23/12/2021 - Innovatec S.p.A.: Requisiti di onorabilità - Dott.ssa Camilla Colucci

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Requisiti di onorabilità - dott.ssa camilla colucci

Requisiti di onorabilità

Consiglio di Amministrazione di

Innovatec S.p.A.

Il sottoscritto

Camilla Colucci

Napoli, 20/03/1994

Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara

  • di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative disposizioni di attuazione1.
  • di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente;
  • di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della società Innovatec S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e ad informare tempestivamente la stessa nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Milano, 22/12/2021

INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003) - Si comunica che il trattamento dei dati personali fomiti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Innovatec S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata legge - che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento Innovatec S.p.A..

ALLEGATO - COMPENDIO NORMATIVO DI SINTESI

1 Cfr. Allegato - Compendio normativo di sintesi.

Si riportano di seguito le disposizioni che disciplinano i requisiti di onorabilità richiesti per l'assunzione della carica di amministratore di Innovatec S.P.A. in quanto società quotata sul mercato AIM Italia

Art. 147-quinquies, comma 1, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"):

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere irequisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

Art. 148, comma 4, TUF:

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica2.

Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162:

Art. 1 - Requisiti di Professionalità

  1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
  2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
    1. attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero;
    2. attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero;
    3. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

2 Cfr. Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, relativo ai requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate.

  1. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.
  2. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
    1. sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
    2. operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
  3. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
  4. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2 - Requisiti di onorabilità

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

  1. sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  2. sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Disclaimer

Innovatec S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 23 dicembre 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 23 dicembre 2021 10:36:04 UTC.

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