29/10/2024 - Marzocchi Pompe S.p.A.: Marzocchi Pompe Statuto modificato;

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Marzocchi pompe statuto modificato;

STATUTO MARZOCCHI POMPE S.p.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE- SEDE- OGGETTO- DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1 È corrente una società per azioni sotto la denominazione MARZOCCHI POMPE S.p.A.

Articolo 2 - Sede

  1. La società ha sede legale in Italia, Zola Predosa (Bologna).
  2. L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, senza rappresentanza stabile, unità locali comunque denominate.

Articolo 3 - Oggetto

3.1 La società ha per oggetto:

  • la progettazione, lo sviluppo, la produzione, il collaudo, la commercializzazione, la vendita e la manutenzione di apparecchiature fluidodinamiche nonché le inerenti attività commerciali direttamente o indirettamente connesse con dette attività;
  • la società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, anche a mezzo di strumenti derivati (così come definiti nella prassi bancaria), concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di

stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente

che indirettamente,

partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo

affine o connesso al

proprio;

  • il coordinamento tecnico delle Società ed enti nei quali partecipa, nonché acquistare e cedere in qualsiasi forma brevetti, licenze e procedimenti di fabbricazione.

Sono tassativamente escluse tutte quelle attività riservate per legge a soggetti iscritti ad albi od ordini professionali.

3.2 La società inoltre potrà esercitare in via non prevalente, e comunque riguardo alle sole società del Gruppo di appartenenza, le attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento, di intermediazione in cambi, di servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, di coordinamento tecnico-amministrativo delle società del Gruppo di

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appartenenza. Sono tassativamente esclusi l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività ai sensi della legge n. 1/1991, la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385 e l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 385.

3.3 La società potrà altresì compiere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso il rilascio di garanzie reali o personali anche a terzi, nonché acquistare e vendere beni mobili e immobili in genere ed effettuare la gestione di detti beni attraverso la locazione e/o il noleggio, ma con espressa esclusione di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico.

La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

3.4 Ai fini del presente statuto, per Gruppo si intende l'insieme delle persone giuridiche sottoposte alla medesima direzione e coordinamento e/o le persone giuridiche collegate, in conformità a quanto previsto dalle norme del codice civile.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata. In caso di proroga a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 2437 c.c., ai soci non spetta l'esercizio del diritto di recesso.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5 - Capitale Sociale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 6.538.750,00 (seimilionicinquecentotrentottomilasettecentocinquanta virgola zero zero), suddiviso in n.

6.538.750 (seimilionicinquecentotrentottomilasettecentocinquanta) azioni ordinarie, prive di valore nominale.

5.2 L'assemblea straordinaria, in data 14 giugno 2019, con delibera redatta dal Notaio Dr. Carlo Vico, ha deliberato:

  1. un aumento di capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, per un controvalore massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) comprensivo di sovrapprezzo secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio d'Amministrazione, mediante l'emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da liberare in denaro integralmente al momento delle singole sottoscrizioni, riservate esclusivamente ed irrevocabilmente ad (i) investitori "qualificati" italiani come definiti dall'art. 100 del TUF e dell'art. 34-ter lettera b) del Regolamento Consob, e (ii) ad altri soggetti nello spazio economico europeo, esclusa l'Italia, che siano investitori "qualificati" secondo la normativa

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di rango europeo (con esclusione, pertanto, degli investitori in Australia, Giappone, Canada e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di autorizzazione delle competenti autorità), entro il termine del 31 dicembre 2019 ovvero, se antecedente, la data ultima di regolamento delle operazioni relative all'offerta di cui sopra;

  1. un ulteriore aumento di capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, per un controvalore massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) comprensivo di sovrapprezzo secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio d'Amministrazione, mediante l'emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da liberare in denaro integralmente al momento delle singole sottoscrizioni, da offrire esclusivamente ed irrevocabilmente al pubblico indistinto con modalità e quantità dell'offerta tali da rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di cui all'art. 100 del TUF ed avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art. 34 ter lettera c) del Regolamento Consob, entro il termine del 31 dicembre 2019 ovvero, se antecedente, la data ultima di regolamento delle operazioni relative all'offerta di cui sopra.

Gli aumenti di capitale sociale di cui ai precedenti punti a) e b) non potranno nel complesso determinare l'emissione di un numero di azioni ordinarie superiori a n. 2.000.000 (duemilioni).

