
STATUTO TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA, DOMICILIO
ARTICOLO 1
(Denominazione)
La società è denominata "TECHNOGYM S.P.A." (la "Società").
ARTICOLO 2
(Sede)
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La Società ha sede legale in Cesena (FC), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
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Il cambio di indirizzo nell'ambito dello stesso comune
non costituisce modifica dello statuto.
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La Società ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, anche all'estero, e di sopprimerle.
ARTICOLO 3
(Oggetto)
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(a) La Società ha per oggetto l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, il noleggio, la concessione in uso, la vendita, il commercio all'ingrosso ed al minuto, le operazioni di importazione ed esportazione di attrezzature, macchine, accessori, prodotti e servizi destinati ad essere utilizzati ovvero utilizzabili nell'esercizio fisico e nelle attività finalizzate al wellness, nonché la relativa installazione, consulenza, assistenza e riparazione e servizi inerenti. (b) La Società ha altresì per oggetto l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, il noleggio, la licenza, la concessione in uso, la vendita, il commercio all'ingrosso ed al minuto, le operazioni di importazione ed esportazione di software applicativi anche in modalità cloud, dispositivi elettronici di misura dei parametri biometrici o di movimento e di prodotti hardware, incluse le attività di gestione delle piattaforme on-line, e la relativa installazione, consulenza, assistenza e riparazione e servizi inerenti, sempreché le attività previste nella presente lettera (b) siano funzionali, connesse o strumentali all'esercizio fisico e al wellness. (c) La Società potrà altresì gestire palestre ginnico sportive e centri di riabilitazione.
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La Società potrà procedere all'acquisto, alla permuta, a qualsiasi altra forma di acquisizione, alla gestione ed alla alienazione di titoli azionari ed obbligazionari nonché di partecipazioni, quote o interessenze in altre società o imprese operanti in settori uguali, simili o correlati.
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La Società potrà altresì esercitare attività di coordinamento ed assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria, nonché attività di gestione della tesoreria, nei confronti delle società del gruppo di appartenenza potendo altresì effettuare servizi di marketing, promozione, assistenza e consu-
lenza commerciale alle stesse società partecipate e curare la
diffusione, la promozione e l'uso dei marchi sociali.
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La Società quindi potrà compiere tutte le operazioni industriali, finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dell'oggetto sociale o ad esso connesse, sia direttamente che indirettamente, compresa la prestazione di attività di consulenza nell'ambito di tutti i settori di operatività della società, la prestazione di garanzie anche fidejussorie e reali e anche a favore di terzi, nonché l'assunzione e cessione di interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società o imprese costituite o costituende, sia in Italia che all'estero.
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Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa anche regolamentare pro tempore vigente in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alla normativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia e comunque non nei confronti del pubblico.
ARTICOLO 4
(Durata)
La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata, o la Società potrà essere anticipatamente sciolta, per deliberazione dell'assem-blea.
ARTICOLO 5
(Domicilio)
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Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.
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Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, s'intende eletto presso la sede sociale, salvo diversa indicazione di domicilio da questi comunicata per iscritto alla Società.
TITOLO II
CAPITALE, DIRITTO DI VOTO, OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI, DIRITTO DI OPZIONE, RECESSO
ARTICOLO 6
(Capitale e azioni)
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Il capitale sociale è determinato in Euro 10.066.375,00 (diecimilioni sessantaseimila trecentosettantacinque virgola zero zero) ed è diviso in numero 201.327.500 (duecentounmilio-ni trecentoventisettemilacinquecento) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.
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Le azioni sono nominative ed indivisibili.
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Qualora, per qualsiasi causa, un'azione appartenga a più soggetti, i diritti inerenti a tale azione devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato a norma dell'articolo 2347, comma 1, del codice civile.
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I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del tasso di riferimento come definito all'articolo 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come successivamente modificato e integrato, fermo il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.
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L'assemblea straordinaria può deliberare aumenti di capitale, che potranno essere eseguiti anche tramite conferimenti di beni in natura o crediti, mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, anche da assegnare gratuitamente in applicazione dell'articolo 2349 del codice civile in favore dei dipendenti della Società o di società controllate.
