IA Media S.A.
15 Boulevard F.W. Raiffeisen
2411 - Lussemburgo Grand Ducato del Lussemburgo
Spett.le
Sipario Movies S.p.A.
Via Salaria 222
00198 - Roma, Italia
Inviata via PEC all'indirizzo: lbmediagroup@pec.it
Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione
Nelle persone di:
Dott. David Peretti
Email: david.peretti23@gmail.com
Dott. Pasquale Grimaldi
Email: grimaldipasquale@gmail.com
Dott. Pierre Xavier L. Goffinet
Email: direction@cpmconsulting.lu
Dott. Dominique Yves C. Fontaine
Email: dom.fontaine@scarlet.be
Dott. Nicola Cinelli
Email: nicola.cinelli@elexia.it
Alla c.a. del Collegio Sindacale
Nelle persone di:
Dott. Fabio Tinari
Email: Fabio.tinari@tiscali.it
Dott. Claudio Scrocca
Email: claudio.scrocca@trustadvisory.it
Lussemburgo, 1° marzo 2024
Oggetto: DOMANDE RELATIVE AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SIPARIO MOVIES S.P.A. ("SOCIETA'") CONVOCATA IN PRIMA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 10 MARZO 2025
Gentili Signori,
la sottoscritta società IA Media S.A., con sede in 15, Boulevard F.W. Raiffeisen, Lussemburgo, Grand Ducato del Lussemburgo, Registro del commercio e delle imprese del Lussemburgo (Registre de
commerce et des sociétés) numero B235826, proprietaria di no. 11.017.847 azioni ordinarie della Società, pari a 30,66% del capitale sociale e dei diritti voto della stessa (cfr. Certificazione comprovante la titolarità del numero di Azioni, allegata alla presente), esercitando la facoltà attribuita agli azionisti nell'avviso di convocazione relativo all'assemblea in oggetto ("Avviso di Convocazione"), formula le seguenti domande al Consiglio di Amministrazione e, per quanto di ragione, al Collegio Sindacale, ricordando quanto disposto e previsto dagli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile.
ϭͿ In occasione di quale seduta del consiglio di amministrazione è stata discussa ed approvata le relazione illustrativa degli amministratori pubblicata insieme all'Avviso di Convocazione?
ϮͿ L'approvazione della predetta relazione illustrativa è il risultato di un voto unanime o a maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione?
ϯͿ Prima di proporre la nomina di uno o più liquidatori è stata valutata la possibilità di far ricorso a strumenti alternativi alla soluzione della crisi previsti dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cosiddetto Codice della Crisi) e che prevedono, in particolare, la sospensione della causa di scioglimento conseguente al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 2484 n.4 del Codice Civile (es. artt. 20 o 89 del Codice della Crisi)? Se sì, quali sono stati gli esiti di queste valutazioni e perché e con l'ausilio della valutazione di quali consulenti esperti nel settore si è escluso il ricorso a tali strumenti alternativi? Se no, per quale ragione non si è proceduto a tale valutazione?
ϰͿ Con l'ausilio di quali esperti del settore della produzione cinematografica, interni o esterni alla Società, si è valutata la possibilità o l'impossibilità di elabora un nuovo piano industriale che consentisse di formulare ai creditori e agli azionisti una proposta che consentisse la continuità aziendale?
ϱͿ Ci sono stati contatti con i principali creditori sociali per verificare la disponibilità degli stessi a contribuire, attraverso uno stralcio o con altri mezzi, alla riduzione delle perdite e, conseguentemente, all'eventuale formulazione di una nuova proposta di aumento di capitale, per importi minori rispetto alla precedente proposta di ricapitalizzazione, non approvata dagli azionisti? Se sì, quando sono avvenuti tali contatti, chi ha rappresentato la Società in queste occasioni e quali sono stati i relativi esiti? Se no, perché si è deciso di non contattare i creditori principali, come imporrebbe la diligenza di amministratori accorti ed esperti?
ϲͿ Tenuto conto di quanto precede, gli amministratori ed il collegio sindacale hanno considerato le conseguenze di una procedura di liquidazione, in particolare di una procedura concorsuale di liquidazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. c) ed h) del Decreto Ministeriale 10 luglio 2024, n. 225 che regola l'accesso al cosiddetto Tax Credit ĞĐŚĞƐŝĂůůĞŐĂĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ĐŽŶƌŝĐŚŝĞƐƚĂĐŚĞ ǀĞŶŐĂƉƵďďůŝĐĂƚŽĞŵĞƐƐŽĂĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚŝŐůŝĂnjŝŽŶŝƐƚŝ͍
ϳͿ In particolare, hanno valutato gli amministratori ed il collegio sindacale che il ricorso a procedure che prevedano la liquidazione implica la perdita di decine di milioni di cosiddetto Tax Credit, anche nella misura riconosciuta esistente dallo stesso consiglio di amministrazione, nella situazione patrimoniale al 30 novembre 2024, e che di conseguenza il ricorso alla liquidazione dovrebbe rappresentare l'estrema ratio, solo in presenza di evidenze incontrovertibili dell'impossibilità di individuare una soluzione che, anche con la collaborazione o l'intervento dei principali creditori?
ϴͿ Con riferimento al comunicato stampa diffuso dal consiglio di amministrazione con riferimento alle decisioni assunte dal consiglio di amministrazione nella seduta del 27 febbraio 2025, si chiede: ĂͿ dal momento che l'espressione "carenza assoluta di asset destinati dai precedenti Organi Delegati di Gestione della Società a beneficio, inter alia, di TATATU S.p.A., PRODEA GROUP
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S.p.A., ILBES STUDIOS S.o.o., EVOLUTION & DEVELOPMENT TECHNOLOGY S.A." significa, in un corretto uso della lingua Italiana, che non esistono asset ("carenza assoluta") destinati a beneficio di altri soggetti, come può l'assenza di asset a beneficio di altre soggetti determinare l'irreversibile insolvenza della società?
