SOFTEC S.p.A.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
del 19 gennaio 2024
Softec S.p.A.
Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Milano nr. 01309040473 Sede legale e operativa: Viale Edoardo Jenner, 53, 20159 Milano - Italy
Tel.: +39 02 89968.1 Fax: +39 02 89968.556 e-mail:amministrazione@pec.softecspa.it
Capitale Sociale: Euro 2.497.960,00 i.v. www.softecspa.com
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Beewize S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano (BWZ), ai sensi dell'art. 2497 del Codice Civile.
Softec S.p.A.
Sede Legale in Viale Jenner 53, 20159 Milano
Iscritta al registro delle Imprese di Milano, P.IVA, C.F. e n. iscrizione 01309040473
Capitale sociale sottoscritto e versato: euro 2.497.960,00.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
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Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per il giorno 19 gennaio 2024 in unica convocazione, per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1. Revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle Azioni emesse dalla Società; delibere inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
1. Proposta di modifica degli articoli 5, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 30 e 33 dello Statuto sociale, subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
La presente relazione viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge.
ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
- PARTE ORDINARIA- PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO - Revoca delle azioni emesse dalla società dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.
Signori Azionisti,
per quanto concerne il primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione della società Softec S.p.A. (la "Società " o l'"Emittente") vi ha convocato per deliberare in merito alla proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società presso Euronext Growth Milan (la "Revoca" o "Delisting"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in linea con quanto disposto dall'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e per adottare un conseguente nuovo statuto sociale, subordinatamente all'efficacia della revoca dalle negoziazioni.
La proposta di Revoca si giustifica in quanto, come verificato dall'Emittente:
- alla quotazione su Euronext Growth Milan, anche considerando il percorso di riposizionamento strategico realizzato dalla Società negli ultimi anni, non è conseguita un'adeguata valorizzazione della Società stessa, né si è realizzato il ricorso a nuove fonti di capitale per il perseguimento delle strategie di crescita aziendali;
- la Revoca (o "delisting") garantirebbe una concreta razionalizzazione dei costi operativi, in conseguenza del contenimento degli adempimenti e degli oneri derivanti dallo status di società quotata su un sistema multilaterale di negoziazione, con una flessibilità adeguata alla Società e con la possibilità di concentrare maggiori risorse operative e finanziarie sulle proprie attività tecniche e commerciali, per il perseguimento degli obiettivi di crescita nel mercato di riferimento previsti dal
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piano industriale;
- essendo controllata dalla società Beewize S.p.A. ("Beewize"), società quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, l'Emittente potrà mantenere, in ogni caso, un adeguato profilo di trasparenza informativa verso il mercato e il sistema finanziario, potendo conservare così le caratteristiche positive della quotazione, essendo la principale controllata operativa di un Gruppo quotato.
Sulla base delle suddette motivazioni, la permanenza delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth Milan e i connessi adempimenti non appaiono attualmente rispondere al miglior interesse della Società stessa.
Si evidenzia che il Delisting è subordinato all'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti che dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, da parte di non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.
Di conseguenza, raggiunto il quorum costitutivo in assemblea ordinaria (che si ricorda consistere, per la prima convocazione, in almeno la metà del capitale sociale), qualora il 90% dei soci presenti in assemblea voti favorevolmente alla presente proposta, si instaurerà il predetto processo di Delisting, con rilevanti conseguenze anche per quegli azionisti che non si siano presentati per esercitare il loro diritto di voto in assemblea.
Di seguito sono riportate le partecipazioni degli azionisti significativi della Società alla data odierna:
Si informa che in data 27 dicembre 2023 è stata richiesta a Borsa Italiana S.p.A., come disposto dall'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la predetta Revoca, specificando le ragioni e le motivazioni della scelta. Tale richiesta è peraltro sospensivamente condizionata all'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria, nei termini e nei modi sopra specificati.
Fermo restando quanto precede, è previsto che la Revoca decorra dal 30 gennaio 2024 in quanto potrà essere efficace solo dopo che saranno trascorsi almeno 5 (cinque) giorni di mercato aperto dal momento in cui (i) sia stata ottenuta l'approvazione da parte dell'Assemblea con la percentuale richiesta, e (ii) Borsa Italiana abbia disposto la Revoca degli strumenti finanziari con apposito avviso.
