25/11/2024 - Novamarine S.p.A.: Novamarine – PG

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Novamarine – pg

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

AGGIORNATO AL 28/06/2024

DATA EMISSIONE

5 LUGLIO 2024

DATA APPROVAZIONE

5 LUGLIO 2024

REVISIONE

REV.01

INDICE

1. PREMESSA

1

1.1. LA SOCIETÀ

1

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

3

2.1. CENNI GENERALI

3

2.2. I REATI PRESUPPOSTO

3

2.3. I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

5

2.4. IL SISTEMA SANZIONATORIO

7

2.5. L'EFFICACIA ESIMENTE DEL MODELLO

8

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

10

3.1. LA STRUTTURA DEL MODELLO

10

3.2. LE FINALITÀ DEL MODELLO

10

3.3. I DESTINATARI DEL MODELLO

11

3.4. IL PROGETTO DI REDAZIONE DEL MODELLO

12

3.5. LA METODOLOGIA FONDATA SUL RISK BASED APPROACH

14

3.6. L'APPROVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

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3.7. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

16

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

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4.1. COMPOSIZIONE E NOMINA

18

4.2. LE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA

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4.3. I POTERI, I COMPITI E LE RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

21

4.4. GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

22

4.5. L'ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

23

4.6. LA CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

24

5. IL SISTEMA WHISTLEBLOWING

25

5.1. PROFILI GENERALI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

25

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

27

6.1. PROFILI GENERALI

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6.2. I CRITERI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

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6.3. LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOTTOPOSTI

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6.4. LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI APICALI

31

6.5. LE AZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI

32

6.6. IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

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1. PREMESSA

Novamarine S.p.A. (denominata in seguito anche "Novamarine" o la "Società") attribuisce notevole importanza alla necessità di garantire correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, al fine di preservare la propria reputazione, soddisfare le aspettative dei clienti e facilitare il lavoro dei dipendenti e collaboratori. Pertanto, la Società ha deciso di adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo (in seguito anche solo "Modello" o "MOG 231") conforme al D.lgs. 231/2001.

1.1. LA SOCIETÀ

Novamarine è una società per azioni con sede legale in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 114/A (CAP 00195).

Sulla scorta di quanto indicato al punto n. 1 dell'ordine del giorno del verbale di Assemblea del 24 giugno 2024 (repertorio n. 819 - raccolta n. 594 innanzi al notaio Giovanna Giuliana Rosa dell'Erba), Novamarine ha approvato il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan (EGM), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. In questo modo, la quotazione della Società consentirà alla stessa:

  • di incrementare la propria visibilità sui mercati nazionali ed internazionali e, di conseguenza, il numero di partner e investitori strategici, traendo importanti vantaggi in termini di posizionamento competitivo sul mercato;
  • di rafforzare la propria posizione finanziaria e patrimoniale;
  • di avere accesso più agevole al mercato dei capitali per perseguire i piani di sviluppo della Società.

Come previsto dall'art. 3 dello Statuto, l'oggetto sociale della società comprende le seguenti attività:

  • impianto ed esercizio di stabilimenti tecnicamente organizzati per la costruzione, assemblaggio e riparazioni di battelli pneumatici, natanti e imbarcazioni a motore e vela di ogni genere;
  • costruzione, assemblaggio e riparazione di battelli pneumatici, natanti e imbarcazioni a motore e vela di ogni genere nonché la commercializzazione degli stessi compresa qualsiasi attrezzatura direttamente o indirettamente attinente al settore della nautica di diporto, nonché di motori per la nautica e relativi ricambi;
  • costruzione e commercializzazione di stampi per la vetroresina e la produzione di scafi e manufatti di ogni genere in vetroresina e ogni altro materiale;
  • lavorazione e vendita di manufatti in vetroresina e tessuto gommato non solo attinenti al settore della nautica ma anche quello industriale;
  • noleggio e locazione di imbarcazioni, a vela e a motore di ogni genere, natanti, navi, battelli, pneumatici e attrezzature attinenti al settore della nautica;
  • studio, ricerche di mercato e consulenza in materia di imbarcazioni, natanti e attrezzature nautiche di ogni genere;
  • assistenza, riparazione e rimessaggio di imbarcazioni di ogni genere anche attraverso l'attività di installazione di mezzi di propulsione, modifiche e riparazioni e allestimenti speciali;
  • commercio all'ingrosso e al minuto, nonché il noleggio di articoli sportivi in genere e in particolare relativi alla nautica e alla pesca sportiva, ivi compreso l'abbigliamento;
  • gestione di cantieri, brokeraggio e la provveditoria marittima.

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La società può altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, ivi compresa la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fideiussioni e ogni altra garanzia anche reale e la partecipazione diretta o indiretta ad altre società di capitale accessorie al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, purché aventi carattere non prevalente.

La Società potrà, infine, compiere tutto quanto abbia attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile alla realizzazione del medesimo effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali ritenute dagli organi societari necessarie o utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della Società.

La Società ha una struttura organizzativa di tipo tradizionale che si articola nel Consiglio di Amministrazione, nel Collegio Sindacale e nell'Assemblea dei Soci.

