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06/05/2025 - RCS Mediagroup S.p.A.: Domande Azionisti Assemblea 2025

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Domande azionisti assemblea 2025

ASSEMBLEA ORDINARIA RCS MEDIAGROUP S.P.A.

8 MAGGIO 2025

DOMANDE PERVENUTE DAL SOCIO MARCO BAVA PRIMA DELL'ASSEMBLEA

(IN DATA 24 APRILE 2025) E RELATIVE RISPOSTE DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART.

127-TER DEL D. LGS. N. 58/1998

(la numerazione delle domande fa riferimento all'elenco trasmesso dal socio)

Richiesta di :

  1. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it .

    In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.

    Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. Il files non ha costi per dati gia' disponibili.

    Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. Ovviamente per gli ultimi disponibili.

  2. RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA E DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

  1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

    Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

  2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

    Presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto Presentazione di proposte di deliberazione individuali su materie già all'ordine ai sensi dell'art. 135 undecies.1,

    comma 2 del TUF. In ragione delle modalità di intervento in Assemblea in precedenza indicate - con riferimento a quanto stabilito dall'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF - colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sui punti all'Ordine del Giorno.

    Proposta di azione di responsabilità , per l'anticostituzionalità della delega obbligatoria per partecipare alle assemblee, che ai sensi dell'art.2393 cc 2 comma, puo' essere fatta anche se non all'odg in occasione della discussione del bilancio : RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEL CDA e motivata dal fatto che nel 2024,2025 ha utilizzato ed utilizza , fuori dell'emergenza sanitaria COVID una normativa autocratica anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione. Il fatto che si continui ad utilizzare una forzatura giuridica pandemica dopo anni dalla dichiarazione di chiusura della pandemia da parte dell'OMS, e' la prova che l'obiettivo vero autocratico e' volto all'annullamento del diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea. La circostanza e' comprovata anche oggi dall'art.11 della legge 21 del 2024, che stabilisce la proroga delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 . Se fossi stato presente in assemblea avrei potuto contestare questa falsita' oltre che presentare direttamente l'azione di responsabilita'. Tutto cio' quindi dimostra una violazione congiunta degli art.3 , 21 e 47 della Costituzione.

    L'articolo 11 della LEGGE 5 marzo 2024, n. 21 entrato in vigore il 27/03/2024 (GU n.60 del 12-03-2024) consente, ove sia contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società . In tale ipotesi, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea e il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, la predetta facoltà statutaria si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione. L'articolo 11 introduce un nuovo articolo 135-undecies.1 nel TUF - Testo Unico Finanziario (D. Lgs. n. 58 del 1998) il quale consente, ove sia contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante pagato e designato dalla società. Le disposizioni in commento rendono permanente, nelle sue linee essenziali, e a condizione che lo statuto preveda tale possibilità, quanto previsto dall'articolo 106, commi 4 e 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha introdotto specifiche disposizioni sullo svolgimento delle assemblee societarie ordinarie e straordinarie, allo scopo di contemperare il diritto degli azionisti alla partecipazione e al voto in assemblea con le misure di sicurezza imposte in relazione all'epidemia da COVID-19. Il Governo, nella Relazione illustrativa, fa presente che la possibilità di continuare a svolgere l'assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato tiene conto dell'evoluzione, da tempo in corso, del modello decisionale dei soci, che si articola, sostanzialmente, in tre momenti: la presentazione da parte del consiglio di amministrazione delle proposte di delibera dell'assemblea; la messa a disposizione del pubblico delle

    relazioni e della documentazione pertinente; l'espressione del voto del socio sulle proposte del consiglio di amministrazione. In questo contesto, viene fatta una affermazione priva di ogni fondamento giuridico : che l'assemblea ha perso la sua funzione informativa, di dibattito e di confronto essenziale al fine della definizione della decisione di voto da esprimere. Per cui non e' vero che la partecipazione all'assemblea si riduca, in particolar modo, per gli investitori istituzionali e i gestori di attività, nell'esercizio del diritto di voto in una direzione definita ben prima dell'evento assembleare, all'esito delle procedure adottate in attuazione della funzione di stewardship e tenendo conto delle occasioni di incontro diretto, chiuse ai risparmiatori, con il management della società in applicazione delle politiche di engagement. Ecco l'ennesima la dimostrazione della violazione dell'art.3 della Costituzione, unito all'art.21 in quanto gli in investitori istituzionale possono sia partecipare sia intervenire esprimendo tutti i loro pensieri agli amministratori, mentre gli azionisti no. Per cui possono esercitare il loro diritto statuito dall'art.47 della Costituzione se non possono piu' partecipare alle assemblee, come avviene in tutti i paesi del Mondo ?

