27/03/2025 - Litix S.p.A.: Litix Procedura Informazioni Privilegiate Aggiornata marzo 2025

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Litix procedura informazioni privilegiate aggiornata marzo 2025

Litix S.p.A.

PROCEDURA PER LA GESTIONE, IL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE DELLE

INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Documento approvato dal consiglio di amministrazione di Litix S.p.A. in data 27 marzo 2025

Premessa

La presente procedura (la Procedura) è volta a disciplinare la gestione e il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come infra definite) riguardanti Litix S.p.A. (Litix o la Società o l'Emittente) e le società direttamente e/o indirettamente dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ., in virtù dell'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di Litix su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (Euronext Growth Milan).

La Procedura è stata adottata in ottemperanza a quanto previsto:

  • - dall'art. 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan);

  • - dall'art. 114 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 (il Testo Unico della Finanza o TUF);

  • - dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il Regolamento Market Abuse);

  • - dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione del 13 luglio 2022 (il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1210);

  • - dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 (il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055);

  • - "Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) - Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate" pubblicati dall'ESMA (European Securities and Markets Authority) e recepiti da Consob che li ha altresì messi a disposizione sul proprio sito istituzionale;

  • - Linee Guida n. 1/2017 in materia di "Gestione delle Informazioni Privilegiate" adottate da Consob in data 13 ottobre 2017 (le Linee Guida).

La presente Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell'ESMA - European Securities and Markets Authority (ivi incluse le Questions and Answers on the Market Abuse Regulation, predisposte e aggiornate dalla medesima ESMA, nell'ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.

La Procedura è finalizzata ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e a garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate (come infra definite); la Procedura è volta a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l'abuso di Informazioni Privilegiate (come infra definite).

La Società riconosce il valore implicito nei principi di efficienza e trasparenza del mercato.

La Società comunica con il mercato nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità di accesso all'informazione.

La Procedura entra in vigore a partire dalla data di presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione alle negoziazioni dei sopracitati strumenti finanziari di Litix su Euronext Growth Milan.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa price sensitive e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dal Regolamento Market Abuse e. dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (anche europee) pro-tempore applicabili.

La Procedura rappresenta uno standard di riferimento per tutte le eventuali Controllate (come infra definite), che sono tenute a recepirne i contenuti e a curarne l'adeguata diffusione all'interno delle singole società, al fine di garantire, per quanto di competenza, il rispetto della Procedura e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

La Procedura è pubblicata sul sito internet della Società, sezione "Governance".

Articolo 1

Definizioni

1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

Amministratore Delegato: l'amministratore o gli amministratori designati dal Consiglio di Amministrazione della Società ad assolvere le funzioni oggetto della presente Procedura.

Autorità Competente: l'autorità competente come identificata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Market Abuse.

Collegio Sindacale: il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

Controllate: le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ..

Elenco Insider: ha la definizione di cui all'Articolo 9 della presente Procedura.

Fatti Rilevanti: ha il significato indicato nell'Articolo 6 della presente Procedura.

Informazione Privilegiata: ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento Market Abuse, indica un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o una delle sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari della Società, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari. Ai fini della presente definizione:

un'informazione è di "carattere preciso" se:

  • (a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e

  • (b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza

  • o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione di "informazione privilegiata";

per "informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari" si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento.

Euronext Growth Advisor: l'Euronext Growth Advisor della Società.

Referente Informativo: il soggetto preposto all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente Procedura, nominato dal Consiglio di Amministrazione, a norma della presente Procedura.

SDIR: servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa applicabile CONSOB.

Soggetti Rilevanti: indica:

  • (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;

  • (b) i soggetti che svolgono funzioni di alta direzione della Società che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (a) che precede, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società e/o delle Controllate;

  • (c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono in una Controllata;

  • (d) i soggetti che partecipano al capitale sociale della Società;

  • (e) i soggetti che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione;

  • (f) qualunque altro soggetto che possegga Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui alle precedenti lettere, quando detto soggetto sa o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate.

Quando un Soggetto Rilevante è una persona giuridica, la presente definizione trova applicazione anche nei confronti delle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Strumenti Finanziari:

(a) strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15) della direttiva 2014/65/UE;

  • (b) gli Strumenti Finanziari Derivati;

  • (c) gli Strumenti Finanziari Collegati.

Strumenti Finanziari Collegati:

gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

  • (a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;

  • (b) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;

  • (c) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;

  • (d) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;

(e) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

Strumenti Finanziari Derivati:

ogni strumento finanziario definito all'art. 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della Direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa.

Articolo 2

Destinatari della Procedura

1. La presente Procedura è destinata ai Soggetti Rilevanti e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate, le modalità di comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, nonché le disposizioni relative all'istituzione e all'aggiornamento dell'Elenco Insider.

Articolo 3

Obblighi e divieti dei destinatari

1. I Soggetti Rilevanti, al fine sia di tutelare l'interesse della Società e delle Controllate al riserbo sui propri affari sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste nella presente Procedura o siano altrimenti di pubblico dominio.

