Informazioni ai sensi dell'articolo 154-ter, settimo comma, del d.lgs. 58/1998
Torino, 21 ottobre 2022 - Juventus Football Club S.p.A. (la "Società ", l'"Emittente" o "Juventus") rende noto quanto segue.
Premessa
Premesso che:
- Con nota in data 28 luglio 2022, Consob ha notificato a Juventus una comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'adozione della misura di cui all'art. 154-ter, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") (la "Comunicazione di Avvio"), rappresentando di aver rilevato alcune criticità con riferimento alla contabilizzazione operata da Juventus di talune operazioni e fatti di gestione relativi (a) al bilancio d'esercizio al 30 giugno 2020, (b) al bilancio consolidato e d'esercizio al 30 giugno 2021, e (c) alla relazione finanziaria semestrale al 30 dicembre 2021, e, con riferimento alle relazioni finanziarie indicate ai punti (b) e (c), ha dato formalmente avvio al procedimento volto all'adozione delle misure di cui all'art. 154-ter, comma 7, TUF (il "Procedimento").
- Le criticità rilevate dalla Consob e oggetto della Comunicazione di Avvio riguardavano, segnatamente, (a) n. 15 "operazioni incrociate presenti nel bilancio al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2021", qualificate dall'Autorità come "operazioni di cessione e contemporaneo acquisto di diritti alle prestazioni sportive dei calciatori concluse con la medesima controparte", di cui n. 10 afferenti al bilancio d'esercizio al 30 giugno 2020 e n. 5 afferenti al bilancio consolidato e d'esercizio al 30 giugno 2021 (c.d. "operazioni incrociate"), (b) la "competenza delle plusvalenze su operazioni realizzate prima del 30 giugno 2020" ("competenza temporale cessioni"), e (c) le "manovre sui compensi del personale tesserato", con particolare riferimento agli esercizi 2019/2020 e 2020/2021 (c.d. "manovre stipendi").
- Per maggiori informazioni sul Procedimento si rinvia al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 23 settembre 2022 nonché alla relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2022.
- A conclusione del Procedimento, con delibera n. 22482 del 19 ottobre 2022 (la "Delibera n. 22482/2022"), Consob ha chiesto alla Società, ai sensi dell'art. 154-ter, comma 7, TUF, di rendere noti al mercato i seguenti elementi di informazione:
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- "le carenze e criticità rilevate dalla Consob in ordine alla correttezza contabile del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2021 di cui sopra";
- "i principi contabili internazionali applicabili e le violazioni riscontrate al riguardo";
- "l'illustrazione, in un'apposita situazione economico-patrimoniale consolidata pro-forma - corredata dei dati comparativi - degli effetti che una contabilizzazione conforme alle regole avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sul patrimonio netto dell'esercizio per i quali è stata fornita un'informativa errata".
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La Società precisa che gli eventuali effetti dei rilievi sollevati dalla Consob sarebbero nulli sui flussi di cassa e sull'indebitamento finanziario netto, sia degli esercizi pregressi che di quello appena concluso, mentre sul piano economico e patrimoniale sostanzialmente si azzererebbero a livello cumulato nel corso del quinquennio 2019/2020 - 2023/2024 per quanto riguarda le c.d. operazioni incrociate e del quadriennio 2019/2020 - 2022/2023 per quanto riguarda le c.d. manovre stipendi.
Non condividendo il giudizio reso da Consob nella Delibera n. 22482/2022 e ribadendo le proprie argomentazioni già illustrate alla Consob nell'ambito del Procedimento, la Società valuterà le azioni a tutela dei propri diritti presso le competenti autorità giurisdizionali.
Informazioni ai sensi dell'articolo 154-ter, settimo comma, del d.lgs. 58/1998
Tutto quanto sopra premesso, Juventus espone di seguito gli elementi di informazione richiesti.
- Carenze e criticità rilevate dalla Consob in ordine alla correttezza contabile del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2021
A conclusione del Procedimento, i rilievi della Consob, attinenti il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2021 e i principi contabili internazionali infra indicati sub B, riguardano le c.d. operazioni incrociate e le c.d. manovre stipendi. Con la Delibera n. 22482/2022 Consob non ha, invece, rilevato criticità in relazione alla c.d. competenza temporale cessioni, che è stata oggetto del Procedimento.
