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27/03/2025 - Litix S.p.A.: Litix Procedura Internal Dealing Aggiornata marzo 2025

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Litix procedura internal dealing aggiornata marzo 2025

Litix S.p.A.

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

Documento approvato dal consiglio di amministrazione di Litix S.p.A.

in data 27 marzo 2025

Premessa

La presente procedura (la Procedura) definisce le regole per l'assolvimento da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ad essi (tutti come infra definiti), nonché da parte di Litix S.p.A. (Litix o la Società ), secondo quanto nel seguito precisato, degli obblighi di informazione alla Società, a Consob e al mercato sulle Operazioni Rilevanti (come infra definite) compiute dai suddetti soggetti, anche per interposta persona, aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi da Litix ovvero gli altri strumenti finanziari ad essi collegati.

La disciplina normativa e regolamentare dei citati obblighi informativi (la Disciplina) è contenuta nell'art. 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 come modificato e integrato (il Regolamento (UE) 596/2014), nel Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (il Regolamento Delegato (UE) 2016/522) e nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523).

La presente Procedura è stata approvata dal consiglio di amministrazione di Litix in data 20 giugno 2024 ed è entrata in vigore a partire dalla data di presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di Litix su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (Euronext Growth Milan). Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in data 27 marzo 2025, talune modifiche ed integrazioni, al fine di recepire alcuni aggiornamenti alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 596/2014.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La procedura è pubblicata sul sito internet della Società sezione "Governance".

Articolo 1

Definizioni

1. Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quivi attribuito:

Amministratore Delegato: ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società.

Azioni: le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

Collegio Sindacale: il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

Controllate: le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

Data di Esecuzione: il giorno in cui:

  • (a) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio o di prestito titoli o riporto, oggetto dell'Operazione come infra definita;

  • (b) viene eseguito il pagamento del corrispettivo in caso di adesione a offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di Azioni;

  • (c) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari (come infra definiti) spettanti a 2

seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche cum warrant;

(d) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

Euronext Growth Advisor: l'Euronext Growth Advisor della Società.

Gruppo: la Società e le sue controllate.

Informazione Privilegiata: ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento (UE) 596/2014, indica un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o una delle sue eventuali Controllate o uno o più Strumenti Finanziari della Società, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati.

Ai fini della presente definizione: un'informazione è di "carattere preciso" se:

  • (a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e

  • (b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nella presente definizione di "informazione privilegiata";

per "informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari" si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento.

Investor Relator: il responsabile della funzione di investor relation della Società.

Operazione: tutte le operazioni condotte da parte, o per conto di, un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante (come infra definiti) e concernenti Strumenti Finanziari della Società, Strumenti Derivati o Strumenti Finanziari Collegati, incluse le operazioni previste dall'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 596/2014 e dall'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, come riportate nell'Allegato B alla presente Procedura.

Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti ovvero Persone Strettamente Legate: ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, punto 26) del Regolamento (UE) 596/2014, una delle seguenti persone:

(a) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale; 3

  • (b) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;

  • (c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno 1 anno alla data dell'Operazione;

  • (d) una persona giuridica, trust o partnership, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

SDIR: il "Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata" ai sensi della normativa CONSOB.

Soggetto Preposto: l'Investor Relator o il diverso soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società, anche terzo rispetto alla Società, incaricato allo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi della presente Procedura.

Soggetto Rilevante: ha il significato a questo termine attribuito all'articolo 2 della presente Procedura.

Strumenti Derivati: ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 della stessa direttiva.

Strumenti Finanziari: complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15) della direttiva 2014/65/UE.

Strumenti Finanziari Collegati: ogni prodotto finanziario, anche non ammesso alla negoziazione o per il quale non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (ivi inclusi i derivati).

Articolo 2

Soggetti Rilevanti

1. I soggetti destinatari degli obblighi di cui alla presente Procedura sono, ai sensi degli artt. 3, paragrafo 1, punti 25) e 26) e 19, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 596/2014:

  • (a) ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

  • (b) ciascun alto dirigente della Società che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera (a) che precede, abbia regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;

(i Soggetti Rilevanti).

2. Gli Amministratori Delegati individuano nominativamente i Soggetti Rilevanti di cui abbiano contezza, verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco e comunicano tale elenco al Consiglio di Amministrazione della Società. Unitamente all'elenco dei Soggetti Rilevanti, la Società predispone, conserva e aggiorna tempestivamente un elenco delle Persone Strettamente Legate.

  • 3. Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione - anche relativa alle rispettive Persone Strettamente Legate - necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura.

  • 4. All'atto del ricevimento della presente Procedura, ciascun Soggetto Rilevante sottoscrive una dichiarazione, conforme al modello Allegato A accluso alla presente Procedura, di presa di conoscenza e accettazione della presente Procedura e provvede ad inviare tempestivamente tale dichiarazione all'Investor Relator.

