STATUTO TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO - OGGETTO - DURATA
Articolo 1- Denominazione
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1.1. È costituita la società per azioni denominata "Solid World Group S.p.A." (di seguito la
"Società ").
Articolo 2- Sede
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2.1 La Società ha sede nel comune di Treviso.
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2.2 L'organo amministrativo può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, uffici ed unità locali, sia in Italia sia all'estero, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.
Articolo 3- Domicilio dei soci
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3.1 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.
Articolo 4- Oggetto
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4.1 La Società ha per oggetto l'attività di produzione, commercializzazione, assistenza, consulenza e formazione nel settore dei prodotti software per la progettazione, la gestione e il controllo della produzione e del design industriale.
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4.2 La Società potrà inoltre svolgere l'attività di commercializzazione di computer, componenti ed accessori e di sistemi tecnologici collegati alla progettazione ed aldesign industriale.
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4.3 La Società potrà inoltre esercitare l'attività di sfruttamento economico e commerciale di tutte le opportunità offerte dalla rete internet e dalle tecnologie web: fornitura di servizi a distanza in rete telematica, realizzazione e vendita di sistemi di connessione alla rete internet/intranet ed altre reti, produzione, vendita e gestione di spazi pubblicitari in rete e non, progettazione, realizzazione e gestione di siti, portali web, progettazione e realizzazione di applicazioni per i dispositivi del mondo "mobile"; internet broadcasting: produzione, gestione e fornitura di contenuti, diffusione di immagini, idee, testi, suoni in rete e non; produzione e fornitura di contenuti audiovisivi; e-commerce/e-business inteso come commercio elettrico e comunque come scambio di utilità valutabili economicamente
in internet.
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4.4 Nell'ambito delle suddette attività la Società potrà concludere ogni tipologia di contratto, effettuare operazioni di importazione ed esportazione nonché concludere contratti di agenzia.
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4.5 La Società ha altresì per oggetto l'attività di acquisto, alienazione e permuta di terreni ed immobili civili ed industriali, urbani e rurali; locazione (non finanziaria) di fabbricati di qualunque natura, nonché la gestione di immobili di proprietà sociale, e l'acquisizione di beni immobili, anche mediante contratti di leasing immobiliare nonché l'acquisto di partecipazioni in società immobiliari.
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4.6 Occasionalmente ed esclusivamente per il raggiungimento dello scopo principale,la Società potrà assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società o enti, consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio, compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, (non rispetto al pubblico ed esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, in conformità alla Legge n. 1/1991 e Legge n. 197/1991) comunque connesse con l'oggetto sociale, nonché rilasciaregaranzie reali e personali, a favore proprio
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o di terzi, ed assumere obbligazioni cambiarie.
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4.7
È comunque esclusa:
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a) ogni attività per la quale le leggi vigenti impongono attività esclusiva;
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b) ogni attività riservata ai soggetti iscritti in albi professionali;
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c) qualsiasi attività di intermediazione;
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d) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385;
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e) le attività riservate ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF").
Articolo 5- Durata
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5.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2070 e potrà essere ulteriormente prorogata (una o più volte) con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.
TITOLO II
CAPITALE - AZIONI -CONFERIMENTI - FINANZIAMENTI - REVOCA -
RECESSO
Articolo 6- Capitale sociale - Azioni
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6.1 Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 1.661.379,00, suddiviso in numero 16.613.790 azioni prive del valore nominale e precisamente:
- numero 13.193.950 azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie");
- numero 3.419.840 azioni a voto plurimo (le "Azioni a Voto Plurimo", congiuntamente le Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo le "Azioni"), aventi i diritti di cui all'articolo 6.3 del presente Statuto.
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6.2 Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi oa causa di morte.
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6.3 Le Azioni Ordinarie danno diritto ad 1 (uno) voto. Le Azioni a Voto plurimo dannodiritto a 3 (tre) voti ciascuna.
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6.4 Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.
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6.5 Le Azioni Ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan ("EGM"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") la cui disciplina è contenuta nel regolamento emanato da Borsa Italiana ("RegolamentoEmittenti EGM").
