
PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI
DELEGA AGLI AMMINISTRATORI DI AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE
(ART. 2443 C.C.)
Ai signori azionisti della SG Company SB S.p.A. (di seguito anche SG o Società), con sede in Milano piazza Guglielmo Oberdan 2/a, C.F. 09005800967.
Con deliberazione presa nella riunione del 10 luglio u.s., il consiglio di amministrazione di SG ha deciso, tra l'altro, di proporre all'assemblea straordinaria degli azionisti di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., apposita delega ad aumentare il capitale sociale di SG Company SB S.p.A. per massimi euro 3.000.000,00=, in una o più volte, entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c.
In occasione di suddetta riunione, il collegio sindacale ha ricevuto dagli amministratori la relazione che illustra l'operazione e le ragioni dell'esclusione ai sensi di legge. Già precedentemente (e precisamente nelle riunioni consiliari del 24 giugno e 8 luglio u.s., oltre che in sessioni appositamente richieste) il collegio sindacale ha ricevuto informazioni a riguardo delle complesse operazioni da cui originano le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione che verranno presentate all'assemblea straordinaria del 29 luglio p.v., conseguentemente codesto collegio ha rinunciato parzialmente ai termini a suo favore previsti dal 6° comma dell'art. 2441 c.c. ed il parere viene emesso in data odierna.
L'aumento viene proposto per un ammontare massimo complessivo di Euro 3.000.000,00= compreso sovrapprezzo, in forma scindibile, a pagamento, da liberarsi con conferimenti in denaro od in natura mediante emissione di azioni ordinarie da riservare alla sottoscrizione di investitori qualificati, partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati e/o in relazione a operazioni da effettuare tramite conferimenti in natura.
La delega potrà essere esercitata dall'organo amministrativo di SG entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, in una o più volte; sempre l'organo amministrativo è titolato ad individuare i soggetti beneficiari di volta in volta dell'aumento di capitale riservato, nell'ambito delle categorie indicate dall'assemblea. Come esposto dagli amministratori, la corrente delega potrà comunque essere esercitata soltanto a seguito dell'integrale esercizio, da parte del Consiglio di Amministrazione, della delega attribuitagli dall'Assemblea straordinaria del 20 novembre 2021 ad aumentare il capitale sociale per complessivi Euro 2.000.000 mediante emissione di azioni ordinarie in favore di investitori qualificati e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici e/o in relazione a operazioni effettuate tramite conferimenti in natura oppure allo spirare della scadenza del termine di 5 anni dalla data di suddetta delibera.
Come consentito dal primo comma dell'art. 2443 c.c., secondo periodo, l'aumento di capitale a pagamento,
delegato, viene proposto con esclusione del diritto di opzione: "in questo caso si applica in quanto
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compatibile il sesto comma dell'articolo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi".
La delega pertanto deve prevedere l'importo massimo del capitale autorizzato, indicare quale parte debba essere caratterizzata dalla esclusione del diritto di opzione e determinare i criteri cui gli amministratori debbano attenersi nel suo esercizio.
Quest'ultimo contenuto, secondo dottrina prevalente, concerne essenzialmente la necessità di esplicitare le ragioni e le cause dell'esclusione del diritto di opzione; lo statuto, o la deliberazione assembleare di delega modificativa dello stesso, deve pertanto individuare anche i destinatari o le categorie di persone destinatari delle azioni oppure i criteri per l'identificazione dei soggetti cui riservarle, a necessario completamento delle motivazioni di esclusione.
L'interpretazione dottrinaria più rigida aggiunge che la delega debba dettare pure i criteri per la definizione del prezzo di emissione delle azioni, cui si dovranno attenere gli amministratori al momento dell'esercizio della delega medesima; pacificamente non risulta invece necessario che la deliberazione assembleare di delega contenga già la fissazione specifica del prezzo, a maggior ragione se il periodo di esercizio è lungo, come nel caso in esame.
Suddette informazioni devono essere contenute nella relazione ex art. 2441 comma 6 c.c. che l'organo amministrativo presenta prima all'organo di controllo e poi all'assemblea dei soci.