  • 5. I Soggetti Rilevanti notificano, per iscritto, alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti - a cui pure sono applicabili le disposizioni quivi previste - gli obblighi stabiliti nella presente Procedura e conservano copia della notifica, trasmettendola altresì all'Investor Relator.

  • 6. Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante.

  • 7. Fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Procedura, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti nonché le Persone Strettamente Legate sono obbligati al rispetto delle altre norme di legge e regolamentari vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

  • 8. In ogni ipotesi di responsabilità diretta delle Persone Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate, la Società si riserva il diritto di procedere nei loro confronti per il risarcimento di qualsivoglia danno subito o subendo.

  • 9. Nell'eventualità in cui un una Persona Strettamente Legata sia già soggetta agli obblighi della presente Procedura, in quanto Soggetto Rilevante ovvero sua Persona Strettamente Legata, allo stesso si applicherà la disciplina prevista per i Soggetti Rilevanti e le rispettive Persone Strettamente Legate.

    Articolo 3

    Comunicazione delle Operazioni effettuate dal Soggetto Rilevante e dalle Persone

    Strettamente Legate al Soggetto Rilevante

  • 1. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli stessi notificano alla Società e all'autorità competente1, non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione (con esclusione del sabato, della domenica e di ogni altro giorno festivo), le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata il cui importo complessivo raggiunga un controvalore di euro 20.000,00 (ventimila/00) nell'arco di ciascun anno civile o il diverso importo che di volta in volta sia determinato dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile. Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni relative a Strumenti Finanziari, Strumenti Derivati o Strumenti Finanziari Collegati, effettuate da o per conto di un Soggetto Rilevante e/o da o per conto di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante dall'inizio dell'anno civile. Per gli Strumenti Finanziari Derivati, l'importo è calcolato con riferimento agli Strumenti Finanziari sottostanti. Nel calcolo dell'importo del controvalore relativo a Operazioni eseguite in una valuta diversa dall'Euro o in cui il valore dell'attività sottostante lo Strumento Finanziario oggetto dell'Operazione è espresso in una

1 Via PEC all'indirizzoconsob@pec.consob.it(se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzoprotocollo@consob.it. Specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

valuta diversa dall'Euro, inoltre, è necessario considerare il tasso di cambio giornaliero di riferimento reperibile sul sito della Banca Centrale Europea per determinare se la soglia pari a Euro 20.000 sia stata raggiunta o superata.

  • 2. La Società provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del precedente paragrafo 3.1 siano comunicate al pubblico, mediante SDIR e pubblicazione sul proprio sito web, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica dell'Operazione da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate agli stessi (con esclusione del sabato, della domenica e di ogni altro giorno festivo), in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria.

  • 3. La notifica di cui al paragrafo 3.1 che precede deve contenere le seguenti informazioni (ove disponibili):

    • (a) l'identità dei Soggetti Rilevanti e/o della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante coinvolti;

    • (b) il motivo della comunicazione;

    • (c) la denominazione dell'emittente interessato;

    • (d) la descrizione e l'identificativo degli Strumenti Finanziari coinvolti;

    • (e) la natura dell'Operazione o delle Operazioni, indicando, in particolare se queste siano legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui all'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 596/2014;

    • (f) la data e il luogo dell'Operazione o delle Operazioni;

    • (g) il prezzo e il volume dell'Operazione o delle Operazioni (nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia).

  • 4. L'assolvimento degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione delle informazioni sulle Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e/o dalla Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, deve avvenire mediante l'utilizzo del modello di notifica e di comunicazione previsto dall'allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 riportato sub Allegato C alla presente Procedura.

    Articolo 4

    Gestione e diffusione delle comunicazioni concernenti le Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante

  • 1. Le informazioni notificate alla Società ai sensi degli articoli 3.1 e 3.3 che precedono devono essere trasmesse all'Investor Relator all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società. L'Investor Relator, una volta ricevute dal Soggetto Rilevante tali informazioni, è responsabile della loro gestione e della loro diffusione al mercato.

  • 2. L'Investor Relator - dopo aver informato l'Euronext Growth Advisor della Società mediante trasmissione di una bozza di comunicato - elabora la comunicazione da inviare al pubblico di cui agli articoli 3.2 e 3.4 che precedono. L'Investor Relator provvede a rendere pubblica la predetta comunicazione tramite SDIR, non oltre il termine di cui agli articoli 3.2 e 3.4 che precedono a seconda del caso. Copia della stessa comunicazione deve, altresì, essere pubblicata sul sito internet della Società nella sezione "investor relations". Il testo della comunicazione deve essere sottoposto all'Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio 6

di Amministrazione per l'approvazione finale prima dell'invio tramite SDIR.

  • 3. Le Operazioni poste in essere dai Soggetti Rilevanti non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR. Gli Amministratori Delegati si assicurano che le comunicazioni in merito a tali Operazioni non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

    Articolo 5

    Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti ("black-out periods")

  • 1. Ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Regolamento (UE) 596/2014, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di effettuare, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente e indirettamente, Operazioni nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti l'annuncio2 di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti ("Periodo di Chiusura").

