12/02/2025 - IREN S.p.A.: Procedura in materia di Operazioni con parti correlate (IREN Procedura OPC 18122024 affinamento 4022025)

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Procedura in materia di operazioni con parti correlate (iren procedura opc 18122024 affinamento 4022025)

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- PREMESSA E OBIETTIVI

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- NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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- DEFINIZIONI

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- ELENCO DELLE PARTI CORRELATE

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- QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

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- CASI DI ESCLUSIONE PER MATERIA E/O VALORE

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7 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PREPOSTI ALL'ISTRUTTORIA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E AL

RILASCIO DEL PARERE

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- ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DELL'ISTRUTTORIA

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- PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

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- PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

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- OPERAZIONI POSTE IN ESSERE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

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- OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

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- DELIBERE QUADRO

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- INFORMATIVA INTERNA E ADEMPIMENTI VERSO IL MERCATO

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- PUBBLICITÀ

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- DISPOSIZIONI FINALI

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1 - PREMESSA E OBIETTIVI

La presente procedura (la "Procedura") è stata approvata e adottata in data 28 giugno 2021, con efficacia dal 1° luglio 2021, dal Consiglio di Amministrazione di Iren S.p.A. (di seguito "Iren" o la "Società ") in applicazione della normativa in materia di operazioni con parti correlate vigente a partire dalla medesima data, previo parere reso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società rilasciato in data 25 giugno 2021. In ottemperanza all'art. 16 della Procedura, il Consiglio di Amministrazione di Iren, acquisito il parere espresso al riguardo dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società in data 12 dicembre 2024, ha approvato l'aggiornamento (triennale) della stessa con delibera assunta il 18 dicembre 2024, fissando la data di relativa efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025.

La Procedura ha per scopo, in particolare, di:

  • disciplinare l'effettuazione delle operazioni con parti correlate da parte di Iren, direttamente o per il tramite di società controllate, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni;
  • stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Procedura è emanata in attuazione:

  • delle disposizioni in materia di operazioni con parti correlate di cui all'art. 2391-bis del Codice Civile;
  • delle disposizioni di cui all'art. 17 Regolamento UE n. 596/2014;
  • del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come modificato con delibere successive, da ultima la n. 22144 del 22 dicembre 2021 (il "Regolamento Consob"), tenuto conto delle indicazioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (la
    "Comunicazione Consob"), se e in quanto applicabili.

La Procedura è stata definita in coordinamento con quanto previsto dalle procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

3 - DEFINIZIONI

3.1. "Parti Correlate: i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 nella versione pro tempore vigente.

In particolare, si riporta di seguito, per facilità di lettura, un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24 vigente alla data odierna, alla quale si rinvia integralmente, un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali nonché alcune integrazioni e specificazioni delle definizioni individuate dalla Società.

Per Parte Correlata si intende una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (i.e. Iren).

  1. Una persona o uno Stretto Familiare di quella persona sono correlati a Iren, se tale persona:
    1. ha il controllo o il controllo congiunto di Iren;

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    1. ha un'influenza notevole1 su Iren; o
    2. è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche (come infra definiti) di Iren o di una sua controllante.
  1. Un'entità è correlata a Iren se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
    1. l'entità e Iren fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
    2. un'entità è una collegata o una joint venture di Iren (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità)2;
    3. entrambe le entità (una delle quali, dunque, è Iren) sono joint venture di una stessa terza controparte;
    4. un'entità è una joint venture di una terza entità e Iren è una collegata della terza entità oppure Iren è una joint venture di una terza entità e l'entità è una collegata della terza entità;
    5. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti di Iren o di un'entità ad essa correlata;
    6. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
    7. una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante)3;
    8. l'entità, o un qualunque membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche a Iren o alla controllante di Iren.

Ai fini della presente Procedura, rientra tra le "Parti Correlate" una società4 controllata direttamente o indirettamente, da uno dei Comuni di Genova e Torino, oppure dai Comuni di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, in quanto Comuni sottoscrittori del vigente Contratto di Sindacato di voto e di Blocco stipulato tra FSU s.r.l. e le Parti Emiliane e non recedenti dal medesimo.

3.2. "Operazione con Parti Correlate" (in seguito anche "Operazione"): le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento

(CE) n. 1606/2002 nella versione pro tempore vigente.

In particolare, per Operazione con Parti Correlate, ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9, si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società (anche per il tramite delle sue controllate) e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si precisa, altresì, come la Procedura debba trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui intervenga, nel tempo, una modifica/integrazione delle condizioni relative a un'Operazione con Parte Correlata già precedentemente trattata ai sensi della Procedura stessa.

