
IVS GROUP S.A.
PROCEDURA DI INTERNAL DEALING
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di IVS Group S.A. in data 15 maggio 2023
Premessa
La presente procedura (la "Procedura") disciplina gli obblighi informativi relativi alle Operazioni (come infra definite) condotte da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate (congiuntamente i "Soggetti Rilevanti"), nei confronti di IVS Group s.a. (la "Società ") e gli obblighi della Società nei confronti del pubblico.
La Procedura è stata adottata in ottemperanza a quanto previsto:
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- dal Regolamento (UE) del 16 aprile 2014, n. 596/2014 (il "Regolamento sugli abusi di mercato" o "MAR");
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- dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015;
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- dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016;
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- dal Regolamento (UE) del 27 novembre 2019, n. 2115 che modifica la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129;
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- dagli artt. da 184 a 187-quaterdecies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 (il "Testo Unico della Finanza"o "TUF");
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- la Legge Lussemburghese del 23 dicembre 2016 sugli abusi di mercato, come infra definita.
La presente Procedura ha un effetto vincolante sui Soggetti Rilevanti anche qualora i suddetti non abbiano restituito debitamente firmato il modulo di identificazione dei Soggetti Rilevanti previsto all'articolo 2 della Procedura (Allegato A - Modulo di Identificazione).
I Soggetti Rilevanti dovranno comunicare alla Società e alla CSSF ogni operazione realizzata relativa alle azioni o ai titoli di credito della Società e/o agli strumenti finanziari ad essi collegati.
L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura non esime, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti dal rispetto delle leggi e normative vigenti in materia.
La Procedura entra in vigore a partire dal 15 maggio 2023 (data di approvazione della presente procedura da parte del Consiglio di Amministrazione della società IVS Group s.a.).
La Procedura rappresenta uno standard di riferimento per tutte le Controllate (come infra definite), che sono tenute a recepirne i contenuti e a curarne l'adeguata diffusione al loro interno al fine di garantire, per quanto di competenza, il rispetto della Procedura e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
Articolo 1 Definizioni
I termini indicati in maiuscolo e non definiti in altro modo nella Procedura hanno il significato ad essi attribuito dal presente articolo.
Azioni: le azioni della Società ammesse alla negoziazione su Borsa Italiana S.p.A. Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione della Società.
Controllate: la/le società controllata/e dalla Società ai sensi della Legge lussemburghese sulle società del 10 agosto 1915 e successive modifiche.
CSSF: la Commission de Surveillance du Secteur Financier, l'autorità lussemburghese di vigilanza del settore finanziario.
Data di Esecuzione: la data in cui viene realizzata l'Operazione. eMarket SDIR/ eMarket STORAGE: il meccanismo ufficiale adottato dalla Società̀ per la corretta divulgazione al pubblico, l'archiviazione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate.
eRIIS: acronimo di Electronic Reporting of Information concerning Issuers of Securities, la piattaforma ufficiale adottata dalla CSSF per adempiere agli obblighi normativi di notifica e comunicazione al pubblico delle Operazioni.
Gruppo: la Società e le sue Controllate.
Legge Lussemburghese sugli Abusi di Mercato: la legge lussemburghese del 23 dicembre 2016 sugli abusi di mercato che, insieme ad altre leggi, da attuazione al Mar (come infra definito).
MAR o Regolamento sugli Abusi di Mercato: il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive della Commissione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, così come successivamente modificato e integrato.
OAM: Borsa di Lussemburgo, in quanto meccanismo ufficiale lussemburghese prescelto dalla Società per lo stoccaggio delle informazioni regolamentate.
Operazione: operazioni condotte dai Soggetti Rilevanti concernenti le Azioni o i titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati; nonché tutte le operazioni previste dall'art. 19, paragrafo 7 del MAR e tutte le operazioni previste dall'art. 10 del regolamento esecutivo (UE) 2016/522 della Commissione, il cui importo totale superi la Soglia.
Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo: una persona interna alla Società che sia: (a) un membro dell'organo amministrativo, di direzione o di controllo della Società; o (b) un alto dirigente che, pur non essendo un membro degli organi di cui al punto (a), ha regolare accesso alle informazioni privilegiate riguardanti, direttamente o indirettamente, la Società e il potere di prendere decisioni di gestione in grado di influire sugli sviluppi futuri e sulle prospettive della Società.
Persona Strettamente Legata: (a) il coniuge o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale; (b) un figlio a carico, a norma del diritto nazionale; (c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno con il Soggetto Rilevante alla data dell'operazione in questione;
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o (d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona come definita alle precedenti lettere (a), (b) o (c) o che sia direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.
Regolamento (UE) 2016/523: il regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del
10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Società : IVS Group s.a.
Soggetto Delegato: il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti.
Soggetti Rilevanti: congiuntamente le Persone che Svolgono Funzioni Amministrative, di Direzione
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o di Controllo e le Persone Strettamente Legate.
Soglia: l'importo di € 5.000,00 (cinquemila euro) nell'arco di un anno civile calcolata sommando tutte le Operazioni effettuate da - o per conto di - un Soggetto Rilevante senza compensazione, o qualsiasi altra soglia stabilita dalla CSSF conformemente all'art. 19, paragrafo 9 del MAR.
Strumenti Collegati: gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione: a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di Valori Mobiliari; b) strumenti finanziari derivati su Valori Mobiliari; c) qualora i Valori Mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i Valori Mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati; d) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei Valori Mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei Valori Mobiliari o viceversa; e) qualora i Valori Mobiliari siano Valori Mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali Valori Mobiliari nonché tutti gli altri Valori Mobiliari equivalenti a dette azioni.
Valori Mobiliari: a) le azioni e gli altri valori mobiliari equivalenti ad azioni; b) le obbligazioni e le altre forme di titoli di credito; o c) i titoli di credito convertibili o scambiabili in azioni o in altri valori equivalenti ad azioni.
Articolo 2
Identificazione dei Soggetti Rilevanti
Conformemente agli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafo 5 del MAR, la Società, tramite il Soggetto Delegato, notifica per iscritto alle Persone che Svolgono Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo gli obblighi in capo ad essi previsti dal MAR e dalla presente Procedura. La Società dovrà conservare le notifiche inviate al Soggetto Rilevante per 5 anni.
Le Persone che Svolgono Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo devono a loro volta notificare per iscritto alle Persone a loro Strettamente Legate gli obblighi in capo ad esse previsti dal MAR e conservare una copia di tale notifica per 5 anni. La copia di tale notifica viene inviata al Soggetto Delegato.
La Società, tramite il proprio Soggetto Delegato, redige un elenco dei Soggetti Rilevanti (l'"Elenco dei Soggetti Rilevanti") sulla base delle informazioni fornite dalle Persone che Svolgono Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo.
I Soggetti Rilevanti dovranno informare tempestivamente il Soggetto Delegato in merito a qualsiasi modifica delle informazioni fornite ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti.
Con la sottoscrizione del Modulo di Identificazione di cui all'Allegato A, ciascuna Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo fornisce irrevocabilmente il proprio consenso al trattamento dei dati richiesti in applicazione della presente Procedura al solo fine di adempiere alle disposizioni delle leggi e normative applicabili in materia di abusi di mercato.
Articolo 3
Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti
I Soggetti Rilevanti devono notificare le Operazioni su Valori Mobiliari e Strumenti Collegati tempestivamente e comunque non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione:
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(i) alla CSSF, fornendo le informazioni richieste dal Regolamento (UE) 2016/523 di attuazione del Mar, compilando il modulo disponibile sulla piattaforma eRIIS e notificandolo alla CSSF tramite la predetta piattaforma eRIIS; e
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(ii) alla Società, compilando il modulo disponibile sulla piattaforma eRIIS e trasmettendolo al Soggetto Delegato con le seguenti modalità: via e-mail ai seguenti indirizzi alessandro.moro@ivsitalia.com / mattia.peradotto@ivsitalia.com
In caso di Operazione il cui valore superi la Soglia (o di più Operazioni realizzate nell'arco di un anno civile i cui valori, se sommati, concorrono al superamento della Soglia), i Soggetti Rilevanti devono notificare alla Società e alla CSSF sia le Operazioni eseguite prima del superamento della Soglia, sia ogni Operazione successiva al superamento della Soglia indipendentemente dal suo importo1.