Inoltre, si evidenzia che, successivamente al Delisting, le azioni emesse dalla Società non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano o europeo, ma potranno comunque formare oggetto di transazione, per via privata, ai sensi del codice civile.
A tal proposito, si rende noto che Orizzonti Holding S.p.A. ("OH S.p.A."), azionista di riferimento della capogruppo Beewize, titolare ad oggi di una partecipazione pari al 76,36% del capitale sociale di quest'ultima, ha manifestato la disponibilità ad acquistare dagli azionisti di Softec, subordinatamente alla positiva deliberazione della Revoca ed a seguito dell'efficacia della Revoca, le azioni detenute dagli stessi fino ad un massimo di n. 250.046 azioni, pari a circa il 10,01% del capitale sociale, ad un prezzo per azione Softec pari ad Euro 1,078 (prezzo pari alla media ponderata dal 22 giugno 2023 al 22 dicembre 2023 di negoziazione del titolo), pertanto per un controvalore massimo pari a Euro 269.599, pagando il suddetto prezzo in corrispondenti azioni Beewize, fino ad un massimo di n. 427.671 azioni Beewize, pari a circa il 3,82% del capitale sociale di Beewize, corrispondente ad un prezzo per azione Beewize pari ad Euro 0,63 (prezzo pari alla media ponderata dal 22 giugno 2023 al 22 dicembre 2023 di negoziazione del titolo), salvo frazioni che saranno pagate in denaro.
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Al riguardo appare opportuno evidenziare che il periodo di osservazione dell'andamento dei corsi del titolo della Società di sei mesi con chiusura al 22 dicembre 2023, è stato determinato in modo da prendere a riferimento un periodo di tempo che risulta, da un lato, sufficientemente lungo per non essere influenzato dal recente periodo di andamento decrescente del titolo e per tener conto di un numero di scambi significativo delle azioni Softec e, dall'altro, temporalmente non in prossimità dalla Revoca, in modo da evitare di tener conto dei possibili effetti distorsivi che l'annuncio della revoca delle negoziazione possono determinare.
Si evidenzia, inoltre, che la disponibilità di acquisto delle azioni Softec manifestata dal socio OH S.p.A., considerato che l'offerta diverrà efficace solo a seguito dell'efficacia della revoca dalla negoziazione, non configura una offerta pubblica di acquisto/scambio cui è applicabile la disciplina prevista dal TUF e dai relativi Regolamenti attuativi né dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Ulteriori dettagli in merito alle modalità di esecuzione dello scambio saranno resi noti mediante comunicato stampa pubblicato sul sito della Società nell'eventualità in cui sia intervenuta la Revoca.
In conseguenza di quanto sopra, rinviando per i dettagli al successivo paragrafo B), il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'Assemblea (Parte Straordinaria) alcune modifiche al vigente statuto, affinché sia adeguato ad una società per azioni di diritto italiano non quotata su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione e conforme alla disciplina contenuta nel codice civile.
Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:
"L'Assemblea della società Softec S.p.A., in relazione al primo punto all'ordine del giorno,
- Udita l'esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- visto l'articolo 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- esaminate le motivazioni sottese alla proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni della Società presso Euronext Growth Milan ("Revoca"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan");
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
DELIBERA
- di approvare la proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della società Softec S.p.A. presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; e
- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di porre in essere ogni ulteriore atto necessario per dare materiale esecuzione alla revoca dalla negoziazione presso Euronext Growth Milan e di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.".
Si segnala, da ultimo, che la deliberazione di revoca dalla negoziazione non integra una causa legale di recesso, fermo restando che la disponibilità di acquisto delle azioni Softec S.p.A. manifestata dal socio OH S.p.A. realizza comunque una possibilità di exit per i soci che ne vogliono profittare.
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- PARTE STRAORDINARIA- PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO - Proposta di modifica degli articoli 5, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 30 e 33 dello Statuto sociale, subordinate all'efficacia della revoca dalle negoziazioni; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI
Signori Azionisti,
per quanto concerne il punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria dell'Assemblea, come anticipato al precedente paragrafo, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'Assemblea straordinaria alcune modifiche al vigente statuto, subordinatamente e conseguentemente all'approvazione della deliberazione assembleare concernente la Revoca ed alla efficacia di quest'ultima, affinché sia adeguato ad una società per azioni di diritto italiano non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, secondo la disciplina contenuta nel codice civile.