Si considerano comunque incluse:

  • le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
  • ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche (salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento Consob e salve le esenzioni di cui al successivo paragrafo 6).
  1. I termini "controllo", "controllo congiunto" ed "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS.
  2. Nella definizione di Parte Correlata, una Società Collegata comprende le controllate della Società Collegata e una Joint Venture comprende le controllate della Joint Venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una Società Collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla Società Collegata sono tra loro collegati.

4 Ai fini del presente paragrafo, si fa riferimento alle società di cui al Libro V, Titolo V, del Codice Civile.

3

  • rientrano tra le operazioni con Parti Correlate gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte Correlata.

Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate, l'attenzione degli organi coinvolti nell'esame e approvazione delle operazioni e degli organi ai quali è attribuita la vigilanza sulla osservanza della presente Procedura, ciascuno per quanto di propria competenza, deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

3.3. Ai fini della presente Procedura, ove non diversamente precisato, i termini "Amministratori

Coinvolti nell'Operazione", "Amministratori Non Correlati", "Amministratori Indipendenti", "Amministratori Non Esecutivi", "Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard", "Dirigenti con Responsabilità Strategiche", "Operazioni Ordinarie", "Soci Non Correlati" e "Stretti familiari", hanno il significato ad essi rispettivamente attribuito dal Regolamento Consob.

In particolare:

3.3.1. "Amministratori Coinvolti nell'Operazione": ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera i-bis)del Regolamento Consob, gli amministratori che abbiano nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

3.3.2. "Amministratori Non Correlati": ai sensi dell'articolo

Regolamento Consob, gli amministratori diversi dalla operazione e dalle Parti Correlate della controparte.

3, primo comma, lettera i) del controparte di una determinata

  1. "Amministratori Indipendenti": ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera h) del
    Regolamento Consob, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter comma 4 e 148, comma 3, del TUF e degli ulteriori requisiti che sono previsti dal vigente Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, al quale la Società ha dichiarato di aderire.
  2. "Amministratori Non Esecutivi": gli amministratori non destinatari di deleghe.
  3. "Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard": condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischi, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetto con cui l'emittente (o una sua controllata) sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
    Ferma restando la necessità di verificare preliminarmente, caso per caso, la sussistenza degli elementi previsti dalla Comunicazione Consob, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo potrebbero rientrare nel novero delle operazioni concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard:
    1. le operazioni il cui corrispettivo è fissato in base a tariffe definite dalle Autorità competenti (ad esempio dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA);
    2. le operazioni il cui corrispettivo sia determinato in base ad oggettivi e documentati elementi di riscontro, quali prezzi o quotazioni ufficiali (ad es. quotazioni valute, tassi d'interesse e commodities, offerte pubbliche e mercuriali, ai quali sono a questi fini equiparati i listini interni basati su procedure documentate e verificabili di benchmark);
    3. le operazioni concluse a condizioni che, benché non predeterminate, risultino nondimeno verificabili come condizioni non difformi da quelle usualmente praticate sul mercato;
    4. le operazioni effettuate sulla base di condizioni definite nell'ambito di una procedura competitiva adeguatamente documentata e verificabile, a) che coinvolga anche entità che non si qualifichino come Parti Correlate, in numero congruo rispetto alle caratteristiche del mercato di riferimento; b) che consenta una ragionevole comparabilità dell'oggetto delle offerte; c) che preveda metodi di selezione e aggiudicazione oggettivi, tracciabili, rigorosi e motivati e in cui sia garantita l'applicazione delle migliori prassi di mercato e di cui venga data adeguata forma di pubblicità.

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  1. "Dirigenti con Responsabilità Strategiche": ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9, quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) ed i membri effettivi del Collegio Sindacale della Società stessa5.
  2. "Operazioni Ordinarie": operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria6.
    Ferma restando la necessità di verificare preliminarmente, caso per caso, la sussistenza degli elementi previsti dalla Comunicazione Consob, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo potrebbero rientrare nel novero delle Operazioni Ordinarie:
    1. l'attività di vendita e distribuzione di energia elettrica, vendita e distribuzione di gas, vendita calore, servizi dell'ambiente e del ciclo idrico integrato, indipendentemente dal nomen iuris (ad esempio, vendita, distribuzione, somministrazione etc.) e dalle modalità di perfezionamento del rapporto giuridico che disciplina tale attività (ad esempio, sottoscrizione di accordi tra privati, partecipazione a gare o altre procedure a rilevanza pubblica etc.);
    2. le prestazioni di servizi a clienti nell'ambito delle filiere di attività del Gruppo;
    3. le attività di acquisto di beni, opere e servizi funzionali alle attività di vendita e di prestazioni di servizi di cui sopra;
    4. la prestazione di servizi infragruppo (a titolo meramente esemplificativo: servizi amministrativi e contabili, legali, di approvvigionamento, di gestione del personale, di information technology, di comunicazione etc.), anche in forma accentrata per le società del Gruppo;
  3. "Soci Non Correlati": i soggetti, definiti come tali ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera l) del Regolamento Consob, ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione, sia alla Società.
  4. "Stretti familiari": ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9, quei familiari di una persona che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la Società, tra cui:

(a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;

(b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;

(c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente.