Articolo 6 - Azioni

  1. Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti e facoltà. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge e dal presente statuto.
  2. Il possesso delle azioni comporta la piena ed assoluta adesione allo statuto sociale e alle deliberazioni dell'assemblea.
  3. Nel caso di comproprietà delle azioni i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari delle azioni rispondono solidamente delle obbligazioni da esse derivanti.
  4. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia - Mercato Alternativo del CapitaleEuronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM ItaliaEGM") e per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su AIM ItaliaEGM, troveranno applicazione le disposizioni previste dal Regolamento Emittenti AIM ItaliaEGM, come di volta in volta modificato ed integrato.
  5. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83 bis e ss. del TUF e successive modifiche ed integrazioni.

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Articolo 7 - Identificazione degli azionisti

  1. La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non ne abbiano espressamente vietato la comunicazione, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La società è tenuta ad effettuare la stessa richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la quota stabilita dall'art. 83-duodecies del TUF.
  2. Si applicano, per richiamo volontario, le disposizioni dettate dall'art. 83-duodecies del TUF e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti in materia di identificazione degli azionisti.

Articolo 8 - Obbligazioni e strumenti finanziari

8.1 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni, strumenti finanziari di qualsiasi tipologia, warrant ed obbligazioni anche convertibili, ove sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 9 - Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio - Obbligo di acquisto e diritto di acquisto - Revoca

Offerta pubblica di acquisto e scambio

  1. A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla società siano negoziate su AIM ItaliaEGM(e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) - in ossequio a quanto stabilito dal Regolamento Emittenti AIM ItaliaEGM- il presente statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del predetto Regolamento Emittenti AIM ItaliaEGM, come di volta in volta modificata, che vengono riportate qui di seguito.
  2. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italiasu EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM ItaliaEmittenti EGMcome successivamente modificato.
  3. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM ItaliaEGMpredisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del

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relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

  1. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis,1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera
    (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
  2. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su AIM ItaliaEGM.

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

  1. La Società, a partire dal momento in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italiasu EGM, rende altresì applicabile per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e i relativi regolamenti Consob di attuazione (la "Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto").
  2. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e aggiornato, preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal consiglio di amministrazione della Società, sentito il collegio sindacale, ai sensi della Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto; il consiglio di amministrazione si esprimerà, inoltre, in merito ai termini e alla procedura dell'obbligo e del diritto di acquisto laddove Consob e/o il gestore del mercato non siano competenti ai sensi della Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto. Resta in ogni caso inteso che il Panel non si esprimerà in merito all'applicazione degli articoli 108 e 111 del TUF.
  3. L'articolo 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

Revoca

9.9 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM ItaliaEGMdeve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviserl'Euronext Growth Advisore deve informare separatamente Borsa

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Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

  1. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM ItaliaEmittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM ItaliaEGMcon la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM ItaliaEGMsuscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM ItaliaEGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.
  2. La disciplina di cui al presente articolo è volta altresì a soddisfare le esigenze relative al caso di cambio di controllo di cui all'art. 24 del Regolamento Consob approvato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, come aggiornato da ultimo con la delibera 20264 del 17 gennaio 2018, nei limiti minimi previsti e alle condizioni indicate nel regolamento stesso.
  3. Ai fini del presente art. 9, per "partecipazione" si intende quanto previsto dall'art. 105 comma 2 del TUF, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 10 - Comunicazioni delle Partecipazioni Rilevanti

  1. In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italiasu EGM- e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM ItaliaEGM- trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Emittenti AIM ItaliaEGMdi volta in volta vigente, con particolare riguardo alle comunicazioni ed informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo). Gli azionisti dovranno, pertanto, comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel Regolamento Emittenti AIM ItaliaEGMdi volta in volta vigente, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della società.
  2. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata entro cinque giorni di negoziazione AIM ItaliaEGMdal perfezionamento dell'operazione o, comunque, dal verificarsi dell'evento che ha determinato il "Cambiamento Sostanziale" (indipendentemente dalla data di esecuzione dell'operazione), mediante comunicazione scritta da inviarsi all'Organo amministrativo, tramite raccomandata A.R. o via PEC, contenente (i) l'identificazione degli Azionisti Significativi coinvolti, (ii) la data in cui è avvenuto il Cambiamento Sostanziale delle partecipazioni, (iii) il prezzo, l'ammontare e la categoria degli strumenti finanziari coinvolti, (iv) la natura dell'operazione, (v) la natura e l'entità della partecipazione dell'Azionista Significativo nell'operazione e (vi) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, il numero di diritti di voto e il numero di azioni ordinarie detenute, fermo restando il diritto dell'Organo amministrativo di richiedere ulteriori informazioni.

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  1. In caso di mancata comunicazione alla società di un Cambiamento Sostanziale nei termini e con le modalità indicate nel presente articolo 910, troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.
  2. La deliberazione dell'Assemblea adottata con il voto determinante della partecipazione in relazione alla quale è stata omessa la comunicazione di cui al precedente art. 10.3, è impugnabile secondo le previsioni di legge. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.

