19/11/2024 - Orsero S.p.A.: Orsero S.p.A. - Relazione illustrative modifiche statuto assemblea del 19.12.2024

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Orsero s.p.a. - relazione illustrative modifiche statuto assemblea del 19.12.2024

Parte straordinaria

Modifiche degli artt. 9 (Convocazione), 10 (Intervento e voto), 16 (Deliberazioni), 22 (Collegio Sindacale) e 25 (Redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

  1. Proposta di introduzione della possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. "Rappresentante Designato" (modifica artt. 9 e 10); deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Altre modifiche statutarie (modifica artt. 9, 10, 16, 22 e 25); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per discutere e deliberare sulle proposte di modifica degli articoli dello Statuto sociale indicati nel punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria.

Con la presente relazione (la "Relazione") - redatta ai sensi degli artt. 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente integrato e modificato ("TUF"), e 72 del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti"), nonché secondo quanto previsto dall'Allegato 3A, Schema 3, del Regolamento Emittenti - si fornisce illustrazione delle motivazioni delle proposte di modifiche statutarie sottoposte alla Vostra approvazione.

  1. LE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE E LE RELATIVE MOTIVAZIONI

Modifiche degli artt. 9 e 10 dello Statuto

  1. Assemblee mediante partecipazione esclusiva del c.d. "Rappresentante Designato"

Si propone di modificare l'art. 10 dello Statuto, introducendo i nuovi commi 3 e 4 come evidenziato nella tabella che segue, al fine di prevedere la facoltà per la Società, ove previsto o consentito dalla legge o dalle disposizioni regolamentari, di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135- undecies del TUF, con le modalità previste dalle medesime leggi o disposizioni regolamentari (art. 10, nuovi commi 3 e 4).

1

Allo stesso fine, in coordinamento con le modifiche sopra proposte, si propone altresì di modificare l'art. 9 terzo comma, dello Statuto, introducendo il secondo periodo come evidenziato nella tabella che segue, al fine di prevedere, in caso di intervento ed esercizio del diritto di voto in Assemblea esclusivamente mediante conferimento di delega di voto al suddetto Rappresentante Designato della Società, che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione.

  1. Assemblee mediante mezzi di telecomunicazione

Inoltre, si propone di modificare l'art. 10 dello Statuto, introducendo il nuovo comma 5 come evidenziato nella tabella che segue, al fine di prevedere la possibilità di svolgimento delle Assemblee anche mediante idonei mezzi di telecomunicazione e allineare la disposizione statutaria in oggetto alle più recenti prassi e orientamenti notarili in materia di svolgimento delle adunanze assembleari1, secondo cui, nell'eventualità di riunione svolta esclusivamente a distanza con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, l'assemblea non venga convocata in un luogo fisico (art. 10, nuovo comma 5); l'integrazione proposta al primo periodo del terzo comma dell'art. 9 è di coordinamento alla suddetta proposta di modifica all'art. 10.

Alla luce di quanto precede, al nuovo comma 5 dell'art. 10 dello Statuto sarà prevista la facoltà che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea sia stabilito che le adunanze si tengano - anche esclusivamente - mediante mezzi di telecomunicazione.

  1. Considerazioni

Le proposte in esame hanno l'evidente scopo di garantire la massima flessibilità ed efficienza organizzativa in relazione alle modalità di svolgimento delle Assemblee della Società, riconoscendo, la prima proposta, la facoltà di prevedere che le assemblee si tengano anche esclusivamente mediante conferimento di delega al Rappresentante Designato, nonché, la seconda proposta, la facoltà in generale di stabilire, nei relativi avvisi di convocazione, che le adunanze si tengano mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva (e, pertanto, omettendo l'indicazione del luogo fisico nel quale si terrà la riunione), sempre nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Con particolare riferimento alla modalità di intervento assembleare mediante mezzi di telecomunicazione si ritiene che la partecipazione alle Assemblee esclusivamente online (o con altri mezzi di telecomunicazione eventualmente utilizzabili tempo per tempo) consenta, in generale, un'opportuna flessibilità nella modalità di svolgimento delle e partecipazione alle Assemblee. Tale possibilità inoltre, ben si adatta all'ipotesi in cui alla riunione prenda parte un numero limitato di soggetti, quale il caso di intervento unicamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135- undecies.1 del TUF.

1 Si fa riferimento, in particolare, alla Massima n. 187 "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione" del 11 marzo 2020 e alla Massima n. 200 "Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione" del 23 novembre 2021 del Consiglio Notarile di Milano, nonché allo Studio della Commissione d'Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato n. 41/2023, "La riunione assembleare a distanza".