Maggiormente dubbio è il momento d'intervento del collegio sindacale, ossia quando (sempre ai sensi dell'art. 2441 comma 6 c.c.) i sindaci siano tenuti a predisporre il loro parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. La dottrina è sicura che tale parere venga rilasciato in occasione della delibera delegata assunta dall'organo amministrativo; parte della dottrina ritiene però che debba essere rilasciato anche in previsione della deliberazione assembleare di delega (conforme a ciò il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, orientamenti societari massime H.G.15 e H.G.29, difforme il Consiglio Notarile di Milano, massima 8, che pospone al solo momento di ciascuna deliberazione consiliare di aumento delegato la produzione del parere di congruità del collegio sindacale).
Secondo le indicazioni più cautelative, questo collegio sindacale ha ritenuto opportuno emettere il proprio parere previsto dal comma 6 dell'art. 2441 c.c. anche in previsione dell'assemblea straordinaria, a completamento dell'informativa spettante agli azionisti, ancorché il prezzo di emissione delle azioni non sia ancora determinato. In tale caso il parere non può che essere espresso "con riguardo alla congruità dei criteri di determinazione del prezzo di emissione cui il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 2443 c.c." (massima H.G.15 sopra citata).
Come evidenziato negli altri pareri emessi in data odierna, gli aumenti di capitale proposti si inseriscono, tra l'altro, in un contesto di rafforzamento patrimoniale di SG quale strumento idoneo a reperire il capitale di
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rischio e le risorse finanziarie da impiegare per la prosecuzione della strategia, decisa dall'organo amministrativo, di crescita per linee esterne. Gli amministratori motivano, infatti, come il rafforzamento patrimoniale garantisca maggiore stabilità dei mezzi finanziari aziendali e aumenti, di conseguenza, anche la capacità di accedere a fonti finanziarie esterne mantenendo comunque un equilibrio finanziario.
Nello specifico caso in esame, l'organo amministrativo propone che venga riservato ad investitori qualificati e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati e/o in relazione a operazioni da effettuare tramite conferimenti in natura un aumento di capitale delegato fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 3.000.000,00=, compreso sovrapprezzo.
Nella Relazione Illustrativa sulle Materie all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 29 luglio 2024 [Predisposta anche ai sensi dell'art. 2441, comma 6 c.c.], gli amministratori danno evidenza dei profili dell'operazione proposta: illustrano le ragioni e le cause dell'esclusione del diritto di opzione, le motivazioni e la destinazione dell'operazione, le categorie dei soggetti destinatari delle azioni, i termini e le condizioni, ivi inclusi i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni e le caratteristiche delle azioni di nuova emissione.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'offerta riservata in sottoscrizione sia volta a dotare la Società di uno strumento idoneo a consentire il reperimento, in modo rapido ed efficiente, del capitale proprio e delle risorse finanziarie da impiegare per la crescita per linee esterne. Inoltre, lo strumento della delega, congiuntamente all'esclusione del diritto di opzione, appare al consiglio di amministrazione funzionale a consentire alla Società di valutare possibili operazioni di acquisizione anche mediante scambi azionari e/o operazioni similari e, quindi, poter presentare progetti di sviluppo insieme a imprenditori protagonisti delle attività di M&A, in un'ottica di partnership di lungo termine. Il consiglio di amministrazione ricorda, infine, come l'operazione proposta possa consentire alla Società di incrementare ulteriormente il proprio flottante, ampliando la base azionaria.
L'esclusione del diritto di opzione trova quindi sintetica motivazione nell'interesse della Società:
- di ampliamento e diversificazione del numero degli azionisti con l'ingresso di nuovi partner, investitori, oltre a operatori strategici e investitori istituzionali, anche con la finalità di incrementare ulteriormente la liquidità del titolo nell'interesse degli attuali azionisti;
- di strutturazione di operazioni di M&A in termini rapidi ed efficienti al fine di cogliere le opportunità sul mercato;
- di offrire le azioni di nuova emissione quale controvalore per l'acquisizione di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società nell'ambito della strategia del Gruppo di crescita per linee esterne, fermi restando i limiti di cui agli artt. 121 del TUF e 2360 del codice civile.
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In merito all'individuazione dei soggetti cui l'aumento delegato può venire rivolto, l'organo amministrativo propone che le azioni a valere sulla Delega potranno essere offerte: (i) a investitori qualificati e/o a partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati; (ii) a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di operazioni che prevedano il conferimento in natura (in tutto o in parte) di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società ("Conferimenti in Natura"); (iii) attraverso una combinazione delle alternative di cui ai punti (i) e (ii) che precedono.
