19/05/2025 - Olidata S.p.A.: Risposta DOMANDE Mb OLIDATA 2025

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Risposta domande mb olidata 2025

Domande pervenute via PEC il 6 maggio 2025 dall'azionista Marco Bava titolare di n. 5 azioni e relative risposte della Società.

In data 6 maggio 2025 sono pervenute tramite PEC dall'azionista Marco Bava una richiesta ed una serie di domande relative all'Assemblea di Olidata S.p.A., alle quali la Società ha fornito le seguenti risposte (evidenziate in rosso).

Si precisa che la formattazione delle domande, ivi inclusa l'evidenziazione di alcuni passaggi, è conforme a quella del testo ricevuto dall'azionista Bava.

***

https://www.marcobava.it https://www.idee-economiche.it

https://www.omicidioedoardoagnelli.it https://www.nuovomodellodisviluppo.it

TORINO 22.05.2025 ASSEMBLEA OLIDATA

Richiesta di :

  1. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it .

    In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.

    Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. Il files non ha costi per dati gia' disponibili.

    Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. Ovviamente per gli ultimi disponibili.

    R: Si conferma che è necessaria una comunicazione specifica dell'intermediario, poiché la comunicazione per l'esercizio del diritto di ispezione dei libri sociali è specificamente normata dall'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018", a differenza della comunicazione per l'esercizio del diritto di intervento e l'esercizio del diritto di voto, che invece è disciplinata dall'art. 41 del medesimo provvedimento sul post-trading: le comunicazioni attestanti il possesso per l'esercizio dei diritti sopra menzionati sono state specificamente tenute distinte dal regolatore perché l'esercizio dei rispettivi diritti segue logiche, tempistiche ed esigenze completamente diverse; inoltre, la disciplina del diritto di intervento in assemblea, dovendo conformarsi a comuni esigenze a livello internazionale, deriva dalla implementazione della normativa europea (in particolare del Regolamento UE 1212/2018), mentre il diritto di ispezione dei libri sociali è regolato sulla base di esigenze meramente locali.

    In particolare, il diritto di intervento in assemblea non comporta il c.d. "blocco" delle azioni (come voluto dagli standard internazionali sul general meeting), essendo il possesso dell'azionista rilevato in uno specifico istante (vale a dire, per il mercato italiano, la chiusura della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea) e le azioni sono di conseguenza alienabili nell'istante successivo; invece, il diritto di ispezione dei libri sociali comporta il "blocco" delle azioni durante il periodo di esercizio del diritto, che si può protrarre su un arco temporale più prolungato.

    Riguardo ai costi, sussiste in ogni caso un costo in termini di risorse impiegate per

    generare l'estrazione, verifica dei dati e invio degli stessi.

  2. RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA E DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

  1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

    Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

  2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto Presentazione di proposte di deliberazione individuali su materie già all'ordine ai sensi dell'art. 135 undecies.1, comma 2 del TUF. In ragione delle modalità di intervento in Assemblea in precedenza indicate - con riferimento a quanto stabilito dall'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF - colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sui punti all'Ordine del Giorno.

Proposta di azione di responsabilità , per l'anticostituzionalità della delega obbligatoria per partecipare alle assemblee, che ai sensi dell'art.2393 cc 2 comma, puo' essere fatta anche se non all'odg in occasione della discussione del bilancio : RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEL CDA e

motivata dal fatto che nel 2024,2025 ha utilizzato ed utilizza , fuori dell'emergenza sanitaria COVID una normativa autocratica anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione. Il fatto che si continui ad utilizzare una forzatura giuridica pandemica dopo anni dalla dichiarazione di chiusura della pandemia da parte dell'OMS, e' la prova che l'obiettivo vero autocratico e' volto all'annullamento del diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea. La circostanza e' comprovata anche oggi dall'art.11 della legge 21 del 2024, che stabilisce la proroga delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 . Se fossi stato presente in assemblea avrei potuto contestare questa falsita' oltre che presentare direttamente l'azione di responsabilita'. Tutto cio' quindi dimostra una violazione congiunta degli art.3 , 21 e 47 della Costituzione.

