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19/12/2024 - Litix S.p.A.: LITIX Modello Organizzativo Parte Generale 1

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Litix modello organizzativo parte generale 1

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E

CONTROLLO di LITIX S.P.A.

Adottato ai sensi del Decreto Legislativo

8 giugno 2001, n. 231

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Rev. 0 del 19.12.2024

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INDICE

PREMESSA

3

1.

Principi Generali

3

2.

Finalità Del Modello

3

3.

Struttura Del Modello

4

4.

Destinatari Del Modello

4

PARTE GENERALE

6

SEZIONE PRIMA

7

1.

La Responsabilità Amministrativa Degli Enti

7

2.

Fonti Per La Costruzione Del Modello: Linee Guida Di Confindustria

13

3.

La Disciplina In Materia Di Whistleblowing

15

SEZIONE SECONDA

17

1.

Adozione Del Modello

17

2.

I principi ispiratori del Modello

18

3.

Sistema Disciplinare

39

4.

Diffusione Del Modello

49

5.

Aggiornamento Del Modello

52

PARTE SPECIALE

53

1.

Introduzione

54

2.

Protocolli Di Decisione

56

3.

Allegati

57

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PREMESSA

1. Principi Generali

LITIX S.P.A. (di seguito anche "LITIX" o la "Società") nell'ambito della più ampia politica aziendale e cultura etica e di responsabilità sociale, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della Società stessa, ha ritenuto opportuno analizzare e rafforzare tutti gli strumenti di controllo e di governance societaria già adottati, procedendo con l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dal D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello").

Il presente documento, corredato di tutti i suoi Allegati, illustra quindi il Modello adottato dal Consiglio di Amministrazione di LITIX con delibera del 19.12.2024, ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Il Modello di LITIX, così come riportato nel presente documento, è da intendersi a integrazione e completamento del sistema dei controlli interni della Società ed ha l'obiettivo di rappresentare il sistema di regole e principi comportamentali che disciplinano l'attività della Società, nonché gli ulteriori elementi di controllo di cui quest'ultima si è dotata al fine di prevenire i reati e gli illeciti amministrativi per i quali trova applicazione il Decreto, nel rispetto della governance aziendale e del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri.

2. Finalità Del Modello

Con l'adozione del presente Modello, LITIX si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

  • ribadire che ogni condotta illecita è assolutamente condannata dalla Società, anche se ispirata ad un malinteso interesse sociale ed anche se LITIX non fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, in quanto contrarie, oltre che a disposizioni normative, anche alle norme e regole di condotta cui LITIX si ispira e a cui si attiene nella conduzione della propria attività aziendale;
  • sensibilizzare tutti coloro che operano per conto di LITIX, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività;
  • determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto e comunque nell'interesse o a vantaggio di LITIX e, in particolare, nelle "aree a rischio 231" ovvero nelle aree di attività in cui potenzialmente potrebbero essere realizzate le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto, la consapevolezza del dovere di conformarsi alle disposizioni ivi contenute e più in generale alla regolamentazione aziendale;

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  • informare i Destinatari che la commissione anche tentata di un Reato - anche se effettuata a vantaggio o nell'interesse di LITIX - rappresenta una violazione del Modello organizzativo e del Codice di Etico e costituisce un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei confronti dell'autore del Reato, ma anche nei confronti della Società, con la conseguente applicazione alla medesima delle relative sanzioni;
  • consentire alla Società, grazie ad un sistema di protocolli di controllo ed a una costante azione sulla corretta attuazione di tale sistema di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati rilevanti ai sensi del Decreto.

3. Struttura Del Modello

Il Modello di LITIX si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La Parte Generale descrive i contenuti del Decreto, richiamando le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa in capo a un ente, le possibili sanzioni e le condizioni per l'esenzione della responsabilità (Sezione prima), nonché la struttura organizzativa e di governance della Società e le attività svolte per la costruzione, diffusione e aggiornamento del Modello (Sezione seconda).

La Parte Speciale contiene i Protocolli di Decisione ovvero un insieme di regole e di principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare le aree per le quali è stato rilevato un rischio di potenziale commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.

Sono inoltre parte integrante del Modello i seguenti documenti Allegati:

  • Allegato I - I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D. Lgs.231/01;
  • Allegato II - Codice Etico;
  • Allegato III - Procedura di Gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing).

4. Destinatari Del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano ai seguenti Destinatari:

  1. tutti gli amministratori, i procuratori e coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione in LITIX nonché coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo della società;
  2. tutti coloro che intrattengono con LITIX un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti);

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  1. tutti coloro che collaborano con LITIX in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, stagisti, ecc.).

Dai Destinatari del Modello devono tenersi distinti coloro i quali - pur non formalmente inseriti nell'organizzazione societaria - operano su mandato o per conto di LITIX nell'ambito dei processi e delle attività "sensibili", quali ad esempio, i consulenti, i fornitori, i partners, i collaboratori in genere, che per l'attività svolta possono contribuire a far sorgere una responsabilità in capo alla Società.

Relativamente alla attività svolta da tali soggetti (di seguito anche "Soggetti Terzi"), i contratti che ne regolano i rapporti devono prevedere specifiche clausole che prescrivano l'impegno a rispettare le previsioni del D. Lgs 231/2001 e il Codice Etico.