Attualmente il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque Amministratori, di cui uno dei componenti è in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa di settore e un membro riveste la carica di Presidente dell'organo. La composizione del consiglio di amministrazione deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età e genere. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalle disposizioni normative vigenti e restano in carica per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione detiene i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che, ai sensi della legge o dello Statuto, sono riservati all'Assemblea dei Soci. Il suo funzionamento è regolato dagli artt. 23 ss. dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, il Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria secondo criteri che garantiscono un adeguato grado di diversificazione in termini di competenze, esperienze, età e genere. I sindaci hanno un mandato di tre esercizi, con possibilità di rielezione, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti.

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalle disposizioni normative vigenti. Il Collegio Sindacale svolge il suo ruolo di vigilanza conformemente alla normativa vigente, monitorando l'osservanza della legge e dello Statuto, oltre a verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società. Ha il compito di rilevare irregolarità nella gestione e violazioni delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi, avvalendosi, se necessario, delle funzioni di controllo interno.

Il Presidente del Collegio Sindacale facilita il corretto funzionamento dell'organo, promuove il confronto interno, si pone come interlocutore del Consiglio di Amministrazione e favorisce la dialettica tra i sindaci, sollecitando la loro partecipazione attiva.

La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale iscritta al registro dei revisori.

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2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

2.1. CENNI GENERALI

Il D.lgs. 231/2001 (in seguito anche solo "Decreto") introduce e disciplina la responsabilità amministrativa da reato degli enti. Il Decreto, che dà attuazione alla normativa di origine comunitaria in materia di lotta contro la corruzione, ha costituito una novità per il nostro ordinamento, che non conosceva, fino al 2001, forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano eventualmente essere chiamati a pagare, in via solidale, multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentati legali, amministratori o dipendenti.

L'ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto, e colpisce tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

La nuova responsabilità attribuita agli enti si fonda sul seguente modello punitivo: il legislatore individua alcune tipologie di reati, i cui autori sono necessariamente persone fisiche, che possono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente; individua poi un particolare legame tra autore del reato ed ente, tale per cui si possa desumere che l'autore del reato abbia agito nell'ambito delle attività svolte per l'ente; fa derivare dal legame tra persona fisica-ente e dal legame tra reato-interesse dell'ente una responsabilità diretta di quest'ultimo; sceglie un particolare sistema punitivo per l'ente, che prescinda da quello comunque applicabile alla persona fisica.

La responsabilità dell'ente sorge quindi se:

  • è commesso un reato a cui il Decreto collega la responsabilità dell'ente;
  • il reato è stato commesso da un soggetto che ha un particolare legame con l'ente;
  • esiste un interesse o un vantaggio per l'ente nella commissione del reato;
  • l'ente non ha adottato ed efficacemente attuato misure volte ad impedire, attraverso la fissazione

di regole di condotta, la commissione del reato.

La natura di questa nuova forma di responsabilità dell'ente è di genere misto. Essa può definirsi come una responsabilità che coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quelli del sistema amministrativo. L'ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa, ma il meccanismo di irrogazione delle sanzioni è basato sul processo penale, l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero e l'Autorità competente a irrogare le sanzioni è il Giudice penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica, che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

2.2. I REATI PRESUPPOSTO

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il primo e fondamentale limite consiste nel numero chiuso dei reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere. Ciò significa che l'ente non può essere sanzionato per qualsiasi reato commesso nell'ambito dello svolgimento delle sue attività, bensì soltanto per i reati selezionati dal legislatore ed espressamente indicati dalla legge. Il Decreto, nella

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sua versione originaria e nelle successive integrazioni, indica agli artt. 24 ss. i reati (c.d. reati presupposto) che possono far sorgere la responsabilità dell'ente.

Il limite alla applicabilità del Decreto ai soli reati presupposto è logico e comprensibile: non avrebbe senso punire l'ente per la commissione di reati che non hanno alcun legame con la sua attività e che derivano unicamente dalle scelte o dagli interessi della persona fisica che li commette. Si tratta di categorie di reati molto diverse tra loro. Alcuni sono tipici ed esclusivi dell'attività di impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività di impresa vera e propria e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto appartengono alle categorie di seguito indicate:

  1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
  2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis);
  3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);
  4. Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);
  5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1);
  6. Reati societari (art. 25 ter);
  7. Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater);
  8. Reati contro l'incolumità fisica con particolare riferimento alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1);
  9. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
  10. Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies);
  11. Reati colposi di omicidio o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies);
  12. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);
  13. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1);
  14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);
  15. Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
  16. Reati ambientali (art. 25 undecies);
  17. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies);
  18. Delitti di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies);
  19. Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies);
  20. Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies);
  21. Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies);
  22. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies);
  23. Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies);
  24. Delitti tentati (art. 26)
  25. Reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico illecito di migranti intralcio alla Giustizia (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

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2.3. I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Se è commesso uno dei reati presupposto, l'ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato all'ente.