In particolare, per quanto riguarda:
- l'articolo 5, il fine della modifica è un mero rinvio ad un successivo articolo (l'articolo 12), con particolare riferimento ai versamenti effettuati dai soci;
- l'articolo 11, la modifica è finalizzata alla precisazione della possibilità per l'organo amministrativo di sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci l'uscita dal sistema di gestione accentrata dei titoli in regime di dematerializzazione e la conseguente modifica statutaria;
- l'articolo 12, la modifica è finalizzata ad eliminare il riferimento alla disciplina delle Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA) ed alle partecipazioni rilevanti, introducendo in sostituzione uno specifico articolo concernente la fattispecie dei versamenti dei soci (in considerazione della revoca dalla negoziazione delle azioni ordinarie su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione);
- l'articolo 13, il fine della modifica è la precisazione, stante la possibilità che la Società venga amministrata - in alternativa ad un organo collegiale - da un amministratore unico, circa il soggetto legittimato a convocare l'assemblea;
- l'articolo 15 e l'articolo 16, la modifica è finalizzata a rendere attuale il wording utilizzato, eliminando il riferimento alla precedente denominazione del sistema multilaterale di negoziazione (AIM);
- l'articolo 21, la modifica è finalizzata a prevedere (i) la possibilità che la Società possa essere amministrata anche da un organo non collegiale (Amministratore Unico) e (ii) all'eliminazione dell'obbligo di nominare almeno un amministratore "indipendente" (e ciò in considerazione della revoca dalla negoziazione delle azioni ordinarie su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione);
- l'articolo 28, la modifica è finalizzata ad eliminare la parte del testo facente riferimento alle disposizioni applicabili ad una società le cui azioni ordinarie sono negoziate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- l'articolo 33, la modifica ha lo scopo di precisare la proporzionalità dell'attribuzione degli utili netti rispetto al diritto agli stessi utili spettante alle azioni.
Per quanto riguarda invece le modifiche agli articoli 16, 22, 24 e 30, esse riguardano esclusivamente piccole correzioni grammaticali del lessico utilizzato (precisando che all'articolo 22, è stato specificato altresì che la convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve avvenire con urgenza).
Al fine di consentire l'espletamento di tutte le attività correlate alle modifiche dello statuto sociale nei termini surriferiti, la proposta che Vi sottoponiamo prevede altresì il conferimento di mandato al Consiglio di Amministrazione affinché provveda a dare efficacia alla deliberazione che verrà adottata, precisando che le modifiche in questione avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese di tale delibera e che nessuna di essa comporta la ricorrenza del diritto di recesso ai sensi di legge e di Statuto.
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Il testo delle modifiche statutarie proposte è riportato nell'allegato alla presente Relazione ("Allegato 1"), tutte evidenziate in grassetto, con il testo vigente (colonna di sinistra) ed il testo contenente le modifiche che si intendono adottare (colonna di destra), invitando i Signori Azionisti, ove d'accordo, ad approvare le suddette proposte.
Signori Azionisti,
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:
"L'Assemblea degli Azionisti di Softec S.p.A., riunitasi in sede straordinaria ed esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria e le proposte ivi contenute,
delibera
- di modificare, subordinatamente all'efficacia della revoca dalle negoziazioni, gli articoli 5, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 30 e 33 dello Statuto Sociale, come sopra illustrato e come risulta dal testo di statuto allegato alla Relazione illustrativa degli amministratori;
-
di conferire mandato all'organo amministrativo e, per esso, nei limiti di legge, a ciascun membro del
Consiglio di Amministrazione ogni facoltà e potere affinché nel pieno rispetto di tutto quanto previsto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, possano disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori dagli stessi nominati nei limiti di legge, effettuare tutto quanto necessario per l'attuazione della presente deliberazione e così possano, inter alia (i) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché la presente deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali varianti che fossero necessarie e opportune anche ai fini della iscrizione al Registro delle Imprese; (ii) provvedere a tutto quanto derivante dalle deliberazioni assunte; (iii) compiere ogni ulteriore formalità comunque conseguente alle sopra deliberate modifiche, nei termini e tempi definiti, presso qualunque ufficio pubblico e privato.".
