RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. SULLA PROPOSTA DI CUI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA IN CONVOCAZIONE UNICA PER IL 28 MAGGIO 2020
(redatta ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Inviata a CONSOB in data 26 marzo 2015)
PARTE STRAORDINARIA:
Primo punto all'ordine del giorno
Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, da liberarsi in denaro e/o in natura; modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
in relazione al primo punto della parte straordinaria all'ordine del giorno, siete chiamati ad esaminare la presente relazione predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti e dell'allegato 3A, schemi 2 e 3, al predetto Regolamento Emittenti, che illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (di seguito "GruppoMOL" o "Società " o "Emittente") intende sottoporre alla Vostra approvazione relativamente al conferimento al Consiglio medesimo di una delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile (la "Delega"), da liberarsi in denaro e/o in natura.
I paragrafi che seguono illustrano in dettaglio la proposta sopra indicata.
1. Oggetto della delega
Ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione della modificazione, anche ai sensi del comma 4, secondo periodo dell'art. 2441 del codice civile.
Per le motivazioni e gli obiettivi meglio illustrati nel seguito della presente relazione, la Delega che Vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione ha ad oggetto l'aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo1 periodo del codice civile, da liberarsi in denaro e/o in natura.
In particolare, essa comporta l'attribuzione al Consiglio della facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, mediante emissione, anche in più tranche, di nuove azioni ordinarie GruppoMOL, senza
- L'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, stabilisce: "Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale"
Gruppo MutuiOnline S.p.A. (in breve Gruppo MOL S.p.A. o MOL Holding S.p.A.)
Sede Legale: Via F. Casati, 1/A - 20124 Milano, Italy
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Capitale Sociale Euro 1.012.354,01 Interamente Versato
indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione da attuarsi ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, e da liberarsi sia mediante conferimento in natura sia mediante versamenti in denaro, nei limiti del 10% del numero complessivo di azioni di GruppoMOL attualmente esistenti, nonché del 10% del capitale sociale attuale.
Si propone altresì di attribuire la Delega per un periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della Delega stessa, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di determinare il prezzo di emissione, in conformità a quanto previsto dal citato art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, e facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo.
In relazione alle modalità di determinazione del valore dei beni eventualmente oggetto di conferimento in natura, il Consiglio di Amministrazione potrà:
- fare ricorso alla disciplina prevista dall'art. 2343 c.c., e cioè procedere attraverso la nomina di un esperto da parte del Tribunale di Milano che faccia luogo alla relazione giurata prevista da tale norma;
ovvero
- fare ricorso alla disciplina alternativa prevista dall'art. 2343 ter c.c., secondo le diverse modalità previste dalla norma medesima.
2. Motivazioni della delega
La Delega, come sopra delineata, è finalizzata a dotare il Consiglio di Amministrazione di uno strumento attivabile, con modalità non particolarmente complesse, principalmente nell'ambito di operazioni straordinarie di acquisizione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda, da effettuarsi anche mediante la realizzazione di aumenti di capitale, da liberarsi con versamenti in denaro ovvero conferimenti in natura.
Rileva, a tale riguardo, anche la rapidità con cui la Delega sarebbe attivabile e i cui effetti si concretizzerebbero, caratteristica che doterebbe il Consiglio di Amministrazione della capacità di rispondere in modo tempestivo ed efficace ad eventuali opportunità che dovessero presentarsi nei contesti sopra descritti.
Inoltre, anche per la relativa connaturata flessibilità, la Delega costituirebbe una nuova potenziale fonte di approvvigionamento di risorse finanziarie per il gruppo, attivabile nell'arco dei cinque anni della relativa durata, a servizio delle eventuali esigenze finanziarie che dovessero presentarsi.
3. Criteri di determinazione del prezzo di emissione
Le nuove azioni saranno offerte al prezzo che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo. Al riguardo, si ricorda che l'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile stabilisce − quale condizione per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del numero delle azioni preesistenti − che il prezzo di emissione debba corrispondere al valore di mercato di tali azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione
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da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale. Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad acquisire tale relazione in occasione di ciascun esercizio della Delega.
4. Durata delle Delega e tempi di esercizio
Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari a cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Vale a dire che, ove approvata dall'Assemblea convocata per il 28 maggio 2020, la Delega dovrà, in ogni caso, essere esercitata entro il termine del 28 maggio 2025, trascorso il quale la stessa verrà automaticamente meno.
Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno prontamente comunicate al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione
5. Ammontare della delega
Il numero di nuove azioni GruppoMOL emesse, in una o più volte, in esercizio della Delega non potrà superare, complessivamente (tenuto conto dunque di eventuali emissioni di azioni già effettuate nell'esercizio della medesima Delega), il 10% del numero complessivo di azioni dell'Emittente attualmente esistenti, nonché del 10% del capitale sociale attuale.
