
PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI
DELEGA AGLI AMMINISTRATORI DI AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE
(ART. 2443 C.C.)
Ai signori azionisti della SG Company SB S.p.A. (di seguito anche SG o Società), con sede in Milano piazza Guglielmo Oberdan 2/a, C.F. 09005800967.
Con deliberazione presa nella riunione del 10 luglio u.s., il consiglio di amministrazione di SG ha deciso, tra l'altro, di proporre all'assemblea straordinaria degli azionisti di conferire, ai sensi dell'art. 2443 c.c., al Consiglio di Amministrazione apposita delega ad aumentare il capitale sociale di SG Company SB S.p.A. per massimi euro 1.500.000,00=, in una o più volte, entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c.
In occasione di suddetta riunione, il collegio sindacale ha ricevuto dagli amministratori la relazione che illustra l'operazione e le ragioni dell'esclusione ai sensi di legge. Già precedentemente (e precisamente nelle riunioni consiliari del 24 giugno e 8 luglio u.s., oltre che in sessioni appositamente richieste) il collegio sindacale ha ricevuto informazioni a riguardo delle complesse operazioni da cui originano le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione che verranno presentate all'assemblea straordinaria del 29 luglio p.v., conseguentemente codesto collegio ha rinunciato parzialmente ai termini a suo favore previsti dal 6° comma dell'art. 2441 c.c. ed il parere viene emesso in data odierna.
L'aumento viene proposto per un ammontare massimo complessivo di Euro 1.500.000,00= compreso sovrapprezzo, in forma scindibile, a pagamento, da liberarsi con conferimenti in denaro mediante emissione di azioni ordinarie da riservare alla sottoscrizione di amministratori, manager, dipendenti e di collaboratori continuativi della Società e/o di società dalla medesima controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c., da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione della Società, in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione dei medesimi con SG o con le società da quest'ultima controllate.
La delega potrà essere esercitata dall'organo amministrativo entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare e l'aumento dovrà essere liberato ed eseguito dai beneficiari contestualmente a ciascuna sottoscrizione. Come esposto dagli amministratori, la corrente delega potrà comunque essere esercitata soltanto a seguito dell'integrale esercizio, da parte del Consiglio di Amministrazione, della delega attribuitagli dall'Assemblea straordinaria del 20 novembre 2021 ad aumentare il capitale sociale per Euro 1.000.000 mediante emissione di azioni ordinarie in favore di amministratori, manager e collaboratori continuativi della Società e/o di società dalla medesima controllate oppure allo spirare della scadenza del termine di 5 anni dalla data di suddetta delibera.
Come consentito dal primo comma dell'art. 2443 c.c., secondo periodo, l'aumento di capitale a pagamento,
delegato, viene proposto con esclusione del diritto di opzione: "in questo caso si applica in quanto
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compatibile il sesto comma dell'articolo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi".
La delega pertanto deve prevedere l'importo massimo del capitale autorizzato, indicare quale parte debba essere caratterizzata dalla esclusione del diritto di opzione e determinare i criteri cui gli amministratori debbano attenersi nel suo esercizio.
Quest'ultimo contenuto, secondo dottrina prevalente, concerne essenzialmente la necessità di esplicitare le ragioni e le cause dell'esclusione del diritto di opzione; lo statuto, o la deliberazione assembleare di delega modificativa dello stesso, deve pertanto individuare anche i destinatari o le categorie di persone destinatari delle azioni oppure i criteri per l'identificazione dei soggetti cui riservarle, a necessario completamento delle motivazioni di esclusione.
L'interpretazione dottrinaria più rigida aggiunge che la delega debba dettare pure i criteri per la definizione del prezzo di emissione delle azioni, cui si dovranno attenere gli amministratori al momento dell'esercizio della delega medesima; pacificamente non risulta invece necessario che la deliberazione assembleare di delega contenga già la fissazione specifica del prezzo, a maggior ragione se il periodo di esercizio è lungo, come nel caso in esame.
Suddette informazioni devono essere contenute nella relazione ex art. 2441 comma 6 c.c. che l'organo amministrativo presenta prima all'organo di controllo e poi all'assemblea dei soci.
Maggiormente dubbio è il momento d'intervento del collegio sindacale, ossia quando (sempre ai sensi dell'art. 2441 comma 6 c.c.) i sindaci siano tenuti a predisporre il loro parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. La dottrina è sicura che tale parere venga rilasciato in occasione della delibera delegata assunta dall'organo amministrativo; parte della dottrina ritiene però che debba essere rilasciato anche in previsione della deliberazione assembleare di delega (conforme a ciò il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, orientamenti societari massime H.G.15 e H.G.29, difforme il Consiglio Notarile di Milano, massima 8, che pospone al solo momento di ciascuna deliberazione consiliare di aumento delegato la produzione del parere di congruità del collegio sindacale).
Secondo le indicazioni più cautelative, questo collegio sindacale ha ritenuto opportuno emettere il proprio parere previsto dal comma 6 dell'art. 2441 c.c. anche in previsione dell'assemblea straordinaria, a completamento dell'informativa spettante agli azionisti, ancorché il prezzo di emissione delle azioni non sia ancora determinato. In tale caso il parere non può che essere espresso "con riguardo alla congruità dei criteri di determinazione del prezzo di emissione cui il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 2443 c.c." (massima H.G.15 sopra citata).