    Per cui in questo contesto, si verrebbe ad applicare una norma di esclusione dal diritto di partecipazione alle assemblee degli azionisti per una oggettiva differenza di diritti fra cittadini azionisti privati investitori, mentre lo possono fare gli azionisti istituzionali che invece godono di incontri diretti privati e riservati con il management della società in applicazione delle politiche di engagement. Camera e Senato non hanno mai spiegato perché mentre consentono agli investitori istituzionali di esprimere liberamente il loro pensiero sulle società e gli amministratori , tutti gli altri azionisti, che lo hanno sempre fatto nelle assemblee, con la chiusura delle assemblee , non lo possono più fare ?

    Il che crea una palese ed illegittima asimmetria informativa, legalizzata in Italia rispetto al contesto internazionale in cui questo divieto di partecipazione non sussiste, mettendo un bavaglio agli azionisti che cosi perdono l'unico diritto che avevano per esprime il loro pensiero e tutelare il loro risparmio. Anzi gli orientamenti europei vanno da anni nella direzione opposta come dimostrano le lettere inviate dal Council of Institutional Investors ed International Corporate Governance Network, che alleghiamo.

    L'unica ragione dichiarata e che sono state di fatto rese permanenti le misure introdotte in via temporanea per l'emergenza Covid-19 che e' stata prorogata sino al 31.12.25, quando questa emergenza sanitaria e' stata chiusa da 3 anni dall'OMS. La relativa vigilanza è esercitata, secondo le competenze, dalla Consob (articolo 62, comma 3 TUF e regolamenti attuativi) o dall'Autorità europea dei mercati finanziari - ESMA. Ma l'ESMA non e' stata mai sentita su questo articolo mentre la Consob ha espresso parere contrario che e' stato ha ignorato. Ma i soprusi non finiscono qui : il comma 3 del nuovo articolo 135-undecies.1 chiarisce che, nel caso previsto dalle norme in esame. il diritto di porre domande (di cui all'articolo 127-ter del TUF) è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute. In sintesi, la società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Inoltre si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi

    diritto al voto. Come fa l'azionista che e' obbligato a delegare a farlo coscientemente e liberamente, se prima non legge le risposte alle sue domande ? Da cui una ulteriore violazione sempre dell'art.21 della Costituzione.

    Conclusioni

    Al termine di questa mia azione di responsabilità vorrei capire se in questo nostro paese esiste ancora uno spazio di rispettosa discussione democratica o di tutela giuridica nei confronti di una decisione arbitraria di una classe dirigente qui' palesemente opaca attraverso la palese violazione della Costituzione che avrebbe dovuto essere sollevata nelle sedi opportune che invece l'hanno approvata senza voti contrari. Per questa sola ragione auspico che gli azionisti votino questa azione di responsabilita' nei confronti di un cda che per l'art.11 della legge 21 del 2024 anticostituzionale impedisce , e che tutti gli azionisti possano tornare direttamente e liberamente in assemblea a manifestare il loro pensiero per la tutela del proprio risparmio nazionale.

    Confido quindi in una risposta che garantisca il rispetto della libertà progressista di un paese evoluto

    , stabile e garante nei diritti delle minoranze . Anche se la storia dell'art.11 della legge 21 del 2024, finora ha consentito solo , da parte di un Parlamento , di togliere, in questo paese i diritti costituzionali , degli azionisti senza alcuna ragione sociale palese . Inoltre si replica il diritto di recesso per la modifica dell'art. 7 C 4 dello Statuto. Con questa richiesta di azione di responsabilita' non potrete dire in qualsiasi sede di non aver saputo che lo strumento che avete usato e' incostituzionale. Anche se il Presidente di Banca Intesa S.Paolo sostiene che : Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, i cui effetti sono stati, da ultimo, prorogati dalla L. n. 15 del 21 febbraio 2025, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, secondo le indicazioni fornite nello specifico paragrafo del presente avviso.

