08/04/2021 - Gruppo MutuiOnline S.p.A.: Relazione illustrativa redatta ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni

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Relazione illustrativa redatta ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del regolamento consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. SULLA PROPOSTA DI CUI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA IN CONVOCAZIONE UNICA PER IL 29 APRILE 2021

(redatta ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Inviata a CONSOB in data 30 marzo 2021)

PARTE STRAORDINARIA:

Primo punto all'ordine del giorno

Proposta di modifica statutaria con la modifica dell'art. 11-bis relativo al "Voto maggiorato". Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto della parte straordinaria all'ordine del giorno, siete chiamati ad esaminare la presente relazione predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti e dell'allegato 3A, schemi 3, al predetto Regolamento Emittenti, che illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione di Gruppo MutuiOnline S.p.A. (di seguito "GMOL" o "Società " o "Emittente") intende sottoporre alla Vostra approvazione relativamente alla modifica dell'art. 11-bis.2 relativo all'introduzione dell'incremento automatico delle percentuali di voto per effetto della maggiorazione del voto allo scadere del periodo di ventiquattro mesi.

I paragrafi che seguono illustrano in dettaglio la proposta sopra indicata.

1. Introduzione e motivazione della modifica statutaria

L'art. 127-quinquies del TUF, introdotto con il D.L. 24 giugno 2014 n. 91, ha fornito la possibilità per le società con azioni quotate su un mercato regolamentato di prevedere, attraverso un'apposita modifica dello statuto sociale, l'attribuzione di un voto maggiorato "fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto, per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione" in un apposito elenco tenuto dalla Società.

La ratio della norma è consentire alle società quotate di dotarsi, ove dalle medesime ritenuto opportuno, di uno strumento di incentivazione per gli azionisti che abbiano scelto di prediligere un investimento duraturo nella società quotata, rafforzandone il ruolo nella governance attraverso la maggiorazione del diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione di GMOL condivide la scelta del legislatore, ritenendo che opportuno favorire un approccio all'investimento di lungo periodo, dotando gli azionisti che intendono far parte in modo stabile della compagine sociale di un maggior peso nelle decisioni della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene altresì che una maggiore stabilità nella governance rappresenti un valore per la Società in quanto consente al management di perseguire più agevolmente progetti strategici e obiettivi di lungo periodo.

Gruppo MutuiOnline S.p.A. (in breve Gruppo MOL S.p.A. o MOL Holding S.p.A.)

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L'assemblea degli azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A., riunita in sede straordinaria il 24 aprile 2018, ha deliberato l'introduzione dell'art. 11-bis "Voto maggiorato" dello Statuto.

Ai sensi del secondo periodo dell'art. 11-bis.2 dello Statuto, si statuisce che: "Ai fini del conseguimento della predetta maggiorazione del voto è altresì necessaria, decorso il suddetto periodo continuativo di ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'Elenco (il "Periodo"), un'attestazione della legittimazione contenuta in un'apposita comunicazione rilasciata, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario su richiesta del titolare".

Visto quanto su indicato, è tuttavia necessario prendere in considerazione la Comunicazione CONSOB n. 0214548 del 18-4-2019, in materia di "Decorrenza degli effetti della maggiorazione dei diritti di voto". Più approfonditamente, il quesito posto all'Autorità si riferisce alla possibilità di far decorrere gli effetti della maggiorazione del voto solo dal momento in cui il soggetto avente diritto alla maggiorazione ne richiede l'attribuzione, purché successivamente alla maturazione del voto maggiorato ex art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF").

L'Autorità ha ritenuto di dover dare risposta negativa. A tale conclusione conducono, in particolare, l'analisi della disposizione primaria che disciplina l'istituto della maggiorazione del diritto di voto e una lettura coerente con essa delle previsioni regolamentari adottate dalla Consob in materia.

Come rappresentato nel quesito posto all'Autorità, l'art. 127-quinquies del TUF "sembrerebbe (…) suggerire un incremento automatico delle percentuali di voto per effetto della maggiorazione allo scadere del periodo di ventiquattro mesi, lasciando come unica alternativa all'incremento, la rinuncia irrevocabile alla maggiorazione, ove tale facoltà sia prevista dallo statuto della società in oggetto".

Tale lettura della norma primaria - che l'Autorità ritiene di condividere - risulta in effetti dirimente nella soluzione del quesito (…). Difatti, il comma 1 dell'art. 127-quinquies del TUF, nel delineare i presupposti funzionali della fattispecie, prevede che "Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato".

Dalla lettura della norma primaria, gli spazi di azione rimessi all'autonomia statutaria nella definizione della fattispecie sono espressamente individuati. (…) Pertanto, una volta che sia stata prevista la fattispecie nello statuto, non è attribuita alcuna discrezionalità all'autonomia statutaria nella definizione dei presupposti giuridici e di fatto cui consegue l'attribuzione del voto maggiorato, essendo questi già definiti dal legislatore e limitati alle circostanze che le azioni della società: a) siano state iscritte in un apposito elenco e b) siano appartenute al medesimo soggetto per un periodo continuativo (non inferiore a ventiquattro mesi) a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco.

