02/08/2024 - Portobello S.p.A.: DECRETO FISSAZIONE UDIENZA IN AMBITO CNC

[X]
Decreto fissazione udienza in ambito cnc

R.g.VG n. …9692/ 2024

Portobello spa e PB Retail s.r.l.

TRIBUNALE di ROMA

XIV sezione civile- sezione fallimentare

in composizione monocratica

giudice : Carmen Bifano

Il giudice designato,

premesso che con unico ricorso depositato in data 23.07.2024

  • Portobello S.p.A. con sede legale in Pomezia, Z.I. Santa Palomba, Piazzale della Sta- zione s.n.c. - c.f. e p. iva. 13972731007- e
  • PB RETAIL S.r.l. con sede legale in Pomezia, Z.I. Santa Palomba, Piazzale della Sta- zione s.n.c. - c.f. e P.I. 16059601001

hanno chiesto " . . la conferma, per la durata di 120 giorni, delle misure protettive ex art. 18, 1°, 4° e 5° comma, CCI con efficacia erga omnes, tali per cui:

  • a.sia impedito ai destinatari delle stesse di acquisire, nei 120 giorni successivi, diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene eser- citata l'attività d'impresa (art. 18, 1° comma, CCII);
  • b. non possa essere pronunciata sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale o di accertamento di stato di insolvenza sino alla conclusione delle trattative o all'archi- viazione di composizione negoziata (art. 18, 4° comma, CCII);
  • c. i creditori non possano, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pen- denti o provocarne la risoluzione, né possano anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti ante-

riori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto del 27 giugno 2024 per Portobello e del 03 giugno 2024 per PB Retail (art. 18, 5° comma, CCII).",

allegando e deducendo

a. dal punto di vista processuale

Tribunale di Roma

dottssa Carmen Bifano

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Portobello spa e PB Retail s.r.l.

-) di aver formulato distinte ed autonome richieste di applicazione di tali misure pubbli- cate al registro delle imprese per PB RETAIL S.r.l. in data 3 06 2024 e per Portobello S.p.A. in data 27 06 2024;

-) di aver già richiesto, con ricorsi distinti, la conferma di tali misure al Tribunale di Vel- letri il quale con i decreti, rispettivamente, del 16 07 per PB RETAIL S.r.l. e del 18 07 per Portobello S.p.A. ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di que- sto tribunale, in quanto sede della sezione specializzata in materia di imprese, risultando le ricorrenti appartenenti ad un gruppo di imprese di rilevante dimensione, e perciò ha respinto le proprie istanze ma con esclusione della traslatio iudicii prevista in via gene- rale dall'art 50 CCII, in quanto ritenuta esclusa dalla applicabilità, normativamente pre- vista dall'art 19 co 7 CCII, del rito cautelare uniforme ex art 669 bis c.p.c. e ss nel cui ambito l'art 669 septies c.p.c. si limita a non escludere, in tal caso, la riproposizione della domanda;

b. nel merito

-) la costituzione a Roma nel 2016 del ' gruppo Portobello' , di cui Portobello spa è la capogruppo e Pb Retails s.r.l. la controllata al 100% , operante nell'ambito del ' baratto degli spazi pubblicitari ( media bartering) , realizzato attraverso la vendita, in una catena di negozi a marchio Portobello e prevalentemente gestita da Pb Retail s.r.l. con n. 23 punti vendita ( altri 9 gestiti da Portobello spa ) , di merce di qualsiasi genere acquistata da Portobello spa in cambio di spazi pubblicitari propri o di terzi ed affidata a Pb Retail s.r.l. in conto vendita sulla base di un contratto di affiliazione di natura esclusiva ;

-) la riconducibilità della crisi del gruppo ad " .. un fatto di natura << esogena> rispetto all'attività caratteristica.." ( cfr pg 5 del ricorso) costituito da un accertamento fiscale nei confronti di Portobello spa a febbraio 2023 per ' frodi carosello', cui ha fatto seguito, sempre a febbraio 2023, il sequestro penale preventivo dei conti correnti per circa 10.000.000,00 euro, definito, al fine di ottenere il dissequestro dei conti, con un accer- tamento con adesione di agosto 2023, che ha comportato l'impegno al versamento di 6.800.000,00 di IVA ed euro 3.600.000,00 per imposte residue, sanzioni ed interessi, completamento eseguito in data 28.02.2024 ( cfr pg 12 del ricorso);