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6.6 Le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di 1 (una) nuova Azione Ordinaria per ogni 1 (una) Azione a Voto Plurimo,in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, neppure l'assemblea speciale delle Azioni a Voto Plurimo ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile, al verificarsi dei seguenti eventi ("Cause di Conversione"):
(a) la richiesta di conversione da parte di un titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tutte o parte delle Azioni a Voto Plurimo dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni a Voto Plurimo di cui viene chiesta la conversione;
(b) il trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo a un altro soggetto che, alla data di efficacia del trasferimento, già non detenga Azioni a Voto Plurimo; per trasferimento intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso, incluso il trasferimento mortis causa del titolare delle Azioni a Voto Plurimo;
(c) il cambio di controllo di una società o ente che sia titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti una vicenda modificativa del rapporto di controllo (nei limiti di quanto definito dall'art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice
Civile, applicabile mutatis mutandis alle società ed enti diversi dalle società per azioni) relativo ad una società o ad un ente che sia titolare della piena proprietà o dell'usufrutto di Azioni a Voto Plurimo ("Cambio diControllo"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Controllo dipenda (i) da un Trasferimento Consentito (infra definito); (ii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni tra soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di Azioni a Voto Plurimo; (iii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni a favore di società o enti il cui controllo sia riconducibile a soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di Azioni a Voto Plurimo.
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6.7 Per "Trasferimento Consentito" si intende qualsiasi trasferimento di Azioni a Voto Plurimo in cui il cessionario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il, controllato da, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con, il cedente, tutte le Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo.
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6.8 Nel caso in cui si verifichi una Causa di Conversione gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati ("Intermediari") sono tenuti ed autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del Trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero di Azioni a Voto Plurimo oggetto di conversione. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto trasferimento.
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6.9 Qualora il Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo abbia natura di Trasferimento Consentito, è onere dei soggetti interessati al Trasferimento Consentito fornire istruzioni all'Intermediario affinché la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa abbia ad oggetto Azioni a Voto Plurimo, anziché Azioni Ordinarie ai sensi di quanto previsto precedentemente. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società copia della documentazione attestante la natura di Trasferimento Consentito.
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6.10 In ogni ipotesi di conversione di Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società l'ultimo giorno di calendario del mese solare entro il quale si è verificata la Causa di Conversione - ovvero, se antecedente (ma comunque successivo alla data di verificazione della Causa di Conversione), il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la Causa di Conversione - fermo restando l'obbligo degli Intermediari di effettuare le annotazione derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenutenei commi che precedono. L'organo amministrativo, nei primi 10 (dieci) giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle Cause di Conversione e della conseguente conversione. In dipendenza di ciò, l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello Statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.
2436, comma 6, del Codice Civile, riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni a Voto Plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale.
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6.11 In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una Causa di
Conversione o di mancata annotazione da parte degli Intermediari dell'avvenuta
conversione, il diritto di voto delle Azioni a Voto Plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è ridotto da 3 (tre) voti a 1 (uno) voto ciascuna, sino al momento in cui la situazione non vengaregolarizzata.
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6.12 Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni a Voto Plurimo per le quali si sia verificata una Causa di Conversione non regolarizzata (con ciò intendendosi il raggiungimento delle maggioranze previste per l'adozione della relativa delibera,
conteggiando tre voti in luogo di uno per ciascuna Azione in oggetto) sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile.
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6.13 In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:
(i) in caso aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data di efficacia della relativa deliberazione;
(ii) in caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole Azioni Ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende Azioni Ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni - siano Azioni Ordinarie ovvero Azioni a Voto Plurimo - da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni a Voto Plurimo;
(iii) in caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo: (a) il numero delle emittende Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo dovrà essere proporzionale al numero di Azioni Ordinariee Azioni a Voto Plurimo in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data di efficacia della relativa deliberazione, e (b) le Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione dovranno essere offerte prioritariamente in sottoscrizione al singolo socio in base alla proporzione, rispettivamente, di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi, altresì, che: (I) le Azioni a Voto Plurimo potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni a Voto
Plurimo; (II) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo, le Azioni a Voto Plurimo si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie in ragione di una Azione
Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo e saranno offertein opzione agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge;
(iv) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione o non spettanza del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione dell'assemblea speciale né delle Azioni Ordinarie né dei titolari di Azioni a Voto Plurimo ai sensi dell'art. 2376 del Codice Civile.