- C.d. operazioni incrociate
Ad avviso di Consob, il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2020 (rappresentato come comparativo nel bilancio d'esercizio al 30 giugno 2021) e il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2021 non risulterebbero redatti in conformità con lo IAS 38, paragrafo 45 per quanto attiene le plusvalenze dei calciatori realizzate in n. 10 "operazioni incrociate" (rispetto alle n. 15 inizialmente oggetto della Comunicazione di Avvio). Secondo Consob, le c.d. operazioni incrociate, che la Società ha contabilizzato come operazioni separate e distinte secondo le previsioni dello IAS 38 paragrafi 25 e seguenti e il paragrafo 113, sarebbero da considerare come operazioni unitarie, come tali assoggettabili al paragrafo 45 dello IAS 38 (Permute di attività ). Sulla scorta di tale interpretazione, Consob ha rilevato che l'iscrizione al fair value, quantomeno (i) per n. 6 operazioni identificate dall'Autorità, con riguardo all'esercizio 2019/2020 e (ii) per n. 4 operazioni identificate dall'Autorità, con riguardo all'esercizio 2020/2021, non sarebbe conforme alle regole fissate dallo IAS 38 e in particolare dal paragrafo 45.
- C.d. "manovre stipendi"
Per quanto attiene (1) la contabilizzazione degli accordi di riduzione dei compensi del personale tesserato intervenuti nell'esercizio 2019/2020 e dei successivi accordi di integrazione dei compensi del personale tesserato intervenuti nell'esercizio 2020/2021 (la "Manovra sui compensi della stagione 2019/2020" o "Prima manovra"), e
- la contabilizzazione degli accordi di riduzione dei compensi intervenuti nell'esercizio 2020/2021 e dei successivi accordi di integrazione conclusi con il personale tesserato nell'esercizio 2021/2022 (loyalty bonus) (la "Manovra sui compensi della stagione 2020/2021" o "Seconda manovra"):
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- con riguardo alla Prima manovra, ad avviso di Consob, non esistendo una perfetta concordanza tra l'aspetto sostanziale e quello giuridico-formale, la sostanza economica rappresenterebbe l'elemento prevalente per la contabilizzazione, e sussisterebbero i requisiti di una c.d. constructive obligation ai sensi del paragrafo 10 del principio contabile IAS 37 in relazione agli impegni assunti dalla Società già al 30 giugno 2020, legata al pagamento posticipato di tre mensilità di stipendi della prima squadra della stagione 2019/2020, oggetto di rinuncia da parte dei tesserati, a partire dall'anno successivo; sempre secondo Consob, la Società avrebbe dovuto iscrivere maggiori costi e una passività, o quantomeno un accantonamento e un fondo rischi, in relazione al personale tesserato nel bilancio al 30 giugno 2020. Consob ha poi rilevato che, anche qualora la Società non avesse ritenuto sussistenti i criteri tali da portare a rilevare una passività, la Società avrebbe comunque dovuto effettuare delle valutazioni in merito alla "probabilità" di essere chiamata a restituire parte dei compensi, riscontrando così i requisiti per rilevare un accantonamento ai sensi dello IAS 37.14. Nell'interpretazione adottata da Consob, gli incrementi salariali dei calciatori concordati negli accordi del 6 luglio e del 6 agosto 2020 sono da intendersi quali compensi di competenza della stagione 2019/2020 e, poiché la durata di tale stagione è stata estesa al 31 agosto 2020, tali aumenti devono essere imputati pro quota agli esercizi societari 2019/2020 e 2020/2021 in cui la stagione 2019/2020 è stata disputata, tenuto conto dell'effettivo svolgimento del campionato;
- con riguardo alla Seconda manovra, ad avviso di Consob, non esistendo una perfetta concordanza tra l'aspetto sostanziale e quello giuridico-formale, la sostanza economica rappresenterebbe l'elemento prevalente per la contabilizzazione, e risulterebbero riscontrate, ai sensi dello IAS 37, paragrafo 14, le condizioni per l'iscrizione di un accantonamento relativamente al personale tesserato nel bilancio al 30
giugno 2021 per la passività inerente agli accordi individuali sottoscritti nel settembre 2021 relativi alla retribuzione variabile (c.d. loyalty bonus) da riconoscere ad alcuni calciatori. Ciò in quanto, sempre secondo la Consob, si rileverebbe (i) l'esistenza di una c.d. constructive obligation al 30 giugno 2021, (ii) la probabilità di impiego di risorse per adempiere all'obbligazione e (iii) la possibilità di effettuare una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione. Da ultimo Consob ha rilevato ulteriori profili di non conformità ai principi contabili in relazione alla carente disclosure fornita nel bilancio d'esercizio al 30 giugno 2021 in merito ai sopra descritti loyalty bonus.