ďͿ Qualora il comunicato sia il risultato di un uso maldestro della lingua Italiana e si intendesse dire che la società sarebbe del tutto priva di assets, per essere stati gli assets della società destinati a beneficio dei soggetti indicati, quali sono specificatamente questi assets, attraverso quali operazioni sarebbero stati "destinati" a beneficio di diversi soggetti, quale sia l'impatto finanziario di tali asserite operazioni e sulla base dell'esame di quali esperti del settore si è concluso che tale asserite operazioni determinino la sostenuta irreversibilità dell'asserita insolvenza della società?
ĐͿ Ricordando che chi scrive è legittimato all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393-bis odice ivile, in occasione di quale consiglio di amministrazione le evidenze di tali asserite irregolarità sarebbero state esaminate e valutate ai fini di accertare in maniera professionalmente adeguata l'irreversibilità dell'insolvenza della società e qual è stato il voto dei consiglieri di amministrazione in questa occasione?
ĚͿ Le valutazioni che precedono sono mai state sottoposte all'attenzione dei principali creditori sociali, al fine di verificare se gli stessi, anche di fronte alla certezza di perdere l'intero importo del tax credit, fossero disponibili a sostenere la società, attraverso rinunce o riscadenzamento dei propri crediti?
Si allega copia del Decreto Ministeriale MiC e MEF 10 luglio 2024, n. 225 citato nella domanda 6) che precede e la Certificazione comprovante la titolarità del numero di Azioni.
* * *
Distinti saluti
_________________________
Sonia Russo
IA Media S.A.
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220
VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali" e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato";
VISTA la legge di bilancio del 30 dicembre 2023, n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", che apporta modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220;
VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", e, in particolare, l'articolo 15, che prevede un credito d'imposta riservato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva;
VISTO l'articolo 21, comma 5, della legge n. 220 del 2016, che prevede che "con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito
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delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza";
VISTO l'articolo 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate, con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Ministro, sono stabilite nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni:
a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
- favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;
VISTO l'articolo 12, comma 4, della legge n. 220 del 2016, che stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi prevedono:
- il riconoscimento degli incentivi e dei contributi è subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
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- in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal Capo III della medesima legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee;
VISTO l'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dalla medesima legge, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari;
VISTO l'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 gennaio 2018, recante "Disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive", e successive modificazioni;
VISTO il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: "TUIR");
VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", e, in particolare, l'articolo 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;
VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali";
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VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
VISTO l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;
VISTO il decreto direttoriale 21 ottobre 2022, rep. 3373, recante "Disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione e del contenuto delle certificazioni", e successive modificazioni;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 4 e 54;
SENTITO il Ministro delle imprese e del made in Italy;
DECRETA
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CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Definizioni
- Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016.
- In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
-
- «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero della cultura;
- «DGCA»: la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura;
- «Consiglio superiore»: il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di cui all'articolo 11 della legge n. 220 del 2016;
-
«opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione.
L'opera audiovisiva si distingue in: -
- «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
- «opera televisiva e web»: l'opera destinata prioritariamente alla diffusione attraverso, rispettivamente, un servizio di media audiovisivo lineare come definito al comma 3, lettera h), del presente articolo oppure un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito al comma 3, lettera i), del presente articolo;
- «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;
- «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l'opera cinematografica e audiovisiva realizzata da uno o più produttori italiani e uno o più produttori non italiani aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
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- «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale»: l'opera cinematografica realizzata da uno o più produttori italiani e uno o più produttori non italiani aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
-
«opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva non cinematografica realizzata da uno o più produttori italiani e uno o più produttori non italiani aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma
2 della legge n. 220 del 2016; - «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
- «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
- «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
- «opera di giovani autori»: il film realizzato da regista che, alla data di presentazione della prima delle richieste previste nel presente decreto, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;
- «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
- «cortometraggio»: l'opera audiovisiva avente durata inferiore o uguale a 20 minuti;
- «videoclip»: l'opera audiovisiva realizzata per accompagnare e promuovere un brano musicale.
3. Ai fini del presente decreto, le imprese sono così definite:
- «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o
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audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
b. «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
- «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dello Spazio Economico Europeo ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in paesi non europei;
- «gruppo di imprese»: due o più imprese giuridicamente autonome sottoposte, ai sensi del Codice civile, a direzione e coordinamento da parte di una medesima impresa;
-
«produttore» ovvero «impresa di produzione»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto e svolge prevalentemente l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni; - «produttore audiovisivo originario»: il produttore che svolge in proprio le seguenti attività:
-
- la scelta di un soggetto e l'acquisizione dei relativi diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la realizzazione e lo sfruttamento dell'opera audiovisiva;
- l'affidamento dell'incarico di elaborazione, del trattamento, della sceneggiatura e di altri analoghi materiali artistici;
- l'individuazione degli attori, del regista e dei principali componenti del cast artistico e tecnico, nonché all'acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei relativi diritti;
- «produttore indipendente»: il produttore definito tale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e delle ulteriori specificazioni dell'AGCOM;
- «servizio di media audiovisivo lineare o di radiodiffusione televisiva ovvero emittente televisiva di ambito nazionale»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera p) e bb), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
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Allegati
Disclaimer
Lady Bacardi Media S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 07 marzo 2025 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 07 marzo 2025 10:21:03 UTC.