Milano, 4 gennaio 2024
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Costantino Di Carlo)
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Allegato 1
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Testo vigente |
Testo proposto |
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STATUTO |
STATUTO |
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DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA |
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA |
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Art. 1. È costituita una società per azioni con la |
Art. 1. È costituita una società per azioni con la |
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denominazione: "SOFTEC S.p.A." |
denominazione: "SOFTEC S.p.A." |
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Art. 2. La Società ha per oggetto lo svolgimento |
Art. 2. La Società ha per oggetto lo svolgimento |
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delle seguenti attività: |
delle seguenti attività: |
- produzione di software ed automazione per - produzione di software ed automazione per quanto attiene sia all'informatica tradizionale e quanto attiene sia all'informatica tradizionale e
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d'ufficio sia alla telematica e robotica, mediante |
d'ufficio sia alla telematica e robotica, mediante |
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studi, progetti e realizzazioni di sistemi hardware |
studi, progetti e realizzazioni di sistemi hardware |
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e software nonché l'attività di servizi di |
e software nonché l'attività di servizi di |
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elaborazione e comunicazione, di organizzazione |
elaborazione e comunicazione, di organizzazione |
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aziendale e marketing strategico ed operativo, di |
aziendale e marketing strategico ed operativo, di |
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consulenza specialistica per la realizzazione di |
consulenza specialistica per la realizzazione di |
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soluzioni e sistemi o per l'utilizzazione degli stessi, |
soluzioni e sistemi o per l'utilizzazione degli stessi, |
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se già operativi, e di formazione nel campo |
se già operativi, e di formazione nel campo |
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informatico; |
informatico; |
- il commercio all'ingrosso di prodotti per - il commercio all'ingrosso di prodotti per l'informatica, hardware, software e materiali l'informatica, hardware, software e materiali
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accessori in genere; il tutto nei limiti e nel rispetto |
accessori in genere; il tutto nei limiti e nel rispetto |
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delle norme di legge vigenti in materia, previo |
delle norme di legge vigenti in materia, previo |
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rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi |
rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi |
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da parte delle autorità competenti e con |
da parte delle autorità competenti e con |
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esclusione delle attività riservate per legge a |
esclusione delle attività riservate per legge a |
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soggetti muniti di particolari requisiti non |
soggetti muniti di particolari requisiti non |
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posseduti dalla società. |
posseduti dalla società. |
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La Società esercita le sue attività produttive e |
La Società esercita le sue attività produttive e |
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commerciali |
nei |
mercati |
nazionali |
ed |
commerciali |
nei |
mercati |
nazionali |
ed |
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internazionali, anche in congiunzione con terzi e |
internazionali, anche in congiunzione con terzi e |
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mediante acquisizione diretta di prodotti, |
mediante acquisizione diretta di prodotti, |
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tecnologie e servizi. |
tecnologie e servizi. |
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Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la |
Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la |
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Società potrà - in via strumentale, non come |
Società potrà - in via strumentale, non come |
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oggetto prevalente e non nei confronti del |
oggetto prevalente e non nei confronti del |
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pubblico - compiere tutte le operazioni di |
pubblico - compiere tutte le operazioni di |
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carattere mobiliare, |
immobiliare, finanziarie, |
carattere mobiliare, |
immobiliare, finanziarie, |
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bancarie e commerciali ritenute utili o necessarie, |
bancarie e commerciali ritenute utili o necessarie, |
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prestare garanzie reali e personali a favore di terzi |
prestare garanzie reali e personali a favore di terzi |
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se nell'interesse sociale, sottoscrivere prodotti |
se nell'interesse sociale, sottoscrivere prodotti |
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finanziari largamente intesi ed assumere, |
finanziari largamente intesi ed assumere, |
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direttamente o indirettamente, ma non ai fini di |
direttamente o indirettamente, ma non ai fini di |
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collocamento presso terzi, interessenze e |
collocamento presso terzi, interessenze e |
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partecipazioni in altre società od imprese aventi |
partecipazioni in altre società od imprese aventi |
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oggetto analogo od affine o connesso al proprio; |
oggetto analogo od affine o connesso al proprio; |
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potrà altresì affittare e cedere ovvero concedere |
potrà altresì affittare e cedere ovvero concedere |
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in affitto ed acquistare aziende relative all'attività |
in affitto ed acquistare aziende relative all'attività |
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esercitata. |
esercitata. |
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Sono espressamente escluse le attività finanziarie |
Sono espressamente escluse le attività finanziarie |
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di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. |
di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. |
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385 e le attività di intermediazione mobiliare di cui |