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6.14 Nella misura in cui l'ammissione delle Azioni Ordinarie su sistemi multilaterali di negoziazione concretasse il requisito della diffusione fra il pubblico degli strumenti finanziari in maniera rilevante troveranno altresì applicazione le norme dettate dal codice civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.
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6.15 Nella misura in cui l'ammissione delle Azioni Ordinarie sul sistema multilaterale di negoziazione concretasse altresì il requisito della ammissione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile e dal TUF (nonché dalla normativasecondaria) nei confronti
delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.
6.16 In data 30 maggio 2022, l'assemblea dei soci, in seduta straordinaria, ha deliberato, inter alia, quanto segue:
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(a) di emettere warrant denominati "Warrant Solid World 2022-2025" (i "Warrant"), da assegnare gratuitamente, alla data definita congiuntamente con Borsa Italiana e compatibile con il calendario negoziazioni di Borsa Italiana, individuata entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 (la "Data di Stacco"), nel rapporto di numero 1 (uno) Warrant ogni numero 1 (una) azione a tutti i titolari delle azioni ordinarie della Società;
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(b) di determinare, quale rapporto di conversione dei Warrant in azioni di compendio, il rapporto di 1 (una) azione di compendio ogni 2 (due) Warrantesercitati;
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(c) di determinare i seguenti periodi di esercizio dei Warrant:
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- ogni giorno lavorativo bancario tra il 17 luglio 2023 e fino al 31 luglio 2023 (il
"Primo Periodo di Esercizio");
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- ogni giorno lavorativo bancario tra il 17 luglio 2024 e fino al 31 luglio 2024 (il
"Secondo Periodo di Esercizio");
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- ogni giorno lavorativo bancario tra il 17 luglio 2025 e fino al 31 luglio 2025 (il
"Terzo Periodo di Esercizio");
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(d) di deliberare un aumento di capitale sociale, a pagamento, scindibile, da eseguirsi anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, entro il termine ultimo di sottoscrizione del 31 luglio 2025, per un ammontare massimo di euro 1.000.000,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni di compendio, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione, da riservarea servizio dell'esercizio dei Warrant;
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(e) di determinare il prezzo delle azioni di compendio come segue:
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- quanto al Primo Periodo di Esercizio pari al Prezzo dell'Offerta incrementato del 10%;
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- quanto al Secondo Periodo di Esercizio pari al prezzo del Primo Periodo di Esercizio incrementato del 10%;
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- quanto al Terzo Periodo di Esercizio pari al prezzo del Secondo Periodo di Esercizio incrementato del 10%;
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(f) di determinare che il prezzo delle azioni di compendio, comprensivo di sovrapprezzo, dovrà essere integralmente versato all'atto dell'esercizio dei Warrant;
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(g) di conferire al consiglio di amministrazione, d'intesa con il Global Coordinator, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla predetta delibera, ivi compresi i poteri di:
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- determinare il numero definitivo di Warrant da assegnare;
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- determinare il numero massimo delle azioni di compendio da emettere e, per ciascun periodo di esercizio, provvedere alla loro emissione nei limiti dei Warrant di volta in volta esercitati;
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(h) modificare lo Statuto ai fini dell'aggiornamento dell'ammontare del capitale sociale, al termine di ogni periodo di esercizio.
6.17
In data 27 aprile 2023, l'assemblea dei soci, in seduta straordinaria, ha deliberato, inter alia, di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:
(i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile, in una o più volte, per un importo massimo di Euro 100.000,00, oltre l'eventuale sovrapprezzo, con emissione, anche in più tranche, di massime n. 1.000.000
Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 del Codice Civile.
Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì
conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (oltre l'eventuale sovrapprezzo) con applicazione, ove dovuta, dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in quanto compatibile, e il godimento delle Azioni Ordinarie, nei limiti delle disposizioni normative applicabili; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle Azioni Ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica; (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. (ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, e 8 del Codice Civile, il diritto di
opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia necessaria per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443,
comma 1, Codice Civile:
- il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, infatti, essere fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti e utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società
rilevato in un periodo da individuarsi sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando comunque il disposto dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, a tenore del quale il prezzo di emissione è calcolato in base al valore economico del patrimonio netto;
- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimenti in natura, da parte di soggetti terzi, di beni immobili, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non;
- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile e, ove applicabile, del comma 4, secondo periodo, Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a soggetti, quali potenziali partner industriali, nel contesto di operazioni coerenti con la strategia di crescita per linee esterne della Società, e/o a operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o del Gruppo e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società e/o del Gruppo o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società e/o del
Gruppo, in maniera tale da beneficiare - se del caso - di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti, e/o a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili);
- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 del
Codice Civile, potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione ai dipendenti della Società o di società che la controllano o che sono da essa controllate.
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6.18 In data 22 dicembre 2023 il Consiglio di Amministrazione, in parziale esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo di nominali Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), mediante emissione di numero 20.000 (ventimila) azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e aventi godimento regolare, ad un prezzo di emissione pari a Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) per azione, di cui (x) Euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a capitale, e (y) Euro 3,90 (tre virgola novanta) per azione a titolo di sovrapprezzo, per un importo complessivo di Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero), aumento riservato, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, ai Sig.ri Marco Mazzetti e Davide Torricelli da liberarsi, entro il termine ultimo del 31 (trentuno) gennaio 2024 (duemilaventiquattro), mediante conferimento in natura, per ciascuno di essi, delle partecipazioni rappresentative del 20% (venti per cento) del capitale sociale della società SolidInnovation S.r.l.
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6.19 In data 22 dicembre 2023 il Consiglio di Amministrazione, in parziale esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo di nominali Euro 7.500,00
(settemilacinquecento virgola zero zero), mediante emissione di numero 75.000 (settantacinquemila) azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e aventi godimento regolare, ad un prezzo di emissione pari a Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) per azione, di cui (x) Euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a capitale, e (y) Euro 3,90 (tre virgola novanta) per azione a titolo di sovrapprezzo, per un importo complessivo di Euro 300.000,00
(trecentomila virgola zero zero), aumento riservato, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, alla società Cleis Tech S.r.l. da liberarsi, entro il termine ultimo del 31 (trentuno) gennaio 2024 (duemilaventiquattro), mediante conferimento in natura della partecipazione rappresentativa del 9,8% (nove virgola otto per cento) del capitale sociale della società Design Systems S.r.l.
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6.20 In data 22 dicembre 2023 il Consiglio di Amministrazione, in parziale esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo di nominali Euro 9.375,00 (novemilatrecentosettantacinque virgola zero zero), mediante emissione di numero 93.750
(novantatremilasettecentocinquanta) azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e aventi godimento regolare, ad un prezzo di emissione pari a Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) per azione, di cui (x) Euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a capitale, e (y) Euro 3,90 (tre virgola novanta) per azione a titolo di sovrapprezzo, per un importo complessivo di Euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila virgola zero zero), aumento riservato, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, ai Sig.ri Andrea Maccari, Claudio Taffarello e alla società "Teknosalliance S.r.l" da liberarsi, entro il termine ultimo del 31 (trentuno) gennaio 2024 (duemilaventiquattro), mediante conferimento in denaro, con possibilità per gli stessi di avvalersi della compensazione legale tra il debito per il conferimento in denaro e il credito vantato dai sottoscrittori nei confronti della Società, derivante dal prezzo della vendita di partecipazioni della società "Solidfactory S.r.l." di cui all'atto a rogito del notaio Federico di
Bella di Farra di Soligo in data 21 luglio 2023, n. 591/522 di rep.