(…)Inoltre, rientrando nella potestà dell'autonomia statutaria stabilire "le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti" (art. 127-quinquies, comma 2 TUF), le ulteriori indicazioni o condizioni eventualmente previste nelle disposizioni statutarie con riguardo all'attribuzione o all'esercizio del voto maggiorato possono essere intese solo come delle "modalità" con le quali la società procede ad accertare il beneficio del voto maggiorato, ma non come degli elementi costitutivi della fattispecie al pari dei presupposti giuridici già indicati dal legislatore.

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Ciò rappresentato, deve dunque escludersi che previsioni (…) che leghino l'attribuzione del voto maggiorato, al termine del periodo minimo di detenzione, a un'espressa richiesta in tal senso dell'azionista all'intermediario depositario, possano avere l'effetto di condizionare (e eventualmente ritardare) l'efficacia costitutiva del beneficio ad una scelta dell'azionista (fare o non fare la richiesta), pur essendosi già verificati tutti i presupposti previsti dal legislatore sopra richiamati (iscrizione delle azioni nell'elenco speciale; detenzione minima continuata).

Oltre all'argomento derivante dall'interpretazione letterale della norma primaria, va anche considerato a contrario che (…) ammettere la possibilità che l'attribuzione della maggiorazione dei diritti di voto sia differita e condizionata ad una scelta discrezionale dell'azionista - avrebbe l'effetto di creare un clima di incertezza e di instabilità costante sul mercato in merito agli assetti proprietari di un emittente, potendo gli stessi subire modifiche in ogni momento a seconda delle scelte degli azionisti di richiedere o meno l'attribuzione del voto maggiorato. Tale incertezza, inoltre, non riguarderebbe solo la misura dei diritti di voto dell'azionista che, avendo maturato la maggiorazione, sia legittimato a richiederne o meno l'attribuzione ma anche la misura dei diritti di voto di tutti gli altri azionisti, compresi coloro che non abbiano iscritto le proprie azioni nell'elenco speciale: ciò in ragione del fatto che l'attribuzione del voto maggiorato, come noto, comporta sempre un effetto diluitivo sugli azionisti che non ne beneficiano, proporzionale all'incremento dei diritti di voto degli azionisti che maturano la maggiorazione.

Va evidenziato che una simile situazione di precarietà degli assetti proprietari quale quella sopra prefigurata (…) produrrebbe proprio l'effetto opposto a quello che il legislatore si è proposto con l'introduzione dell'art. 127-quinquies TUF, ossia migliorare la stabilità degli assetti proprietari favorendo gli investitori di lungo periodo tramite l'attribuzione trasparente e a condizioni predefinite di maggiori diritti di governance. Al contrario, ipotizzare che al termine del periodo minimo di detenzione sia l'azionista a scegliere se e quando rendere operativa la maggiorazione dei diritti di voto sulle azioni iscritte nell'elenco speciale equivarrebbe ad assegnare allo stesso azionista una sorta di strumento derivato, una "posizione lunga" sulle azioni dell'emittente (che, inoltre, se esercitata, genererebbe un inevitabile decremento della posizione di altri azionisti) la cui data di esercizio non sarebbe conoscibile dal mercato (a differenza del regime di trasparenza vigente nel caso di detenzione di veri e propri strumenti finanziari derivati ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. d-ter), del TUF e dell'art. 44-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. In particolare, l'azionista che avesse maturato il diritto al voto maggiorato al termine del periodo minimo di detenzione potrebbe rimanere parzialmente "nascosto" al mercato semplicemente evitando di richiedere l'attribuzione della maggiorazione fino al momento in cui tale maggiorazione dovesse rivelarsi utile (ad esempio, in presenza di potenziali scalatori della società o in occasione di un'assemblea straordinaria per la quale sia incerto il raggiungimento del quorum deliberativo ovvero decorsi i dodici mesi da precedenti acquisti superati i quali non sarebbe più applicabile la disciplina dell'Opa da consolidamento).

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, giusta delibera assunta in data 16 marzo 2021 con il voto favorevole dell'unanimità dei propri componenti, ivi inclusi gli amministratori indipendenti, intende proporre la modifica dell'art. 11-bis dello Statuto Sociale, prevedendo l'introduzione dell'incremento automatico delle percentuali di voto per effetto della maggiorazione del voto allo scadere del periodo di ventiquattro mesi, ai sensi dell'art. 127-quinquies, TUF e, pertanto, di modificare lo statuto sociale nei termini di seguito illustrati.