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-) l'avvio da mesi di interlocuzioni sia con il ceto bancario, affidato, su richiesta proprio di quest'ultimo, ad unico legale, sia con i fornitori, alcune delle quali già concluse posi- tivamente;

-) la predisposizione di un progetto di risanamento che consta di una manovra finanzia- ria, a sua volta comprendente il mantenimento degli attuali affidamenti e condizioni con- trattali relative agli interessi, il riscadenziamento dei debiti scaduti, la concessione di nuove linee di credito per euro 10.000.000,00 ed una manovra industriale incentrata sull'apertura di nuovi punti vendita, acquisto di nuovi software gestionali, l'efficienta- mento della struttura dei costi fissi, una riorganizzazione ex d.lgs n. 231/01 che eviti per il futuro circostanze come quelle che hanno condotto alla crisi attuale;

-) la natura indispensabile della protezione del patrimonio aziendale ai fini del buon esito del piano di risanamento predisposto, atteso l'elevato numero delle iniziative giudiziarie, tra cui molteplici DI notificati, una sentenza ed un pignoramento presso terzi, intraprese dai creditori nei confronti della capogruppo Portobello spa - 44 - e la controllata PB Retail s.r.l. - 5 - ;

***

ritenuto che

a. circa la competenza

-) alla stregua del combinato disposto degli artt. 19, 27, 2 lett. h) e i) CCII, 3 § 6 e 7 della direttiva 2013/34 UE e 4 e 1 d.lgs n. 168/2003, questo Tribunale risulti territorialmente competente, configurandosi certamente il 'gruppo di imprese di rilevanti dimensioni', attesa la partecipazione totalitaria di Portobello spa al capitale di PB Retails s.r.l. e il superamento dei parametri dimensionali di cui all'art 3 § 6 e 7 della direttiva 2013/34 UE, indicando il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2023 ( doc. 3 ricorso ) ricavi delle vendite per euro 103.518.762,00 , superiori dunque alla soglia di euro 40.000.000,00 ed un numero medio di dipendenti di 343 unità, e dunque superiore alla soglia di 250 unità, ed avendo entrambe le ricorrenti sede legale a Pomezia, e dunque nel territorio della Regione relativamente alla quale questo ufficio è sede della sezione specializzata in materia di imprese;

***

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b. circa la tempestività ex art 19 co 1 CCII del ricorso introduttivo di questo procedimento ed ex art 19 co 3 CCII del decreto che fissa l'udienza .

-) il Tribunale di Velletri, pur avendo assunto, alla stregua del combinato disposto degli artt. 19 co 7 CCII e 669 septies c.p.c., la non applicabilità della translatio iudicii ex art 50 CCII e la riproponibilità della domanda dinanzi al giudice competente, non ha revo- cato le misure protettive del patrimonio, adottando pronuncia di rigetto dell'istanza di relativa conferma( cfr decreti: doc. 11 e 15 ricorso) invero non compresa tra le alternative

- conferma, revoca o modifica - previste dall'art 19 co 4 CCII;

-) anche le visure camerali in atti ( cfr.doc. 4 e 5 ), indicano la pubblicazione, rispettiva- mente in data 3 06 per PB Retail s.r.l. ed in data 27 06 per Portobello spa, dell'istanza di applicazione delle misure protettive del patrimonio ed il rigetto delle istanze di relativa conferma;

-) dovendosi, dunque, prendere atto della perdurante efficacia delle misure protettive del patrimonio oggetto delle istanze già pubblicate al registro delle imprese, la verifica di tempestivo deposito del ricorso per la loro conferma ex art 19 CCII non può che essere riferita a quello originariamente presentato al Tribunale di Velletri , mentre il termine dei 10 gg utile per l'adozione del decreto che fissa l'udienza per il Tribunale di Roma, suc- cessivamente adito, non può che decorrere dal deposito del ricorso innanzi a quest'ultimo ed introduttivo del presente procedimento, avvenuto in data 23.07.2024 ;