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6.21 In data 10 giugno 2024 il Consiglio di Amministrazione, in definitiva esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, per un importo di nominali
massimi Euro 81.125,00 (ottantunomilacentoventicinque virgola zero zero), mediante emissione di numero massime 811.250 (ottocentoundicimiladuecentocinquanta) azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e aventi godimento regolare, in regime di dematerializzazione e ammesse alla gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., con denominazione commerciale "Euronext Securities Milan", ad un prezzo di emissione pari a Euro 2,80 (due virgola ottanta) per azione, di cui (x) Euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a capitale, e (y) Euro 2,70 (due virgola settanta) per azione a titolo di sovrapprezzo, da offrire in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute - siano esse azioni ordinarie ovvero azioni a voto plurimo - e da sottoscrivere e liberare entro il giorno 31 (trentuno) luglio 2024 (duemilaventiquattro) e qualora a tale data l'aumento di capitale non risulti interamente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato comunque per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
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6.22 In data 13 novembre 2024, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile e progressiva, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e da eseguirsi entro il 31 dicembre 2025: (a) da liberarsi in denaro, per un importo di massimi Euro 5.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, da offrire in opzione ai titolari di azioni ordinarie, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile; (b) per massimi Euro 100.000,00, da destinare all'attribuzione di bonus shares agli aventi diritto. Il Consiglio di Amministrazione è stato delegato, inter alia, a stabilire l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale deliberato e a definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, il prezzo di emissione delle azioni, incluso il sovrapprezzo, nonché, conseguentemente, il numero delle azioni di nuova emissione e il rapporto di opzione per gli azionisti, il rapporto di imputazione tra capitale e sovrapprezzo, nei termini previsti nella richiamata deliberazione.
Articolo 7- Identificazione degli azionisti
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7.1 In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-duodecies del TUF e relative disposizioni attuative pro-tempore vigenti.
Articolo 8 - Conferimenti
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8.1 Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di somme di denaro, beni in natura, o crediti.
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8.2 Ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, l'assemblea dei soci può delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, e di emettere obbligazioni convertibili, per un numero massimo di Azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.
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8.3 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di Azioni Ordinarie ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, delcodice civile.
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8.4 E' consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni Ordinarie e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.
Articolo 9- Categorie di azioni - Strumenti finanziari
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9.1 Nei limiti stabiliti dalla legge ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 del codice civile, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto
limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo ove non vietato da leggi speciali.
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9.2 La Società ha facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6 e dell'articolo 2349, ultimo comma, del codice civile, nonché warrant.
Articolo 10- Obbligazioni - Finanziamenti - Patrimoni destinati
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10.1 Ai sensi di legge, la Società, anche mediante delibera del consiglio di amministrazione nei casi consentiti dalla legge o dal presente Statuto, può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni o con warrant.
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10.2 I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
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10.3 La Società potrà, altresì, costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.
Articolo 11- Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti
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11.1 Per tutto il periodo in cui le Azioni Ordinarie sono ammesse alle negoziazioni su EGM e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti previste dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento Emittenti EGM, come di volta in volta integrato e modificato ("Disciplina sulla Trasparenza").
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11.2 In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare al consiglio di amministrazione della Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione del voto e per "partecipazione" una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti EGM (la "Partecipazione Significativa") e qualsiasi cambiamento, come definito nel Regolamento Emittenti EGM, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società (il "Cambiamento Sostanziale").
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11.3 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pario superiore alle soglie previste.
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11.4 Il Cambiamento Sostanziale dovrà essere comunicato al consiglio di amministrazione senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina Richiamata di volta in voltavigente.
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11.5 Il diritto di voto inerente alle Azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto o, comunque, con il contributo determinante sono impugnabili a norma dell'articolo2377 del codice civile.
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11.6 Le Azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
Articolo 12 - OPA Endosocietaria
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12.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (di seguito la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM come successivamente modificato.
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12.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dellaofferta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM stesso.
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12.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
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12.4 Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni Ordinarie della Società alle negoziazioni suEGM.
Articolo 12-bis - Obbligo di acquisto e diritto di acquisto
12-bis.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.
12-bis.2 In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito il "Regolamento Consob"), come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da parte dei soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.
12-bis.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dagli adempimenti funzionali a dare seguito all'obbligo di acquisto nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.
12-bis.4 L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del
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