385 e le attività di intermediazione mobiliare di cui |
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agli articoli 18 e seguenti del T.U. |
agli articoli 18 e seguenti del T.U. |
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dell'Intermediazione Finanziaria di cui al D.lgs. 24 |
dell'Intermediazione Finanziaria di cui al D.lgs. 24 |
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febbraio 1998 n. 58, e comunque tutte le attività |
febbraio 1998 n. 58, e comunque tutte le attività |
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che per legge sono riservate a soggetti muniti di |
che per legge sono riservate a soggetti muniti di |
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particolari requisiti non posseduti dalla Società. |
particolari requisiti non posseduti dalla Società. |
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Art. 3. La Società ha sede in Milano. |
Art. 3. La Società ha sede in Milano. |
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L'assemblea ha facoltà di istituire altrove sedi |
L'assemblea ha facoltà di istituire altrove sedi |
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secondarie, sia in Italia che all'estero, nonché di |
secondarie, sia in Italia che all'estero, nonché di |
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sopprimerle. |
sopprimerle. |
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Art. 4. La durata della Società è fissata fino al 31 |
Art. 4. La durata della Società è fissata fino al 31 |
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(trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà |
(trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà |
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essere |
prorogata |
con |
deliberazione |
essere |
prorogata |
con |
deliberazione |
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dell'assemblea straordinaria dei soci. |
dell'assemblea straordinaria dei soci. |
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CAPITALE |
CAPITALE |
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Art. 5. Il capitale sociale è determinato in euro |
Art. 5. Il capitale sociale è determinato in euro |
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2.497.960,00 |
2.497.960,00 |
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(duemilioniquattrocentonovantasettamilanovece |
(duemilioniquattrocentonovantasettamilanovece |
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ntosessanta virgola zero zero) diviso in n. |
ntosessanta virgola zero zero) diviso in n. |
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2.497.960,00 |
2.497.960,00 |
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(duemilioniquattrocentonovantasettamilanovece |
(duemilioniquattrocentonovantasettamilanovece |
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ntosessanta virgola zero zero) azioni prive del |
ntosessanta virgola zero zero) azioni prive del |
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valore nominale. |
valore nominale. |
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L'assemblea, con apposita delibera adottata in |
L'assemblea, con apposita delibera adottata in |
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sede straordinaria, potrà attribuire all'organo |
sede straordinaria, potrà attribuire all'organo |
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amministrativo la facoltà di aumentare in una o |
amministrativo la facoltà di aumentare in una o |
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più volte il capitale sociale sino ad un ammontare |
più volte il capitale sociale sino ad un ammontare |
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determinato e per il periodo massimo di cinque |
determinato e per il periodo massimo di cinque |
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anni dalla data della deliberazione. La delibera di |
anni dalla data della deliberazione. La delibera di |
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aumento del capitale assunta dall'organo |
aumento del capitale assunta dall'organo |
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amministrativo in esecuzione di detta delega |
amministrativo in esecuzione di detta delega |
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dovrà risultare da verbale redatto da Notaio. |
dovrà risultare da verbale redatto da Notaio. |
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Le azioni sono nominative. |
Le azioni sono nominative. |
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Le azioni possono essere oggetto di intestazione |
Le azioni possono essere oggetto di intestazione |
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fiduciaria in capo a società fiduciarie. Nell'ipotesi |
fiduciaria in capo a società fiduciarie. Nell'ipotesi |
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di intestazione fiduciaria in capo a società |
di intestazione fiduciaria in capo a società |
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fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 |
fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 |
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e successive modifiche e integrazioni, l'esercizio |
e successive modifiche e integrazioni, l'esercizio |
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dei diritti sociali da parte della società fiduciaria |
dei diritti sociali da parte della società fiduciaria |
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avviene per conto ed esclusivo interesse del |
avviene per conto ed esclusivo interesse del |
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fiduciante, |
effettivo |
proprietario |
della |
fiduciante, |
effettivo |
proprietario |
della |
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partecipazione azionaria. |
partecipazione azionaria. |
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I soci potranno altresì effettuare versamenti a |
I soci potranno altresì effettuare versamenti a |
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favore della Società a fondo perduto ed in conto |
favore della Società a fondo perduto ed in conto |
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capitale e/o finanziamenti fruttiferi o infruttiferi |
capitale e/o finanziamenti fruttiferi o infruttiferi |
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con obbligo di rimborso. |
con obbligo di rimborso, ai sensi del successivo |
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Art. 6. Il capitale potrà essere aumentato anche |
Art. 12 del presente statuto. |
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con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti |
Art. 6. Il capitale potrà essere aumentato anche |
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diversi da quelli delle precedenti azioni, da offrirsi |
con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti |
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in opzione ai soci in proporzione al capitale già da |
diversi da quelli delle precedenti azioni, da offrirsi |
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essi posseduto.