2

Testo Vigente

Testo Proposto

Articolo 9 - Convocazione

Articolo 9 - Convocazione

1. L'Assemblea viene convocata nei

Invariato

termini prescritti dalla disciplina di legge

e regolamentare pro tempore vigente

mediante avviso pubblicato sul sito

internet della Società nonché secondo le

altre modalità previste dalla legge e dai

regolamenti applicabili, e contenente le

informazioni richieste dalle disposizioni di

legge e regolamentari applicabili, anche

in ragione delle materie trattate.

2. Nell'avviso di convocazione potrà

Invariato

essere prevista una data di seconda e

ulteriore convocazione per il caso in cui

nell'adunanza precedente

l'Assemblea

non risulti

legalmente

costituita. Il

Consiglio di Amministrazione può stabilire,

qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia

l'Assemblea

ordinaria

che

quella

straordinaria si tengano in un'unica

convocazione, con applicazione

delle

maggioranze

richieste dalla normativa

applicabile.

3. L'Assemblea può essere convocata

3. L'Assemblea può essere convocata

anche fuori dal Comune ove si trova la

anche fuori dal Comune ove si trova la

sede sociale, purché in Italia.

sede sociale, purché in Italia, salvo quanto

previsto dall'articolo 10 paragrafo 5 del

presente Statuto. Nel caso in cui la Società

preveda che l'intervento e l'esercizio del

diritto di voto in Assemblea da parte degli

aventi diritto avvenga esclusivamente

mediante conferimento di delega (o

subdelega) di voto al rappresentante

designato della Società ai sensi

dell'articolo 135-undecies del TUF, come

previsto dal quarto paragrafo del

successivo articolo 10 del presente

Statuto, la Società potrà inoltre prevedere

che la partecipazione all'Assemblea da

parte dei soggetti legittimati possa

avvenire anche o unicamente mediante

3

mezzi di telecomunicazione che ne

garantiscano

l'identificazione

senza

necessità che si trovino nello stesso luogo

il Presidente, il Segretario e/o il Notaio

(ove previsto).

4.

L'Assemblea

ordinaria

per

Invariato

l'approvazione

del

bilancio dev'essere

convocata entro 120 (centoventi) giorni

dalla

chiusura

dell'esercizio

sociale,

ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364,

comma 2, del codice civile, e sempre

che disposizioni di legge non lo

escludano, entro 180 (centottanta) giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in

mancanza di

formale convocazione,

l'Assemblea è validamente costituita in

presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 10 - Intervento e voto

Articolo 10 - Intervento e voto

1. La legittimazione all'intervento in

Invariato

Assemblea e all'esercizio del diritto di

voto è disciplinata dalla normativa

vigente.

2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto

Invariato

possono farsi rappresentare in Assemblea

ai sensi di legge, mediante delega

rilasciata secondo le modalità previste

dalla normativa vigente. La delega può

essere notificata alla Società anche in

via elettronica, mediante trasmissione

per posta elettronica secondo le

modalità

indicate

nell'avviso

di

convocazione.

3. La Società ha la facoltà di designare un

soggetto al quale i soci possono conferire

una delega per la rappresentanza in

Assemblea ai sensi dell'articolo 135-

undecies del TUF, dandone notizia

nell'avviso

di

convocazione

4

dell'Assemblea.

4. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari.

5. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga (i) anche o (ii) esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa regolamentare tempo per tempo vigente, omettendo, nel caso sub (ii), l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Il tutto a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, a condizione: (a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Modifica dell'art. 16 dello Statuto

Si propone di espungere dal secondo comma dell'art. 16 dello Statuto i riferimenti al telegramma e al telefax quali modalità di invio dell'avviso di convocazione per le

5

riunioni del Consiglio di Amministrazione, in quanto modalità di trasmissione ormai in disuso.

Inoltre, in linea con le modifiche proposte agli artt. 9 e 10 dello Statuto riguardanti le modalità di svolgimento dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, si propone di modificare il terzo comma dell'art. 16 dello Statuto, come evidenziato nella seguente tabella di confronto, al fine di consentire che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano, anche, o esclusivamente, mediante collegamento a distanza per audioconferenza o videoconferenza.

Testo Vigente

Testo Proposto

Articolo 16 - Deliberazioni

Articolo 16 - Deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione si

Invariato

riunisce, anche fuori dalla sede sociale

purché nell'Unione Europea, ogni volta

che il Presidente lo ritenga opportuno,

nonché quando ne venga fatta richiesta

da qualsiasi Consigliere in carica e negli

altri casi di legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione viene

2. Il Consiglio di Amministrazione viene

convocato dal Presidente con avviso

convocato dal Presidente con avviso

inviato

mediante posta, telegramma,

inviato mediante

posta, telegramma,

telefax o posta elettronica almeno 2

telefaxo posta elettronica almeno 2 (due)

(due) giorni prima della riunione, ovvero,

giorni prima della riunione, ovvero, in caso

in caso di urgenza, almeno 24

di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore

(ventiquattro) ore prima della riunione. In

prima della riunione. In caso di assenza,

caso di assenza, indisponibilità o

indisponibilità

o

impedimento

del

impedimento

del

Presidente,

la

Presidente, la convocazione è fatta dal

convocazione è fatta dal Vice

Vice Presidente, se nominato. Saranno

Presidente,

se

nominato.