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Come evidenziato negli altri pareri emessi in data odierna, gli aumenti di capitale proposti si inseriscono, tra l'altro, in un contesto di rafforzamento patrimoniale di SG quale strumento idoneo a sostenere la capitalizzazione della Società nel proprio piano di sviluppo.
Nello specifico caso in esame, l'organo amministrativo propone che venga riservato ad amministratori, manager (dipendenti e non dipendenti) e collaboratori continuativi della Società e delle controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione della Società (i Beneficiari), un aumento di capitale delegato in denaro fino ad un ammontare massimo di Euro 1.500.000,00=, compreso sovrapprezzo.
Siffatta operazione è ritenuta pacificamente ammissibile (conformemente all'opinione dominante già prima del d.lgs. 6/2003) a fronte del nuovo testo dell'art. 2443 c.c. ed anche dell'art. 2441, comma 8, c.c..
Nella Relazione Illustrativa sulle Materie all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 29 luglio 2024 [Predisposta anche ai sensi dell'art. 2441, comma 6 c.c.], gli amministratori danno evidenza dei profili dell'operazione proposta: illustrano le ragioni e le cause dell'esclusione del diritto di opzione, le categorie di persone destinatarie delle azioni, le caratteristiche delle azioni di nuova emissione ed anche i criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, cui si dovranno attenere gli amministratori al momento dell'esercizio della delega.
In particolare, il consiglio di amministrazione motiva che l'esclusione del diritto d'opzione trova ragioni e scopi nella volontà di attribuire un riconoscimento al contributo dei Beneficiari all'incremento di valore della Società e per gli Azionisti, determinando un rapporto virtuoso e fidelizzante con le classiche componenti variabili ed incentivanti delle remunerazioni, basate anche su strumenti finanziari com'è prassi diffusa per le società quotate italiane. In tal modo si favorisce la fidelizzazione dei Beneficiari e la loro partecipazione al perseguimento degli obiettivi aziendali di interesse strategico, nel medio-lungo periodo, incrementando allo stesso tempo il flottante delle azioni SG sul mercato finanziario.
La Relazione testualmente prevede: "Al Consiglio di Amministrazione spetterà, in esercizio della delega, l'individuazione dei Beneficiari, la determinazione del numero delle Azioni di Nuova Emissione da offrire in sottoscrizione a ciascuno dei Beneficiari, nonché del prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Nuova Emissione. In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441, comma 6, c.c., il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, infatti, essere fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando, in caso di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione
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ai sensi dei dell'articolo 2441, comma 5, c.c. comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale di riferimento debitamente approvata anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale.".
Ad avviso del collegio sindacale, queste direttive risultano coerenti con il contenuto dell'art. 2441 comma 6 c.c., che testualmente recita all'ultimo periodo "La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre" (è opinione comune che il riferimento al patrimonio netto non sia contabile bensì al suo valore economico); inoltre, si evidenzia che è proprio il legislatore a incentivare e agevolare operazioni analoghe, sia sotto il profilo fiscale (d.l. 179/2012) che civilistico (comma 8 art. 2441 c.c.).
Il collegio sindacale nulla ha pertanto da rilevare sui criteri e sulle motivazioni addotte, tese a riconoscere - all'avverarsi di determinate condizioni - ad alcuni amministratori, dipendenti e collaboratori del gruppo un premio per il lavoro svolto in un contesto di sviluppo, a beneficio dell'azienda e dei suoi obiettivi. Il collegio sindacale, nell'esaminare i principi proposti dagli amministratori, ribadisce comunque di non aver effettuato alcuna valutazione economica della società, né corrente né prospettica; tale valutazione, anche se svolta implicitamente, spetta esclusivamente agli amministratori. Come già esposto, il presente parere ha la finalità di rafforzare l'informativa e le tutele a favore degli azionisti esclusi dal diritto di opzione.
In sintesi, il nostro parere viene espresso sull'adeguatezza, sotto il profilo della ragionevolezza e nelle attuali circostanze, dei criteri e ragioni presentati dall'organo amministrativo ai fini della definizione delle linee guida sui cui si baserà l'aumento di capitale delegato.
Il collegio sindacale ritiene che l'operazione proposta sia coerente rispetto ai criteri di determinazione del prezzo di emissione stabiliti nell'ultimo periodo del 6° comma dell'art. 2441 c.c.. In particolare, il collegio sindacale ha preso atto delle ragioni economiche e delle finalità che sottendono il corrente punto proposto agli azionisti in sede straordinaria e ne valuta le modalità, la dimensione ed i principi consoni anche alla esigenza di rafforzare patrimonialmente la Società ed il gruppo e a ridurre le uscite finanziarie.
In conclusione, sulla base delle informazioni ricevute e della documentazione esaminata, tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro come sopra riportato, il collegio sindacale osserva che i criteri guida cui si dovrà attenere l'organo amministrativo per la definizione del prezzo delle azioni che verranno emesse a fronte dell'aumento di capitale sociale delegato risultano in linea al dettato normativo e, conseguentemente, congrui.
I sindaci, in conformità al precetto di cui all'art. 2441 comma 6 c.c., continueranno a vigilare sul rispetto delle tutele spettanti agli attuali azionisti rilasciando, in occasione di ciascuna deliberazione consiliare di aumento delegato, specifici pareri di congruità sul prezzo di emissione delle azioni.
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Milano / Ivrea 12 luglio 2024
Il collegio Sindacale
Il Presidente (Alessandro Sabolo)
Il Sindaco effettivo (Ilaria Cinotto)
Il Sindaco effettivo (Manuel Mantovani)
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Allegati
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