La Relazione prevede che il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare, nell'imminenza di ciascuna operazione di emissione, le condizioni cui la stessa potrà essere effettuata in base al valore del patrimonio netto della società (inteso nell'accezione "economica" e non meramente contabile), tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni del titolo nell'ultimo semestre, come previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c.; in particolare, "occorre in ogni caso che il Consiglio di Amministrazione, per la determinazione del prezzo, consideri: a) il valore economico della società, da stabilirsi anche in considerazione dei parametri di mercato, b) l'effettiva disponibilità dei destinatari dell'offerta a corrispondere il prezzo che sarà fissato e c) le concrete circostanze di fatto, per non compromettere le finalità sottese all'operazione medesima".
Il Consiglio di Amministrazione potrà così determinare l'ammontare di strumenti finanziari da emettere in un'unica soluzione e/o di volta in volta, nonché dovrà individuare le condizioni economiche dell'operazione da effettuare, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge, in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio della stessa.
Tali disposizioni che individuano la delega dell'assemblea all'organo amministrativo, tenuto altresì conto del lungo periodo concesso per il suo esercizio, risultano coerenti ed in linea con l'interpretazione comunemente fornita dell'art. 2441 comma 6 c.c., ove il valore del patrimonio netto va inteso come valore economico del medesimo, da determinarsi anche con parametri tipici di mercato.
Il collegio sindacale nulla ha da rilevare sui criteri e sulle motivazioni addotte, tese a consentire al Consiglio di Amministrazione, in osservanza di quanto disposto dall'art. 2441, 6 comma, c.c. (che richiede che l'esclusione sia motivata da esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili), di strutturare, nel miglior interesse della Società, ciascuna operazione di aumento di capitale, tenuto conto dei complessivi benefici associati a tale forma di collocamento, in ragione dei tempi di esecuzione normalmente accelerati che detta modalità consente.
Come già esposto, il presente parere emesso ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., ha la finalità di rafforzare l'informativa e le tutele a favore degli azionisti esclusi dal diritto di opzione. Il nostro parere viene pertanto espresso sull'adeguatezza, sotto il profilo della ragionevolezza e nelle attuali circostanze, dei criteri e ragioni presentati dall'organo amministrativo ai fini della definizione delle linee guida sui cui si baserà l'aumento di capitale delegato. Il collegio sindacale, nell'esaminare i principi proposti dagli amministratori,
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ribadisce comunque di non aver effettuato alcuna valutazione economica della società, né corrente né prospettica; tale valutazione, anche se svolta implicitamente, spetta esclusivamente agli amministratori.
A parere del collegio sindacale, l'operazione proposta risulta coerente rispetto ai criteri di determinazione del prezzo di emissione stabiliti nell'ultimo periodo del 6° comma dell'art. 2441 c.c... In particolare, il collegio sindacale ha preso atto delle ragioni economiche e delle finalità che sottendono il corrente punto proposto agli azionisti in sede straordinaria e ne valuta le modalità, la dimensione ed i principi aderenti al dettato legislativo e consoni all'esigenza di patrimonializzazione della Società e del Gruppo ai fini di sviluppo mediante impiego di capitale proprio.
In conclusione, sulla base delle informazioni ricevute e della documentazione esaminata, tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro come sopra riportato, il collegio sindacale osserva che i criteri guida cui si dovrà attenere l'organo amministrativo per la definizione del prezzo delle azioni che verranno emesse a fronte dell'aumento di capitale sociale delegato sono in linea con l'interpretazione corrente del dettato normativo e, conseguentemente, congrui.
I sindaci, in conformità al precetto di cui all'art. 2441 comma 6 c.c., continueranno a vigilare sul rispetto delle tutele spettanti agli attuali azionisti rilasciando, in occasione di ciascuna deliberazione consiliare di aumento delegato, specifici pareri di congruità sul prezzo di emissione delle azioni.
Milano / Ivrea 12 luglio 2024
Il collegio Sindacale
Il Presidente (Alessandro Sabolo)
Il Sindaco effettivo (Ilaria Cinotto)
Il Sindaco effettivo (Manuel Mantovani)
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Allegati
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SG Company S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 12 luglio 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 12 luglio 2024 08:47:19 UTC.