12/04/2024 - TPS - Technical Publications Service S.p.A.: TPS Relazione Illustrativa Assemblea degli Azionisti 29 04 2024

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Tps relazione illustrativa assemblea degli azionisti 29 04 2024

TPS S.p.A.

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

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Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

29 aprile 2024 - prima convocazione

30 aprile 2024 - seconda convocazione

Gallarate, 12 aprile 2024

- ordine del giorno -

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TPS S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2024 ED IL 30 APRILE 2024, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di TPS S.p.A. ("TPS", la "Società" o l'"Emittente") Vi ha convocato in Assemblea, in sede Ordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte Straordinaria

  1. Proposta di modifica degli artt. 15 e 20 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. Proposta di eliminazione dell'art. 7.5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  3. Proposta di modifica dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- ordine del giorno -

Punto 1 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria: Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

Con riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2024.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di esercizio pari ad euro 3.031.353, che Vi proponiamo di destinare come segue:

  • Agli Azionisti di un dividendo lordo pari a euro 8 centesimi per ciascuna azione avente diritto, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio, con data di stacco della cedola il 06 maggio 2024, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83 terdecies del Dlgs 58/1998 (record date) il 07 maggio 2024 e data per il pagamento del dividendo l'08 maggio 2024.
  • A riserva straordinaria per la differenza tra l'utile d'esercizio e il valore complessivo del dividendo distribuito ai Soci.

In relazione al bilancio consolidato di gruppo, l'esercizio 2023 si chiude con un utile pari ad euro 3.554 migliaia, a fronte di un utile pari ad euro 3.735 migliaia relativo all'esercizio 2022, dopo aver calcolato imposte sul reddito di esercizio per euro 1.682 migliaia.

Per tutte le informazioni ed i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalla normativa vigente.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Ordinaria di TPS S.p.A.,

  • udita l'esposizione del Presidente,
  • esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e la relazione sulla gestione,
  • preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,
  • preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

  1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;
  2. di destinare l'utile netto di esercizio 2023, pari ad euro 3.031.353, come segue:
    • Agli Azionisti di un dividendo lordo pari a euro 8 centesimi per ciascuna azione avente diritto, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio, con data di stacco della cedola il 06 maggio 2024, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83 terdecies del Dlgs 58/1998 (record date) il 07 maggio 2024 e data per il pagamento del dividendo l'08 maggio 2024.

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    • A riserva straordinaria per la differenza tra l'utile d'esercizio e il valore complessivo del dividendo distribuito ai Soci.
  1. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e relativa documentazione accessoria;
  2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."

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Punto 1 all'ordine del giorno della Parte Straordinaria: Proposta di modifica degli artt. 15 e 20 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

In relazione al primo argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto sociale della Società attualmente vigente. In particolare, vi proponiamo di modificare lo statuto come segue:

Testo attuale

Art. 15

  1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
  2. Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge.
  3. In particolare, ove sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
  4. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il

Nuova formulazione

Art. 15

  1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
  2. Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge.
  3. In particolare, ove sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto
    nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
  4. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

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soggetto verbalizzante. Ove di volta in volta previsto dalla legge è altresì possibile la tenuta di assemblee senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

15.5. Coloro i quali abbiano diritto ad intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge. La Società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies del TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.

15.6 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Art. 20

  1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla Società. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, almeno 1 (uno) amministratore - ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia -, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori - ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia -, in caso di consiglio di 9 (nove) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ed essere scelti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser della Società (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").
  2. La perdita dei predetti requisiti in capo agli amministratori comporta la decadenza dalla carica. Gli amministratori sono tenuti a comunicare prontamente alla Società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.
  3. Salva diversa deliberazione dell'assemblea (ciò esclusivamente ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato), la nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti,

verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. Ove di volta in volta previsto dalla legge è altresì possibile la tenuta di assemblee senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

15.5. Coloro i quali abbiano diritto ad intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge. L'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie possono avvenire anche esclusivamente tramite "rappresentante designato" ai sensi della normativa pro tempore applicabile. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto o con rinvio ad ulteriore documentazione pubblicata sul sito internet della Società) nell'avviso di convocazione della riunione.

15.6 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Art. 20

  1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla Società. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, almeno 1 (uno) amministratore - ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan -, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori - ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan -, in caso di consiglio di 9 (nove) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").
  2. La perdita dei predetti requisiti in capo agli amministratori comporta la decadenza dalla carica. Gli amministratori sono tenuti a comunicare prontamente alla Società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.
  3. Salva diversa deliberazione dell'assemblea (ciò esclusivamente ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato), la nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la

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secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

  1. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.
  2. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 5° (quinto) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
  3. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci); (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente. Per questi ultimi deve essere altresì contestualmente depositata apposita attestazione del Nominated Adviser che essi sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione dell'assemblea ove non già dettagliati sul sito internet della Società.
  4. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
  5. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
  6. Al termine della votazione, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da 1 (uno) al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo

procedura di cui ai commi seguenti.

  1. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.
  2. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 5° (quinto) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
  3. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci); (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente.
  4. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
  5. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
  6. Al termine della votazione, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da 1 (uno) al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine nella stessa previsto. Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente.