2. È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti:

(i) di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente

  • o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della Procedura e secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili;

  • (ii) di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto Rilevante entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;

  • (iii) di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni Privilegiate si riferiscono.

  • (iv) di comunicare le Informazioni Privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio e comunque sulla base del c.d. principio del need to know.

3. I Soggetti Rilevanti sono personalmente responsabili della custodia della documentazione inerente le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate cui hanno accesso e ne curano la conservazione garantendone la riservatezza.

4. La Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate, secondo le modalità previste dall'Articolo 5.

5. Come precisato nelle Linee Guida, non devono quindi essere rese pubbliche dalla Società quelle informazioni che riguardano "indirettamente" la Società, quali, ad esempio, quelle informazioni che, pur influendo sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa, originano da soggetti esterni all'Emittente1.

6. La Società informa il pubblico delle informazioni che concernono le proprie Controllate se costituiscono Informazioni Privilegiate per la Società medesima. Al fine di adempiere tale obbligo (i) la Società trasmette la presente Procedura a ciascuna delle proprie Controllate; (ii) ciascuna Controllata adotta tempestivamente la presente Procedura tramite deliberazione dell'organo amministrativo.

Articolo 4

Competenze e Responsabilità

  • 1. Consiglio di Amministrazione

    Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina, revoca e sostituzione del Referente Informativo, definendone i relativi poteri e competenze - in conformità alla presente Procedura - e potendo altresì designare un suo sostituto in caso di assenza o impedimento del Referente Informativo.

  • 2. Amministratore Delegato

    L'Amministratore Delegato:

(a)

cura le modalità di gestione delle Informazioni Privilegiate, nonché i rapporti tra la Società e gli investitori istituzionali e i rapporti con la stampa, avvalendosi allo scopo delle competenti strutture interne; e

1 Cfr. Paragrafo 4.2.1 delle Linee Guida.

(b)

approva i comunicati sottoposti alla sua attenzione da parte del Referente Informativo.

Ogni rapporto con la stampa e altri mezzi di comunicazione finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate deve essere espressamente autorizzato dall'Amministratore Delegato, o da diverso soggetto da esso incaricato.

3. Referente Informativo

Il Referente Informativo:

(a) assiste, con il supporto delle strutture interne della Società, l'Amministratore Delegato nel corretto adempimento degli obblighi informativi previsti per le Informazioni Privilegiate dalla presente Procedura e dalla disciplina applicabile;

(b) avvalendosi delle strutture interne della Società, cura i rapporti con gli organi di informazione e si occupa della redazione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate.

4. Società Controllate

Le Controllate, e in particolare i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna dell'ente, sono tenute ad informare prontamente l'Amministratore Delegato e il Referente Informativo dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire un'Informazione Privilegiata. La valutazione in merito al carattere privilegiato di un'informazione è comunque rimessa all'Amministratore Delegato, ovvero, a seconda del caso, al Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo Articolo 5.

Articolo 5

Trattamento delle Informazioni Privilegiate

1. Valutazione della natura privilegiata dell'informazione

I responsabili degli uffici della Società e delle Controllate che ritengano sussistere in capo alla Società l'obbligo di procedere alla comunicazione al mercato di una Informazione Privilegiata, di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, relativa a fatti verificatisi nella sfera di attività della Società e/o delle Controllate, e in relazione alla quale non risultano ancora adempiuti gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico, comunicano senza indugio tale circostanza al Referente Informativo.

Il Referente Informativo, qualora, anche in virtù delle segnalazioni ricevute ai sensi del precedente paragrafo, ritenga di essere in possesso di un'Informazione Privilegiata deve senza indugio informare l'Amministratore Delegato.

La valutazione sulla natura privilegiata dell'informazione e, pertanto, sulla necessità di procedere ad una comunicazione al mercato (o, in presenza delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sulla facoltà di attivare la procedura del Ritardo di cui all'Articolo 8), è effettuata:

i. dal Consiglio di Amministrazione, contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura dell'Amministratore Delegato;

  • ii. dall'Amministratore Delegato, per quanto concerne i dati contabili e di periodo; e

  • iii. dall'Amministratore Delegato, per quanto concerne ogni altra informazione.

Resta in ogni caso inteso che l'Amministratore Delegato, ove ritenuto necessario o opportuno, ha sempre la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione.

Qualora ad esito della predetta valutazione l'Amministratore Delegato o, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione:

ravvisi la natura non privilegiata dell'informazione, si attiva, se del caso, al fine di garantire comunque la riservatezza dell'informazione ai sensi di quanto disposto dal successivo Articolo 7;

ravvisi la natura privilegiata dell'informazione, si attiva affinché l'Informazione Privilegiata sia diffusa al pubblico (salvo che ricorrano le condizioni per attivare la procedura del Ritardo di cui all'Articolo 8), garantendo che la comunicazione avvenga (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, comunque, (ii) nel rispetto delle previsioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 (iii) nonché in conformità a quanto previsto dalla presente Procedura e dalla normativa pro tempore vigente. In ogni caso, la Società non coniuga la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.