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La qualità di azionista importa adesione incondizionata al presente statuto e a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità, assunte in conformità alla legge e allo statuto pro tempore vigenti.
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L'assemblea straordinaria del 4 maggio 2022 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, al Consiglio di Amministrazione per il periodo di cinque anni dalla data del 4 maggio 2022, la facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares 2022 - 2024", per massimi Euro 35.000,00 (trentacinque-mila virgola zero zero) con emissione di massime 700.000 (set-tecentomila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Technogym alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, ai prestatori di lavoro dipendente di "Technogym S.p.A." e delle società da questa controllate beneficiari del Piano di Performance Shares 2022-2024 e nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal piano medesimo.
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L'assemblea straordinaria del 5 maggio 2023 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, al Consiglio di Amministrazione per il periodo di cinque anni dalla data del 5 maggio 2023, la facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025", per massimi Euro 35.000,00 (trentacinquemi-la virgola zero zero) con emissione di massime 700.000 (sette-centomila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Technogym alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corri-
spondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, ai prestatori di lavoro dipendente di "Technogym S.p.A." e delle società da questa controllate beneficiari del Piano di Performance Shares 2023-2025 e nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal piano medesimo.
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L'assemblea straordinaria del 7 maggio 2024 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, al Consiglio di Amministrazione per il periodo di cinque anni dalla data del 7 maggio 2024, la facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares 2024-2026", per massimi Euro 35.000,00 (trentacinquemi-la virgola zero zero) con emissione di massime 700.000 (sette-centomila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Technogym alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, ai prestatori di lavoro dipendente di "Technogym S.p.A." e delle società da questa controllate beneficiari del Piano di Performance Shares 2024-2026 e nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo.
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L'assemblea straordinaria del 7 maggio 2025 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, al consiglio di amministrazione per il periodo di cinque anni dalla data del 7 maggio 2025, la facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares 2025-2027", per massimi Euro 35.000,00 (trentacinquemi-la virgola zero zero) con emissione di massime 700.000 (sette-centomila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Technogym alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, ai prestatori di lavoro dipendente di "Technogym S.p.A." e delle società da questa controllate beneficiari del Piano di Performance Shares 2025-2027 e nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal piano medesimo.
ARTICOLO 7
(Diritto di voto)
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Ogni azione dà diritto a un voto, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
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In deroga a quanto previsto dal comma che precede, un soggetto avrà diritto a voto doppio per azione (e quindi a 2 (due) voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
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il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto (o, in caso di contitolarità del Diritto Reale Legittimante (come definito appresso), ai medesimi soggetti) in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) (il "Diritto Reale Legittimante") per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi;
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la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito e disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale").
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Il soggetto titolare di voto doppio ha diritto all'ulteriore maggiorazione di un voto addizionale per ogni azione alla scadenza di ogni periodo di 12 (dodici) mesi decorrente (i) dalla acquisizione del voto doppio di cui al precedente paragrafo 7.2., oppure, se successiva (ii) dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera assembleare di modifica statutaria assunta in data 3 dicembre 2024. L'ulteriore maggiorazione di voto non può in ogni caso superare il limite massimo di 10 (dieci) voti per ogni azione. Per l'acquisizione di ciascuna ulteriore maggiorazione di voto è necessario:
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che il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto (o, in caso di contitolarità del Diritto Reale Legittimante, ai medesimi soggetti) in forza di Diritto Reale Legittimante per un periodo continuativo di almeno 12 (dodici) mesi;
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la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi, nell'Elenco Speciale.
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L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello del decorso del periodo rilevante dall'iscrizione nell'Elenco Speciale.
In deroga a quanto sopra previsto, ai fini della partecipazione all'assemblea, la maggiorazione del diritto di voto che sia già maturata in virtù del decorso del periodo rilevante dall'iscrizione nell'Elenco Speciale ha effetto alla c.d. record date prevista dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea, anche se antecedente al quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello del decorso del periodo rilevante dall'iscrizione nell'Elenco Speciale. Laddove le condizioni di cui al comma precedente risul-
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