Art. 7. I versamenti delle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputerà convenienti.
Art. 8. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di quote di altre aziende nelle quali la Società abbia partecipazione.
Art. 9. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all' approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- la trasformazione della Società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto.
Il diritto di recesso è escluso nell'ipotesi di:
- proroga del termine di durata della Società;
- introduzione o modificazione di vincoli alla circolazione delle azioni.
L'intera regolamentazione del diritto di recesso (ivi comprese le modalità di esercizio, i termini, i criteri di determinazione del valore delle azioni e quant'altro), per quanto non disposto diversamente nel presente statuto, è disciplinata dalle norme di legge.
Art. 10. Spetta all'assemblea straordinaria l'emissione di obbligazioni non convertibili al portatore o nominative.
L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria, a norma dell'art. 2420 bis del codice civile, o dagli amministratori nei casi e con le modalità previste dall'art. 2420 ter del codice civile.
Art. 11. Le azioni sono liberamente trasferibili ed immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione di cui agli articoli 80 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relativi regolamenti di attuazione.
OPA E PARTECIPAZIONI RILEVANTI Art. 12.
in opzione ai soci in proporzione al capitale già da essi posseduto.
Art. 7. I versamenti delle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputerà convenienti.
Art. 8. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di quote di altre aziende nelle quali la Società abbia partecipazione.
Art. 9. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all' approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- la trasformazione della Società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
-
l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto.
Il diritto di recesso è escluso nell'ipotesi di:
- proroga del termine di durata della Società;
- introduzione o modificazione di vincoli alla circolazione delle azioni.
L'intera regolamentazione del diritto di recesso (ivi comprese le modalità di esercizio, i termini, i criteri di determinazione del valore delle azioni e quant'altro), per quanto non disposto diversamente nel presente statuto, è disciplinata dalle norme di legge.
Art. 10. Spetta all'assemblea straordinaria l'emissione di obbligazioni non convertibili al portatore o nominative.
L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria, a norma dell'art. 2420 bis del codice civile, o dagli amministratori nei casi e con le modalità previste dall'art. 2420 ter del codice civile.
Art. 11. Le azioni sono liberamente trasferibili ed immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione di cui agli articoli 80 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,e relativi regolamenti di attuazione.L'organo amministrativo si riserva la possibilità ha facoltà di
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- A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.
- Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.
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Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1,
1-bis,1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. - La disciplina richiamata nel presente articolo 12 in tema di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria ed in materia di obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.
- Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della disciplina in tema di offerta pubblica di acquisto richiamata nel presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al "Panel". La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il "Panel" per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue
sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci dil'uscita dal sistema di gestione accentrata dei titoli in regime di dematerializzazione e la conseguente modifica statutariaL'organo amministrativo potrà decidere l'uscita dal sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, secondo le modalità eventualmente possibili sul piano tecnico-legale.
OPA E PARTECIPAZIONI RILEVANTIVERSAMENTI DA SOCI
Art. 12.
I soci, su semplice richiesta dell'organo amministrativo della società, possono effettuare finanziamenti, con diritto alla restituzione, o versamenti in conto capitale a favore della Società, in entrambi i casi anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale e comunque nei limiti e con le modalità imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore.
I versamenti effettuati dai soci devono considerarsi fatti a titolo di prestito ed infruttiferi, salvo risulti diversamente dai relativi atti.
I versamenti in conto capitale devono considerarsi "targati" a favore dei soci che li hanno effettuati, salvo risulti diversamente dai relativi atti.
- A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.
- Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.
- Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai
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