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2. Modifiche all'articolo 11-bis dello statuto sociale

Vi esponiamo le modifiche statutarie necessarie a raffronto con le vigenti disposizioni, di seguito riportate.

Art. 11-bis (Voto Maggiorato)

Testo vigente

Modifiche proposte all'Assemblea

(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)

(in neretto)

11-bis.1 Ogni azione dà diritto ad un voto.

11-bis.1 (invariato)

11-bis.2 In deroga a quanto previsto dal comma che precede, sono

11-bis.2 In deroga a quanto previsto dal comma che

attribuiti due voti per ciascuna azione ordinaria di titolarità del

precede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione

medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro

ordinaria di titolarità del medesimo soggetto per un

mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco appositamente

periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a

istituito dalla Società secondo quanto disciplinato dal presente articolo

decorrere dalla data di iscrizione (il "Periodo)

(l'"Elenco"). Ai fini del conseguimento della predetta maggiorazione

nell'Elenco appositamente istituito dalla Società

del voto è altresì necessaria, decorso il suddetto periodo continuativo di

secondo quanto disciplinato dal presente articolo

ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'Elenco (il "Periodo"),

(l'"Elenco").

un'attestazione della legittimazione contenuta in un'apposita

comunicazione rilasciata, ai sensi della normativa vigente,

dall'intermediario su richiesta del titolare.

11-bis.3 La maggiorazione del voto avrà effetto dal quinto giorno di

11-bis.3 La maggiorazione del voto avrà effetto dal

mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso

quinto giorno di mercato aperto del mese di

del Periodo, sempre che la comunicazione dell'intermediario pervenga

calendario successivo a quello di decorso del Periodo,

alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di

salvo quanto previsto al comma seguente.

calendario successivo a quello di decorso del Periodo, salvo quanto

previsto al comma seguente; resta inteso che, qualora la

comunicazione dell'intermediario non pervenisse alla Società entro il

predetto termine, la maggiorazione del voto avrà effetto dal quinto

giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in

cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società.

11-bis.4 In deroga a quanto sopra, nel caso in cui sia convocata

11-bis.4 In deroga a quanto sopra, nel caso in cui sia

l'assemblea della Società, la maggiorazione del voto ha effetto alla

convocata l'assemblea della Società, la maggiorazione

data della c.d. record date prevista dalla normativa vigente in

del voto ha effetto alla data della c.d. record date

relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea, a condizione

prevista dalla normativa vigente in relazione al diritto

che entro tale data sia decorso il Periodo e sia pervenuta alla Società

di intervento e di voto in assemblea, a condizione che

la comunicazione dell'intermediario di cui al comma. L'accertamento

entro tale data sia decorso il Periodo. L'accertamento

da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione del voto

da parte della Società della legittimazione alla

e dell'inesistenza di circostanze impeditive avviene con riferimento alla

maggiorazione del voto e dell'inesistenza di

c.d. record date.

circostanze impeditive avviene con riferimento alla

c.d. record date.

11-bis.5 La Società istituisce e tiene l'Elenco, con le forme ed i

11-bis.5 La Società istituisce e tiene l'Elenco, con le

contenuti previsti dalla normativa applicabile e, in quanto

forme ed i contenuti previsti dalla normativa

compatibili, in conformità alle disposizioni relative al libro soci.

applicabile e, in quanto compatibili, in conformità alle

L'Elenco è aggiornato entro la fine di ciascun mese di calendario per

disposizioni relative al libro soci. L'Elenco è

le richieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la

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fine di ciascun mese.

11-bis.6 La Società iscrive nell'Elenco il titolare di azioni ordinarie che ne faccia richiesta scritta alla Società e a favore del quale, ai sensi della normativa vigente, l'intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestante la legittimazione all'iscrizione. La richiesta di iscrizione potrà riguardare tutte o anche solo parte delle azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante.

11-bis.7 Il soggetto iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date.

11-bis.8 La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

  1. in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo, con conservazione del diritto di voto in capo al titolare non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato;
  2. in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  3. in caso di cessione inter vivos della maggioranza delle quote emesse dal fondo comune di investimento titolare di azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, qualora l'investimento in tali azioni costituisca l'investimento del fondo medesimo prevalente rispetto alla somma degli altri investimenti, calcolati secondo criteri generalmente riconosciuti per la loro valutazione.

11-bis.9 La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

  1. rinuncia dell'interessato. E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale di un nuovo Periodo in conformità a

aggiornato entro la fine di ciascun mese di calendario.

11-bis.6 La Società iscrive nell'Elenco il titolare di azioni ordinarie a favore del quale, ai sensi della normativa vigente, l'intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestante la legittimazione all'iscrizione.

11-bis.7 (invariato)

11-bis.8 (invariato)

11-bis.9 (invariato)

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Gruppo MutuiOnline S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 08 aprile 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 08 aprile 2021 16:59:04 UTC.

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