L'articolo 11 della LEGGE 5 marzo 2024, n. 21 entrato in vigore il 27/03/2024 (GU n.60 del 12-03-2024)consente, ove sia contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società . In tale ipotesi, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea e il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, la predetta facoltà statutaria si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione. L'articolo 11 introduce un nuovo articolo 135-undecies.1 nel TUF - Testo Unico Finanziario (D. Lgs. n. 58 del 1998) il quale consente, ove sia contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante pagato e designato dalla società. Le disposizioni in commento rendono permanente, nelle sue linee essenziali, e a condizione che lo statuto preveda tale possibilità, quanto previsto dall'articolo 106, commi 4 e 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha introdotto specifiche disposizioni sullo svolgimento delle assemblee societarie ordinarie e straordinarie, allo scopo di contemperare il diritto degli azionisti alla partecipazione e al voto in assemblea con le misure di sicurezza imposte in relazione all'epidemia da COVID-19. Il Governo, nella Relazione illustrativa, fa presente che la possibilità di continuare a svolgere l'assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato tiene conto dell'evoluzione, da tempo in corso, del modello decisionale dei soci, che si articola, sostanzialmente, in tre momenti: la presentazione da parte del consiglio di amministrazione delle proposte di delibera dell'assemblea; la messa a disposizione del pubblico delle relazioni e della documentazione pertinente; l'espressione del voto del socio sulle proposte del consiglio di amministrazione. In questo contesto, viene fatta una affermazione priva di ogni fondamento giuridico : che l'assemblea ha perso la sua funzione informativa, di dibattito e di confronto essenziale al fine della definizione della decisione di voto da esprimere. Per cui non e' vero che la partecipazione all'assemblea si riduca, in particolar modo, per gli investitori istituzionali e i gestori di attività, nell'esercizio del diritto di voto in una direzione definita ben prima dell'evento assembleare, all'esito delle procedure adottate in attuazione della funzione di stewardship e tenendo conto delle occasioni di incontro diretto, chiuse ai risparmiatori, con il management della società in applicazione delle politiche di engagement. Ecco l'ennesima la dimostrazione della violazione dell'art.3 della Costituzione, unito all'art.21 in quanto gli in investitori

istituzionale possono sia partecipare sia intervenire esprimendo tutti i loro pensieri agli amministratori, mentre gli azionisti no. Per cui possono esercitare il loro diritto statuito dall'art.47 della Costituzione se non possono piu' partecipare alle assemblee, come avviene in tutti i paesi del Mondo ?

Per cui in questo contesto, si verrebbe ad applicare una norma di esclusione dal diritto di partecipazione alle assemblee degli azionisti per una oggettiva differenza di diritti fra cittadini azionisti privati investitori, mentre lo possono fare gli azionisti istituzionali che invece godono di incontri diretti privati e riservati con il management della società in applicazione delle politiche di engagement. Camera e Senato non hanno mai spiegato perché mentre consentono agli investitori istituzionali di esprimere liberamente il loro pensiero sulle società e gli amministratori , tutti gli altri azionisti, che lo hanno sempre fatto nelle assemblee, con la chiusura delle assemblee , non lo possono più fare ?

Il che crea una palese ed illegittima asimmetria informativa, legalizzata in Italia rispetto al contesto internazionale in cui questo divieto di partecipazione non sussiste, mettendo un bavaglio agli azionisti che cosi perdono l'unico diritto che avevano per esprime il loro pensiero e tutelare il loro risparmio. Anzi gli orientamenti europei vanno da anni nella direzione opposta come dimostrano le lettere inviate dal Council of Institutional Investors ed International Corporate Governance Network, che alleghiamo.

L'unica ragione dichiarata e che sono state di fatto rese permanenti le misure introdotte in via temporanea per l'emergenza Covid-19 che e' stata prorogata sino al 31.12.25, quando questa emergenza sanitaria e' stata chiusa da 3 anni dall'OMS. La relativa vigilanza è esercitata, secondo le competenze, dalla Consob (articolo 62, comma 3 TUF e regolamenti attuativi) o dall'Autorità europea dei mercati finanziari - ESMA. Ma l'ESMA non e' stata mai sentita su questo articolo mentre la Consob ha espresso parere contrario che e' stato ha ignorato. Ma i soprusi non finiscono qui : il comma 3 del nuovo articolo 135-undecies.1 chiarisce che, nel caso previsto dalle norme in esame. il diritto di porre domande (di cui all'articolo 127-ter del TUF) è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute. In sintesi, la società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Inoltre si considera fornita in

Disclaimer

Olidata S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 19 maggio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 19 maggio 2025 alle 16:02 UTC.

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