-) ebbene, dai pareri già richiesti dal Tribunale di Velletri ( doc. 9 e 14) al medesimo esperto designato in seguito alle istanze ex art 17 CCII originariamente distinte delle odierne ricorrenti per l' accesso alla composizione negoziata , ma nell'ambito del proce- dimento RG n. 2472/2024, promosso da Portobello spa, limitatamente ai soli presupposti fattuali rilevanti ai fini della competenza territoriale ex art 3 § 6 e 7 della direttiva della direttiva 2013/34 UE ( doc. 14 ), emerge che i ricorsi per la conferma delle misure pro- tettive sono stati depositati dinanzi a quel Tribunale il giorno dopo la pubblicazione al registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure, rispettivamente il 4 ed il 28 giugno, onde ex art 19 co 1 sono tempestivi.

***

c Circa la documentazione prescritta dall'art 19 CCII co 2 lett. a) -f)

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-) la documentazione depositata è formalmente completa per entrambe le società, salvi i rilievi con riferimento alle emergenze di alcuni di essi, relativamente ai quali si chiedono chiarimenti all'esperto;

***

d. nel merito, circa la funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative ex art. 19 co 4 CCII e , nel caso di specie, la necessaria integrazione del parere dell'esperto

-) nell'ambito del procedimento per la conferma delle misure promosso dinanzi al Tri- bunale di Velletri da PB Retail s.r.l. - RG 2133/2024 - l'esperto designato ha già reso il parere circa la funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative ex art. 19 co 4 CCII, riferendo anche circa l'avvenuta conclusione di alcuni accordi , in particolare con il creditore LSGI spa, circa la manifestazione espressa di favore per la conferma delle misure in atto da parte di altri, Medei Fabio e Morning House s.r.l. , e circa il rifiuto del creditore Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. di addivenire all'accordo pro- posto della società ;

-) in particolare , il parere dell'esperto, riportando il contenuto del test pratico ex art 13 CCII richiesto alla PB Retail s.r.l. che, come sembra anche la ricorrente Portobello spa, non vi aveva ancora provveduto, colma in parte le lacune del progetto di piano di risana- mento, ancorchè l'art 19 co 2 lett. d) CCII preveda che esso sia redatto proprio sulla base di tali indicazioni;

-) ne consegue che, non avendo l'esperto riferito circa l'acquisizione del medesimo test anche da parte della ricorrente Portobello s.pa., rispetto a quest'ultima le lacune persi- stono, constando il progetto depositato di slides con indicazioni di massima; -)considerati l'elevato numero di creditori che ha già assunto iniziative giudiziarie, in particolare nei confronti della capogruppo Portobello spa, la considerevole entità dei de- biti di ciascuna indicata nelle situazioni patrimoniali e finanziarie aggiornate - euro 91.285.216,00 al 30.04 2024 per Portobello spa ( doc. 18) ed euro 24.493.523,00 al 31.03.2021 per Pb Retail s.r.l. ( doc 19) ed inoltre la già riferita contrarietà agli accordi proposti espressa da alcuni di essi, all'esperto vada richiesto di riferire, con la schematica chiarezza già presente nel parere reso per PB Retail s.r.l. ,