Saranno

comunque valide le riunioni consiliari,

comunque valide le riunioni consiliari,

altrimenti convocate, qualora partecipino

altrimenti

convocate,

qualora

tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi in

partecipino tutti i Consiglieri e i Sindaci

carica.

effettivi in carica.

3. Le riunioni del Consiglio di

3. Le riunioni del Consiglio di

Amministrazione

si

possono

svolgere

Amministrazione

si possono svolgere

anche

per

audio-conferenza

o

anche, o esclusivamente, per audio-

videoconferenza, a condizione: (a) che

conferenza

o

videoconferenza,

a

sia consentito al Presidente della riunione

condizione: (a) che sia consentito al

di accertare l'identità degli intervenuti,

Presidente della riunione di accertare

regolare lo svolgimento della riunione,

l'identità degli intervenuti, regolare lo

constatare e proclamare i risultati della

svolgimento della riunione, constatare e

6

votazione; (b) che sia consentito al

proclamare i risultati della votazione; (b)

soggetto

verbalizzante di percepire

che

sia

consentito

al

soggetto

adeguatamente gli eventi della riunione

verbalizzante

di

percepire

oggetto di verbalizzazione; (c) che sia

adeguatamente gli eventi della riunione

consentito agli intervenuti di partecipare

oggetto di verbalizzazione; (c) che sia

alla discussione ed alla votazione

consentito agli intervenuti di partecipare

simultanea sugli argomenti all'ordine del

alla discussione ed alla votazione

giorno, nonché di visionare, ricevere o

simultanea sugli argomenti all'ordine del

trasmettere documenti.

giorno, nonché di visionare, ricevere o

trasmettere documenti.

4. Per la validità delle deliberazioni del

Invariato

Consiglio

di Amministrazione sono

necessari la presenza effettiva della

maggioranza dei Consiglieri in carica e il

voto favorevole della maggioranza dei

presenti (salve le diverse disposizioni del

presente Statuto). In caso di parità

prevale il voto di chi presiede la riunione.

Modifica dell'art. 22 dello Statuto

In linea con le modifiche proposte al terzo comma dell'artt. 16 e agli artt. 9 e 10 dello Statuto con riguardo alle modalità di svolgimento del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, si propone di modificare l'art. 22 dello Statuto, come evidenziato nella seguente tabella di confronto, al fine di consentire che le riunioni del Collegio Sindacale si svolgano, anche, o esclusivamente, mediante collegamento a distanza per teleconferenza o videoconferenza.

Testo Vigente

Testo Proposto

Articolo 22 - Collegio Sindacale

Articolo 22 - Collegio Sindacale

1. La gestione sociale è controllata da un

Invariato

Collegio Sindacale, costituito da tre

membri effettivi e due supplenti, nominati

e funzionanti a norma di legge e del

presente statuto.

2. I componenti del Collegio Sindacale

Invariato

devono essere in possesso dei requisiti di

eleggibilità, onorabilità, professionalità e

relativi al limite di cumulo degli incarichi

previsti

dalla

normativa

anche

regolamentare pro tempore vigente. Ai

7

fini dell'articolo 1, comma 2, lettere b) e

c) del decreto del Ministero della

Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come

successivamente

modificato

ed

integrato,

le

materie

strettamente

attinenti all'attività della Società sono: il

commercio,

anche

internazionale,

l'industria agro-alimentare e il trasporto.

3. Ai componenti del Collegio Sindacale

Invariato

spetterà un compenso determinato per

l'intero periodo di carica dall'Assemblea

all'atto della loro nomina.

4. Le riunioni del Collegio Sindacale

Le riunioni del Collegio Sindacale possono

possono anche essere tenute in

anche

essere

tenute

anche

o

teleconferenza

e/o

videoconferenza

a

esclusivamente

in

teleconferenza

e/o

condizione che: (a) sia consentito al

videoconferenza a condizione che: (a) sia

Presidente della riunione di accertare

consentito al Presidente della riunione di

l'identità degli intervenuti, regolare lo

accertare

l'identità

degli

intervenuti,

svolgimento della riunione, constatare e

regolare lo svolgimento della riunione,

proclamare i risultati della votazione; (b)

constatare e proclamare i risultati della

sia consentito al soggetto verbalizzante

votazione; (b) sia consentito al soggetto

di percepire adeguatamente gli eventi

verbalizzante

di

percepire

della riunione oggetto di verbalizzazione;

adeguatamente gli eventi della riunione

(c) sia consentito agli intervenuti di

oggetto di verbalizzazione; (c) sia

partecipare alla discussione ed alla

consentito agli intervenuti di partecipare

votazione

simultanea sugli argomenti

alla discussione ed alla votazione

all'ordine del giorno, nonché di visionare,

simultanea sugli argomenti all'ordine del

ricevere o trasmettere documenti.

giorno, nonché di visionare, ricevere o

trasmettere documenti.