I Soggetti Rilevanti che non abbiano accesso alla piattaforma eRIIS potranno richiedere alla Società di effettuare la comunicazione di cui al punto (i) che precede facendone richiesta alla Società via email ai seguenti indirizzi alessandro.moro@ivsitalia.com / mattia.peradotto@ivsitalia.com e trasmettendo contestualmente le informazioni di cui all'Allegato D alla presente. In tal caso la richiesta dovrà essere trasmessa alla Società entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione e terrà luogo della comunicazione di cui al punto (ii) che precede2.
In caso di Operazioni che superano la Soglia, il termine di 3 (tre) giorni lavorativi per la notifica di cui al presente articolo decorre dalla Data di Esecuzione della Operazione che ha causato il superamento della Soglia.
Articolo 4
Obblighi informativi della Società nei confronti del pubblico
La Società̀ comunica a sua volta al pubblico le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricezione della notifica di cui all'articolo 3.
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1 Comma modificato dal consiglio di amministrazione di IVS Group S.A. in data [•].
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2 Comma modificato dal consiglio di amministrazione di IVS Group S.A. in data [•].
Al fine di adempiere all'obbligo informativo, la Società̀ deve:
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(i) pubblicare sul proprio sito internet, per un periodo di almeno 5 (cinque) anni,
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(ii) comunicare all'OAM e a Borsa Italiana S.p.A, tramite il sistema eMarket SDIR/eMarket STORAGE, nonché
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(iii) notificare alla CSSF tramite la piattaforma eRIIS le notifiche ricevute dai Soggetti Rilevanti.
Articolo 5
Periodo di chiusura (black-out period)
Le Persone che Svolgono Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo non devono effettuare Operazioni per proprio conto o per conto terzi, direttamente o indirettamente, concernenti Azioni o Valori Mobiliari della Società o in derivati o altri Strumenti Collegati, nei 30 giorni di calendario che precedono l'approvazione della relazione annuale, semestrale e dei resoconti intermedi di gestione che la Società deve rendere pubblici ai sensi:
(a) delle norme della sede di negoziazione, qualora le Azioni siano ammesse alla negoziazione; o (b) della legislazione nazionale
(il "Periodo di Chiusura").
Il Consiglio di Amministrazione della Società può autorizzare una Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo, previa richiesta scritta di quest'ultima, a negoziare, per proprio conto o per conto terzi, durante il Periodo di Chiusura, conformemente alle disposizioni delle leggi e normative in vigore.
Oltre alle disposizioni del presente articolo 5, il Consiglio di Amministrazione può fissare periodi di chiusura aggiuntivi in cui le Persone che Svolgono Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo non possono effettuare negoziazioni o queste ultime sono soggette a restrizioni.
Articolo 6
Sanzioni
Gli abusi di mercato o i tentativi di abuso di mercato da parte di persone fisiche possono essere puniti con sanzioni penali ai sensi della Legge del Granducato di Lussemburgo del 23 dicembre 2016. Inoltre, la CSSF ha il potere di applicare sanzioni amministrative ai soggetti che non adempiono ai doveri previsti dalla Legge Lussemburghese sugli Abusi di Mercato (art. 12).
Poiché la Società è quotata sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., l'abuso di mercato, anche se commesso all'estero, comporta anche l'applicazione di sanzioni penali e/o amministrative in base al diritto italiano, sia che la violazione sia commessa intenzionalmente che sia involontariamente, come previsto dagli articoli da 184 a 187-quaterdecies del TUF (Allegato C - Appendice Normativa).