3.4. Ai fini della presente Procedura, ove non diversamente precisato, si intendono per:

  1. "Codice di Corporate Governance": il Codice di Corporate Governance delle società quotate nella versione pro tempore vigente.
  2. "Commissione di valutazione OPC" o "Commissione": presidio permanente istituito nel Gruppo
    Iren per il monitoraggio sul processo di valutazione delle Operazioni con Parti Correlate. Fanno parte della Commissione di valutazione OPC il CFO - Direttore Investor Relations Amministrazione, Finanza Ordinaria e Controllo, il Direttore Affari Legali e Affari Societari, il Direttore Risk Management, il Direttore Segreteria Societaria e Responsabile Societario - ovvero i soggetti di tempo in tempo individuati con apposita disposizione aziendale.

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I Dirigenti con Responsabilità Strategiche di IREN S.p.A. diversi dagli Amministratori e dai membri effettivi del Collegio Sindacale della Società sono individuati con provvedimento del competente Organo delegato pro tempore in carica nell'ambito dei Direttori di I° Livello di Iren S.p.A., previa informativa al Consiglio di Amministrazione e ferme restando le competenze del Comitato per la Remunerazione e le Nomine. Allo stato dei fatti, sono i Direttori delle Business Unit Energia, Reti, Mercato e Ambiente, nonché il CFO - Direttore Finanza e Investor Relations, Amministrazione, Finanza Ordinaria e Controllo, il Direttore Personale e Organizzazione, il Direttore Tecnologie e Sistemi Informativi e il Direttore Approvvigionamenti, Logistica e Servizi della Società.

Per la definizione di "Operazioni Ordinarie" si rinvia ai contenuti dell'art. 3 della Comunicazione Consob.

5

  1. "Direttori di I° Livello": i primi riporti degli Amministratori investiti di particolari cariche di IREN S.p.A. in base all'organigramma via via vigente pubblicato sulla intranet, inclusi i Direttori delle Business Unit Energia, Mercato, Reti e Ambiente.
  2. "Funzione Aziendale": insieme di attività svolte all'interno dell'azienda, raggruppate in base al criterio dell'omogeneità delle competenze necessarie per svolgerle.
  3. "Responsabile dell'Operazione": soggetto munito di idonei poteri per compiere atti con efficacia verso terzi in nome e per conto di IREN S.p.A. o delle società controllate e che ha la responsabilità di assicurare la completezza e la tempestività dei dati necessari a garantire le informative verso gli organi sociali previste dalla presente Procedura. In IREN S.p.A., in ultima istanza, corrisponde ai Direttori di I° Livello.

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4 - ELENCO DELLE PARTI CORRELATE

4.1. Fatto salvo un onere di adeguamento tempestivo laddove ricorrano circostanze tali da modificare il perimetro delle Parti Correlate, l'elenco delle Parti Correlate ("Elenco") viene aggiornato con cadenza periodica e, comunque, almeno in occasione dell'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, del progetto di bilancio consolidato dell'esercizio e della Relazione semestrale, a cura della Commissione, anche tenuto conto di eventuali comunicazioni ricevute dai Direttori di I° Livello, dagli organi delegati delle società controllate direttamente o indirettamente7 nonché dalle Funzioni Aziendali interessate.

4.2. La Direzione Affari Societari comunica a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo di Iren nonché ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o delle entità che esercitano, anche in via congiunta, un controllo sulla stessa l'avvenuta inclusione nel novero delle Parti Correlate, richiedendo contestualmente ad ognuno dei suddetti la trasmissione dei dati inerenti

  1. gli Stretti familiari; (ii) le entità nella quale essi stessi ovvero i loro Stretti familiari esercitano il controllo o il controllo congiunto.

4.3. Gli Amministratori e i Sindaci effettivi di Iren, nonché i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società si impegnano a comunicare tempestivamente alla Direzione Affari Societari ogni variazione rilevante funzionale all'individuazione dei soggetti ad essi correlati, fermo restando l'aggiornamento periodico di cui al comma 1 del presente articolo.

4.4. A valle dell'aggiornamento, l'Elenco delle Parti Correlate viene inviato al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (di cui all'art. 7 della presente Procedura) e, successivamente, al Consiglio di Amministrazione della Società per una presa d'atto; successivamente, detto Elenco, nel rispetto della normativa sulla riservatezza, viene pubblicato sulla intranet del Gruppo IREN e veicolato alle società controllate direttamente o indirettamente da Iren soggette, in tutto o in parte, agli oneri procedurali e informativi di cui alla presente Procedura8.