    La scelta tiene conto dell'esperienza di gestione assembleare sperimentata sin dal 2020, che ha fatto registrare negli anni un aumento del tasso di partecipazione dei soci rispetto agli anni precedenti. La modalità prescelta di svolgimento dell'Assemblea in particolare:

    • valorizza il processo di dialogo pre-assembleare nell'ottica di assicurare a tutti gli azionisti -ancorché non presenti in Assemblea - trasparenza informativa e parità di accesso alle informazioni necessarie per esercitare consapevolmente le decisioni di voto, tenuto conto che tutte le proposte, le domande e gli eventuali interventi scritti sugli argomenti all'Ordine del Giorno devono essere presentati con anticipo dagli azionisti prima dell'Assemblea in modo che la Società possa pubblicarli e renderli conoscibili al mercato, con un risultato di efficacia ulteriore e distintiva rispetto alle ipotesi di interazione dei soli soci presenti in riunioni fisiche;

    • consente, quindi, a tutti gli azionisti di conoscere il contenuto delle domande presentate e delle relative risposte fornite dalla Società, nonché degli eventuali interventi scritti e proposte

    presentati dagli azionisti sugli argomenti all'Ordine del Giorno in tempo utile per poter formare il proprio convincimento ed esprimere le decisioni di voto in maniera consapevole e sulla base di un omogeneo set informativo che beneficia anche del dialogo pre-assembleare, mediante il conferimento della delega o subdelega e delle relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

    Le modalità di svolgimento dell'evento assembleare dettagliate nei paragrafi che seguono sono del tutto aderenti alle indicazioni operative emanate dalla Consob con comunicazione n. 3/2020 a garanzia di tutti gli azionisti.

    Tutti argomenti fini esclusivamente a se stessi, dimostrano come il provvedimento sia solo personale, per cui nonostante sia incompatibile sia con la forma Repubblicana, sia con la Costituzione Italiana, e sia con quella Europea nessuno nei 2 rami del parlamento ha voluto accorgersene, votando contro e denunciandone la incostituzionalita'.

    Certificazione Unicredito n:

    Risposta: La Società, decidendo di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento degli azionisti nell'assemblea avvenga esclusivamente tramite conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato, ha esercitato (i) quanto all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, una facoltà esplicitamente conferita dalla legge e (ii) quanto all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, una facoltà prevista dallo Statuto sociale approvato all'assemblea straordinaria del 8 maggio 2024, in conformità alle previsioni di legge.

    Pertanto, la richiesta di proporre azione di responsabilità per supposta violazione costituzionale non è considerata ammissibile e non viene messa ai voti, in quanto non si ravvisano i presupposti sostanziali per la promozione della stessa ai sensi degli artt. 2393 ss. c.c., per le ragioni sopra descritte, e poiché il richiedente non ha presentato la richiesta né la relazione sulle materie di cui veniva proposta la trattazione, nei termini previsti nell'avviso di convocazione e con le modalità previste dalla legge.

  1. Avete un piano industriale in caso di 3^ GUERRA MONDIALE ?

    Risposta: La domanda non è pertinente all'ordine del giorno.

  1. Quanto si e' speso per attivita' di lobbing? Per cosa ? quando ?

    Risposta: Non sono state sostenute spese per attività di lobby.

  1. I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale ?

    Risposta: Per quanto riguarda i rapporti con la società di revisione si rinvia al prospetto di bilancio consolidato nota illustrativa specifica n. 53.

  1. Esiste un conto del Presidente ? di quale ammontare e' stato ? per cosa viene utilizzato? Che trattamento contabile ha ?

Risposta: No.

Disclaimer

RCS Mediagroup S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 06 maggio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 06 maggio 2025 alle 15:02 UTC.

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