6. Modifiche all'articolo 6 dello statuto sociale
Vi esponiamo le modifiche statutarie necessarie a raffronto con le vigenti disposizioni, di seguito riportate.
Art. 6 (Capitale sociale e azioni)
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Testo vigente |
Modifiche proposte all'Assemblea |
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(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite) |
(in neretto) |
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6.1 |
Il capitale sociale è di Euro 1.012.354,01 |
6.1 (invariato) |
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(unmilionedodicimilatrecentocinquantaquattro |
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virgola zero uno) suddiviso in 40.000.000 |
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(quarantamilioni) azioni (le Azioni) senza valore |
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nominale. |
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6.2 |
Le Azioni, nominative, indivisibili e |
6.2 (invariato) |
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liberamente trasferibili non sono rappresentate |
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da titoli azionari. |
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6.3 |
Qualora, per qualsiasi motivo, un'Azione |
6.3 (invariato) |
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appartenga a più soggetti, si applica l'articolo |
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2347 del codice civile.
- La società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.
- L'assemblea straordinaria può deliberare ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile l'assegnazione di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie a favore di dipendenti della società o di società controllate per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi. L'assemblea straordinaria può deliberare, nei limiti di legge, l'emissione di strumenti finanziari e la costituzione di patrimoni separati.
- Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e di crediti, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve e/o di altri fondi disponibili.
- Il diritto di opzione spettante ai soci sulle Azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, 4° comma, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società.
- L'assemblea straordinaria del 27 aprile 2015 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare, a pagamento, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data della delibera, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione da attuarsi ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, secondo periodo del codice civile, mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale nei limiti del 10% del numero complessivo di azioni dell'Emittente esistenti alla data della delibera assunta, nonché del 10% del capitale sociale alla data medesima.
Dette azioni avranno godimento regolare e potranno essere liberate in denaro e/o in natura. In relazione alle modalità di determinazione del valore dei beni
- (invariato)
- (invariato)
- (invariato)
- (invariato)
6.8 L'assemblea straordinaria del 28 maggio 2020 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare, a pagamento, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data della delibera, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione da attuarsi ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, secondo periodo del codice civile, mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale nei limiti del 10% del numero complessivo di azioni dell'Emittente attualmente esistenti, nonché del 10% del capitale sociale attuale.
Dette azioni avranno godimento regolare e potranno essere liberate in denaro e/o in natura. In relazione alle modalità di determinazione del valore dei beni eventualmente oggetto di conferimento in natura, il Consiglio di Amministrazione potrà:
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eventualmente oggetto di conferimento in natura, il |
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Consiglio di Amministrazione potrà: |
(i) fare ricorso alla disciplina prevista dall'art. 2343 |
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c.c., e cioè procedere attraverso la nomina di un |
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(i) fare ricorso alla disciplina prevista dall'art. 2343 c.c., |
esperto da parte del Tribunale di Milano che faccia |
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e cioè procedere attraverso la nomina di un esperto da |
luogo alla relazione giurata prevista da tale norma; |
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parte del Tribunale di Milano che faccia luogo alla |
ovvero |
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relazione giurata prevista da tale norma; ovvero |
(ii) fare ricorso alla disciplina alternativa prevista |
- fare ricorso alla disciplina alternativa prevista dall'art. 2343 ter c.c., secondo le diverse modalità
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dall'art. 2343 ter c.c., secondo le diverse modalità previste |
previste dalla norma medesima. |
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dalla norma medesima. |
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6.9 L'assemblea straordinaria del 22 aprile 2016 |
6.9 (invariato, oggetto di altra proposta di |
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ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai |
delibera) |
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sensi dell'art. 2443 cod. civ., la |
facoltà di |
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aumentare, a pagamento, in una o più volte, per |
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il periodo massimo di cinque anni a decorrere |
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dalla data della delibera medesima, il capitale |
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sociale, da attuarsi ai sensi dell'art. 2441, comma |
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8°, del codice civile, mediante emissione, anche |
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in più tranche, di azioni ordinarie senza |
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indicazione del valore nominale, nel limite |
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massimo di 3.951.187 azioni e del massimo |
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valore nominale di Euro 100.000,00, da offrire in |
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sottoscrizione ai dipendenti dell'Emittente o di |
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società da questa controllate. Dette azioni |
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avranno godimento regolare e dovranno essere |
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liberate in denaro. |
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6.10 Il Consiglio di Amministrazione in data 28 |
6.10 (invariato, oggetto di altra proposta di |
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settembre 2017 - in parziale esercizio della delega |
delibera) |
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conferita all'organo amministrativo con delibera |
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dell'assemblea straordinaria dei soci in data 22 |
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aprile 2016 - ha deliberato di aumentare il |
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capitale sociale per massimi nominali Euro |
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12.354,01 (dodicimilatre-centocinquantaquattro |
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virgola zero uno), a pagamento, in via scindibile, |
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ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 8, |
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cod. civ., e quindi con esclusione del diritto di |
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opzione a favo-re dei soci, mediante emissione di |
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massime |
n. |
488.130 |
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(quattrocentottantottomilacentotrenta) |
azioni |
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ordinarie prive dell'indicazione del valore |
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nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle |
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già in circolazione, godimento regolare, al prezzo |
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di |
Euro |
4,976 |
(quattro |
virgola |
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novecentosettantasei) cadauna. |
5
Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento è stato fissato al 30 settembre 2020 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, cod. civ., si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte ed a fare data dalle medesime, purché successive all'iscrizione delle presenti delibere al Registro delle Imprese.
