27/06/2025 - Telecom Italia S.p.A.: TIM – Statuto Giugno 2025 ita rev

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Tim – statuto giugno 2025 ita rev


STATUTO

MAGGIO Approvato con assemblea del 24 GIUGNO 20225

INDICE

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA' 2

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI 3

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 45

SINDACI 89

ASSEMBLEA 101

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI 113

Denominazione - Sede - Scopo e durata della Società

Articolo 1

1.1 La Società è denominata "TELECOM ITALIA S.p.A.:"; è altresì alternativamente denominata "TIM S.p.A.".

Articolo 2

  1. La Società ha sede a Milano.

Articolo 3

  1. La Società ha per oggetto:

    • Ll'installazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili marittime, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazioni, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, integrazione e commercializzazione di prodotti, servizi, reti e sistemi di telecomunicazioni, informatici, ed elettronici, e in genere di soluzioni ICT (Information Communication Technology), cybersecurity, cloud, IOT per l'utilizzatore finale;

    • lo svolgimento di attività connesse o strumentali, ivi comprese le attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività commerciali, finanziarie, immobiliari, di ricerca, formazione e consulenza;

    • lo svolgimento di attività in settori anche non connessi e strumentali, oggetto di iniziative commerciali anche congiunte con le attività di cui ai precedenti due alinea, quali energia, gas, prodotti finanziari e assicurativi, fermo restando comunque le autorizzazioni di legge, nonché ulteriori beni di consumo e servizi, in ogni caso finalizzate all'ottimizzazione e valorizzazione dell'impiego di strutture, risorse e competenze aziendali;

    • l'assunzione - quale attività non prevalente - di partecipazioni in società o imprese che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari o analoghe;

    • il controllo, il coordinamento strategico, tecnico, amministrativo-finanziario nonché l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle società e imprese controllate, a tal fine compiendo ogni connessa operazione.

  2. Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico.

Articolo 4

  1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100. La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Capitale - Azioni - Obbligazioni

Articolo 5

  1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 11.677.002.855,10, suddiviso in n. 15.329.466.496 azioni ordinarie ed in n. 6.027.791.699 azioni di risparmio, tutte prive di valore nominale.

  2. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale.

  3. E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

  4. L'Assemblea del 23 aprile 2020, una volta approvato il piano di incentivazione azionaria di lungo termine denominato Long Term Incentive Plan 2020-2022 e al suo servizio, ha deliberato di emettere in una o più volte, entro il termine del 31 dicembre 2025, massime n. 180.000.000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie al tempo in circolazione, godimento regolare, ai sensi dell'art. 2349 codice civile e senza aumento di capitale, in funzione dell'assegnazione gratuita ai beneficiari del Long Term Incentive Plan 2020-2022, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità in esso previsti.

  5. L'Assemblea del 7 aprile 2022, una volta approvato il Piano di Stock Options 2022-2024 e al suo servizio, ha deliberato di emettere in una o più volte, entro il termine del 30 giugno 2025, massime n. 257.763.000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, al prezzo unitario di 0,424 euro per azione, integralmente imputato a capitale sociale (e così con aumento di capitale, in via scindibile, per un importo massimo di 109.291.512 euro), aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie al tempo in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, codice civile da riservare ai destinatari del Piano di Stock Options 2022-2024, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previste nel suo regolamento.

Articolo 6

  1. Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui al presente articolo.

  2. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento di euro 0,55 per azione.

  3. Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel secondo comma, di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento di euro 0,55 per azione.

  4. Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel secondo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

  5. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Peraltro è facoltà dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio, in caso di assenza o insufficienza degli utili netti risultanti dal bilancio stesso per soddisfare i diritti patrimoniali di cui ai commi precedenti, deliberare di soddisfare mediante distribuzione di riserve disponibili il privilegio di cui al comma 2 e/o il diritto di maggiorazione di cui al comma 3. Il pagamento mediante riserve

    esclude l'applicazione del meccanismo di trascinamento nei due esercizi successivi del diritto al dividendo privilegiato non percepito mediante distribuzione di utili, di cui al comma 4.

  6. La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

  7. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di euro 0,55 per azione.

  8. Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società venissero escluse dalle negoziazioni, l'azionista di risparmio potrà richiedere alla Società la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie, secondo le modalità deliberate dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni.

  9. L'organizzazione degli azionisti di risparmio è disciplinata dalla legge e dal presente statuto. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria e alla remunerazione del rappresentante comune sono a carico della Società.

Articolo 7

  1. Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune. Le azioni interamente liberate possono essere al portatore qualora la legge lo consenta. In questo caso ogni azionista può chiedere che le sue azioni siano, a proprie spese, tramutate in nominative e viceversa.

  2. Il domicilio degli azionisti nei confronti della Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro dei Soci.

  3. L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Articolo 8

  1. La Società può emettere obbligazioni determinandone le modalità e condizioni di collocamento.

  2. Gli oneri relativi all'organizzazione delle Assemblee degli obbligazionisti sono a carico della Società che, in assenza di determinazione da parte degli obbligazionisti, nelle forme di legge, si fa altresì carico della remunerazione dei rappresentanti comuni, nella misura massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna emissione, tenuto conto della relativa dimensione.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 9

  1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e non più di diciannove membri di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno due quinti del totale, con arrotondamento, in caso di numeri frazionari, all'unità superiore. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione.

  2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate dai soci o dal Consiglio di Amministrazione uscente.

  3. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Tutte le liste debbono assicurare la presenza di

    candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono inoltre assicurare la presenza di entrambi i generi.

  4. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

  5. Unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti e ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni, viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana.. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

  6. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

  7. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

    1. dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (c.d. Lista di Maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore. Almeno la metà degli amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana. In difetto, l'ultimo candidato tratto dalla Lista di Maggioranza sprovvisto di tali requisiti verrà sostituito dal primo dei non eletti della medesima lista che invece tali requisiti possegga;

    2. fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di Maggioranza, i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse vengono divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che almeno la metà dei candidati tratti da ciascuna lista (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998 e/o dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana Autodisciplina delle società quotate, procedendosi, in difetto, alla sostituzione dell'ultimo candidato eletto sprovvisto dei requisiti con il primo dei non eletti della medesima lista che invece tali requisiti possegga.

      Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

      Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

    3. qualora la composizione dell'organo collegiale che derivi dall'applicazione dei criteri di cui innanzi non consenta il rispetto dell'equilibrio di genere, come disciplinato sub 9.1, viene assegnato a

Disclaimer

Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 27 giugno 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 27 giugno 2025 alle 14:53 UTC.

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