Modifica dell'art. 25 dello Statuto

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 125/2024 (il "Decreto 125") di recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), è previsto che il "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" (il "Dirigente Preposto") e gli organi delegati rilascino una attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità agli standard di rendicontazione applicabili ai sensi della Direttiva 2013/34/UE, al Decreto 125, nonché con le specifiche di cui all'art. 8, par. 4, del Reg. (UE) 2020/852. Cogliendo la possibilità offerta dal nuovo comma 5-ter dell'art. 154-bis del TUF, si propone di modificare l'art. 25 dello Statuto al fine di prevedere l'opzione di affidare tale attestazione a un dirigente - diverso dal Dirigente Preposto - dotato di specifiche competenze in materia di

8

rendicontazione di sostenibilità e nominato previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

Si propone inoltre di precisare che, fatto salvo diversa decisione della Società secondo l'opzione sopra prevista, i compiti spettanti al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari includono quelli in materia di rendicontazione di sostenibilità stabiliti dal comma 5-ter dell'articolo 154-bis del TUF, nonché dalla normativa pro tempore applicabile e che il dirigente preposto debba essere scelto tra coloro che abbiano svolto, oltre a funzioni direttive in materia contabile o amministrativa, anche funzioni direttive e in materia di rendicontazione di sostenibilità.

Testo Vigente

Testo Proposto

Articolo 25 - Redazione dei documenti

Articolo 25 - Redazione dei documenti

contabili societari

Dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili

contabili societari

societari e dirigente responsabile della

rendicontazione di sostenibilità

1. Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione

provvede, previo parere obbligatorio del

provvede, previo parere obbligatorio del

Collegio Sindacale, alla nomina e alla

Collegio Sindacale, alla nomina e alla

revoca di un dirigente preposto alla

revoca di un dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili

redazione dei

documenti contabili

societari e all'adempimento dei doveri

societari e all'adempimento dei doveri

previsti dalle vigenti disposizioni di legge

previsti dalle vigenti disposizioni di legge e

  1. di regolamento, scegliendolo tra di regolamento, inclusi quelli stabiliti in dirigenti che abbiano svolto funzioni materia di rendicontazione di sostenibilità

direttive in materia contabile o

dal comma 5-ter dell'articolo 154-bis del

amministrativa per almeno un triennio, in

TUF, nonché dalla normativa, anche di

una società con azioni quotate o

attuazione, tempo per tempo applicabile,

comunque con capitale sociale non

scegliendolo tra dirigenti che abbiano

inferiore a un milione di euro, o in una

svolto funzioni direttive in materia

società che fornisca servizi di natura

contabile o amministrativa e in materia di

finanziaria.

rendicontazione di sostenibilità per

almeno un triennio, in una società con

azioni quotate o comunque con capitale

sociale non inferiore a un milione di euro,

o in una società che fornisca servizi di

natura finanziaria., e che siano in possesso

dei requisiti di onorabilità prescritti dalla

normativa pro tempore vigente per coloro

che svolgono funzioni di amministrazione

e direzione.

9

2. Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire i poteri e le responsabilità di cui al comma 5-ter dell'articolo 154-bis del TUF e della normativa, anche di attuazione, pro tempore applicabile in materia di rendicontazione di sostenibilità, a un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari che abbia maturato un'esperienza almeno triennale in materia di rendicontazione di sostenibilità e che sia in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa pro tempore vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione. Alla nomina e alla revoca del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità si applicano mutatis mutandis le previsioni disposte dal precedente paragrafo del presente articolo 25 per il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

  1. DIRITTO DI RECESSO

Si precisa che le proposte di modifica dello Statuto sopra illustrate non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 8 dello Statuto.

  1. PROPOSTE DI DELIBERE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Premesso quanto sopra, si sottopongono all'approvazione dell'Assemblea straordinaria le seguenti proposte di deliberazione.

Proposta di deliberazione sul punto 1.1. all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria di Orsero S.p.A.:

  • esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifica del testo dello Statuto sociale;
  • condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;

delibera

10

Disclaimer

Orsero S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 19 novembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 19 novembre 2024 17:42:31 UTC.

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