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  • circa l'evoluzione e lo stato attuale delle trattative con i creditori, riferite ad en- trambe le società ricorrenti e al gruppo nell'insieme, nonché in ordine all'attua- zione degli accordi già raggiunti con Pb Retail s.r.l.;
  • circa il contenuto del test pratico ex art 13 CCII che sarà richiesto anche alla ricorrente Portobello s.pa.;
  • circa la configurabilità quale fattore ' esogeno' di crisi finanziaria di un accerta- mento fiscale relativo alle modalità operative della società Portobello s.p.a. e l'idoneità delle misure individuate ad evitarne in futuro la verificazione;
  • circa la compatibilità dell'individuazione quale causa esclusiva di crisi del sud- detto accertamento, avvenuto a febbraio 2023, e della conseguente scelta di ade- sione formalizzata ad agosto 2023 e concretizzatasi tra il 31.08. 2023 ed il 31.03.2024 delle seguenti indicazioni di bilancio
    • aumento di ben oltre il doppio tra il 2020 ed il 2021, e successivo conside- revole incremento tra il 2021 ed il 2022 del valore delle rimanenze della capogruppo Portobello spa, passate da euro 16.409.403,00 nel 2020 ad euro 43.865.992,00 nel 2021 e ad euro 56.147.891,00 nel 2022 e parimenti l'aumento quasi del 70% dell'indebitamento sempre della capogruppo Por- tobello spa già tra il 2021 ( euro 38.411.032,00 ) ed il 2022 ( euro 62.098.120,00) ;
    • la costante presenza ed esponenziale crescita delle perdite d'esercizio della
      PB Retail s.p.a sin dall'anno della sua costituzione, essendo passate da - euro 72.592,00 nel 2021 e - euro 5.487.154,00 già nel 2022, con un corri- spondente patrimonio netto negativo già nel 2022 di - euro 5.459.746,00 , divenuto al 31 03 2024 di - 15.978.339,00 , ed una corrispondente, costante ed esponenziale crescita anche della differenza deficitaria tra valore e costi della produzione, pari a - 43.681,00 nel 2021 e giunta a - 5.383.207,00 già nel 2022 , peraltro qualificata dall'entità analoga dei costi del personale, pari ad euro 765.581,00 nel 2021 e ad euro 5.309.467,00 nel 2022;

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    • la compatibilità tra l'elenco dei creditori, con il corrispondente importo dei crediti depositato per PB Retail s.r.l. ( doc. 21) con l'entità dei suoi debiti alla data del 31 03 2024, indicata in euro 24.493.523,00;
    • la compatibilità con le suddette indicazioni di bilancio, in particolare circa gli elevatissimi costi del personale della PB Retail s.r.l. , nonché con i costi degli investimenti per ogni nuova apertura di punto vendita , pari ad euro a 0,5 M, a fronte di 0,1 M di costi per il mantenimento di ciascun punto vendita attuale ( cfr pg 13 del parere dell'esperto per Pb Retail s.r.l. : doc. 9 cit) , della prospettata linea d'azione strategica consistente nell'apertura di ulteriori 8 punti vendita, e d'altro canto la coerenza di tale strategia del piano di risanamento con l'altra linea d'azione strategica consistente, all'opposto, con la già avvenuta chiusura del punto di vendita di Olbia, descritta come esempio di efficientamento già realizzato nella struttura dei costi fissi, ovvero con la pari previsione di 'riduzione del perimetro com- merciale' di PB Retail nell'ipotesi di scostamenti dagli obiettivi del piano;
  • circa la possibilità di limitare ad alcuni creditori le misure protettive richieste , con relativa individuazione.

.***

Ritenuto, in conclusione, che

-) sulla base di tali rilievi debba essere fissata l'udienza, onerando le ricorrenti della notifica del ricorso e del presente decreto con le forme da esse richieste , salve le eventuali segnalazioni dell'esperto circa la non completezza dell'elenco dei creditori di PB Retail ( doc. 21 )

p.t.m.

visti gli artt. 19 co 4 CCII sexies c.p.c. e 669 sexies c.p.c. ,, pronuncia il seguente

D E C R E T O

fissa

dinanzi a sé l'udienza del 19 08 2024 h 12,30 per la comparizione delle parti e dell'esperto, riservando, a seguito della verifica circa la corretta instaurazione del contraddittorio, di valutare la necessità, ai fini della decisione sul ricorso, di nominare un ausiliario ex art. 68 cpc, ovvero di

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procedere agli atti di istruzione indispensabili o di assumere informazioni dai creditori indicati nell'elenco di cui all'art 19 co 2 lett. c) CCII ;

ONERA

-)la parte ricorrentedi notificare entro il 5.08.2024 il ricorso ed il presente decreto

  • in forma generalizzataex art 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito https://www.portobello- spa.com/;
  • in forma particolare limitatamente a:
    ai primi dieci creditori per ammontare di Portobello spa , come individuati nell'elenco dei

creditori ( doc. 20 ricorso), ossia:

  1. Deutsche Bank S.p.A. (p.e.c. db730.torino1@my.legalmail.it);
  2. Agenzia delle Entrate (p.e.c. dp.2Roma@pce.agenziaentrate.it);
  3. Unicredit S.p.A. (p.e.c. corporate_lazio_sud@pec.unicredit.eu);
  4. Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (p.e.c. centro.pmi.roma8@postacert.gruppo.mps.it);
  5. Factorit S.p.A. (p.e.c. segreteria@pec.factorit.it);
  6. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (p.e.c. cdpspa@pec.cdp.it);
  7. Banco BPM S.p.A. (p.e.c. centro.corporate.04169@pec.bancobpmspa.it);
  8. Banca Progetto S.p.A. (p.e.c. bancaprogetto@pec.bancaprogetto.it);
  9. Banca del Fucino S.p.A. (p.e.c. bancafucino@postacert.cedacri.it);
  10. Banca Agricola Popolare di Ragusa (p.e.c. bapr@pec.bapr.it)
  • ai primi dieci creditori per ammontare di PB Retail, come individuati nell'elenco dei creditori

( doc. 21 ricorso), ossia:

  1. Inps (notifica.attigiudiziari.roma@postacert.inps.gov.it);
  2. Medei Fabio (criamfm@legalmail.it);
  3. Banca Popolare di Sondrio s.p.a. (postacertificata@pec.popso.it );
  4. Agenzia delle Entrate(protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it);
  5. Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa (posta.certificata@pec.coopalleanza3- 0.it);
  6. Agenzia Riscossione (protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it);
  7. IGD SIIQ SPA (igd@legalmail.it);

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  1. Gemma S.r.l. (gemma2011@legalmail.it);
  2. Intesa San Paolo Rent For You SP (intesasanpaolorfy@pec.intesasanpaolorentforyou.com);
  3. Merlata Mall S.p.A. (leffe@legalmail.it)

a tutti i creditori che sono in possesso di titoli di natura giudiziaria, esecutivi e non, o che hanno

intrapreso iniziative esecutive e/o di carattere risolutorionei confronti delle ricorrenti, come in- dicati nel doc. I2 e T2 nonché al paragrafo 7 del ricorso

****

-) i creditori che intendano costituirsi, di depositare entro il 13 08 2024 schematica memoria e procura alle liti conforme alle prescrizioni ex art 83 c.p.c;

****

-)l'espertodi depositare entro il 12.08.2024 un proprio motivato parere, schematico e logica- mente conseguenziale

  • circa la funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative per la composizione negoziata della crisi della società ricorrente Portobello spa;
  • contenente i chiarimenti richiesti alle pgg. 6 e 7 della parte motiva del presente decreto; .
    AVVISA

) che per partecipare all'udienza è necessaria l'assistenza di un difensore;

-) che - ex art 18 co 1 CCII - dal giorno della pubblicazione nel registro delle impresse delle istanze di applicazione delle misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto , i cre- ditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprendi- tore, ne' possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

-) che - ex art 18 co 4 CCII - dal giorno della pubblicazione nel registro delle impresse delle istanze di applicazione delle misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione delle istanze di composizione nego- ziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non puo' essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive;

-) che - ex art 18 co 5 CCII - i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la

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risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore

per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione

nel registro delle impresse dell'istanza di applicazione delle misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto ; i medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei

contratti pendenti dalla pubblicazione della suddetta istanza fino alla conferma delle misure richieste;

-) che avendone fatto richiesta le ricorrenti ex art . 20 CCII, dalla pubblicazione dell'istanza

al registro delle imprese e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza

di composizione negoziata, non si applicano nei loro confronti gli articoli 2446 c.c. , secondo e terzo comma, 2447 c.c., 2482-bi c.c.s, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter e non si verifica la causa di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484 c.c., primo comma, numero 4), e 2545- duodecies c.c.

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti ricorrenti e all'esperto.

Roma, 29.07.2024

Il giudice designato

Carmen Bifano

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Portobello S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 02 agosto 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 02 agosto 2024 12:34:13 UTC.

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