5 - QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

  1. Le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo - saranno considerate quali Operazioni di Minore Rilevanza9.
  2. Sono qualificabili quali Operazioni di Maggiore Rilevanza le Operazioni con una Parte Correlata in cui almeno uno dei seguenti Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5% ("Soglia di Rilevanza"):
    1. Indice di rilevanza del Controvalore: è il rapporto tra il Controvalore dell'Operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla
      Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte).
      Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il suo Controvalore è:
      1. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
      2. per le componenti costituite da strumenti finanziari o altri beni, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con
        Regolamento (CE) n. 1606/2002;

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Si fa riferimento alle società italiane o estere di cui all'art. 11 della presente Procedura, controllate direttamente o indirettamente, in via solitaria, da Iren, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. L'elenco delle società in ambito è rappresentato dall'allegato "imprese controllate" dell'ultimo bilancio consolidato approvato. Non si intendono, pertanto, incluse le società sottoposte a controllo congiunto. Si fa rinvio alla nota che precede.

Restano fermi i casi di esclusione di cui all'art. 6 della presente Procedura.

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  1. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il suo Controvalore è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

  1. Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare per il calcolo di tale indice saranno tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.
    Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
    Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
    1. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente10;
    2. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

    1. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività 11;
    2. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
  1. Indice di rilevanza delle passività : è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti12.

5.3. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento Consob, occorrerà determinare in primo luogo la rilevanza di ciascuna Operazione sulla base dell'Indice o degli Indici, previsti dall'art. 5.2 della presente Procedura, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dall'art. 5.2 i risultati relativi a ciascun Indice sono quindi sommati tra loro13.

5.4. Qualora un'Operazione o più Operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del

Regolamento Consob, siano individuate come di Maggiore Rilevanza secondo gli Indici richiamati nell'art. 5.2 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società potrà richiedere alla Consob di indicare modalità alternative da seguire nel

  1. Il valore del numeratore conteggerà anche le passività della società acquisita solo qualora sia contrattualmente previsto che l'acquirente debba assumere determinate obbligazioni relativamente a dette passività, come può verificarsi in ipotesi di accollo ex art. 1273 del Codice Civile da parte del cessionario dei debiti della società acquisita. In assenza di obblighi di tale natura, dunque, il numeratore dell'indicatore sarà pari unicamente al controvalore dell'operazione
  2. Come precisato dal par. 2 della Comunicazione Consob, si fa riferimento al valore contabile che sarà ragionevolmente attribuito a tale attività nei propri bilanci
  3. Nella determinazione del "totale delle passività" sono da escludere gli elementi del passivo dello stato patrimoniale dell'entità acquisita costituenti componenti del patrimonio netto (ossia è da escludersi la voce ( r ) del paragrafo 54 dello IAS 1, ovvero, nel caso di bilanci di redatti secondo principi contabili italiani, la voce A del passivo ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile).
  4. Nel verificare il superamento delle soglie di cui all'art. 5.2 della presente Procedura, vengono considerate le sole Operazioni compiute a partire dall'inizio dell'esercizio che non ricadano tra i Casi di Esclusione per Materia e/o Valore di cui all'art. 6 della presente Procedura. Un effetto analogo alla chiusura dell'esercizio ha anche la pubblicazione del documento informativo in seguito al superamento delle soglie dimensionali per effetto del cumulo: le Operazioni oggetto di informativa in tale documento non saranno più considerate, seppur l'esercizio non sia ancora trascorso, nel verificare se le soglie siano nuovamente superati su base cumulativa.

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calcolo dei suddetti Indici. A tal fine, la Società comunicherà alla Consob le caratteristiche essenziali dell'Operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

  1. Nel caso dell'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ogni Operazione di tale natura rivolta al singolo soggetto viene considerata singolarmente e autonomamente ai fini della selezione delle norme procedurali applicabili14.
  2. A cura della Commissione, successivamente alla pubblicazione dei documenti contabili periodici (informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte), vengono diffusi sulla intranet aziendale gli importi da prendere a riferimento per il calcolo degli Indici di Rilevanza nei termini di cui ai commi che precedono.
  3. È facoltà della Commissione segnalare al Consiglio di Amministrazione, per le relative valutazioni, la sussistenza di elementi quali-quantitativi relativi a singole Operazioni con Parti Correlate tali da condurre alla qualificazione delle medesime quali Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche laddove non superino gli Indici di Rilevanza richiamati nell'art. 5.2.

14 Con riferimento agli oneri di trasparenza, trovano applicazione le norme sul cumulo, da effettuarsi con riferimento al singolo soggetto, relative alle Operazioni Omogenee o Legate da un Disegno Unitario.

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Disclaimer

IREN S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 12 febbraio 2025 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 12 febbraio 2025 15:28:14 UTC.

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