La Società non è da ritenersi responsabile per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate degli obblighi informativi loro imposti dalle leggi e normative applicabili e dalla presente Procedura.
Articolo 7
Disposizioni Finali
Il Soggetto Delegato invia ai Soggetti Rilevanti la presente Procedura e il Modulo di Identificazione contenuto nell'Allegato A.
Ogni Soggetto Rilevante deve: (i) restituire l'Allegato A compilato e sottoscritto per conferma della ricezione e accettazione; (ii) rispettare le disposizioni della presente Procedura; (iii) contattare il Soggetto Delegato nel caso necessiti di chiarimenti in merito alla sua applicazione.
Articolo 8
Modifiche
Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura del Consiglio di Amministrazione della Società in considerazione delle disposizioni di legge o di regolamento di volta in volta applicabili nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
Il Consiglio di Amministrazione della Società è stato autorizzato ad apportare alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamenti.
ALLEGATI:
Allegato A: Modulo di Identificazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate
Allegato B: Elenco delle Operazioni soggette a notifica Allegato C: Appendice Normativa
Allegato D: Modulo di Richiesta alternativo per i Soggetti Rilevanti.
Allegato A
Modulo di Identificazione dei Soggetti Rilevanti
Spettabile IVS
Group s.a. 18 Rue de l'Eau L-1449 Luxembourg
All'attenzione di [•] [i.e. nominativo del Soggetto Delegato]
Il/la sottoscritto/a [nome e cognome], [inserire i seguenti dati: carta d'identit / passaporto in vigore, indirizzo di residenza completo (via e numero civico; localit; CAP; Stato), numeri di telefono] premesso che
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- riconosce di essere stato/a inserito/a nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti nell'ambito della Procedura ai fini della comunicazione delle Operazioni;
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- conferma di aver ricevuto una copia della Procedura;
-
- è consapevole degli obblighi di legge derivanti nei suoi confronti e nei confronti della Società̀ ai sensi della Procedura e delle relative sanzioni legali
tutto ciò̀ premesso
-
(i) dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della Procedura e di accettarle;
-
(ii) fornisce i seguenti dati relativi alle Persone a lui Strettamente Legate:
[•]
[Nel caso di persona fisica indicare: nome e cognome, data di nascita, indirizzo, numero di fax/telefono, tipo di rapporto, indirizzo e-mail, copia del passaporto/carta d'identita. Nel caso di persona giuridica indicare: nome, sede legale, numero di registrazione, certificato di vigenza/prova di iscrizione al registro delle imprese, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, indirizzo pec]
-
(iii) si impegna a notificare alle Persone a lui/lei Strettamente Legate l'esistenza di condizioni che prevedono l'obbligo per tali persone di comunicare le Operazioni, nonché́ a garantire che le Persone a lui/lei Strettamente Legate rispettino regolarmente i suddetti obblighi, conformemente alle leggi applicabili e alla Procedura;
-
(iv) si impegna a informare il Soggetto Delegato di ogni modifica riguardante le informazioni fornite conformemente al presente documento.
-
(v) acconsente al trattamento dei dati personali forniti ai sensi delle vigenti leggi sulla privacy.
__________________ (Data)
__________________ (Firma)
Allegato B
Elenco delle Operazioni soggette a notifica
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2015
che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità̀ competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica
Articolo 10
Operazioni soggette a notifica
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1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità̀ competente. Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.
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2. Le operazioni soggette a notifica includono:
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(a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
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(b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
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(c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti; (d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
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(e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
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(f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
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(g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
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(h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
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(i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
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(j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
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(k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
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(l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
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(m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
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(n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
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(o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
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(p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
1 Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174, dell'1.7.2011, pag. 1).
Allegati
Disclaimer
IVS Group SA ha pubblicato questo contenuto il 28 marzo 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 28 marzo 2024 16:31:35 UTC.