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PARTE GENERALE

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SEZIONE PRIMA

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1. La Responsabilità Amministrativa Degli Enti

1.1. Il regime giuridico della responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora in avanti, "Decreto 231" o il "Decreto") in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina - introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale - la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per alcuni reati commessi nell'interesse di queste: a) dai cd. soggetti in posizione apicale, vale a dire persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) dai cd. soggetti sottoposti, ovvero persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (in sostanza, nel caso delle società, i dipendenti dell'ente).

La responsabilità per alcuni illeciti penali è stata ampliata includendo non solo la persona fisica che ha materialmente commesso il fatto, ma anche gli enti che hanno tratto vantaggio dalla commissione dell'illecito o nel cui interesse l'illecito è stato commesso. Il "vantaggio" o "interesse" rappresentano due distinti criteri di imputazione della responsabilità, potendo l'ente essere responsabile per il sol fatto che l'illecito viene commesso nel suo interesse, a prescindere dal conseguimento o meno di un concreto vantaggio.

La responsabilità amministrativa degli enti si applica alle categorie di reati espressamente contemplate nel Decreto 231 e può configurarsi anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per tali reati non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto e sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

  • previsto un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive, ivi inclusa l'interdizione dall'esercizio dell'attività. E', altresì, sanzionata la commissione del delitto tentato che non è giunto alla sua consumazione perché non si è verificato l'evento voluto dal reo o perché, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, l'azione non è comunque giunta a compimento.
    Le sanzioni amministrative previste dal Decreto possono infatti essere applicate esclusivamente dal giudice penale, nel contesto garantistico del processo penale, solo se sussistono tutti i

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requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un Reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

La responsabilità amministrativa in capo ad un Ente consegue nei seguenti casi:

  • il Reato venga commesso nell'interesse dell'Ente, ossia ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'intento esclusivo di arrecare un beneficio all'Ente;
  • qualora l'Ente stesso tragga dalla condotta illecita un qualche vantaggio (economico o meno) di tipo indiretto, pur avendo l'autore del Reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio all'Ente.

Al contrario, il vantaggio esclusivo dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) esclude la responsabilità dell'Ente, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità del medesimo alla commissione del Reato.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'Ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore impone inoltre l'accertamento della colpevolezza dell'ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica con una colpa da organizzazione, intesa come mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati.

1.2. I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

Le fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della Società sono soltanto quelle espressamente indicate dal legislatore all'interno del Decreto che, al momento dell'emanazione, contemplava solo alcuni reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il legislatore, anche in applicazione di successive direttive comunitarie, ha nel corso degli anni notevolmente ampliato il catalogo dei Reati sottoposti all'applicazione del D.Lgs. 231/2001, che oggi comprende, in particolare:

  • reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001);
  • reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);
  • delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001);
  • reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001);
  • delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001);

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  • reati societari, compresi i reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
  • reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25- quater D.Lgs. 231/2001);
  • pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001);
  • reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001);
  • reati ed illeciti amministrativi di abuso e manipolazione del mercato (art. 25-sexies);
  • reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25- septies D.Lgs. 231/2001);
  • reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001);
  • Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1);
  • delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001);
  • induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001);
  • reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001);
  • reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, compresi i reati in materia di violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001);
  • reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001);
  • frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001)
  • reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
  • reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto);
  • delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
  • riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies);
  • reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006).

Per un dettaglio delle singole fattispecie di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 si rimanda al catalogo allegato presente Modello (Allegato I).

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1.3. Le sanzioni applicabili all'ente

Il Decreto stabilisce un articolato sistema di sanzioni amministrative nel caso in cui l'Ente sia responsabile per un Reato commesso da un suo rappresentante.

Tale sistema prevede quattro specie di sanzioni, applicabili in caso di condanna definitiva:

  • sanzioni pecuniarie;
  • sanzioni interdittive;
  • confisca del profitto;
  • pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie vengono comminate in ogni caso di condanna definitiva. La determinazione della misura della sanzione, a norma dell'art. 10 del Decreto, si basa su un complesso sistema di quote. L'importo di una quota va da un minimo di €258,00 (Euro duecentocinquantotto/00) ad un massimo di € 1.549,00 (millecinquecentoquarantanove/00). Per ogni specie di Reato il Decreto prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a un determinato numero di quote.

La sanzione da irrogarsi in concreto viene stabilita dal giudice, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 11 del Decreto ovvero, gravità del fatto, grado della responsabilità dell'ente, attività svolta dall'ente per delimitare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori reati, condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive consistono nelle seguenti misure:

  • interdizione dall'esercizio dell'attività;
  • sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del Reato;
  • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
  • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle sanzioni interdittive non può essere inferiore ai tre mesi, né eccedere i due anni. La loro applicazione è prevista solo per alcuni dei Reati specificamente indicati nel Decreto 231. Condizione per la comminazione delle sanzioni interdittive è il ricorrere di uno dei seguenti presupposti: (a) che l'ente abbia tratto dal Reato un profitto di rilevante entità e, al contempo, che il Reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o, se commesso da soggetti

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Litix S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 19 dicembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 19 dicembre 2024 10:57:11 UTC.

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