Principio Contabile IAS 12 stabilisce che "un'attività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee deducibili se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile" (IAS 12.24) e che "un'attività fiscale differita per perdite fiscali e crediti d'imposta non utilizzati riportati a nuovo

Disclaimer

Giglio Group S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 18 settembre 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 18 settembre 2025 alle 22:03 UTC.

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