Articolo 11 - Aumento del capitale sociale - Diritto di opzione

  1. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci; è consentita l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già esistenti nei limiti previsti dalla legge. L'aumento di capitale sociale può essere effettuato anche mediante emissione di strumenti finanziari, warrant e di obbligazioni convertibili.
  2. L'assemblea può attribuire all'Organo amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 3 anni dalla data della deliberazione assembleare.
  3. In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.

Articolo 13 - Trasferibilità delle azioni

13.1 Le azioni, le obbligazioni convertibili, gli strumenti finanziari, i warrant e i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, possono essere liberamente trasferiti per atto fra vivi o mortis causa, sottoposti a pegno, usufrutto, o a qualsiasi vincolo, nei limiti di quanto previsto dalla legge.

Articolo 14 - Recesso del Socio

  1. Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dall'articolo 2437, comma I, codice civile e negli altri casi previsti da norme inderogabili di legge.
  2. Il recesso del socio dovrà essere comunicato nei termini e con le modalità di cui all'articolo 2437 bis codice civile.
  3. I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali è esercitato il recesso. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437 ter, comma 3, codice civile.

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14.4 Il rimborso delle azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Articolo 15 - Assemblea - Competenze

  1. Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto.
  2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria aaisensi di legge e può essere convocata per svolgimento anche fuori della sede sociale, (purché in uno stato dell'Unione Europea), o anche in modalità telematica a norma dell'art. 18.6 seguente, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione, fatte salve le norme di legge.
  3. L'Assemblea delibera sulle materie riservate ad essa dalla legge, dai regolamenti - ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM ItaliaEGM- e dal presente statuto.
  4. In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italiasu EGMe salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti AIM ItaliaEGMe/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:
  1. acquisizione di partecipazione od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM ItaliaEGM,
  2. cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale di business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM ItaliaEGM,
  1. richiesta di revoca delle azioni della società dalle negoziazioni su AIM ItaliaEGM, fermo quanto previsto al precedente articolo 9.

15.5 L'assemblea ordinaria può approvare, su proposta dell'Organo amministrativo, un regolamento che disciplini l'ordinato e funzionale svolgimento delle proprie adunanze.

Articolo 16 - Assemblea di approvazione del bilancio

16.1 L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze legate alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano o nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

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Articolo 17 - Convocazione dell'Assemblea

  1. Le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono convocate dall'Organo amministrativo almeno 15 giorni prima della data fissata in prima convocazione, mediante avviso da pubblicarsi, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi", "MF-Milano Finanza" e "Il Resto del Carlino", ed in ogni caso, sul sito internet della società. Nella convocazione devono essere indicati il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni eventualmente richieste dalla legge. In tale avviso può essere fissata la data per l'Assemblea in seconda convocazione e per eventuali successive convocazioni per il caso in cui la prima andasse deserta.
  2. In mancanza della formalità suddetta le Assemblee, comunque e dovunque riunite, purché in paesi della Unione Europea (o in teleconferenza / videoconferenza a norma dell'art. 18.6 seguente), si reputano regolarmente costituite quando vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
  3. I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'Organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
  4. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 18 - Intervento in Assemblea

  1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.
  2. Possono intervenire nelle Assemblee:
  1. i soci intestatari di azioni nominative che siano iscritti nel libro dei soci e ai quali spetti il diritto di voto;

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  1. i soci che si dimostrino proprietari di azioni e ai quali spetti il diritto di voto. Ove venga rilasciato biglietto di ammissione, lo stesso è valido tanto per la prima convocazione quanto per le successive.
  1. Quando le azioni sono ammesse alle negoziazioni su AIM ItaliaEGM, la legittimazione all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari a norma di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). La comunicazione deve pervenire alla società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
  2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta nei limiti di cui all'art. 2372 c.c.mediante delega, rilasciata secondo le modalità previste ai sensi della normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicante nell'avviso di convocazione.
  3. Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 TUF, la società potrà avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee - sia ordinarie, sia straordinarie - avvenga esclusivamente tramite il "rappresentante designato" dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF (ove consentito dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente e purché previsto dal Consiglio di Amministrazione nel relativo avviso di convocazione). Al rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 TUF.

18.5 E'18.6 Èpossibile tenere le riunioni dell'Assemblea,-sia ordinaria,sia straordinaria, con interventi- anche o unicamente in teleconferenza / videoconferenza, con intervenutidislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente e purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, e in particolare, a condizione che:

  • che siano presenti il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

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Disclaimer

Marzocchi Pompe S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 29 ottobre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 29 ottobre 2024 12:03:47 UTC.

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