- Principi contabili internazionali applicabili e le violazioni riscontrate al riguardo
Ad avviso di Consob, il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2021 di Juventus non sarebbe conforme ai principi contabili IAS 1 "Presentazione del bilancio", IAS 38 "Attività immateriali", IAS 37 "Accantonamenti, passività e attività potenziali", IAS 8 "Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori".
Sempre secondo Consob, le carenze e criticità rilevate da Consob e sopra indicate sub A, comporterebbero, in particolare,
- quanto al bilancio d'esercizio al 30 giugno 2020,
- in ragione delle criticità riscontrate in relazione alle c.d. "operazioni incrociate", una violazione dello IAS 38 "Attività immateriali", paragrafi 45 e seguenti;
- in ragione delle criticità riscontrate in relazione alla Prima manovra, una violazione dello IAS 37, paragrafo 10, o quantomeno dello IAS 37, paragrafo 14 e una violazione dello IAS 1 con riferimento alla rilevazione delle passività in bilancio e criterio di contabilizzazione per competenza (paragrafo 27), in particolare, con riferimento all'imputazione pro quota agli esercizi societari 2019/2020 e 2020/2021 degli aumenti concordati con il personale tesserato della prima squadra;
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- una violazione dello IAS 10, "Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento", in quanto la Società, in relazione alla sottoscrizione degli accordi di integrazione dei compensi del luglio e agosto 2020 avrebbe fornito in modo parziale ed incompleto "a) la natura del fatto; e b) una stima dei connessi effetti sul bilancio, o la dichiarazione che tale stima non può essere effettuata".
- quanto al bilancio d'esercizio al 30 giugno 2021,
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- alla luce delle criticità che, secondo Consob, riguarderebbero il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2020, una non conformità del bilancio al 30 giugno 2021 stesso, con riguardo ai dati comparativi relativi all'esercizio 2020 in esso contenuti, con il principio contabile IAS 1, che prevede che sia effettuata una contabilizzazione secondo il principio della competenza (paragrafo 27) e con il principio contabile IAS 8 che richiede di rilevare la correzione retroattiva di errori rilevanti di esercizi precedenti (paragrafi 41 e 42);
- in ragione delle criticità riscontrate in relazione alle c.d. "operazioni incrociate", una violazione dello IAS 38 "Attività immateriali", paragrafi 45 e seguenti;
- in ragione delle criticità riscontrate in relazione alla Seconda manovra, una violazione dello IAS 37, paragrafo 14.
Consob ha poi ritenuto che le circostanze emerse nel corso dell'attività istruttoria attesterebbero anche la violazione del principio relativo alla corretta rappresentazione della situazione aziendale, non garantendo il rispetto degli assunti fondamentali e delle caratteristiche qualitative delle informazioni.
Consob ha infine indicato che la rilevanza degli errori e la significatività delle carenze riscontrate, possano determinare, altresì, la non conformità delle rendicontazioni in oggetto ai requisiti di attendibilità, prudenza e completezza, sanciti dal principio IAS 1 "Presentazione del bilancio".
- Illustrazione, in un'apposita situazione economico-patrimoniale consolidata pro-forma - corredata dei dati comparativi - degli effetti che una contabilizzazione conforme alle regole avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sul patrimonio netto dell'esercizio per i quali è stata fornita un'informativa errata
La Società, al solo fine di ottemperare alla Delibera n. 22482/2022, provvederà a pubblicare, con apposito comunicato, previa delibera degli organi competenti della Società, in tempi ragionevolmente brevi stante la complessità delle attività da svolgere - indicativamente, entro metà novembre 2022 -, una situazione economico- patrimoniale pro-forma consolidata - corredata dei dati comparativi - che tenga conto dei rilievi formulati dall'Autorità, come in precedenza illustrati.
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Juventus continuerà a collaborare e cooperare con le autorità di vigilanza e di settore e rimane convinta di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della football industry. I rilievi di Consob si basano su interpretazioni di elementi soggettivi e applicazioni delle regole contabili, giudizi e valutazioni che Juventus non condivide, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla Società con l'ausilio dei propri consulenti e dei pareri legali e tecnico-contabili acquisiti dalla Società.
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Juventus Football Club S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 21 ottobre 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 21 ottobre 2022 18:58:04 UTC.
