19/05/2025 - Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.: Answers to the questions received prior to the Shareholders’ Meeting according to art. 127-ter of the TUF by shareholder Marco Bava (Italian version only) (Terna Assemblea 2025 Fascicolo QA azionista M Bava 8dd96cf8cfcd7fe)

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Answers to the questions received prior to the shareholders’ meeting according to art. 127-ter of the tuf by shareholder marco bava (italian version only) (terna assemblea 2025 fascicolo qa azionista m bava 8dd96cf8cfcd7fe)


ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 21 MAGGIO 2025

Risposte alle domande pervenute prima dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del Decreto

Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Premessa

Preliminarmente si richiama l'attenzione degli azionisti in ordine al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading" della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante la "disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata" per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea previsto dall'art. 127-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza"), come ricordato nell'ambito dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 125-bis, comma 4, lettera b) al n. 1 dello stesso Testo Unico della Finanza.

Con riferimento alle disposizioni di legge riportate si precisa, anche quest'anno, che il testo dell'art. 127 ter del Testo Unico della Finanza richiamato dallo stesso Azionista nell'introduzione alle sue domande è risalente e che tale articolo è stato modificato, dapprima, dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18 giugno 2012 (come rettificato con avviso pubblicato sulla G.U. n. 155 del 5.7.2012) e, successivamente, dall'art. 3 del D.Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019. Si riporta il testo vigente dell'articolo in questione:

«Art. 127-ter - (Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

  1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

    1-bis. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a cinque giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tale ultimo caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della società e la titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2.

  2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e

    risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1-bis ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.

  3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione

all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto».

Si precisa inoltre che - anche a norma di quanto disposto dal Regolamento assembleare - nel presente documento sono riportate le risposte a quelle domande che, ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza, sono attinenti all'ordine del giorno dell'assemblea. In tale spirito sono state fornite le risposte evitando di dare rilievo ad aspetti di singole domande caratterizzate da un elevato tecnicismo o di portata circoscritta o comunque attinenti a tematiche coperte dal diritto alla privacy o alla riservatezza.

Le risposte sono date in via sintetica e in base a quanto è stato possibile rilevare nei tempi previsti e a quanto consta alla Società, che si riserva, in ragione delle numerosità delle domande e della loro ampiezza, ogni approfondimento in merito e a fornire, se del caso, dei chiarimenti diretti agli azionisti interessati che potranno avanzare richiesta in tal senso per il tramite degli uffici preposti alla gestione dei rapporti con gli azionisti.

Si precisa, infine, che, come indicato nell'avviso di convocazione, alle domande pervenute prima dell'Assemblea - e comunque entro 12 maggio 2025 - è data risposta, entro il 19 maggio 2025, mediante pubblicazione nella sezionedel sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nel sito internet della Società ovvero quando la risposta sia stata già pubblicata in tale sezione del sito internet della Società.

Risposte alle domande dell'azionista Marco Bava

Richiesta di:

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it .

In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. Il file non ha costi per dati gia' disponibili.

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. Ovviamente per gli ultimi disponibili.

R: Si conferma che è necessaria una comunicazione specifica dell'intermediario, poiché la comunicazione per l'esercizio del diritto di ispezione dei libri sociali è specificamente normata dall'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018", a differenza della comunicazione per l'esercizio del diritto di intervento e l'esercizio del diritto di voto, che invece è disciplinata dall'art. 41 del medesimo provvedimento sul post-trading: le comunicazioni attestanti il possesso per l'esercizio dei diritti sopra menzionati sono state specificamente tenute distinte dal regolatore perché l'esercizio dei rispettivi diritti segue logiche, tempistiche ed esigenze completamente diverse; inoltre, la disciplina del diritto di intervento in assemblea, dovendo conformarsi a comuni esigenze a livello internazionale, deriva dalla implementazione della normativa europea (in particolare del Regolamento UE 1212/2018), mentre il diritto di ispezione dei libri sociali è regolato sulla base di esigenze meramente locali.

In particolare, il diritto di intervento in assemblea non comporta il c.d. "blocco" delle azioni (come voluto dagli standard internazionali sul general meeting), essendo il possesso dell'azionista rilevato in uno specifico istante (vale a dire, per il mercato

Disclaimer

Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 19 maggio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 19 maggio 2025 alle 10:35 UTC.

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