Il primo criterio è che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra individuo-autore del reato ed ente. La responsabilità amministrativa a carico dell'ente può sussistere solo se l'autore del reato appartiene a una di queste due categorie:

  • soggetti in «posizione apicale», quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il responsabile di una unità organizzativa autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell'ente. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società. Si ritiene che appartengano a questa categoria anche tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sue sedi distaccate. In tale ottica, la struttura del sistema di deleghe di poteri e di funzioni riveste particolare importanza nella logica complessiva di definizione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.
  • soggetti «sottoposti», tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; tipicamente, i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti non appartenenti al personale dell'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali. Quello che conta ai fini dell'appartenenza a questa categoria non è l'esistenza di contratto di lavoro subordinato, bensì l'attività in concreto svolta. È evidente l'esigenza della legge di evitare che l'ente possa sfuggire a responsabilità, delegando a collaboratori esterni attività nell'ambito delle quali può essere commesso un reato. Tra i soggetti esterni interessati vi sono, per esempio, i collaboratori, i promotori, gli agenti e i consulenti, i quali, su mandato della

società, compiono attività nel suo interesse.

Il secondo criterio è che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il reato deve, quindi, riguardare l'attività della società o la società deve avere avuto un qualche beneficio, anche potenziale, dal reato. Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due. Più nel dettaglio:

  • l'interesse sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire la società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito;
  • il vantaggio sussiste quando la società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto reato trovi ragione nell'interesse della società. Anche il miglioramento della posizione sul mercato dell'ente, l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di un'area territoriale nuova sono risultati che coinvolgono gli interessi della società, senza procurarle un immediato beneficio economico.

L'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o nell'interesse esclusivo di terzi.

Il Decreto stabilisce anche le condizioni in base alle quali il reato non è rimproverabile all'ente: se - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un «modello di organizzazione e di gestione» (il Modello), idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato

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realizzato. Volgendo in positivo il dettato normativo, si può affermare che l'ente risponde del reato solo in caso di mancata adozione del Modello ovvero mancato rispetto di standard doverosi attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività; difetto riconducibile ad una politica di impresa sbagliata oppure a deficit strutturali dell'organizzazione aziendale. Non potendo l'ente esprimere una propria volontà di delinquere saranno i suoi rappresentanti, i suoi amministratori o la sua organizzazione ad esprimere e concretizzare la sua partecipazione colpevole nella commissione del reato.

Affinché il reato non gli sia imputato, l'ente deve dimostrare di aver fatto tutto quanto in proprio potere per organizzarsi, gestirsi e controllare che nell'esercizio dell'attività di impresa non possa essere commesso un reato previsto dal Decreto. Per questa ragione, il Decreto prevede l'esclusione della responsabilità solo se l'ente dimostra:

  • che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  • che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (il c.d. Organismo di Vigilanza);
  • che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa. L'esenzione da colpa della società dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un Modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza sul Modello. All'Organismo di Vigilanza è assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità della attività agli standard e alle procedure definite nel Modello. In particolare, il Decreto assegna all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

  • vigilanza sul funzionamento dei Modello;
  • eventuale aggiornamento del Modello;
  • acquisizione di informazioni relative alle violazioni dei precetti comportamentali, anche attraverso la creazione di flusso informativo interno;
  • coordinamento con gli altri organismi aziendali dotati di competenze similari;
  • attivazione di procedimenti disciplinari.

Il Modello opera quale causa di non punibilità dell'ente sia che il reato presupposto sia commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto sottoposto. Tuttavia, il Decreto è molto più rigoroso sulla colpevolezza dell'ente e lascia meno possibilità di difesa se il reato è commesso da un soggetto apicale. In questa ipotesi, infatti, il Decreto dispone che l'ente debba anche dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello. In questo modo il Decreto richiede una prova di estraneità al reato più forte, poiché l'ente deve anche provare una sorta di "frode" interna al Modello da parte dei soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti sottoposti, l'ente può essere chiamato a rispondere invece solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta di una vera e propria colpa di organizzazione: la società ha acconsentito o agevolato indirettamente la commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

L'adozione e attuazione del Modello non costituisce un adempimento obbligatorio ai sensi di legge. Tuttavia, alla luce dei citati criteri di imputazione del reato all'ente, il Modello è l'unico strumento a

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disposizione per dimostrare la propria non colpevolezza e, in definitiva, per non subire le sanzioni stabilite dal Decreto. È dunque interesse della società dotarsi di un modello efficace e farlo rispettare.

2.4. IL SISTEMA SANZIONATORIO

L'ente ritenuto responsabile per la commissione di uno dei reati presupposto può essere condannato a quattro tipi di sanzioni, diverse per natura e per modalità di esecuzione:

  1. la sanzione pecuniaria

Quando il giudice ritiene l'ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una singola quota va da un minimo di 258,23 euro ad un massimo di 1.549,37 euro.

L'entità della sanzione pecuniaria dipende della gravità del reato, dal grado di responsabilità della società, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il quantum della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

  1. le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  • l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
  • in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

  • l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
  • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  • il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e sono normalmente temporanee, in un intervallo che va da tre mesi a due anni, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

  1. la confisca

Di applicazione obbligatoria è, invece, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte

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Disclaimer

Novamarine S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 25 novembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 25 novembre 2024 19:21:36 UTC.

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