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l'ordine nella stessa previsto. Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente.

  1. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della 2° (seconda) lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, fatto in ogni caso salvo quanto previsto al successivo paragrafo 20.13.
  2. Nel caso in cui per completare l'intero consiglio di amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
  3. Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati muniti dei requisiti di indipendenza eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo le maggioranze di legge. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'assemblea in un'apposita votazione.
  4. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
  5. Qualora sia stata presentata una sola lista,
  1. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della 2° (seconda) lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, fatto in ogni caso salvo quanto previsto al successivo paragrafo 20.13.
  2. Nel caso in cui per completare l'intero consiglio di amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
  3. Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati muniti dei requisiti di indipendenza eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo le maggioranze di legge. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'assemblea in un'apposita votazione.
  4. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
  5. Qualora sia stata presentata una sola lista,

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l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

  1. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser.
  2. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.
  3. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser.
  4. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
  5. In tutti i casi in cui sia previsto che la nomina degli amministratori debba essere effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge (e dunque senza che sia stata, o debba essere, presentata una lista) il deposito dell'attestazione del Nominated Adviser funzionale alla nomina degli Amministratori Indipendenti deve essere effettuato entro e non oltre l'orario di inizio dei lavori assembleari e nel luogo previsto per la stessa.
  6. Qualora cessi dalla carica (per dimissioni o per altra causa), contestualmente, la maggioranza dell'organo amministrativo tempo per tempo in carica non si farà luogo a cooptazione né agli adempimenti di cui all'art. 2386, comma 2, c.c. e l'intero consiglio di amministrazione si intenderà simultaneamente dimissionario dovendo procedere senza

l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

  1. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.
  2. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.
  3. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.
  4. La nomina di amministratori da effettuarsi su base assembleare (e dunque al di fuori della procedura di cooptazione di cui al precedente paragrafo), in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

20.19 Qualora cessi dalla carica (per dimissioni o per altra causa), contestualmente, la maggioranza dell'organo amministrativo tempo per tempo in carica non si farà luogo a cooptazione né agli adempimenti di cui all'art. 2386, comma 2, c.c. e l'intero consiglio di

amministrazione si intenderà simultaneamente dimissionario dovendo procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea nel più breve tempo per la nomina del nuovo organo amministrativo. L'intero organo amministrativo, ivi compresi i consiglieri eventualmente dimissionari, resterà comunque in carica sino all'assemblea che ne disporrà la sostituzione e potrà compiere nel frattempo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione non ciò in deroga a quanto disposto dall'art. 2386, comma 5, c.c.

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indugio alla convocazione dell'assemblea nel più breve tempo per la nomina del nuovo organo amministrativo. L'intero organo amministrativo, ivi compresi i consiglieri eventualmente dimissionari, resterà comunque in carica sino all'assemblea che ne disporrà la sostituzione e potrà compiere nel frattempo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione non ciò in deroga a quanto disposto dall'art. 2386, comma 5, c.c.

Motivazioni della proposta di modifica dell'art 15 (Intervento e voto) dello Statuto Sociale

La proposta è conseguente all'introduzione, per effetto dell'entrata in vigore della L. 5 marzo 2024, n. 21, del nuovo articolo 135.undecies.1 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), il quale prevede che, ove previsto dallo statuto, anche le assemblee delle società con azioni ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione possano svolgersi, per quanto concerne l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, anche esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società.

In considerazione di quanto precede si propone di modificare l'articolo 15 dello Statuto Sociale prevedendo la possibilità che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società avvengano anche esclusivamente tramite "rappresentante designato" ai sensi della normativa pro tempore applicabile.

Motivazioni della proposta di modifica dell'art 20 (Nomina degli Amministratori) dello Statuto Sociale

La proposta è conseguente alle modifiche apportate all'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth MIlan.

In particolare, in sede di revisione del sopracitato articolo, è stato eliminato, successivamente all'ammissione alle negoziazioni delle azioni, l'onere gravante sul Nominated Adviser (ora Euronext Growth Advisor) in tema di valutazione dei requisiti di indipendenza, prevedendosi che la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori debba essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione dell'emittente al momento della nomina e poi annualmente.

In considerazione di quanto precede si propone di eliminare i riferimenti alla preventiva individuazione e/o alla positiva valutazione da parte del Nominated Adviser (ora Euronext Growth Advisor) presenti nello Statuto Sociale.

Modifiche statutarie e diritto di recesso

In allegato alla presente relazione si riporta il testo dello Statuto Sociale come emendato (in modalità track changes) per effetto delle proposte di modifica sopra illustrate.

Si precisa che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai Soci che non avranno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Straordinaria di TPS S.p.A.,

  • preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione delibera

1. di approvare le modifiche statutarie proposte e in particolare di modificare gli articoli 15 (Intervento e voto) e 20 (Nomina degli amministratori) dello Statuto Sociale di TPS S.p.A. secondo quanto esposto in narrativa e

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Disclaimer

TPS - Technical Publications Service S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 12 aprile 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 12 aprile 2024 10:31:18 UTC.

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