I Soggetti Rilevanti dovranno comunicare tempestivamente il contenuto dell'Informazione Privilegiata all'Amministratore Delegato e al Referente Informativo e, in seguito, informare gli stessi in merito allo stato di avanzamento, qualora l'Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, da aggiornare periodicamente, almeno una volta ogni 7 (sette) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.

2. Diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

Quando l'informazione viene valutata dai soggetti individuati al precedente paragrafo 1 come Informazione Privilegiata, la stessa dovrà essere resa pubblica quanto prima possibile, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico, in conformità alla presente Procedura ed alla normativa di legge e regolamentare vigente. In particolare, la Società, avvalendosi della funzione Investor Relations, deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni contemporaneamente, nel caso di divulgazione intenzionale, tempestivamente, nel caso di divulgazione non intenzionale.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve avvenire mediante diffusione di un apposito comunicato predisposto dalla Società, secondo quanto infra previsto, tenuto conto degli schemi di comunicato contenuti nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per quanto applicabili.

La funzione Investor Relations elabora la bozza del comunicato. Il testo della bozza di comunicato deve essere sottoposto e approvato dall'Amministratore Delegato e, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, dal Consiglio d'Amministrazione, per l'approvazione finale prima della diffusione all'esterno. La funzione Investor Relations provvede, quindi, a renderlo pubblico mediante SDIR.

Le Informazioni Privilegiate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR; a tal fine le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per la Società e/o le Controllate sino al momento in cui le medesime Informazioni Privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto sopra previsto.

Come precisato nelle Linee Guida2:

  • (a) la comunicazione avviene entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione al circuito SDIR di cui si avvale la Società 3;

  • (b) eventuali problemi organizzativi interni, quali l'assenza di sostituti delle persone che dovrebbero adottare la decisione o che dovrebbero curare la diffusione, non possono giustificare l'estensione di detto lasso temporale;

  • (c) allo scopo di consentire alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. (Borsa Italiana) il tempestivo esercizio delle rispettive attività di vigilanza, la Società preavvisa la Consob, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che pubblichi Informazioni Privilegiate di particolare rilievo mentre gli strumenti finanziari sono in fase di negoziazione. Analogo preavviso è dato a Borsa Italiana in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Nel caso in cui all'Informazione Privilegiata abbia avuto accesso un soggetto terzo non tenuto ad un obbligo di riservatezza (indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legale, regolamentare, statutario o contrattuale), a causa di divulgazione intenzionale o non intenzionale da parte della Società o di un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto nel corso del normale esercizio dell'attività professionale o della propria funzione o, comunque, sia di fatto venuta meno la confidenzialità dell'Informazione Privilegiata, la Società è tenuta a ristabilire la parità informativa attraverso la diffusione al pubblico, nei termini sopra descritti, delle Informazioni Privilegiate. Tale divulgazione deve avvenire (i) contemporaneamente, se la divulgazione è stata intenzionale, e (i) tempestivamente, se la divulgazione non è stata intenzionale.

In caso di perdita della riservatezza, la diffusione al pubblico dell'Informazione Privilegiata dovrà avvenire il prima possibile. Ciò trova applicazione anche nelle ipotesi di rumour sufficientemente accurati da indicare che la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non è più garantita.

  • 2 Paragrafi 7.1.2, 7.1.3 e 7.2.1 delle Linee Guida.

  • 3 Se l'informazione diviene privilegiata il venerdì dopo la chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione l'emittente non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il fine settimana. Ciò anche in considerazione della possibilità che vengano concluse operazioni OTC (cfr. paragrafo 7.1.6 delle Linee Guida).

La Società pubblica e conserva sul proprio sito internet per un periodo di almeno 5 anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico. A riguardo trova applicazione il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055. Il sito web della Società deve soddisfare i seguenti requisiti: (i) consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente; (ii) consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso; (iii) assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle Controllate è in ogni caso responsabilità della Società. Le Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

Articolo 6

Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate

1. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (ciascuno, il "Fatto Rilevante" o, cumulativamente, i "Fatti Rilevanti"):

  • - assetti proprietari;

  • - composizione del management;

  • - piani di incentivazione del management;

  • - attività dei revisori;

  • - operazioni sul capitale;

  • - emissione di strumenti finanziari;

  • - caratteristiche degli strumenti finanziari emessi;

  • - acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.;

  • - ristrutturazioni e riorganizzazioni;

  • - operazioni su strumenti finanziari, buy-back e accelerated book-building;

  • - procedure concorsuali;

  • - contenzioso legale;

  • - revoca di affidamenti bancari;

  • - svalutazioni/rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio;

  • - brevetti, licenze, diritti, ecc.;

  • - insolvenze di importanti debitori;

  • - distruzione o danneggiamento di beni non assicurati;

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Disclaimer

Litix S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 27 marzo 2025 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 27 marzo 2025 18:32:10 UTC.

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