7. Effetti economici-patrimoniali e finanziari dell'operazione, effetti sul valore unitario delle azioni e diluizione
In sede di esecuzione della Delega, il Consiglio di Amministrazione darà adeguata informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'operazione di volta in volta interessata, nonché agli effetti sul valore unitario delle azioni e alla diluizione derivante dall'operazione.
8. Valutazioni del consiglio di amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso
Le modifiche statutarie sopra descritte non rientrano in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
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Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:
"L'assemblea degli azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A. riunita in sede straordinaria, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria
DELIBERA
1. di conferire, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., al Consiglio di Amministrazione - e così con adeguata modificazione statutaria - la facoltà di aumentare, a pagamento, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data della presente delibera, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione da attuarsi, ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, secondo periodo del codice civile, mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, nei limiti del 10% del numero complessivo di azioni dell'Emittente attualmente esistenti, nonché del 10% del capitale sociale attuale. Dette azioni avranno godimento regolare e potranno essere liberate in denaro e/o in natura. In relazione alle modalità di determinazione del valore dei beni eventualmente oggetto di conferimento in natura, il Consiglio di Amministrazione potrà: (i) fare ricorso alla disciplina prevista dall'art. 2343 c.c., e cioè procedere attraverso la nomina di un esperto da parte del Tribunale di Milano che faccia luogo alla relazione giurata prevista da tale norma; ovvero (ii)
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fare ricorso alla disciplina alternativa prevista dall'art. 2343 ter c.c., secondo le diverse modalità previste dalla norma medesima;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere, per ogni eventuale tranche, di:
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- definire, il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione;
- stabilire ogni ulteriore condizione e termine dell'aumento di capitale, predisporre, sottoscrivere e presentare tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all'aumento di capitale e, più in generale, tutto quanto occorra per il buon esito dell'operazione nel suo complesso, nonché effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 c.c. ed il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 c.c., unitamente a tutti gli adempimenti, dichiarazioni, comunicazioni e pattuizioni richieste dalla legge o comunque opportune per dare piena esecuzione e attuazione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;
- di modificare l'art. 6 dello statuto sociale mediante la sostituzione del comma 6.8, secondo la formulazione di seguito indicata:
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"L'assemblea straordinaria del 28 maggio 2020 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare, a pagamento, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data della delibera, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione da attuarsi ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, secondo periodo del codice civile, mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale nei limiti del 10% del numero complessivo di azioni dell'Emittente attualmente esistenti, nonché del 10% del capitale sociale attuale. Dette azioni avranno godimento regolare e potranno essere liberate in denaro e/o in natura. In relazione alle modalità di determinazione del valore dei beni eventualmente oggetto di conferimento in natura, il Consiglio di Amministrazione potrà:- fare ricorso alla disciplina prevista dall'art. 2343 c.c., e cioè procedere attraverso la nomina di un esperto da parte del Tribunale di Milano che faccia luogo alla relazione giurata prevista da tale norma; ovvero
- fare ricorso alla disciplina alternativa prevista dall'art. 2343 ter c.c., secondo le diverse modalità previste dalla norma medesima.";
con eliminazione dell'attuale comma 6.8., concernente una delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale per la quale è scaduto il termine per il relativo esercizio;
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente pro-tempore, con facoltà di subdelega - ferma la natura collegiale della delibera ovvero delle delibere di aumento - ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte e
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provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Per il Consiglio di Amministrazione
Marco Pescarmona
27 aprile 2020
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Allegati
Disclaimer
Gruppo MutuiOnline S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 07 maggio 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 07 maggio 2020 18:26:10 UTC