  • 2. Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il Periodo di Chiusura si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi.

  • 3. Il divieto non si applica: (i) nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni; (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni; (iii) in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dal Soggetto Rilevante o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite; nonché (iv) nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 come riportate nell'Allegato D alla presente Procedura.

  • 4. Oltre a quanto previsto al paragrafo 5.1 che precede, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ad alcuni o tutti i Soggetti Rilevanti è vietato o limitato il compimento di tutte od alcune delle Operazioni, per il periodo di tempo ritenuto necessario, previa comunicazione della data di inizio e di fine del periodo in questione ai soggetti di cui sopra.

  • 5. Il Soggetto Rilevante interessato dovrà adeguatamente motivare per iscritto nei confronti della Società l'Operazione, descrivendone la natura e l'eccezionalità delle circostanze nonché dimostrando che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di Chiusura.

  • 6. Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.

2 Si precisa che il giorno dell'annuncio rappresenta il 30° giorno del black-out period.

  • 7. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'Amministratore Delegato) valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:

    • i. al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;

    • ii. deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari della Società.

    Articolo 6

    Informativa-Adesione

  • 1. L'Investor Relator provvede a:

    • (a) comunicare ai Soggetti Rilevanti il loro assoggettamento agli obblighi oggetto della Procedura;

    • (b) informare per iscritto ogni Soggetto Rilevante dei contenuti della Procedura affinché lo stesso provveda a:

      • i. confermare espressamente di avere preso visione ed acquisito piena conoscenza della medesima, mediante sottoscrizione dell'Allegato A;

      • ii. comunicare per iscritto alle Persone Strettamente Legate al medesimo la sussistenza delle condizioni in base alle quali queste persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla Disciplina;

      • iii. consentire il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy, ove applicabile;

    • (c) redigere e aggiornare l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ad essi e a conservare le dichiarazioni di conoscenza e accettazione dei medesimi, nonché traccia di tutte le comunicazioni ricevute e effettuate al mercato e a Consob.

Articolo 7 Sanzioni

  • 1. L'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti, delle disposizioni della presente Procedura che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni anche regolamentari applicabili può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società, di sanzioni di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al D. Lgs. 58/1998, nonché quelle delle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

  • 2. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

  • 3. La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria e/o di vigilanza competenti, può costituire un grave danno per 8

la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni dalla stessa subiti.

  • 4. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

  • 5. Se la violazione è stata commessa da un Soggetto Rilevante che sia anche dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.

    Articolo 8

    Modifiche ed integrazioni

  • 1. Qualora si rendesse necessario modificare le disposizioni della presente Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili ovvero di richieste di Borsa Italiana S.p.A., la Procedura potrà essere modificata a cura dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione.

  • 2. L'Investor Relator provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o integrazioni della presente Procedura e ad acquisire l'accettazione dei nuovi contenuti della stessa con le modalità di cui al precedente Articolo 6. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. La Procedura è consegnata dall'Investor Relator a tutti i Soggetti Rilevanti, i quali saranno tenuti a (i) restituire copia firmata della presente Procedura per ricevuta e accettazione; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e (iii) rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della Procedura.

ALLEGATO A

Modulo per la dichiarazione di presa visione e piena accettazione della Procedura

Spett.le

Litix S.p.A.

Via Fantiscritti, SNC Carrara (MS) - 54033

Io sottoscritto ____________________________________ nato a ________________, il _______________, residente in _________________, Via/Piazza ____________________________ n. _____, nella sua qualità di ________________ (Soggetto Rilevante) di Litix S.p.A.

dichiaro ed attesto

  • di aver ricevuto copia della "Procedura di Internal Dealing" adottata da Litix S.p.A. (la Procedura), di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;

  • di aver preso atto di esser stato incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi dell'articolo 2 della Procedura e, pertanto, di essere assoggettato agli obblighi informativi previsti dalla Procedura e dalla Disciplina vigente (come definita nella Procedura);

  • di impegnarmi a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere nota alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, come definite all'articolo 1 della Procedura, la sussistenza degli obblighi loro spettanti ai sensi della Disciplina vigente.

    indico

  • i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate a me riconducibili a cui ho notificato copia della Procedura e resa nota la sussistenza degli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura stessa:

Nome e cognome

/ Denominazione

Legame

N. telefono

Indirizzo e-mail

Luogo e data

Firma

_____________________________

_______________________

_

_

Dichiaro inoltre di avere ricevuto da Litix S.p.A. e di impegnarmi - se del caso - a fornirne copia alle Persone Strettamente Legate al sottoscritto, come definite all'articolo 1 della Procedura, la seguente informativa:

10

Disclaimer

Litix S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 27 marzo 2025 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 27 marzo 2025 18:32:09 UTC.

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